REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 27.02.1992
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 57 del 13.09.1993
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 75 del 28.09.1998 Modificato con deliberazione di Consiglio n. 5 del 12.01.2001
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ART. 1 - Disposizioni generali
Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del
Comune, il trasporto delle salme, le concessioni relative alle sepolture
private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione
del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285, titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento
dello stato civile e del titolo VI del T. U. delle leggi sanitarie approvato
con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
ART. 2 - Dichiarazione di morte
1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal
decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti
o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza,
da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione
può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi,
il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere
avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all'ufficiale
dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. seguente.
ART. 3 - Caratteristiche della dichiarazione di morte
1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte,
il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione
e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza;
il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto
in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome,
la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il
nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
2. In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto
di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
ART. 4 - Denuncia della causa di morte
1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a) del T.U.L.S.S. approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono per ogni caso di morte di
persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro
giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione
immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto
il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi
radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni
previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964 n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta
causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche
ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità
giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve
essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda
di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto
Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni,
dal comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria
locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il
deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria
locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima
deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale
di residenza.
8. Spetta alle unità sanitarie locali l'istituzione e l'aggiornamento
di un registro distinto per ogni comune, incluso nei loro rispettivi territori,
contenente l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte.
ART. 5 - Autopsia
Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.
4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di
riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute
nel successivo art. 32.
ART. 6 - Morte dovuta a reato
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice
penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte
sia dovuta a reato, il responsabile dei servizi demografici deve darne
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di
pubblica sicurezza.
ART. 7 - Medico necroscopo
1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto
9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate
da un medico nominato dall'unità sanitaria locale competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo
l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ord. s.c.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima
di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 11, 12 e 13 e
comunque non dopo le trenta ore.
ART. 8 - Rinvenimenti di resti
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali
o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente
il responsabile dei servizi demografici il quale ne dà subito comunicazione
all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità
sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità
sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico
necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al responsabile
dei servizi demografici ed alla stessa autorità giudiziaria perché
questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.
ART. 9 - Autorizzazione alla sepoltura
1. L'autorizzazione alla
sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del
regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile,
dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel
cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.
ART. 10 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del
regio decreto 9 luglio 1938 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile,
si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione
dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente
compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di
stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di
trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria
locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con
la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età
inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti
a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda
di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato
medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del
feto.
ART. 11 - Periodo di osservazione delle salme
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto
ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere,
né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse
24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento
e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la
morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione
deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni
di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni.
ART. 12 - Morte improvvisa o morte apparente
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di
morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo
che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.
11.
ART. 13 - Riduzione del periodo di osservazione delle
salme
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva
compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità
o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre
ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario
dell'unità sanitaria locale il responsabile dei servizi demografici
può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
ART. 14 - Misure cautelative nel periodo di osservazione
delle salme
1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni
tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario
dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
ART. 15 - Deposito di osservazione
1. In apposito locale, individuato anche al di fuori del territorio comunale
presso idonee strutture sanitarie come previsto dagli articoli 14 e 15
del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, saranno ricevute e tenute in osservazione
per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle
per il periodo prescritto di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo
pubblico;
c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza
anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
ART. 16 - Obitorio
Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento
di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, si
osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei
successivi art. 14 e 15.
ART. 17 - Misure cautelative nel trasporto delle salme
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo
di osservazione prescritto dalle disposizioni degli artt. 11, 12, 13 e
14 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali
manifestazioni di vita.
ART. 18 - Misure protettive nel trasporto, trattamento
e destinazione delle salme
1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità,
il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto
nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in
un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando
le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti
nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato
la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere
è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale
competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione
delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive,
di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
ART. 19 - Trasporto delle salme
1. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione,
all'obitorio o al cimitero si esegue sotto la vigilanza del comune in
carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi
di mezzi speciali di trasporto.
2. Il servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale
viene esercitato da terzi nel rispetto della vigente disciplina normativa.
3. In caso di indisponibilità finanziaria degli interessati, accertata
dai servizi sociali del comune, quest'ultimo può contribuire parzialmente
o totalmente al trasporto della salma previa richiesta scritta all'Amministrazione
Comunale.
ART. 20 - Carri funebri
Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto
funebre e delle relative rimesse si osservano le norme di cui al D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285 articoli 20 e 21.
ART. 21 - Orario e modalità di trasporto di salme
Il responsabile del settore tecnico, su direttiva della Giunta Comunale,
disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed
i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per
la sosta delle salme in transito.
ART. 22 - Autorizzazione al trasporto di salme, di resti
mortali o di ossa umane
1. Il trasporto di una salma entro l'ambito del comune in luogo diverso
dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal responsabile
dei servizi demografici secondo le prescrizioni stabilite negli articoli
seguenti; il trasporto di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito
del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato
dal responsabile del settore tecnico secondo le prescrizioni stabilite
negli articoli seguenti.
2. L'autorizzazione è comunicata al sindaco del comune in cui deve
avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi
per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà
essere comunicata anche ai sindaci di questi comuni.
4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione
che deve essere consegnata al custode del cimitero.
ART. 23 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte
per malattie infettive-diffusive
1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto
prevista dall'art. 22 può essere data soltanto quando risulti accertato
che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato
composto nella duplice cassa prevista dall'art. 26 seguendo le prescrizioni
degli art. 18 e 27.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti
di salme da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie
infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
ART. 24 - Autorizzazione al trasporto con unico atto
1. Il trasporto di una salma da comune a comune per essere cremato ed
il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito
sono autorizzati con unico atto del responsabile dei servizi demografici
del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di una salma
da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.
22.
ART. 25 - Trasporto all'estero o dall'estero
Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste
nel capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
ART. 26 - Trasporto di salme da comune a comune
1. Per il trasporto da comune a comune, la salma deve essere racchiusa
in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa
contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le
due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata
o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile,
riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia
della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore
a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore
a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale
delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni
punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole,
di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo del numero
di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con
collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole
di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che
si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio
devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel
senso della lunghezza delle pareti stesse congiunta tra loro nel senso
della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole
formanti il fondo.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali
mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri.
Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti
di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste
in lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra
non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o
viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso
ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica
con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più
di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 23 e sempre che il
trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi
direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
14. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati,
può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso
per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti,
prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare
la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
ART. 27 - Modalità nel trasporto di salme da comune
a comune
1. Per il trasporto di cui all'art. 26, nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento
antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee
di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale
periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le
salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo
di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando
il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri
sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
ART. 28 - Decesso in territorio italiano
È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli
effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di
navi ed aerei battenti bandiera nazionale.
ART. 29 - Vettore incaricato al trasporto
1. L'incaricato del trasporto di una salma fuori dal Comune deve essere
munito dell'autorizzazione del responsabile dei servizi demografici del
luogo ove è avvenuto il decesso; l'incaricato del trasporto di
resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune deve essere munito dell'autorizzazione
del responsabile del settore tecnico.
2. Se il trasporto delle salme, di resti mortali o di ossa umane avviene
per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare
in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
ART. 30 - Trasporto di salme destinate all'insegnamento
ed indagini scientifiche
1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune
dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende
in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato
il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche,
dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro,
al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione
scritta la sindaco.
ART. 31 - Trasporto di ossa, resti mortali e ceneri
1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili,
comprese le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme, ferme restando
le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto
alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme
dagli articoli 18 e 23.
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso
essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.
0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia
possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta
dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati
rinvenuti.
3. Per il trasporto di ceneri derivanti dalla cremazione di salme o di
altri resti mortali si applica l'articolo 50 comma 2 del presente regolamento.
ART. 32 - Riscontro diagnostico, studi su cadaveri, prelievi per trapianti,
autopsie e trattamenti conservativi
Per quanto concerne la materia del presente articolo, si applicano le
norme previste dai capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285.
ART. 33 - Ricevimento delle salme nei cimiteri
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza;
b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in
vita, la residenza;
c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori
di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente
nel cimitero del Comune stesso;
d) le salme delle persone nate nel territorio del Comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza, o residenti dalla nascita nel territorio del
Comune;
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 10;
f) i resti mortali o le ceneri derivanti dalla cremazione delle persone
sopra elencate;
g) le salme delle persone residenti nel territorio del Comune per almeno
trent'anni e trasferitesi solo successivamente fuori dal Comune.
2. Possono essere ricevuti nei cimiteri comunali previa richiesta scritta
da parte dei parenti ed autorizzazione da parte del responsabile del settore
tecnico le salme di persone residenti in zone limitrofe al Comune ma che,
in vita, hanno sempre usufruito dei servizi del Comune di Baricella (asilo,
scuola, chiesa, nettezza urbana).
ART. 34 - Funzionamento dei cimiteri
1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al
responsabile del settore tecnico, che li esercita avvalendosi di idoneo
personale.
2. Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla
il funzionamento dei cimiteri e propone al responsabile del settore tecnico
i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
ART. 35 - Servizio di custodia
1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. L'addetto ai servizi cimiteriali, per ogni salma ricevuta, ritira e
conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; inoltre,
iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal responsabile
del settore tecnico in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età,
luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto
di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione,
il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta
di seppellimento;
b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono
tumulate, con l'indicazione del sito dove sono state deposte;
c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono
cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero
o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo
quanto risulta dall'autorizzazione di cui all'articolo 22;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione,
cremazione, trasporto di salme, di resti mortali o di ceneri.
3. Le variazioni di cui al precedente comma 2 lettera d) devono risultare
da apposito verbale redatto dall'addetto al servizio cimiteriale e sottoscritto
da quest'ultimo e da almeno un familiare, se presente all'operazione cimiteriale.
ART. 36 - Registri
1. I registri indicati nell'art. 35 devono essere presentati ad ogni
richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno,
all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
ART. 37 - Planimetrie dei cimiteri, ampliamenti e nuove
costruzioni
1. L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in
scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone
circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano
creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli
esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri
valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
ART. 38 - Camera mortuaria
1. Il cimitero ha una camera mortuaria o altro locale per l'eventuale
sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Il locale di cui al comma 1 può fungere anche da deposito di
osservazione di cui all'art. 15.
ART. 39 - Sala per autopsie
I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 del D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285.
ART. 40 - Ossario comune
L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere le
ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste
dal comma 4 dell'art. 56 e non richieste dai familiari per altra destinazione
nel cimitero.
ART. 41 - Campi di inumazione
1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono
essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica,
per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda
idrica.
2. Essi sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi
cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente
fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
ART. 42 - Cippi, autorizzazioni per apposizione lapidi
o manufatti e profondità delle fosse di inumazione
1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da
un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli
agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile
con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte
del defunto.
3. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita,
in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi,
lampade, fregi, ritratti od altri manufatti, di dimensioni di ingombro
massime pari a metri 0.60 x 1.50 e di altezza non superiore a metri 1.00,
all'esterno delle quali l'area circostante dovrà essere mantenuta
a verde senza alcun deposito di materiale inerte.
4. La relativa autorizzazione è concessa dal responsabile del settore
tecnico o suo delegato; in caso di particolari raffigurazioni sulla lapide,
di fregi, di ornamenti e di epitaffi, non rientranti negli usi locali,
l'autorizzazione edilizia dovrà sempre essere richiesta al responsabile
del settore tecnico.
5. Nell'autorizzazione edilizia rilasciata dal responsabile del settore
tecnico devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche
dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.
6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità
dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto
il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie
sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità
venga alla superficie.
7. L'apposizione di lapidi o altri manufatti particolari di cui al comma
3 è ammessa solo dopo sei mesi dalla data della richiesta di inumazione
in campo comune; la relativa richiesta di apposizione lapide deve essere
inoltrata solo trascorso il termine suddetto.
ART. 43 - Caratteristiche delle fosse di inumazione e
dei vialetti tra le fosse
1. Le fosse per inumazioni di salme di persone di oltre dieci anni di
età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.
Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20
e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno
metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento
delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle
di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di
sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle
fosse di inumazione.
ART. 44 - Fosse di inumazione per salme di bambini
Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a
dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.
Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50
ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno
metri 0,50 da ogni lato.
ART. 45 - Inumazione di salme
Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno
e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti
in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e
sepolti in una stessa fossa.
ART. 46 - Casse per inumazione di salme
1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo
o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune
per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono
essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli
di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario,
il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere
autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore
a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno
essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro
saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti
di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto alle tavole mediante viti disposte
di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra
loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti
decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della
ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione
del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
ART. 47 - Tumulazione di salme
1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo
o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso
al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente
in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere
ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con
particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni
in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico
di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche
di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere
nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno
in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni
pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra
naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente
le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare
la dovuta resistenza meccanica e sigilli in modo da rendere la chiusura
stessa a tenuta ermetica.
ART. 48 - Casse per tumulazione di salme
1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice
cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall'articolo
26.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con
l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
ART. 49 - Crematori e autorizzazione alla cremazione
1. I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono
definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La cremazione di ciascuna salma deve essere autorizzata dal responsabile
dei servizi demografici del comune nel quale è avvenuto il decesso
sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal
defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà
deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più
prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile,
e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da
tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto,
con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati
ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti
che, in assenza di volontà contraria del defunto, si intende dar
corso alla cremazione della salma.
Per colori i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle
salme dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una
dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato
di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata
da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di
essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione
mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino
all'ultimo istante di vita dell'associato.
L'autorizzazione di cui al presente comma non può essere concessa
se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto
dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal
coordinatore sanitario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale
risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del
nulla osta dell'autorità giudiziaria.
4. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza
ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 2 è competente il responsabile dei servizi demografici del
comune ove è sepolta la salma previa richiesta degli interessati
mediante produzione della documentazione di cui ai commi precedenti.
5. La cremazione di resti mortali è ammessa purchè venga
richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo,
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
6. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo
di ordinaria inumazione, di cui all'art. 52 comma 1 e all'art. 56 comma
3, non è necessario il certificato del medico curante o del medico
necroscopo di cui al comma 2 e il nulla osta dell'autorità giudiziaria
di cui al comma 3.
7. Per i resti mortali depositati all'interno dell'ossario comune del
cimitero è il responsabile del settore tecnico del comune ove sono
custodite le ossa a disporre per la cremazione.
ART. 50 - Oneri inerenti la cremazione e spazi per urne
cinerarie
1. La cremazione, eseguita nel rispetto del capo XVI del D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285, è servizio pubblico gratuito al pari dell'inumazione
in campo comune di cui all'art. 41 e successivi. Il costo per le cremazioni
di salme di persone non indicate all'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è
rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza
all'ente gestore dell'impianto secondo la tariffa stabilita con decreto
del Ministro dell'Interno.
L'onere per la cremazione di resti mortali è a carico:
a) del Comune nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;
b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 (tombe di famiglia
e sepolture perenni) e 100 (reparti speciali e separati per culti diversi
da quello cattolico) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI
del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (sepolcri privati fuori dai
cimiteri);
d) dei richiedenti in ogni altro caso.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma o di resti mortali
assimilabili devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante
all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste
urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione
ad enti morali o privati oppure in loculo o celletta ossario regolarmente
concessionati sempre che le dimensioni del sepolcro lo permettano.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme
restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 22 e 24, non
è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite
per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore
sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione
in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle
salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di
scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali
i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
6. In attesa della realizzazione del cinerario comune ed in assenza di
altro luogo idoneo, le urne cinerarie dovranno essere collocate secondo
le modalità di cui al precedente comma 3.
ART. 51 - Verbale di consegna dell'urna cineraria
1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934
n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto dall'incaricato del
servizio di custodia in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato
da quest'ultimo, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve
essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato
del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
ART. 52 - Esumazioni ordinarie
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dall'inumazione.
Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal responsabile del settore
tecnico o suo delegato e devono essere eseguite sotto la vigilanza dell'incaricato
al servizio di custodia.
3. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di
esumazione ordinaria e il responsabile del settore tecnico, con pubbliche
affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza
del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti
mortali di cui all'art. 55 commi 1 e 2, il disinteresse è da valere
come assenso al trattamento stesso.
ART. 53 - Esumazioni straordinarie
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione
per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse
della giustizia o, previa autorizzazione del responsabile del settore
tecnico, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria,
le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza
delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore
sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio
di custodia, e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del
successivo art. 58.
ART. 54 - Divieti per esumazioni straordinarie
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere
eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva
contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte
e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita
senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
ART. 55 - Ossa e resti mortali rinvenuti
1. I resti mortali che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie
devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro
che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle o di cremarle,
ai sensi dell'art. 49 comma 5, per deporle successivamente in cellette
o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
In questo caso i resti mortali devono essere raccolti nelle cassettine
di zinco prescritte dall'art. 31 e le ceneri derivanti dalla cremazione
devono essere raccolte in apposita urna cineraria di cui all'art. 50 comma
2.
2. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati
a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 punto f) del Decreto Legislativo
5 febbraio 1997 n. 22 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta
normativa.
3. Nel caso di non completa schelettrizzazione della salma, essa potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
b) essere trasferita in altra fossa (campo indecomposti, se previsto)
in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviata a cremazione in contenitori di materiale facilmente
combustibile solo previo assenso degli aventi diritto secondo le modalità
di cui all'art. 49 comma 5. Sull'esterno del contenitore dovrà
essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto
esumato.
4. Per le salme da reinumare è consentito addizionare direttamente
su di esse, o anche nelle immediate vicinanze del contenitore, particolari
sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di schelettrizzazione
interrotti o fortemente rallentati purchè tali sostanze non siano
tossiche, nocive o inquinanti il suolo o la falda idrica.
5. Il tempo di reinumazione viene stabilito in cinque anni nel caso non
si ricorra a sostanze biodegradanti e due anni nel caso se ne faccia ricorso.
ART. 56 - Estumulazioni ordinarie
1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture
private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della
concessione e comunque non prima di trent'anni dalla data di decesso,
sono regolate dal responsabile del settore tecnico o suo delegato e devono
essere eseguite sotto la vigilanza dell'incaricato al servizio di custodia.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione
perpetua, possono essere destinati alla cremazione di cui all'art. 50
comma 1 previa richiesta degli interessati con le modalità di cui
all'art. 49 comma 4 oppure devono essere inumati dopo che sia stata praticata
nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la
ripresa del processo di mineralizzazione della salma. L'inumazione è
consentita anche tramite sostituzione della cassa originaria con un contenitore
di materiale biodegradabile oppure con l'eventuale addizione di sostanze
biodegradanti di cui all'art. 55 comma 4.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di
oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno di cui all'art.
52 comma 1 può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate di cui al comma 1 si trovino in condizioni
di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta
dei resti mortali in cassette ossario.
5. Il loculo concessionato, dopo l'estumulazione della salma posta al
suo interno, potrà essere utilizzato esclusivamente per la tumulazione
di resti mortali o ceneri della stessa salma, che potranno permanere al
suo interno fino allo scadere del periodo di concessione.
ART. 57 - Divieti per riduzioni di salme
1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti
a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle
casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto
a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue
sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato
di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
ART. 58 - Estumulazioni straordinarie
1. Il responsabile del settore tecnico o suo delegato può autorizzare,
dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione
di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione
che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta
tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può
farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta
tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento
previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
3. In caso di estumulazioni effettuate prima del periodo di cui all'articolo
56 comma 1, il coordinatore sanitario esprime parere per la raccolta dei
resti mortali in cassette ossario qualora le salme estumulate si trovino
in condizioni di completa mineralizzazione.
ART. 59 - Modalità di esecuzione delle estumulazioni
Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni
dall'articolo 54.
ART. 60 - Sepolture
Nei cimiteri comunali esistono i seguenti tipi di sepolture:
a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso
a tempo determinato di:
1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari
lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
2) cellette ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione
di resti mortali o ceneri derivanti dalla cremazione.
ART. 61 - Concessione amministrativa
La sepoltura privata in loculo o in celletta ossario è una concessione
amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato
periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso.
ART. 62 - Durata delle concessioni di loculi e cellette
ossario
1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato
e della seguente durata:
a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali
per anni 35;
b) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture abbinate (marito
e moglie) per anni 66;
c) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture familiari
per anni 99 (solo nel cimitero di San Gabriele);
d) concessione di cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione
di ossa, di resti mortali o ceneri derivanti dalla cremazione per anni
35 (solo nel cimitero di San Gabriele e di Baricella).
2. Le concessioni sono rinnovabili una sola volta, a domanda degli aventi
diritto, per un periodo massimo di anni 15 per singolo loculo e dietro
il pagamento del relativo corrispettivo di cui all'art. 63, salvo diverse
indicazioni riportate su contratti di concessione antecedenti l'approvazione
del presente regolamento.
3. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali
sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione
del piano regolatore dei cimiteri.
4. L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario nei cimiteri comunali
avviene in base al numero progressivo.
5. In caso di loculi o cellette ossario liberi da salme o da resti mortali
per scadenza di concessioni non più rinnovate, secondo le modalità
di cui all'articolo 62 comma 2, ovvero oggetto di rinuncia da parte dei
concessionari, secondo le modalità di cui all'articolo 74 comma
1, gli interessati potranno richiedere, in alternativa all'assegnazione
secondo l'ordine progressivo di cui al precedente punto 4, l'assegnazione
di detti loculi o cellette ossario alle medesime condizioni di cui ai
successivi articoli 65 e 66.
ART. 63 - Corrispettivo per le concessioni di loculi e
cellette ossario
I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo stabilito
con deliberazione del Consiglio Comunale suscettibile di aggiornamento
a seguito di provvedimento della Giunta Municipale.
ART. 64 - Convenzione tra Comune e concessionario
1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale
dell'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà
oggetto di apposito atto di concessione.
3. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario compresa
la relativa imposta di registro.
ART. 65 - Domanda per le concessioni di loculi e cellette
ossario
1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda
in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta
(loculo o celletta ossario), il cimitero prescelto (Baricella, San Gabriele
o Passo Segni) e i dati anagrafici del richiedente e del defunto.
2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il
quale dovrà versare il corrispettivo di cui all'art. 63 entro quarantacinque
giorni dalla richiesta e presentarsi per la stipula della relativa concessione
entro il termine comunicato dall'ufficio comunale preposto, pena la decadenza.
ART. 66 - Modalità nelle concessioni di loculi
e cellette ossario
1. Per le
concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti
priorità:
a) tumulazione di salma;
b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculi messi a
disposizione dal Comune;
c) abrogato
d) traslazione di salma in cimiteri al di fuori del territorio comunale
su richiesta degli interessati.
2. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo
numero di loculi per le richieste di cui al punto a).
3. Le concessioni dei loculi sono date solo all'atto del decesso:
a) un solo loculo, per tumulazione di salma di cui all'articolo 33;
b) due loculi - marito e moglie oppure coppie conviventi con medesima
residenza all'interno del territorio comunale - sempre che, uno di essi
od entrambi, rispondano ai requisiti di cui all'articolo 33.
4. La concessione di loculi in tomba di famiglia costruiti dal Comune
viene data ai richiedenti, se residenti o nati nel Comune, nella misura
minima dell'intera linea verticale anche contemporaneamente a due o più
famiglie.
5. Le concessioni delle cellette ossario sono date ai legittimi richiedenti
per la tumulazione di resti mortali o ceneri di salme rispondenti ai requisiti
di cui all'art. 33.
ART. 67 - Costruzioni a colombario e sepolture perenni
e familiari
1. Nelle costruzioni a colombario per le file sovrapposte non possono
essere concessi più di due loculi nella stessa fila verticale.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private a tempo indeterminato e delle
sepolture familiari di cui all'articolo 62 comma 1 lettera c) è
riservato alla persona del concessionario ed ai componenti della propria
famiglia e comunque aventi con esso parentela, fino al quarto grado in
linea diretta e fino al quarto grado in linea collaterale ascendente e
discendente, coniuge, generi, nuore e suoceri, ovunque residenti prima
del decesso, fino a completamento della capienza del sepolcro.
3. Può essere consentita, previa richiesta degli interessati sottoscritta
da tutti gli aventi diritto di cui al precedente comma 2, la tumulazione
di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché
di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei
confronti degli interessati.
ART. 68 - Lapidi
1. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di
marmo a cura e spese del concessionario.
2. Particolari raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti
ed epitaffi, non rientranti negli usi locali, devono essere sottoposti
all'approvazione del responsabile del settore tecnico.
ART. 69 - Manutenzione delle sepolture
1. Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali
che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune
e con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a
norma di legge.
3. Nel caso in cui le sepolture di cui al comma 1 siano tombe di famiglia
costituite con loculi in concessione e, di conseguenza, l'intervento manutentivo
per effetto della tipologia edilizia non sia tecnicamente effettuabile
individualmente dal concessionario, il medesimo sarà effettuato
dall'Amministrazione con intervento di carattere generale sull'intera
struttura, il cui onere verrà ricompreso nel costo di concessione
dei loculi.
ART. 70 - Sepoltura in tombe di famiglia
Nel caso che la concessione in sepoltura familiare di cui all'articolo
62 comma 1 lettera c) sia fatta a due o più famiglie che intendono
riunirsi, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed
oneri inerenti alla concessione.
ART. 71 - Termine delle concessioni di loculi o cellette
ossario
Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine,
sempre che non sia stato richiesto rinnovo di cui all'art. 62 comma 2
da parte degli aventi diritto, per revoca, decadenza, rinuncia e cause
di forza maggiore.
ART. 72 - Revoca delle concessioni di loculi o cellette
ossario
1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali
esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto
ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente
concessione per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione
perpetua, per un periodo massimo di anni 35 in caso di sepolture individuali,
di anni 66 in caso di sepolture abbinate (marito e moglie), di anni 99
in caso di sepolture familiari e di anni 35 in caso di sepolture in cellette
ossario.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito
dei feretri, dei resti mortali o delle ceneri nel nuovo sito.
ART. 73 - Decadenza delle concessioni di loculi o cellette
ossario
La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare
diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute
nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto
da parte del Comune.
ART. 74 - Rinuncia alla concessione di loculi o cellette
ossario
1. E' ammessa la rinuncia alla concessione, previa richiesta scritta
motivata degli aventi diritto, di loculi o cellette ossario non più
utilizzati. In tali casi il concessionario ha diritto al rimborso parziale
del corrispettivo, rivalutato tramite apposita deliberazione di Giunta
Municipale, pagato al Comune all'atto della concessione, secondo le seguenti
percentuali:
a) 80% del corrispettivo pagato per sepolture restituite entro i primi
5 anni dalla data del contratto;
b) 70% del corrispettivo pagato per sepolture restituite entro i primi
10 anni dalla data del contratto;
c) 60% del corrispettivo pagato per sepolture restituite entro i primi
20 anni dalla data del contratto;
c) 50% del corrispettivo pagato per sepolture restituite oltre i 20 anni
dalla data del contratto.
2. Non è ammessa la vendita tra privati, la cessione, anche gratuita,
o la donazione di loculi o cellette ossario non utilizzati.
ART. 75 - Estinzione delle concessioni e diritto d'uso
di loculo
1. Tutte le concessioni, comprese quelle perpetue, si estinguono per
soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti
dalle leggi in vigore.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salma di persona avente
diritto di cui all'art. 33, ma di cui risulta indisponibile per dichiarati
motivi il loculo di proprietà della famiglia del defunto e destinato
alla salma di quest'ultimo, il responsabile del settore tecnico o suo
delegato può autorizzare la concessione del diritto d'uso di loculo
messo a disposizione dal Comune previa richiesta scritta dell'interessato.
In tal caso:
a) la cessione è temporanea e gratuita;
b) la cessione non è consentita quando la cessione stessa ha evidenti
fini di speculazione.
3. La cessione del diritto d'uso di loculi messi a disposizione del Comune
costituisce eccezione straordinaria rispetto alla prassi normale delle
concessioni di loculi e la durata di tale cessione deve essere pari al
minimo tempo necessario ed indispensabile ai famigliari per usufruire
di nuovo del loculo di loro proprietà.
ART. 76 - Revoca del diritto d'uso di loculo messo a disposizione
dal Comune
Il diritto d'uso di cui all'art. 75 commi 2 e 3 è revocabile per
eccezionali esigenze di pubblico interesse.
ART. 77 - Incuria nella manutenzione di sepolture private
Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità
degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle
opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra,
anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca
previsto dall'art. 72.
ART. 78 - Servizio di illuminazione votiva
Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture
in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta
privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, sulla base di
deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi, le norme
di esercizio e le relative tariffe di utenza.
ART. 79 - Disposizioni finali e transitorie
Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato,
la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta
a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340
e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della
legge 12 luglio 1961 n. 604 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981
n. 689.
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