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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE

Descrizione

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO
- CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
- EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Cosa occorre

QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.(vedi Modelli allegati)

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis dpr. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (non autenticata).

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1) direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune negli orari di apertura al pubblico dello sportello:
    Ufficio Servizi Demografici - URP nei seguenti orari:
    lunedi’ dalle ore 8,00 alle ore 10,00
    giovedi’ dalle 10,30 alle 12,30
    sabato dalle 8,00 alle 10,00

2) per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Baricella – Via Roma 76 – 40052 BARICELLA (BO);

3) a mezzo fax al numero 051/6622461;

4) per posta elettronica certificata inviando a: comune.baricella@cert.provincia.bo.it


L'invio di cui al punto 4 è consentito ad una delle seguenti condizioni:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Il procedimento

A seguito della dichiarazione resa dal cittadino l'Ufficiale d'Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2, 3 e 4 si considererà data di presentazione la data in cui il documento è stato ricevuto al protocollo. Da tale data il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Qualora la dichiarazione non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge verrà dichiarata "Irricevibile" e ne sarà fatta comunicazione al richiedente. In questo caso l’interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione.

Si evidenzia la necessità che siano adeguatamente compilati i campi di interesse del Ministero dei Trasporti per consentire all’amministrazione comunale di avviare le pratiche per il cambio di residenza sulla patente e sui libretti di circolazione dei mezzi ( vedi allegato "cambio residenza su patente e libretti di circolazione").

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).

Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi, lo si ribadisce, su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Baricella, l’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto e del piano.

Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.

Controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione devono essere effettuati nei 45 giorni successivi. Se il termine decorre senza che giunga alcuna comunicazione dall’amministrazione comunale l’iscrizione anagrafica s’intende regolarmente effettuata (silenzio assenso).

Esito negativo dei controlli

Qualora dai controlli emergano discordanze con quanto dichiarato, il cittadino sarà invitato a fornire chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora si confermino le inesattezze individuate nell’attività di verifica si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono:

- la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione. Ciò comporta oltre alla cancellazione della nuova residenza e al ripristino della situazione precedente anche la perdita di eventuali benefici dovuti al possesso della nuova residenza (ad es.: iscrizione al nido, agevolazioni tributarie ecc.)

- Sanzioni penali per la dichiarazione mendace. Il Comune è infatti obbligato alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.


Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decandeza dai benefici acquisiti per l'effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Scarica la modulistica 

Per informazioni relativi ai documenti necessari per la richiesta di residenza telefonare: 051 - 6622424 - 6622406 e 6622407