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1. Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza. 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale,
regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità
della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse
più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria,
in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al
30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al, finanziamento
di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto,
Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del
Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla
base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento
secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima
infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presìdi
residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica
nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli
minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento
di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale
dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro
per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede
alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni,
ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo
è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di
lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
2. Ambiti territoriali di intervento.
- 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti
territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni
commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto
economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia
degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento,
comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli
ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi
di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati
agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia
minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata
massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi,
nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.
Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di
intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che
provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera
di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo
1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3,
nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale,
entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare
una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite
per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di
formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi
regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione
delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo
1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
3. Finalità dei progetti.
- 1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo
1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione
e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della
povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero
dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì
della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione
di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi
ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione
delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive
per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento
della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori,
per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori,
per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche
di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico
ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano
al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare
la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione
e di istituzionalizzazione.
4. Servizi di sostegno alla relazione
genitore - figli di contrasto della povertà e della violenza, nonché
misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali.
1. Le finalità dei progetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite,
in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale
a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati
ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l'attività di informazione e di
sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso
ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui
alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore
ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace
azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale
anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi
domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza
scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia
diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori,
anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e
sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per
donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter,
comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti,
qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata
a prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza
per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza,
nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori
unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione
e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di
abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare
e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle
difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela
dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità
di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati
integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.
5. Innovazione e sperimentazione
di servizi socio-educativi per la prima infanzia. - 1. Le finalità
dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono
essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative,
ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero
a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti
che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo
criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative
e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni
per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di
servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non
sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre
1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie,
dalle associazioni e dai gruppi.
6. Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero. - 1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare,
attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere
e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo,
decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni
di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo
delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola,
nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono
realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza
professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione
del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari
e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567.
7. Azioni positive per la promozione
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. - 1. Le finalità
dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono
essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso
del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella
mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali,
sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione
della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso
tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti
a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione
dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale,
anche amministrativa.
8. Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico. - 1.
Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione,
di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione
delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento
si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti
funzioni:
a) provvede alla creazione di una
banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle
conoscenze e la qualità degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti
locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali
di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione
dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite
dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata
necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività
di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza
e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio
decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento
per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio
è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal
1997.
9. Valutazione dell'efficacia
della spesa. - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione
al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti
e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo
di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali
di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione
degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati,
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire
le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno
e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui all'articolo 2.
10. Relazione al Parlamento.
- 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà
sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 9.
11. Conferenza nazionale sull'infanzia
e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia. -
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente,
e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia
e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari
sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale
di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli
oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico
del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di
politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT,
anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema
statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità
adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza
nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.
12. Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216. - 1. Per il rifinanziamento del fondo
di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata
la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata
la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti
delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo
3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali
di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.
13. Copertura finanziaria.
- 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire
315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di
pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità
di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura
della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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