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Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie:
- esercizio di vicinato: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 150 mq. - la decorrenza è immediata, dalla data di presentazione del modello COM1
- media struttura di vendita al dettaglio: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq - soggetti ad AUTORIZZAZIONE modello COM2;
- grande struttura di vendita al dettaglio: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita superiore ai 1500 mq - soggetti ad AUTORIZZAZIONE, la domanda di apertura di una grande struttura è esaminata in sede di Conferenza di Servizi a norma dell'articolo 11 della Legge Regionale 14/1999.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti (magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici).
La superficie di vendita degli esercizi commerciali aventi ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) é computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 mq..
Se lo spazio commerciale eccede le citate dimensioni la superficie di vendita é computata nella misura di 1/10 fino a mq. 2.500 e 1/4 per la parte eccedente.
Per il computo della superficie di vendita con i criteri di cui sopra è obbligatoria la sottoscrizione da parte dell'operatore commerciale di un atto d'impegno d'obbligo, che costituisce integrazione alla domanda di autorizzazione della media struttura di vendita. Con tale atto l'operatore s'impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.
Settori merceologici
I settori merceologici sono due: - alimentare - non alimentare Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, è necessario presentare preventivamente notifica ai fini della registrazione dell'Impresa all'Azienda USL competente (ai sensi del Regolamento CE 852/2004
Tabelle speciali (farmacie, tabaccherie e impianti di distribuzione carburanti) Le tabelle speciali elencano una serie di prodotti dei quali è ammessa la vendita all'interno delle farmacie, delle tabaccherie e degli impianti di distribuzione carburanti.
- Tabella speciale farmacie - Tabella speciale tabaccherie - Tabella speciale impianti di distribuzione carburanti
Requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare
Requisiti morali: non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che hanno in corso una procedura di fallimento; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale per le cause di cui sopra permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Chi deve possedere i requisiti morali. 1) Ditte individuali: il titolare 2) Società: - per le società di capitali e le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; - per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci; - per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.
Requisiti professionali: l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
Chi deve possedere i requisiti professionali. - Ditte individuali: il titolare - Società: il legale rappresentante o un preposto
MODULISTICA
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