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CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1. 1. La presente
legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati
«minori», che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche
speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si
intende per:
a) bambino: il minore che non ha
ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo
scolastico;
b) adolescente: il minore di età
compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo
scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo
in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo
che non rientra nell'orario di lavoro.
Art.2. 1. Le norme della presente
legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali
o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in
ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo,
nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
2. Alle lavoratrici minori gestanti,
puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento
più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a
bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative
o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno
e riposo settimanale
REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE
Art.3. 1. L'età minima per l'ammissione
al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo
di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai
15 anni compiuti.
Art.4. 1. È vietato adibire al lavoro
i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro
può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà
genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello
spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la
sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la
frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento
o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 365.
Art.5. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
Art.6. 1. È vietato adibire gli adolescenti
alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato
1.
2. In deroga al divieto di cui al
comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato
1
possono essere svolti dagli adolescenti
per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo
necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la
sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione
e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza
e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti
di istruzione e di formazione professionale, l'attività di formazione
di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla
direzione provinciale del lavoro. 4. Per i lavori comportanti esposizione
a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. L'allegato I è adeguato al progresso
tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità.
Art.7. 1. Il datore di lavoro, prima
di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle
condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista
dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo,
mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi
lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) attrezzature e sistemazione del
luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione
agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione
e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di
agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di
lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione
generale del lavoro;
g) situazione della formazione e
dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono
fornite anche ai titolari della potestà genitoriale
VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA
Art.8. 1. I bambini nei casi di cui
all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi
al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa
cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneità dei minori indicati
al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere
accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli
non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente
articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di
cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che
un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di
cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i
lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere
comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai
titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà
di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita
medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono
essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle
attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria
dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Art.9. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
Art.10. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
Art.11. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
Art.12. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
Art.13. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI
Art.14. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345
LAVORO NOTTURNO
Art.15. 1. È vietato adibire i minori
al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine «notte» si intende
un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo
tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi
possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Art.16. (Articolo abrogato dall'art.
16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)
Art.17. 1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato
nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non
oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione
compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto
16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente
necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso
di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché
tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili
lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo
compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare
immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando
i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza
maggiore, le ore di lavoro.
ORARIO DI LAVORO
Art.18. Per i bambini, liberi da
obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore
giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro
non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art.19. Gli adolescenti non possono
essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la
giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere
adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;
ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi
di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può
essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.
RIPOSI INTERMEDI
Art.20. L'orario di lavoro dei bambini
e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore
e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore
e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata
di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre
la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente,
in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata
dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni
sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità
o gravosità.
La Direzione provinciale del lavoro
può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli
adolescenti durante i riposi intermedi.
Art.21. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 20, la Direzione provinciale del lavoro può, nei casi
in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità,
prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri
senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del
riposo intermedio.
RIPOSO SETTIMANALE
Art.22. Il riposo domenicale e settimanale
dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato
un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile
consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni
di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può
essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative
di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel
settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli
adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione,
il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso
dalla domenica.
FERIE ANNUALI
Art.23. I bambini e gli adolescenti
hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non
può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto
i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni
di età.
I contratti collettivi di lavoro
possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
TUTELA PREVIDENZIALE
Art.24. I bambini di qualsiasi età,
anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni
assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni
sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto
di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro
per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore,
detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI BAMBINI
Art.25. I bambini di 14 anni compiuti
possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi
di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti
idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare
i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi
e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti
corsi.
SANZIONI
Art.26. 1. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita
con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1,
2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto
non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo
e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i
minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione
della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione
amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli
adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione
della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione
amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma
1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a
chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un
minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere
il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente
articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale
del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.27. Sono abrogate le norme della
legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26
aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro
dei bambini e degli adolescenti.
È abrogata altresì ogni disposizione
in contrasto con la presente legge.
Art.28. Fino all'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre
per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al
regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione
della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa
temporaneamente alla Direzione provinciale del lavoro.
Art.29. La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato del
lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.
ALLEGATO 1
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti
agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore
a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione
sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore
al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3
e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del
1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91 e al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati
tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o
estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni
e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati
nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a)
e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili
molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili
(R40);
3) può provocare sensibilizzazione
mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche
ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non
ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati
irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti
frasi:
1) può provocare sensibilizzazione
mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al
titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato
VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione
di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi,
fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti
animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione
di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego
di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi,
damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento
e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici
da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato
dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura
superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa,
ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione
e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica;
lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi
e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello
zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese
le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio
delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di
taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave,
miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali
e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione,
riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori
di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio
silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento
a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed
ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione
comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto
e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché
lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione
che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione
a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli
alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli
impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura
e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle
piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre
minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli
stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli
pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti;
uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli
con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano
l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
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