REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione
di Consiglio n. 35 del 26.04.2004 Modificato con deliberazione di Consiglio
n. 60 del 24.11.2005 |  |
Art. 1 Finalità
Il
Comune di Baricella, nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dall'art.
31 del D.Lgs. 112/98, promuove un'iniziativa finalizzata allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, in particolare nella produzione di acqua calda ad uso
sanitario e/o per riscaldamento ambienti, attraverso la diffusione di impianti
solari termici. Art. 2 Requisiti soggettivi Possono
presentare domanda di contributo i soggetti, pubblici o privati, titolari del
diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul fabbricato,
ubicato all'interno del territorio comunale, sul quale viene installato l'impianto. I
requisiti sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del relativo
bando. Possono realizzare impianti solari finanziati con il contributo del
Comune solo installatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed in possesso dei requisiti tecnico - professionali
comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 1
della Legge 46/90 lett. c) e d). Art. 3 Requisiti oggettivi La
progettazione e la realizzazione degli impianti solari termici dovranno essere
conformi alle indicazioni contenute nella specifica tecnica allegata al relativo
bando per la concessione dei contributi. In particolare vanno rispettati i
requisiti relativi alla qualità dei materiali e dei componenti installati,
alla certificazione di qualità delle imprese installatrici, alle prescrizioni
di qualità degli impianti. Non sono ammissibili al contributo gli interventi
avviati anteriormente alla data di pubblicazione del relativo bando. Non sono
ammessi agli incentivi gli interventi per i quali sono stati chiesti e/o ottenuti
altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali di altra fonte statale, provinciale,
comunale, fatta eccezione per la detrazione ai fini IRPEF ( ai sensi dell'art.
1, comma 3 della legge 449/97 e successive modificazioni). L'installazione
dell'impianto è subordinata ad una preventiva denuncia/permesso, secondo
le norme edilizie vigenti, richiesta dagli aventi diritto. Art.
4 Presentazione delle domande Le modalità di presentazione delle
domande saranno specificate da apposito bando, da emanarsi con provvedimento dirigenziale. Le
domande dovranno essere sottoscritte dal proprietario o dal titolare di altro
diritto reale di godimento, e in caso di pubbliche amministrazioni e di imprese,
dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale funzione, pena la non
ammissione a istruttoria. La domanda dovrà inoltre indicare la percentuale
del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre e in lettere. In caso
di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere sarà valida l'indicazione
minore. È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare
e/o dismettere l'impianto oggetto del contributo per un periodo non inferiore
a 6 anni a far data dall'avvio dell'impianto stesso. Art.
5 Esame delle domande L'esame delle domande è effettuato dall'ufficio
comunale competente. L'ufficio escluderà dalla concessione del contributo
pubblico le domande che presentino gravi inesattezze tecniche e/o non contengano
gli elementi documentali richiesti. Le domande dichiarate ammissibili saranno
inserite in una apposita graduatoria redatta sulla base del criterio cronologico. I
contributi saranno erogati in base alla graduatoria stilata e fino ad esaurimento
dei fondi stanziati nel bilancio comunale per l'anno di riferimento. Ad ogni
richiedente potrà essere concesso il contributo relativo ad un solo impianto,
fatta eccezione per gli amministratori condominiali ed i soggetti responsabili
della gestione degli impianti. Art. 6 Entità del contributo Gli
interventi per l'installazione dei pannelli solari termici saranno finanziati
nella misura massima del 30% dell'investimento, non inclusivo dell'IVA, dichiarato
e giudicato ammissibile, ed in ogni caso l'entità del contributo non potrà
superare l'importo massimo di € 1.400,00. Il finanziamento sarà
erogato solo per impianti di superficie fino a 4 mq per unità abitativa. Le
spese ammissibili comprendono le spese tecniche sostenute per la progettazione
e direzione lavori, inoltre l'acquisto, il trasporto e l'installazione degli impianti,
incluse le opere edili necessarie e connesse all'installazione degli stessi. L'ammontare
del contributo pubblico concesso è fisso ed invariabile. Vengono fatte
salve le detrazioni IRPEF previste dalla normativa fiscale. Art.
7 Tempi di realizzazione degli interventi L'installazione dell'impianto
deve iniziare entro 120 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento della domanda di contributo e terminare entro 240 giorni solari
a decorrere dalla stessa data. Art. 8 Proroghe e varianti L'eventuale
istanza di proroga ai termini di inizio e fine lavori, debitamente sottoscritta
e motivata, dovrà essere spedita entro e non oltre 30 giorni solari prima
dello scadere dei termini di cui all'articolo 7. L'ufficio comunale comunicherà
al soggetto richiedente l'esito della valutazione. In ogni caso la proroga
è concessa una sola volta e per un periodo non superiore a 120 giorni. L'eventuale
richiesta di variante in corso d'opera al progetto presentato dovrà essere
inoltrata al Comune entro 90 giorni solari dalla data di accoglimento della domanda
di contributo mediante raccomandata debitamente sottoscritta, motivata ed integrata
da idonea documentazione giustificativa. La suddetta variante verrà
esaminata dal Comune: l'esito di tale esame sarà tempestivamente comunicato
al soggetto richiedente. In ogni caso la proposta di variante potrà
essere esaminata una sola volta e dovrà comportare la fine dei lavori entro
il termine convenuto. L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non
potrà comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento
originariamente ammesso. Detto contributo sarà concesso sul valore investito
secondo le modalità di cui al precedente art. 6. Art.
9 Erogazione del contributo Per ciascun intervento valutato finanziabile,
l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, a lavori ultimati,
a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione
a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la documentazione comprovante la
verifica tecnico-funzionale/collaudo dell'impianto, in conformità alle
specifiche tecniche di fornitura, ed alla presentazione di regolari fatture quietanzate
comprovanti la totalità della spese previste. Per l'erogazione del contributo,
il soggetto richiedente comunicherà in forma scritta la fine dei lavori
di realizzazione dell'intervento, allegando alla stessa la documentazione di cui
sopra, debitamente sottoscritta. Nel caso in cui il soggetto richiedente documenti
le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento, il contributo
verrà calcolato sulla base di queste ultime, mentre in caso di aumento
delle spese sostenute, il contributo non potrà essere superiore a quello
approvato con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 6. Art.
10 Verifiche e controlli Il Comune accerterà il rispetto dei tempi
per l'inizio dei lavori e la loro ultimazione. A tal fine potranno essere eseguiti
sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco
della vita dell'impianto, per accertare la regolare esecuzione e manutenzione
delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato ed
alle eventuali varianti approvate, anche avvalendosi di organi istituzionali preposti. L'installatore
in ogni caso è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti
che l'impianto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti
in materia ed in modo particolare alla specifica tecnica allegata al relativo
bando per la concessione dei contributi. Art. 11 Decadenza
e revoca del contributo Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni
solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo,
o il mancato completamento delle opere entro il termine di 240 giorni solari dalla
stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale
istanza di proroga o variante, comporterà la decadenza dal diritto al contributo
già concesso. Si procederà alla revoca del contributo concesso
e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali: ·
nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge; · nel caso
di omissione di documentazione, di cui all'art. 9 del presente regolamento, necessaria
per la liquidazione del contributo; · nel caso di forte difformità
tra progetto presentato e opera realizzata; · nel caso in cui l'opera
realizzata risulti difforme dalla specifica tecnica allegata al relativo bando
per la concessione dei contributi. Si procederà alla revoca del contributo
assegnato e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali,
anche in caso di modifica senza autorizzazione o rimozione o dismissione prima
dei 6 anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione. Art.
12 Norma finale Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali, comunitarie
e regionali concernenti la materia. Si precisa che i limiti fissati dall'art.
6 potranno essere di anno in anno modificati dalla Giunta in relazione alle disponibilità
di bilancio. Si rinvia altresì al bando per l'ulteriore disciplina di
dettaglio.
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