TITOLO I
Dell’affidamento
dei minori
ART. 1 Il minore ha diritto di essere
educato nell’ambito della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle
disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.
ART. 2 Il minore che sia temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra
famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola,
o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il
mantenimento, l’educazione e l’istruzione.Ove non sia possibile
un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del
minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi
di preferenza nell’ambito della regione di residenza del minore
stesso.
ART. 3 L’istituto di assistenza pubblico
o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito
secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore,
ed in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori
o della tutela sia impedito. All’istituto di assistenza spettano
i poteri e gli obblighi dell' affidatario di cui all’articolo 5.Nel
caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, l’istituto
deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti
o condizioni a tale esercizio.
ART. 4 L’affidamento familiare è
disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori
o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito
il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche
di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il
minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l’assenso dei genitori
esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento
familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni
di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti
all’affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile
durata dell’affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la
vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo
o del secondo comma.
L’affidamento familiare cessa con
provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il
periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di
cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti
nell’interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del
giudice tutelare o d’ufficio nell’ipotesi di cui al secondo comma,
provvede ai sensi dello stesso comma.
ART. 5 L’affidatario deve accogliere
presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla
sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei
genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice
civile. L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e
i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di
origine.
Le norme di cui ai commi precedenti
si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati
presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.
TITOLO Il
Dell’Adozione
Capo I
Disposizioni Generali
ART. 6 L’adozione è permessa ai coniugi
uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista
separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare,
istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L’età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l’età dell’adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi
più adozioni anche con atti successivi.
ART. 7 L’adozione è consentita a
favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli
articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli
anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente
il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il
minore compie l’età sopraindicata nel corso del procedimento. Il
consenso dato può, comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell’adozione.
Se l'adottato ha compiuto gli anni
dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito, salvo che l’audizione non comporti
pregiudizio per il minore.
Capo Il
Della dichiarazione di adottabilità
ART.8 Sono dichiarati anche d’ufficio
in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto
nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non
sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione
di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui
al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso
istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore
quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno
offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato
dal giudice.
ART. 9 Chiunque ha facoltà di segnalare
alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al
più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in
ragione del proprio ufficio.
La situazione di abbandono può essere
accertata anche d’ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici
o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare
del luogo, ove hanno sede, l’elenco di tutti i minori ricoverati
con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località
di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare,
assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i
minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi,
procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente.
Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro
il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un
minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore
a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al
giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni
con relazione informativa. L’omissione della segnalazione può comportare
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità
all’ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma
precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore
che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado
il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L’omissione della segnalazione può
comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo
330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità.
ART.10 Il presidente del tribunale
per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni
di cui all’articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato
di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni
momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, ivi
comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori
sul figlio e dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina
di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti
di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente
del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni,
deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così
assunti.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore,
il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato
o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero
ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
ART.11 Quando dalle indagini previste
nell’articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore
e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale
per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità,
salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’articolo 44.
In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell’esclusivo
interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l’esistenza
di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui
paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale
per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede
immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a
meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da
parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede
termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere
disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché
nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai
parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo
comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per
difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d’ufficio
sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale,
purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente.
Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore
sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii
la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se
necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato
il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non
sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini
senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza
altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche
a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori,
se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere
delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità
e l’affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia.
Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta definitiva.
ART.12 Quando attraverso le indagini
effettuate consta l’esistenza dei genitori o di parenti entro il
quarto grado indicati nell’articolo precedente, che abbiano mantenuto
rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza,
il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato
fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a
sè o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti
risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni
che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale
per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all’estero è
delegata l’autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori
o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il
giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto
motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e la educazione
del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da
eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei
servizi locali, ai quali può essere affidato l’incarico di operare
al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato
può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione
per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto
per legge e, al tempo stesso, dispone, ove duopo, provvedimenti
temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 10.
ART. 13 Nel caso in cui i genitori
ed i parenti di cui all’articolo precedente risultino irreperibili
ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio,
il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai
sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa
nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
ART. 14 Il tribunale per i minorenni
può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione
del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta
con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente
prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi
locali competenti perché adottino le iniziative opportune.
ART. 15 A conclusione delle indagini
e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti
la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità
del minore è dichiarato dal tribunale
per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati
ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e
la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi
dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei
genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità
del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di
consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché
il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato
o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito
il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici
anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso
al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo
comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi
del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di
cui all’articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina,
se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni
nell’interesse del minore.
ART. 16 Il tribunale per i minorenni,
esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora
ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello
stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi
dell’articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
ART. 17 Il pubblico ministero, i
genitori, i parenti indicati nell’articolo 12, primo comma, il tutore
possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di
adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato,
entro trenta giorni dalla notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente
del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore
e fissa con decreto l’udienza di comparizione dinanzi al tribunale
da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo
la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore
speciale del minore nonché la convocazione per l’udienza fissata
delle persone indicate nel penultimo comma dell’articolo 15.
All’udienza fissata il tribunale
per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché
quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste
e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria,
decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza:
questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia e notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico
ministero, all’opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero,
l’opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre
impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione
per i minorenni della corte d’appello, la quale, sentiti il ricorrente
e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel
penultimo comma dell’articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento
ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente
comma.
Avverso la sentenza della corte d’appello
è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta
giorni dalla notificazione.
ART. 18 La dichiarazione definitiva
dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere
del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso
la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata
entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che
il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto,
il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
ART. 19 Durante lo stato di adottabilità
è sospeso l’esercizio della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina
un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti
nell’interesse del minore.
ART. 20 Lo stato di adottabilità
cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da
parte dell’adottando.
ART. 21 Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto siano
venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, successivamente
alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale
per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure
dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l’affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
Capo III
Dell’affidamento preadottivo
ART. 22 I coniugi che intendono adottare
devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando
l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più tribunali
per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio.
La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere
rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati
previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le
coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado
di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in
particolare l’attitudine a educare il minore, la situazione personale
ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i
motivi peri quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in
camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti
degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa
ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo
e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla
coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve
in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi
al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l’affidamento
di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo
che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci
giorni sul registro di cui all’articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila
sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi
del giudice tutelare e dei servizi locali.
ART. 23 L’affidamento preadottivo
è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la
vigilanza di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, quando
si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca
è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,
con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il
pubblico ministero ed il presentatore dell’istanza di revoca, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche
il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice
tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve
procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari
ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca
dell’affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a
cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’articolo
18.
In caso di revoca, il tribunale per
i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore
del minore ai sensi dell’articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
ART. 24 Il pubblico ministero e il
tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all’affidamento
preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione,
con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente,
il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’articolo
23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni,
decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
ART. 25 Il tribunale per i minorenni
che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico
ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se
incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull’adozione con decreto motivato in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga
proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati,
questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
Nell’interesse del minore il termine
di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d’ufficio
o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene
incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro
coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto,
dalla data della morte. Se nel corso dell’affidamento preadottivo
interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo
interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
Il decreto che decide sull’adozione
è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al
tutore.
Nel caso di provvedimento negativo
viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore
ai sensi dell’articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
ART. 26 Il pubblico ministero, i
coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo alla adozione entro trenta giorni dalla comunicazione,
con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente,
il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’articolo
25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni,
decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d’appello
è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione
di legge.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale
per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, sul registro di cui all’an. 18 e comunicato
all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni..
ART. 27 Per effetto dell’adozione
l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti,
dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti
della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, quinto comma,
l’adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti
dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
ART. 28 Qualunque attestazione di
stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la
sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione
di cui all’ultimo comma dell’articolo 26.
L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale
di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare
il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità
giudiziaria
TITOLO III
Dell’adozione internazionale
Capo I
Dell’adozione di minori stranieri
ART. 29 Per i provvedimenti di adozione
di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti
o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani
residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i
minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell’ultimo domicilio
dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
ART. 30 I coniugi i quali intendano
adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per
i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all’adozione.
Il tribunale, previe adeguate indagini,
accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell’articolo 6.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero
il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari
e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti
in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti
sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito
il pubblico ministero, e sono impugnabili al sensi degli articoli
739 e 740 del codice di procedura civile.
ART. 31 L’ingresso nello Stato a
scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è
consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento
preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti
di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero,
o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti
di protezione dei minori. L’autorità consolare del luogo ove il
provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione
di quello Stato.
L’ingresso nello Stato a scopo di
adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito
quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri
d’intesa con quello dell’interno.
ART. 32 Il tribunale per i minorenni
dichiara l’efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo
comma dell’articolo precedente quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza,
la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, al sensi dell’articolo
30;
b) che il provvedimento straniero
è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero
non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato
il diritto di famiglia e dei minori.
La dichiarazione di efficacia è emessa
in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico
ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso
per Cassazione.
ART. 33 Il provvedimento emesso da
un’autorità straniera non può essere dichiarato efficace con effetti
dell’adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo
di affidamento preadottivo di almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda
l’affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato,
esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal
caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli
adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il
decreto di cui all’articolo 25.
Qualora l’affidamento preadottivo
non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento
strmiero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell’adozione,
il tribunale applica l’articolo 37, dandone comunicazione, per il
tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza
del minore.
ART. 34 Il nulla osta di cui al secondo
comma dell’articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti
della dichiarazione di idoneità all’adozione, quando nell’ordinamento
dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l’emanazione
di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell’articolo 31,
qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso
all’ingresso nello Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel
caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi
di carattere eccezionale, non sia possibile l’emanazione del provvedimento
anzietto.
Il nulla osta non può essere concesso
in mancanza di autorizzazione all’espatrio del minore a scopo di
adozione o di affidamento da parte dell’autorità dello Stato di
provenienza competente secondo l’attestazione dell’autorità consolare
e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti,
a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia
dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta
la sussistenza dei provvedimenti dei cui ai commi precedenti, acquisisce
ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne
dichiara lo stato di adottabilità disponendone l’affidamento preadottivo
ai coniugi richiedenti.
Qualora l’affidamento preadottivo
non abbia esito positivo, il tribunale applica l’articolo 37.
ART. 35 È fatto divieto alle autorità
consolari italiane di concedere il visto per l’ingresso nello Stato
e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l’introduzione
di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 31.
Coloro che hanno accompagnato alla
frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito
l’ingresso in Italia per l’insussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato
del minore nel paese di origine.
ART. 36 Al di fuori di quanto previsto
nell’articolo 31, l’ingresso nello Stato di stranieri minori degli
anni quattordici non accompaganti dai genitori o da parenti entro
il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici
di polizia di frontiera al tribunale per minorenni del distretto
ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile
il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per minorenni
di Roma.
Dette segnalazioni devono contenere
l’indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna
il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non
devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici
e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.
ART. 37 Al minore straniero in stato
di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana
in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari
in casi di urgenza.
ART. 38 Il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare
enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle
pratiche inerenti all’adozione dei minori stranieri.
ART. 39 Il minore di nazionalità
straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista
di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma
si applica anche nei confronti degli adottati prima dell’entrata
in vigore della presente legge.
Capo Il
Dell’espatrio di minori a scopo di
adozione
ART. 40 I residenti all’estero, stranieri
o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano
minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente
per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il
luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente
domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni
di Roma.
ART. 41 Il console del luogo ove
risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell’affidamento
preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento
del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino,
comunque, fatti incompatibili con l’affidamento preadottivo, il
console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per
i minorenni che ha pronunciato l’affidamento.
Il console del luogo ove risiede
il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti
dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se
del caso provvede al rimpatrio del minore.
ART. 42 Qualora sia in corso nel
territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore
affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all’estero,
non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello
stesso minore pronunciato da autorità straniera.
ART. 43 Le disposizioni di cui al
sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9 si applicano anche
ai cittadini italiani residenti all’estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento
delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione
di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all’estero
e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse
ai sensi dell’articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è
il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo
di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio
nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell’adozione in casi particolari
Capo I
Dell’adozione in casi particolari
e dei suoi effetti
ART. 44 I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell’articolo
7:
a) da persone unite al minore, orfano
di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b).dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge; c) quando ci sia la constatata impossibilità
di affidamento preadottivo. L’adozione, nei casi indicati nel precedente
comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e
c) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non
è coniugato.
Se l’adottante è persona coniugata
e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l’adottante deve
superare di almeno diciotto anni l’età di coloro che intende adottare.
ART. 45 Per l’adozione si richiede
il consenso dell’adottante e dell’adottando.
Se l’adottando non ha compiuto i
quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Se l’adottando ha compiuto gli anni
dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito.
ART. 46 Per l’adozione è necessario
l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Quando è negato
l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati,
su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato
o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente
l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori
esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell’adottando.
Parimenti il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile
ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo.
ART. 47 L’adozione produce i suoi
effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finché il decreto
non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare
il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la
prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si
può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli
atti necessari per l’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce
i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
ART. 48 Se il minore è adottato da
due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull’adottato
ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L’adottante ha l’obbligo di mantenere
l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto
dall’articolo 147 del codice civile.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione
di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante,
il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite
per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore
con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile.
ART. 49 L’adottante deve fare l’inventario
dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro
un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo
I del titolo X del libro primo del codice civile.
L’adottante che omette di fare l’inventario
nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato
dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo
del risarcimento dei danni.
ART. 50 Se cessa l’esercizio da parte
dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per
i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini
o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza
e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente
che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano
le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
ART. 51 La revoca dell’adozione può
essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando
l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita
di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero
si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con la pena
restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre
anni.
Se l’adottante muore in conseguenza
dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro
ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei
suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni
ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il
pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico
ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni
con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni.
Si applicano gli articolo 300 e seguenti
del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i
provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al
giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore;
ART. 52 Quando i fatti previsti nell’articolo
precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui,
la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza
del pubblico ministero.
Inoltre il tribunale, assunte informazioni
ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il
pubblico ministero, l’adottante e l’adottato che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno anche di età inferiore, pronuncia
sentenza.
Il tribunale, sentiti il pubblico
ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni
con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche
se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso
dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i
provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice
tutelare al fine della nomina di un tutore.
ART. 53 La revoca dell’adozione può
essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione
dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui
ai precedenti articoli.
ART. 54 Gli effetti dell’adozione
cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata
dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato,
l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
ART. 55 Si applicano al presente
capo le disposizione degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304
del codice civile.
Capo Il
Delle forme dell’adozione in casi
particolari
ART. 56 Competente a pronunciarsi
sull’adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove
si trova il minore.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando
che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell’adottando
deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale
o ad un giudice da lui delegato.
L’assenso delle persone indicate
nell’articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale
rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314
del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per
i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
ART. 57 Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di
cui all’articolo 44;
2) se l’adozione realizza il preminente
interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni,
sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate
indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di
pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L’indagine dovrà riguardare in particolare:
a)l’attitudine a educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti;
b)i motivi per i quali l’adottante
desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d)la possibilità di idonea convivenza,
tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al titolo VIII del libro
I del Codice Civile
ART. 58 L’intitolazione del titolo
VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
«Dell’adozione di persone maggiori di età».
ART. 59 L’intitolazione del capo
I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente: «Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti».
ART. 60 Le disposizioni di cui al
capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano
alle persone minori di età.
ART. 61 L’articolo 299 del codice
civile è sostituito dal seguente: «ART. 299. Cognome dell’adottato
- l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L’adottato che sia figlio naturale
non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante.
Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato
il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione
sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell’adottante.
Se l’adozione è compiuta da coniugi,
l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna
maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome
della famiglia di lei».
ART. 62 L’articolo 307 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«ART. 307. - Revoca per indegnità
dell’adottante. - Quando i fatti previsti dall’articolo precedente
sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro
il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunciata su domanda dell’adottato».
ART. 63 L’intitolazione del capo
Il del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente «Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età».
ART. 64 L’articolo 312 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«ART. 312. - Accertamenti del tribunale.
- Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge
sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando».
ART. 65 L’articolo 313 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«ART. 313. - Provvedimento del tribunale.
- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero
e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto
motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero,
l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare
il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
ART. 66 I primi due commi dell’articolo
314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«Il decreto che pronuncia l’adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale
competente, entro il decimo giorni successivo a quello della relativa
comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito,
da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito
registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione
a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al comma
precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza
di revoca della adozione, passata in giudicato».
ART. 67 Sono abrogati: il secondo
e il terzo comma dell’articolo 2936, il secondo e terzo comma dell’ART.
296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresì il capo III del
titolo VIII del libro I del codice civile
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
ART. 68 Il primo comma dell’articolo
38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale
per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90,
171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330,
332, 333, 334, 335, e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori
dall’articolo 269, primo comma, del codice civile».
ART. 69 In aggiunta a quanto disposto
nell’articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti
emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 10
della presente legge.
ART. 70 I pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio
ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale.
Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con
la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire
400.000.
I rappresentanti degli istituti di
assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente
al giudice tutelare l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti
ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multà fino a lire 2.000.000.
ART. 71 Chiunque, in violazone delle
norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere
di definitività un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Se il fatto è commesso dal tutore
ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di
educazione, di istruzione, di viglilanza e di custodia, la pena
è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore
la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l’apertura
della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue
la rimozione dall’ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore
è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare. Se il fatto è commesso
da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da
esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad
istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all’articolo
61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma
del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando
o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori
in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna
comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l’incapacità all’ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione
al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2 milioni.
ART. 72 Chiunque, per procurarsi
denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente
legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché
sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con
la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente
comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro
o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito
affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta
l’inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità
all’ufficio tutelare.
ART. 73 Chiunque essendone a conoscenza
in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta
a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata
adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all’affidamento
preadottivo e senza l’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
ART. 74 Gli ufficiali di stato civile
trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell’avvenuto riconoscimento
da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto
dall’altro genitore. Il tribunale dispone l’esecuzione di opportune
indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati
motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell’impugnazione
del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d’ufficio,
i provvedimenti di cui all’articolo 264, secondo comma, del codice
civile.
ART. 75 L’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure
previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle
competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita
ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l’attività di assistenza
di quest’ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui
all’articolo 14, secondo comma, della legge Il agosto 1973, n. 533.
ART. 76 Alle procedure relative all’adozione
di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data medesima.
ART. 77 Gli articoli da 404 a 413
del codice civile sono abrogati.
Per le affiliazioni già pronunciate
alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano
i divieti e le autorizzazioni di cui all’articolo 87 del codice
civile.
ART. 78 Il quarto comma dell’articolo
87 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli interessati,
con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri
3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal
numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo».
ART. 79 Entro tre anni dall’entrata
in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei
requisiti di cui all’articolo 6 possono chiedere al tribunale per
i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli
interessi dell’adottato e dell’affiliato, con decreto motivato,
l’estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati
o adottati ai sensi dell’articolo 291 del codice civile, precedentemente
in vigore, se minorenni all’epoca del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone l’esecuzione
delle opportune indagini di cui all’articolo 57, sugli adottanti
e sull’adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età
inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici
devono prestare il consenso.
Il coniuge dell’adottato o affiliato,
se convivente e non legalmente separato, deve prestare l’assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti
che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono
figli legittimi o riconosciuti è necessario l’assenso dei genitori.
Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso
degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell’adottato o affiliato e quest’ultimo, se ha compiuto gli anni
dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento
della domanda, tiene luogo dell’assenso mancante.
Al decreto relativo all’estensione
degli effetti dell’adozione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni
che nega l’estensione degli effetti dell’adozione può essere impugnato
anche dall’adottato o affiliato se maggiorenne.
ART. 80 Il giudice, se del caso ed
anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che
gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al
minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
Le disposizioni di cui all’articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni
e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo
familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento
si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
ART. 81 L’ultimo comma dell’articolo
244 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L’azione può essere altresì promossa
da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni,
su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore».
ART. 82 Gli atti, i documenti ed
i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente
legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte
di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai
pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti e
i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati
dal giudice nei procedimenti su indicati.
(omissis)
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