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REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA E RURALE
Approvato con deliberazione di Consiglio n. 48 del
28.09.2005
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INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1: FINALITA'
ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
ART. 3: CONTRAVVENZIONI ART. 4: IDENTIFICAZIONI
CONTRAVVENTORI ART. 5: ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI
TITOLO II: SUOLO PUBBLICO
ART. 6: SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART. 7: ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO ART. 8:
LUMINARIE NATALIZIE ART. 9: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI ART. 10: IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE E ANTENNE ART. 11: USO DI DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
ART. 12: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
TITOLO III: PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 13: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 14: MARCIAPIEDI E PORTICI
ART. 15: PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO ART. 16: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
E DELLE AREE ART. 17: DIVIETO DI COMPIERE DETERMINATI ATTI ART. 18: OPERAZIONI DI
VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI ART. 19: LAVATOI E FONTANE ART. 20: PULIZIA DEL
SUOLO E DELL'ABITATO ART. 21: SGOMBERO NEVE ART. 22: RAMI E SIEPI ART. 23: PULIZIA FOSSATI ART.
24: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI ART. 25: PULIZIA DELLE
AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' COMMERCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE
TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA
ART. 26: TUTELA AMBIENTALE
ART. 27: VIALI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ART. 28: CONCIMAZIONI ART. 29: DEFLUSSO DELLE
ACQUE ART. 30: RECINZIONI DI AREE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO ART. 31: PROTEZIONI
A POZZI, CISTERNE E SIMILI ART. 32: OGGETTI SUI DAVANZALI - INFISSI - ESPOSIZIONE
DI PANNI E TAPPETI ART. 33: AREE CORTILIVE ART. 34: SEGNALAZIONI PER VERNICIATURE
ART. 35: ACCENSIONE DI FUOCHI ART. 36: ATTIVITA' RUMOROSE ART. 37: ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIE RUMOROSE
TITOLO V: ANIMALI
ART. 38: ANIMALI ART. 39: CANI ART. 40: RICOVERI
ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO ART. 41: USO DI STRUMENTI
RUMOROSI PER ALLONTANARE VOLATILI ART. 42: OFFICINE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI
E/O MOLESTI
TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA
ART. 43: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE
DI MERCI ART. 44: ESPOSIZIONE DI MERCE DA PARTE DELLE EDICOLE ART. 45: MESTIERI
GIROVAGHI, ARTISTICI ED ALTRI OPERATORI ART. 46: RACCOLTE DI MATERIALE E FONDI
TITOLO VII: VARIE
ART. 47: CAMPEGGIO ART. 48: BAGNI ART. 49: CONTRASSEGNI DEL COMUNE ART.
50 CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON TITOLO VIII°: DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI ART. 51: ABROGAZIONI NORME ART. 52: ENTRATA IN VIGORE
ART. 53: NORMA TRANSITORIA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
1) Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali
e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina comportamenti ed
attività comunque influenti sulla vita dei cittadini, al fine di salvaguardare
la convivenza civile, la sicurezza degli stessi, la più ampia fruibilità
dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. 2)
Le norme del Regolamento si applicano: - a tutti gli spazi ed aree pubbliche,
nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio; - alle
zone agricole individuate dal vigente P.R.G. e ai fabbricati posti in
zona agricola e collegati all'attività agronomica; - ai fabbricati, agli
spazi ed aree private, fatte salve le disposizioni normative. 3) Si precisa
che con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere
il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale. Art. 2 Funzioni di Polizia
Urbana e Rurale 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale
riguardano le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio
comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'articolo
3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 3 Contravvenzioni 1) I contravventori alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune
al risarcimento degli eventuali danni e alla restituzione in pristino
dei luoghi e/o delle cose a seguito delle infrazioni commesse, fatto salvo
l'azione Penale, saranno puniti a termini delle normative vigenti. 2)
E' demandato alla Giunta Municipale l'adozione di apposito provvedimento
per la disciplina, determinazione, accertamento e applicazione delle sanzioni
amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento.
Art. 4 Identificazione dei contravventori 1) I contravventori alle disposizioni
delle Leggi e dei Regolamenti, che all'atto della contestazione non siano
muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati
dalle Forze di Polizia presso i competenti Uffici al fine della loro identificazione.
Art. 5 Accertamento delle violazioni
1) La vigilanza relativa all'applicazione
del Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali
ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione
Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, appositamente delegati
dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. 2) Le
inosservanze delle norme del presente Regolamento sono assoggettate a
quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e dal C. P. P; e,
sono punite con sanzioni amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a €uro 25,00 e non superiore a €uro 500,00 in conformità delle
norme contenute nella legislazione vigente; per l'applicazione di dette
sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla
Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni, ed al Decreto
Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, ai sensi dell'articolo 1 della Legge
25 giugno 1999, n° 205. 3) È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare
le istruzioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente
Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.
TITOLO II° SUOLO PUBBLICO
Art. 6 Spazi ed aree pubbliche 1) E' vietato alterare
in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione il suolo pubblico, senza averne
ottenuta l'Autorizzazione dal competente Responsabile di Settore dell'Amministrazione
Comunale, e salvo la rimessa in pristino dello stato e dei luoghi, che
dovrà essere approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale. 2) Deve sempre essere
consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.
1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Art. 7 Atti vietati
su suolo pubblico 1) Sul suolo pubblico e/o di uso pubblico è vietato:
- lavare i veicoli; - scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e
lavaggi di attività commerciali, produttive e private; - gettare o immettere
nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti e/o
rifiuti di qualsiasi genere; - compiere atti di pulizia personale nelle
vasche e nelle fontane pubbliche e/o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- soddisfare alle naturali occorrenze, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- prelevare l'acqua dalle vasche delle fontane pubbliche per qualsiasi
uso. Art. 8 Luminarie natalizie 1) L'installazione di luminarie natalizie,
prive di connotazioni pubblicitarie, è soggetta a preventiva autorizzazione
da parte del Comune mediante comunicazione scritta da presentarsi al Settore
competente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'iniziativa.
La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine è consentita
nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti alberi,
pali di sostegno, pali dell'illuminazione pubblica e colonne di portici,
a condizione che gli stessi non vengano danneggiati (o che non si creino
situazioni di precarietà). È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi
e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
In caso di comprovata necessità, è possibile il rilascio in deroga a quanto
precede, di straordinaria e specifica autorizzazione. 3) Le luminarie
poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza
di almeno metri 5,20 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata
al transito di veicoli e almeno metri 3,00 se, invece, sovrastano parte
della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni. 4) Chiunque
sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una
dichiarazione preventiva sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato
all'installazione d'impianti elettrici, che certifichi l'esecuzione alla
rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza
vigenti, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il
rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla
tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso
aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono
essere installati. 5) Coloro che effettuano la comunicazione di cui al
primo comma sono responsabili in solido con tutti coloro che sono incaricati
all'esecuzione dei lavori, degli eventuali danni derivati a terzi ed al
patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione
degli impianti. Sono inoltre tenuti, all'immediato ripristino delle cose
e dei materiali danneggiati. 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento
e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino
in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati
nei commi precedenti. Art. 9 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o
piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi
di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili
per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai
commi 2) e 3) del precedente articolo. 2) Le spese per la collocazione,
il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli
interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei
soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con i committenti.
Art. 10 Impianti di climatizzazione e antenne 1) Sulle facciate degli
stabili prospicienti le pubbliche Vie e/o Piazze è vietato installare
impianti di climatizzazione, antenne ed altre apparecchiature senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione dal competente Settore. 2) Tenuto
conto di quanto disposto dalle norme in materia di edilizia, l'installazione
all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione e delle antenne
paraboliche dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione
dei lavori, certificandone l'avvenuta esecuzione a regola d'arte. 3) Gli
impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche
normative di legge in materia di sicurezza e/o della rumorosità. Art.
11 Uso dei dispositivi antifurto 1) I dispositivi acustici antifurto collocati
in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro
luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo,
continuo, superiore a cinque minuti. 2) Chiunque utilizza dispositivi
acustici antifurto in edifici adibiti ad attività produttive e comunque
non residenziali, è tenuto a comunicare al Corpo di Polizia Municipale,
i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti
responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Art. 12 Sosta
o fermata di veicoli a motore. 1) conducenti di veicoli a motore, sono
obbligati a spegnere il motore nelle fasi di sosta, ad eccezione dei veicoli
con specifiche esigenze tecnico funzionali degli stessi.
TITOLO III° PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 13 Spazi ed Aree Pubbliche
1) L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso
progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione
e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze,
aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico. Art.
14 Marciapiedi e portici 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo
di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi
quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici
piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale. 2) Non si possono
percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi
di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone
con difficoltà motorie. Art. 15 Patrimonio pubblico e arredo urbano 1)
E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento dei beni appartenenti al
patrimonio pubblico, in particolare è vietato: - recare danno o imbrattare
con scritte, figure o in altro modo i monumenti, i muri degli orti e dei
giardini, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette
dei fiumi e dei torrenti, i sedili, le colonne ed in genere qualsiasi
edificio pubblico o privato; - modificare o rendere illeggibili le targhe
con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli
segnaletici; - spostare gli arredi urbani dallo loro originaria collocazione;
- collocare volantini, locandine, manifesti al di fuori degli spazi autorizzati;
- otturare le caditoie delle fogne e/o introdurre in queste materie solide;
- impedire e/o diminuire l'efficacia dell'uso o, recare in qualunque modo
danno alla pubblica illuminazione, alle segnalazioni stradali ed a quelle
indicanti pericolo e, in genere, a qualsiasi opera di pubblica Art. 16
Manutenzione degli edifici e delle aree 1) I proprietari di edifici sono
tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate,
delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono
effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine
di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo
di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura
dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità
dall'Autorità comunale. 2) I proprietari o i locatari o i concessionari
sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri
civici. 3) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate,
per mezzo di gronde installate lungo i muri degli edifici, sino al piano
terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno
essere riparati dal proprietario. 4) Gli stessi soggetti di cui al comma
precedente devono provvedere alla regolare pulizia e manutenzione di tutte
le aree di cui sono proprietari e/o ne abbiano la disponibilità. Tale
obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico
ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto
servizio degli stessi. Art. 17 Divieto di compiere determinati atti 1)
E' vietato in qualsiasi circostanza salire sulle inferriate delle finestre,
sui monumenti, sui candelabri e pali della illuminazione, sulle cancellate,
sulle fontane e simili. 2) E' parimenti vietato accedere o fare accedere
sui tetti delle case persone in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie
e simili. 3) E' proibito camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi
d'acqua, ed è vietato di collocarvi, senza il permesso del competente
Settore, oggetti di qualsiasi specie. Art. 18 Operazioni di vuotatura
e spurgo dei pozzi neri 1) I proprietari o i locatari o i concessionari
di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse
biologiche, pozzi neri, ecc. 2) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri
e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte appositamente autorizzate
dall'Autorità competente. Art. 19 Lavatoi e fontane 1) E' proibito imbrattare
e/o inquinare l'acqua delle fontane e vasche pubbliche, come pure di lavare
nelle stesse indumenti o biancheria, di introdurre negli scoli e nelle
fogne qualsiasi materia che possa cagionare ostruzione. Art. 20 Pulizia
del suolo e dell'abitato 1) E' obbligatorio per chiunque utilizzi strutture
collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico,
di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante,
per un raggio di tre metri. 2) E' obbligatorio per coloro i quali esercitano
la propria attività in locali prospicienti le strade pubbliche, o ai quali
si accede dalle strade pubbliche, di provvedere alla costante pulizia
del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio si affaccia
o dal quale si accede. 3) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi,
per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano
collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono
soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 4) Nell'esecuzione
delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire
i rifiuti sulla strada pubblica. Art. 21 Sgombero neve 1) I proprietari
o gli amministratori o i conduttori di edifici, durante o a seguito di
nevicate, devono curare a loro spese che sia spalata la neve e rimosso
il ghiaccio nei tratti di marciapiede e nei passaggi pedonali prospicienti
l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale
al fine di tutelare l'incolumità delle persone. 2) Gli stessi devono provvedere
a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde,
sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di
neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde
o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare
pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 3) In ogni
caso i proprietari delle case che hanno marciapiedi o portici lastricati
di materiale eccessivamente levigato, dovranno spargere immediatamente
sugli stessi, dopo averli fatti pulire dalle neve, polvere arida. 4) Il
trasporto delle nevi dovrà eseguirsi in modo che non avvenga spargimento
sulla pubblica via. Lo scarico nei canali dovrà farsi in guisa da non
impedire il corso delle acque o da otturare le bocchette, attorno alle
quali è proibito spargere e ammonticchiare la neve. 5) I veicoli trovati
in sosta irregolare, che impediscano lo sgombro della neve, verranno rimossi
a spese del proprietario. 6) I proprietari di piante, i cui rami sporgano
direttamente su aree di pubblico passaggio, devono provvedere all'asportazione
della neve depositata sui rami stessi. 7) La neve deve essere ammassata
ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi
o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. 8) La neve ammassata non deve
essere successivamente sparsa su suolo pubblico. 9) I proprietari o amministratori
o conduttori di edifici hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi
pericolo con transennamenti opportunamente disposti. Art. 22 Rami e siepi
1) Le siepi e i rami che si affacciano su aree pubbliche o soggette a
pubblico passaggio, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta
si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni
e veicoli, in particolare si possono ammettere sporgenze di rami con altezza
superiore a metri 3,00 se sporgono sopra il marciapiede e, metri 5,50
se sporgono sopra la carreggiata. 2) I rami e i residui delle potature
devono essere prontamente rimossi e portati in appositi luoghi autorizzati.
Art. 23 Pulizia dei fossati 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti
e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono
mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di
cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di
irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche e/o di uso
pubblico. Ciò al fine di garantire il libero deflusso delle acque ed impedire
che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità. 2) I proprietari
e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei
rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico hanno l'obbligo
di provvedere alla perfetta ripulitura e manutenzione degli stessi per
garantire il libero e rapido deflusso delle acque. 3) Inoltre, i proprietari
di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali
ad uso pubblico, hanno l'obbligo di sistemare e ripristinare le ripe e
le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento
di terreno o di altro materiale. Art. 24 Pulizia dei luoghi di carico
e scarico delle merci 1) Al termine di ogni operazioni di carico, scarico
o trasporto di merci, di qualsiasi specie, il suolo pubblico deve essere
lasciato completamente sgombro e perfettamente pulito. Art. 25 Pulizia
delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività
produttive 1) I titolari o gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi,
attività artigianali e/o attività produttive, devono provvedere alla rimozione
giornaliera di immondizie e/o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività
e/o che si trovino abbandonati nelle immediate adiacenze delle attività
stesse.
TITOLO IV° NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Art. 26 Tutela ambientale
1) Ogni attività e comportamento deve essere improntata allo scopo di
proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la
varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi
e garantire l'uso plurimo delle risorse e dello sviluppo sostenibile.
Art. 27 Viali, giardini e parchi pubblici 1) Nei viali, giardini e parchi
pubblici è vietato: - recare danno alle piante, alle siepi, alle panche
e/o sedute, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto posto
a pubblico uso o ornamento; - transitare con veicoli di qualsiasi specie
per i viali riservati ai pedoni; - salire sugli alberi, appendervi o affiggervi
qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi loro contro pietre, bastoni e/o
altri materiali simili. Art. 28 Concimazioni 1) Nei centri urbani è vietata
la concimazione degli orti e giardini con qualsiasi sostanze che emanino
esalazioni moleste. Art. 29 Deflusso delle Acque 1) E' vietato deviare
il corso dell'acqua dei rigagnoli appositamente scavati per il deflusso
della stessa, onde evitare allagamenti. Art. 30 Recinzioni di aree confinanti
col suolo pubblico 1) È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi
materiale che possa costituire pericolo per i passanti (es. filo spinato),
salvo che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti
e sia segnalato in modo ben visibile. Art. 31 Protezioni a pozzi, cisterne
e simili 1) I pozzi e le cisterne costruiti o esistenti su spazi pubblici
o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto
con sportello accuratamente chiuso ed altre protezioni volte ad impedire
che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
Nel caso in cui le protezioni manchino, i proprietari devono provvedere
a adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi.
2) E' vietato lasciare aperti i fori sotterranei verso i siti pubblici
a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 e senza protezione
di telaio o grata. Art. 32 Oggetti posti sui davanzali - Infissi - Esposizione
di panni e tappeti 1) I vasi da fiori e/o piante, come in genere qualsiasi
oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi
o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul
suolo pubblico, o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune,
devono essere assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'inaffiamento
dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate
e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate. 2) Gli infissi d'ogni
genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono essere
del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza
del vento o per altra causa. 3) E' vietato scuotere, spolverare e appendere,
fuori dalle finestre o sui terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed
aree pubbliche tappeti, panni ed oggetti similari; Parimenti è vietato
appendere qualsiasi oggetto che produca stillicidio. 4) Per le abitazioni,
che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di
cui al comma 3) saranno tollerate: nel periodo invernale sino alle ore
9,30 e nel periodo estivo sino alle ore 8,30. I periodi invernali e estivi
sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale. Art.
33 Aree cortilive 1) Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute
in ordine al decoro urbano ed in modo da evitare il proliferarsi di rettili,
ratti, insetti e costantemente liberi da rifiuti. Art. 34 Segnalazioni
per verniciature 1) Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate
o imbiancare facciate o muri di recinzione è tenuto ad apporre ripari
e segnalazioni, utilizzando le cautele atte ad evitare danno ai passanti.
Art. 35 Accensioni di fuochi 1) E' vietato bruciare materiali o accendere
fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o
in prossimità delle sedi stradali. 2) E' altresì vietato in tutto il territorio
comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini
di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri
edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni
agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini. 3)
Nei campi e/ nei boschi non possono essere bruciate stoppie prima del
15 agosto, e ad una distanza non inferiore a metri 100 dai luoghi indicati
nell'art. 59, 2° comma del TULPS, ivi comprese le strade. 4) E' inoltre
vietata la combustione di: - materiale organico prodotto o derivato dall'attività
agricola, sia umido che secco; - pneumatici, materie plastiche e/o derivati,
espansi ecc.; - combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio
e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione
e l'accensione di fuochi. 5) L'uso di bracieri e griglie è consentito
solo in giardini e cortili privati e, comunque adottando tutte le cautele
al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti. 6) Fermo restando
il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'auto
smaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole
rurali, per l'eliminazione di scarti legnosi, quali: tralci e ramaglie,
residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione
di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi. 7) Nei casi
in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti
il controllo delle virosi in alcune specie arboree, provvedendo nel caso
specifico ad effettuare apposita comunicazione all'Ufficio competente,
ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito
della normale conduzione del fondo 8) Durante lo svolgimento delle operazioni
di cui trattasi è fatto obbligo dell'osservanza delle seguenti limitazioni
e modalità di controllo: - i fuochi che si intendono accendere devono
essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed
edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile
e/o combustibile; - nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione
sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera; - nei seguenti periodi
dell'anno: dal 15 gennaio al 30 aprile e dal 15 settembre al 30 novembre;
- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante
presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore;
- che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale
e/o alla cittadinanza; - se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco
acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso
a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. 9) L'Ufficio Polizia
Municipale, con proprio provvedimento può autorizzare l'auto smaltimento
di residui organici, mediante combustione, sempre nel rispetto delle suddette
prescrizioni, al di fuori dei periodi sopra indicati, valutando caso per
caso, le istanze presentate. Art. 36 Attività rumorose 1) Fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico,
negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali,
di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti,
dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione in deroga
concessa dal Settore Ambiente o in caso di manifestazioni autorizzate.
2) E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche
e sistemi di irrigazione nelle ore notturne (dalle ore 24,00 alle ore
6,00) ad una distanza non inferiore a metri 300 dalle abitazioni Art.
37 Attività produttive ed edilizie rumorose 1) Fermo restando quanto previsto
dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n° 45, riguardante
le Direttive inerenti i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attività, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 09
maggio 2001, n° 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico",
si adottano le seguenti ulteriori disposizioni. 2) Non è consentito l'esercizio,
la modifica, o il trasferimento di qualsiasi attività produttiva di beni
e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi o molesti
se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della Legge
n 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 3) I macchinari industriali
e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando
tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso
il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni
acustiche, alla vigente legislazione in materia. 4) Le attività e le lavorazioni
rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno
essere esercitate esclusivamente: - nel periodo invernale dalle ore 7,00
alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - nel periodo estivo dalle
ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 5) Tali attività,
nei giorni festivi sono vietate. I periodi invernali e estivi sono individuati
con l'avvento dell'ora solare e dell'ora legale. 6) E' vietato ai commercianti
di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove
con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita
soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare
che il suono prodotto sia percepito dall'esterno. 7) Per i pubblici esercizi
ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni,
salvo presentazione della certificazione dell'impatto ambientale, è vietato
l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box
dalle ore 23,00 alle ore 7,00. 8) Le operazioni di carico e scarico di
merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia
materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono
effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe
metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile
il rumore.
TITOLO V° TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 38 Animali 1) E' fatto
assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi
nei confronti degli animali. 2) I proprietari o possessori di animali
hanno l'obbligo di vigilare e adottare ogni misura idonea, affinché questi
non arrechino disturbo, molestie e/o danni alle persone ed alle cose.
3) Gli stessi proprietari o possessori devono inoltre, garantire il mantenimento
delle necessarie condizioni igienico sanitarie nel luogo in cui vivono
gli animali. 4) Qualora, il proprietario e/o legittimo detentore, intenda
rinunciare alla "proprietà e/o qualsiasi diritto" sull'animale medesimo,
l'Amministrazione Comunale provvede a prenderne cura nei modi e forme
di Legge, obbligando il rinunciatario al pagamento delle spese inerenti
e conseguenti oltre le spese di mantenimento per almeno due anni. Art.
39 Cani 1) Fermo restando quanto previsto dalla Ordinanza Ministeriale
27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "la
tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani", si adottano
le seguenti ulteriori disposizioni. 2) I proprietari di cani, o chiunque
li abbia in custodia, sono tenuti a condurli negli spazi ed aree pubbliche
con apposita museruola e/o guinzaglio, sono altresì tenuti a rimuoverne
gli escrementi con idoneo strumento e a rinchiuderli in apposito sacchetto,
il quale, una volta usato deve essere gettato nel cassonetto porta rifiuti.
3) I proprietari dei cani sono responsabili, a norma di legge, di qualunque
lesione e/o danno possa avvenire a terzi per fatto dei cani stessi. 4)
Ai proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia: -
è vietato l'accesso nelle zone attrezzate ad uso sportivo e nelle aree
dei plessi scolastici - è vietato l'accesso nei parchi e giardini pubblici,
nelle aree destinate a verde pubblico, se non condotti con apposita museruola
e/o guinzaglio; 5) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da
caccia nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria
e nei luoghi all'uopo deputati. 6) I proprietari di cani o le persone
incaricate della loro custodia hanno, inoltre, l'obbligo di sorvegliare
i propri animali affinché essi non si allontanino incustoditi e/o si radunino
in branco onde evitare che, nelle loro scorrerie, sbranino animali da
cortile, greggi e/o simili, fermo restando quanto previsto dal C.C. 7)
Ove sono custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore,
di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite
esterno della proprietà e, di adottare ogni precauzione atta ad evitare
danni alle persone e/o cose. Art. 40 Ricoveri ed allevamenti di animali
all'interno del centro abitato. 1) Nel centro abitato è vietato costruire
ricoveri per animali quali, ad esempio: pollai, stalle, canili, porcili,
ecc…di qualsiasi capacità e tipo. E' altresì vietato qualsiasi tipo di
allevamento e/o detenzione di animali da cortile e da stalla. Parimenti
non è consentito creare e/o adoperarsi alla realizzazione di habitat per
lo stanziamento di animali in genere. 2) L'attività di apicoltura non
è consentita nel centro abitato. Art. 41 Uso di strumenti rumorosi per
allontanare i volatili 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati
"cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni
coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni. 2)
E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore
08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere
un intervallo di tempo tra una emissione sonora e l'altra non inferiore
a 5 minuti. Art. 42 Officine e lotta agli insetti nocivi e/o molesti 1)
Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione
e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno
dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana
al loro interno. 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori
di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare
acqua piovana o dove venga appositamente raccolta per qualsiasi finalità.
TITOLO VI° POLIZIA ANNONARIA
Art. 43 Occupazioni per esposizioni di merci
1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica
via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di
igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché
il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente
per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2) Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce
nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce
in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.
3) Senza adeguata protezione, i generi alimentari non confezionati non
possono essere esposti ad altezza inferiore a 50 cm dal suolo e non possono
essere esposti a fianco delle arterie stradali di intenso traffico. 4)
Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere
preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando
siano interessano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici. 5) L'autorizzazione di cui al presente
articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale.
Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo
la chiusura dell'esercizio stesso. Art. 44 Esposizione di merce da parte
delle edicole 1) E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche
nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti,
prospicienti, limitrofe alle edicole poste all'interno di edifici o nei
chioschi. 2) Previa specifica autorizzazione, nei pressi delle edicole
può essere consentito collocare, sugli appositi espositori, per complessivi
mq. 2, fogli di giornali o periodici. 3) I giornali, le riviste e la relativa
pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole
o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle
vetrine o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita. 4) L'esposizione
di manifesti, volantini, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard,
pornografico e/o che comunque leda il comune senso del pudore, non possono
essere esposte in maniera accessibile e/o visibile ai minori. Art. 45
Mestieri girovaghi, artistici ed altri operatori 1) La sosta per più di
un'ora nello stesso luogo su suolo pubblico per l'esposizione, la realizzazione
e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico, nel
caso in cui l'area occupata non supera un metro quadrato, non è soggetta
alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
La sosta è comunque sempre vietata in prossimità degli edifici pubblici,
degli edifici religiosi, degli edifici scolastici, degli ospedali, dei
luoghi di cure e dei cimiteri. Le esibizioni dovranno essere di breve
durata, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale e/o
pedonale. 2) Gli operatori del commercio che si radunano periodicamente
sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato non possono riunirsi
in luoghi dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere
le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare
liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi
carrabili esistenti in luogo. Art. 46 Raccolte di materiali e fondi 1)
La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari, a scopo benefico
ed umanitario nonché la raccolta di fondi effettuate su aree pubbliche,
sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
Essa sarà rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento
comunale. Sono in ogni caso escluse le raccolte di cui sopra in prossimità
di scuole, dei luoghi di cura o cimiteri. 2) Le raccolte di materiale
possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute
con apposito Decreto e/o inserite negli appositi elenchi Regionali dell'Assistenzialismo
e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni
a privati, questi ultimi devono essere in possesso di espressa delega,
in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente. 3) Chi
effettua la raccolta di materiale deve essere munito di tessera di riconoscimento
firmata dal presidente dell'Associazione o Ente, nonché d'ogni altro utile
documento.
TITOLO VII° VARIE
Art. 47 Campeggio 1) In tutto il territorio
comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree
di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio,
fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori
di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride,
in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare
lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate. 2)
L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a dare immediata esecuzione alla
presente disposizione anche mediante la rimozione dei veicoli, in modo
da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima
efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, l'intervento e/o la collaborazione
delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione
del Comune. Art. 48 Bagni 1) Sono interdetti alla balneazione i fiumi,
i torrenti, bacini ed i canali d'irrigazione. 2) E' vietato camminare
sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti,
sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili. Art. 49 Contrassegni
del Comune 1) E' sempre vietato usare lo stemma del Comune, i loghi e
le denominazioni di Uffici e Servizi comunali. Eventuali deroghe devono
essere concesse di volta in volta a coloro che esercitano attività in
gestione diretta a nome e per conto dall'Amministrazione Comunale. Art.
50 Cortei funebri, processioni religiose e non 1) I Cortei funebri giungendo
con veicoli, dal luogo ove trovasi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario
più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti
imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo
deve essere sciolto. 2) Le processioni e/o le altre manifestazioni religiose,
che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari
preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque
non in contrasto con la vigente segnaletica prevista dal Codice della
Strada.
TITOLO VIII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 Abrogazioni
di norme 1) All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogate
tutte le Deliberazioni, Ordinanze sindacali e/o dirigenziali emesse precedentemente,
riguardanti gli argomenti di cui trattasi. Art. 52 Entrata in vigore
1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale entra in vigore
dopo 30 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio. Art. 53
Norma transitoria 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione
aventi carattere nazionale nelle materia oggetto del presente Regolamento,
si devono intendere recepite in modo automatico.
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