REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione
di Consiglio n. 36 del 26.04.2004 Modificato con deliberazione di Consiglio
n. 59 del 24.11.2005 |  |
ART. 1 Finalità Il
Comune di Baricella, nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dall'art.
31 del D.Lgs. 112/98, disciplina, con il presente regolamento, le procedure per
la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico per la
realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione. ART.
2 Requisiti soggettivi Possono presentare domanda di contributo i soggetti,
pubblici o privati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto
reale di godimento sul fabbricato, ubicato all'interno del territorio comunale,
sul quale viene installato l'impianto. I requisiti sono accertati con riferimento
alla data di pubblicazione del relativo bando. Possono realizzare impianti
solari finanziati con il contributo del Comune solo installatori regolarmente
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed in
possesso dei requisiti tecnico - professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione
degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/90 lett. c) e d). ART.
3 Requisiti oggettivi Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente
gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore a 6 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione,
i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi di strutture
edilizie. Non sono ammissibili gli interventi avviati anteriormente alla data
di pubblicazione del relativo bando. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere
conformi alla specifica tecnica allegata al relativo bando per la concessione
dei contributi. È altresì obbligatorio che la titolarità
del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca
la rete di utente, sia in capo al soggetto destinatario del contributo. Possono
essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti
e separati, purchè la somma delle potenze nominali di detti impianti sia
non superiore a 6 kW. L'installazione dell'impianto è subordinata ad
una preventiva denuncia/permesso, secondo le vigenti norme edilizie, richiesta
dagli aventi diritto. Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica
con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate
in materia. ART. 4 Presentazione delle domande Le
modalità di presentazione delle domande saranno specificate da apposito
bando, da emanarsi con provvedimento dirigenziale. Le domande dovranno essere
sottoscritte dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento,
e in caso di pubbliche amministrazioni e di imprese, dal legale rappresentante
o chi per esso delegato a tale funzione, pena la non ammissione a istruttoria. La
domanda dovrà indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto,
espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il valore in cifre
e quello in lettere sarà valida l'indicazione minore. È fatto
espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto
oggetto del contributo per un periodo non inferiore a 6 anni a far data dall'avvio
dell'impianto stesso. ART. 5 Esame delle domande L'esame
delle domande è effettuato dall'ufficio comunale competente. L'ufficio
escluderà dalla concessione del contributo pubblico le domande che presentino
gravi inesattezze tecniche e/o non contengano gli elementi documentali richiesti. Le
domande dichiarate ammissibili saranno inserite in una apposita graduatoria redatta
sulla base del criterio cronologico. I contributi saranno erogati in base alla
graduatoria stilata e fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio comunale
per l'anno di riferimento. Ad ogni richiedente potrà essere concesso
il contributo relativo ad un solo impianto, fatta eccezione per gli amministratori
condominiali ed i soggetti responsabili della gestione degli impianti. ART.
6 Entità del contributo Gli interventi per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici saranno finanziati nella misura massima del 30% dell'investimento,
non inclusivo dell'IVA, dichiarato e giudicato ammissibile, e in ogni caso l'entità
del contributo non potrà superare l'importo massimo di € 5.000,00. Le
spese ammissibili comprendono le spese tecniche quali progettazione e direzione
lavori, inoltre l'acquisto, il trasporto e l'installazione degli impianti, incluse
le opere edili necessarie e connesse all'installazione degli stessi. Il contributo
concesso è da intendersi come contributo massimo: il soggetto richiedente
che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale,
comunitaria o regionale, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento,
riceverà il solo complemento al suddetto contributo, fino a coprire al
massimo il 75 % del costo d'investimento ammesso, non inclusivo dell'IVA. L'ammontare
del contributo pubblico concesso è fisso ed invariabile. Vengono fatte
salve le detrazioni IRPEF previste dalla normativa fiscale. ART.
7 Tempi di realizzazione degli interventi L'installazione dell'impianto
deve iniziare entro 120 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento della domanda di contributo e terminare entro 240 giorni solari
a decorrere dalla stessa data. ART. 8 Proroghe e varianti L'eventuale
istanza di proroga ai termini di inizio e fine lavori, debitamente sottoscritta
e motivata, dovrà essere spedita entro e non oltre 30 giorni solari prima
dello scadere dei termini di cui all'articolo 7. L'ufficio comunale comunicherà
al soggetto richiedente l'esito della valutazione. In ogni caso la proroga
è concessa una sola volta e per un periodo non superiore a 120 giorni. L'eventuale
richiesta di variante in corso d'opera al progetto presentato dovrà essere
inoltrata al Comune entro 90 giorni solari dalla data di accoglimento della domanda
di contributo mediante raccomandata debitamente sottoscritta, motivata ed integrata
da idonea documentazione giustificativa. La suddetta variante verrà
esaminata dal Comune: l'esito di tale esame sarà tempestivamente comunicato
al soggetto richiedente. In ogni caso la proposta di variante potrà
essere esaminata una sola volta e deve comportare la fine dei lavori entro il
termine convenuto. L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non potrà
comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente
ammesso. Detto contributo sarà concesso sul valore netto investito secondo
le modalità di cui al precedente articolo 6. ART.
9 Erogazione del contributo Per ciascun intervento valutato finanziabile,
l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, a lavori ultimati,
a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione
a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la documentazione comprovante la
verifica tecnico-funzionale/collaudo dell'impianto, in conformità alle
specifiche tecniche di fornitura, ed alla presentazione di regolari fatture quietanzate
comprovanti la totalità delle spese previste. Per l'erogazione del contributo,
il soggetto richiedente comunicherà in forma scritta la fine dei lavori
di realizzazione dell'intervento, allegando alla stessa la documentazione di cui
sopra, debitamente sottoscritta. Nel caso in cui il soggetto richiedente documenti
le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento, il contributo
verrà calcolato sulla base di queste ultime, mentre in caso di aumento
delle spese sostenute, il contributo non potrà essere superiore a quello
approvato con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 6. ART.
10 Verifiche e controlli Il Comune accerterà il rispetto dei tempi
per l'inizio dei lavori e la loro ultimazione. A tal fine potranno essere eseguiti
sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco
della vita dell'impianto, per accertare la regolare esecuzione e manutenzione
delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato ed
alle eventuali varianti approvate, anche avvalendosi di organi istituzionali preposti. L'installatore
in ogni caso è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti
che l'impianto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti
in materia ed in modo particolare alla specifica tecnica allegata al relativo
bando per la concessione dei contributi. ART. 11 Decadenza
e revoca del contributo Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni
solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo,
o il mancato completamento delle opere entro il termine di 240 giorni solari dalla
stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale
istanza di proroga o variante, comporterà la decadenza dal diritto al contributo
già concesso. Si procederà alla revoca del contributo concesso
ed al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali: -
nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge; - nel caso di omissione
di documentazione, di cui all'art. 9 del presente regolamento, necessaria per
la liquidazione del contributo; - nel caso di forte difformità tra progetto
presentato e opera realizzata; - nel caso in cui l'opera realizzata risulti
difforme dalla specifica tecnica allegata al relativo bando per la concessione
dei contributi. Si procederà alla revoca del contributo assegnato e
al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in caso
di modifica senza autorizzazione o rimozione o dismissione prima dei 6 anni dalla
data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione. ART.
12 Norma finale Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali, comunitarie
e regionali concernenti la materia. Si precisa che i limiti fissati dall'art.
6 potranno essere di anno in anno modificati dalla Giunta in relazione alle disponibilità
di bilancio. Si rinvia altresì al bando per l'ulteriore disciplina di
dettaglio.
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