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PREMESSA Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale
del paesaggio (tutelato anche dall'art.9 della Costituzione della Repubblica); CAPITOLO I "NORME GENERALI" ART. 1 1. Le alberature, anche non più vegetanti, aventi diametro del tronco superiore a 10 cm , per le piante elencate nella tabella 1,( allegato A ), 15 cm per le piante elencate nella tabella 2 ( allegato A ) e 30 cm per le piante elencate nella Tabella 3 (allegato A), rilevate a 1.30 m dal suolo devono essere conservate 2. Le essenze arboree, individuate nell'apposito Censimento comunale, conservato agli atti e consultabile presso l'Ufficio Tecnico, sono soggette a particolare tutela. 3. Le piante policormiche sono salvaguardate se uno dei fusti ha diametro maggiore di 10 cm e la sommatoria dei fusti è superiore a 20 cm 4. Devono intendersi salvaguardati in deroga al precedente comma gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era autorizzato l'abbattimento. ART. 2 1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio o da frutta in coltivazioni specializzate e semi-specializzate. 2. A tale scopo si definiscono: ART. 3 Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi (previo parere dell'Ufficio Tecnico o del Responsabile del Verde Pubblico) ART. 4 1. L'abbattimento di alberature oggetto di salvaguardia (vedi.art.1)
è soggetto ad autorizzazione (nulla-osta) comunale. Tale autorizzazione
medierà le istanze conservazioniste con le esigenze del richiedente. 2. Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi espressi nelle presenti Norme, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente. 3. Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione dell'abbattimento. 4. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione (nulla-osta) di cui al comma 1) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: diametro sanzione fino a cm 20 da £ 50.000 da cm 21 a 40 da £ 75.000 (100.000) da cm 41 a 60 da £ 100.000 (200.000) oltre cm 60 da £ 125.000 (400.000) 5. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione alle presenti Norme. 6. Le piante abbattute senza autorizzazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuove piante in base a quanto sotto indicato, oppure in base ad un accordo preciso con l'Amministrazione: diametro sostituzione fino a 20 cm 1 albero di almeno m 3 di altezza da cm 21 a cm 40 1 albero di almeno cm 5 di diametro da cm 41 a cm 60 1 albero di almeno cm 6 di diametro oltre cm 60 1 albero di almeno cm 8 di diametro 7. La scelta della specie da piantare in sostituzione della pianta abbattuta
deve essere conforme all'art.10 del presente regolamento. 8. Qualora il Tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione siano impossibili od inattuabili per l'elevata densità arborea , per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà fornire gli alberi all' Ufficio Tecnico 9. In alternativa potrà avvenire il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di commercio di Bologna, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantumazione in area pubblica 10. L'inottemperanza alle prescrizioni fornite dall'Amministrazione comunale comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni. ART. 5 1. Un albero correttamente piantato e coltivato per fini ornamentali, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi deve essere considerata un intervento di carattere straordinario. 2. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi di piantate, gelsi, salici da capitozzo, interventi di ars topiaria), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli a livello dei "nodi" o biforcazioni in modo da non lasciare porzioni di branca o monconi (tecnica denominata "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno). Il proprietario dell'alberatura, senza necessità di autorizzazione comunale, potrà eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi. 3. Gli interventi di potatura, riguardanti alberi di pregio inseriti nel Censimento comunale devono essere considerati eccezionali e sono da concordarsi con l'Amministrazione Comunale 4. Gli interventi di potatura devono essere effettuati nei seguenti periodi: 5. La "potatura verde" è ammessa solo per interventi di piccola entità e giustificabili per particolari esigenze tecniche. 6. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero, e quelli praticati sulle branche con diametro superiore ai 20 cm sono considerati, agli effetti delle presenti Norme, abbattimenti e, pertanto, assoggettati a quanto espresso nell'art. 4. 7. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 120.000 per ogni pianta potata. ART. 6 Danneggiamenti 1. Si individua, con il termine "area di pertinenza" delle alberature, lo spazio minimo necessario ad una pianta per potersi sviluppare armonicamente e per poter svolgere i processi fisiologici fondamentali, sia a livello dell'apparato fogliare, sia a livello dell'apparato radicale, al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere l'impianto di essenze che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione. 2. La distanza minima di rispetto dell'area di pertinenza delle alberature deve inderogabilmente essere di almeno 1 m di raggio dalla base del tronco. 3. In generale, per un normale accrescimento della pianta, per evitare conseguenze fitopatologiche e per evitare interferenze fra manufatti ed attività antropiche e la pianta stessa, è necessario rispettare una serie di distanze considerando le dimensioni della pianta a pieno sviluppo ( Vedi allegato B) 4. Sulla base di quanto sopra esposto è perciò vietato: a) rendere impermeabili le aree di pertinenza delle alberature, nonchè
inquinarle con scarichi o discariche in proprio; 5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 per ogni pianta danneggiata. 6. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati ai sensi del precedente art. 4. ART. 7 1. Fermo restando quanto indicato nell'art.6 delle presenti norme, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del suolo nell'area di pertinenza delle alberature, ecc.). 2. Gli interventi che dovessero arrecare danno alle alberature sono sanzionati come al precedente art 6. 3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm. sul quale devono essere poste tavole di legno. al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie
CAPITOLO II ART. 8 1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile (artt.892 e seguenti), del Nuovo Codice della strada (D.Lgs n.285 del 3/4/92 - artt. 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione), delle norme ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime da costruzioni o alberi limitrofi: - alberi che, a pieno sviluppo, misurano oltre 20 m di altezza - alberi che, a pieno sviluppo, misurano da 10 a 20 m di altezza - alberi che, a pieno sviluppo, misurano fino a 10 m di altezza - alberi con chioma piramidale, colonnare o fastigiata Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si deve sempre tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma. Vedi allegato B ART. 9 1. Per quanto riguarda le alberature delle aree verdi private si consiglia,
compatibilmente con le esigenze di fruizione, la messa a dimora di almeno
una pianta arborea ogni 50 mq e di almeno 10 mq di arbusti ogni 150 mq
di superficie del lotto non edificata permeabile; a) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di quelle esistenti, nonchè interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di esclusiva pertinenza, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), o per servizi, secondo gli standard previsti dal P.R.G e dal presente regolamento. b) Per gli interventi di cui al precedente punto a), costituirà
parte integrante di ogni progetto l'elaborato dettagliato della sistemazione
degli spazi aperti con la descrizione del verde preesistente, con l'indicazione
delle zone alberate, a prato e le superfici pavimentate a lavori ultimati.
Gli elaborati dovranno essere corredati dall'indicazione delle specie
e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. c) Per le nuove aree di espansione, sia di iniziativa privata che pubblica,
dovrà essere previsto nel piano particolareggiato oltre a quanto
riportato nei commi precedenti, anche la realizzazione di adeguato impianto
di irrigazione e/o la presenza di uno o più punti di prelievo acqua.
2. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle
sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative
da £20.000 a £100.000 per ogni elemento discordante. ART. 10 1. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurarne le condizioni ideali di sviluppo. 2. La scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. 3. I criteri per la scelta variano in funzione della zona di intervento e devono essere tanto più rigorosi quanto maggiore risulta il valore ambientale dell'area (zone agricole, ambiti protetti, aree naturali). Nelle aree urbane, dove le originarie condizioni climatico-ambientali risultano radicalmente alterate, la scelta delle specie può essere meno rigida. 4. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri: a) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.) Gli interventi devono mirare alla tutela dell'ecosistema e all'aumento della diversità biologica del territorio. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze vegetali caratteristiche delle originarie formazioni forestali padane. Scelta delle essenze vegetali: Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato, nei secoli, dal lavoro di coltivazione dei campi Scelta delle essenze vegetali: c) VERDE PRIVATO URBANO Considerando l'ormai totale artificialità delle situazioni ambientali
con condizioni ormai lontane da quelle originarie, gli interventi possono
allontanarsi dalle forme tipiche del paesaggio locale L'impianto delle specie del GRUPPO "4" dell'allegato C è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, perchè tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona oppure per problemi di ordine fitopatologico. 5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da documentabili ragioni storiche. 6. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 ART. 11 Le superfici a verde prese in carico da parte dell'amministrazione comunale
devono essere realizzate secondo i principi del presente titolo. ART. 12 1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è obbligatoria la lotta, previa comunicazione all'Ufficio tecnico a: - Processionaria del Pino (D.M. 20/05/26) 2. E' inoltre obbligatoria la lotta all'Hyphantria cunea Drury (Ruga defogliatrice).
A questo proposito, qualora fosse necessario intervenire con trattamenti,
la lotta deve avvenire con metodi di tipo biologico. (Bacillus thuringensis
var. Kurstaki). 3. Qualunque altro trattamento chimico in ambiente urbano è vietato salvo casi gravi e documentati dall'Ufficio Tecnico 3. Il diserbo chimico di aree verdi in ambito urbano è vietato 4. Le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 ***** CAPITOLO III PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE
1. Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati in parchi e giardini esistenti che rivestano significato storico, architettonico e/o ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora tali parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale. 2. Qualsiasi modifica delle aree verdi cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata.
ART.17 1. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l'erba e le canne. 2. Sono ammessi e consigliati gli interventi di sfalcio e triturazione. 3. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati, assieme alle potature, nel rispetto delle normative vigenti. Al di fuori di quanto sopra specificato è vietata la combustione di materiale plastico di qualsiasi origine quali gomme, teloni di plastica, contenitori di fitofarmaci 4. Fatte salve le sanzioni delle normative vigenti, le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000. ART.18 1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. 2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale il materiale di risulta deve essere raccolto per non compromettere il defluire delle acque . 3. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. 4. Le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Art. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti. ART.19 1. I maceri, gli specchi d'acqua, i pozzi in muratura e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. 2. E' vietato il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, oppure per i casi previsti dal seguente comma 3. 3. Gli interventi di
tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati
dal Comune; 4. E' tassativamente
vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei maceri,
negli specchi d'acqua e nei pozzi. 5. Fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, le violazioni al presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da £ 125.000 a £ 1.000.000 6. Gli invasi artificiali di nuova realizzazione per scopi vari: allevamento, pesca sportiva, irrigazione devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri o delle zone umide. In particolare: a) Il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti; b) Le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale; c) Presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti. ART. 20 1. E' vietato tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti. 2. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque. 3. Fatto salvo l'obbligo del ripristino dei luoghi le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 ART. 21 1. Siepi e boschetti devono essere salvaguardati; è' vietato il loro danneggiamento. 2. La loro estirpazione, fatta eccezione per i giardini domestici e le aree cortilive, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art.4 comma 1; in tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute, secondo quanto previsto dal successivo art. 22 comma 2. 3. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei boschetti con interventi che, comunque, ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. 4. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 5. Al fine di facilitare la diffusione di siepi e boschetti, l'Amministrazione comunale mette annualmente e gratuitamente a disposizione dei facenti richiesta, il materiale vegetale (specie arboreo-arbustive del Gruppo 1) necessario al loro reimpianto. ART. 22 1. Le piantate per la coltivazione della vite devono essere salvaguardate. 2. Pur essendo assimilabili a colture agricole semi-specializzate, il loro abbattimento può avvenire solo a seguito di autorizzazione comunale, quando la loro presenza costituisca impedimento alla conduzione del fondo, in tal caso è prevista, in accordo con l'Amministrazione comunale la ripiantumazione in altra area di un congruo numero di piante pari almeno al numero di piante (tutori) abbattuto. 3. La violazione al presente articolo rientra nelle sanzioni di cui all'art.4 comma 5
"REGOLAMENTAZIONE D'USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" ART. 23 1. Il presente Capitolo si applica a tutte le aree adibite a Parco, Giardino o Verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione comunale. ART. 24 1. Sono destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico. ART. 25 1. Salvo quanto disposto dall'art. 26 è vietato: a) Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico nei modi consentiti dal presente capitolo. b) Danneggiare o tagliare alberi ed arbusti o parte di essi, nonchè danneggiare i prati e le aiuole, potare senza autorizzazione le alberature di proprietà pubblica anche in caso di sconfinamento dei rami oltre i limiti di proprietà; utilizzare gli alberi di parchi, viali, giardini come tutori per il fissaggio di fili elettrici, altoparlanti, tubazioni, lampade, striscioni pubblicitari o quant'altro.. c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, raccogliere sementi, frutti o parti di pianta, anche se caduti dalle piante.. d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonchè sottrarre uova e nidi. e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o
f) Inquinare terreni, fontane, corsi e raccolte d'acqua. g) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. h) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare viali e aree a verde al di fuori di eventuali zone appositamente attrezzate e segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
l) Danneggiare il cotico erboso, le aree a prato ed i sentieri utilizzando biciclette o andando a cavallo al di fuori di eventuali, appositi, percorsi o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso. 2. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 200.000
ART. 26 1. Su richiesta di singoli Cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi od Associazioni, l'Amministrazione comunale può autorizzare le seguenti attività: a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo da effettuarsi solo con terreno asciutto ed in condizioni pedologiche tali da poter sostenere il peso dei veicoli senza deformarsi (ossia senza che restino scolpite nel terreno impronte di pneumatico) . b) Organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive. c) Installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere. d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio. e) Accensione di fuochi e preparazione di braci e carbonelle. f) Uso di petardi e fuochi artificiali. g) Messa a dimora di piante e introduzione di animali selvatici. h) Raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche. i) Esercizio di forme di commercio o altre attività. l) Affissione di manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo.) 2. Fatte salve le sanzioni previste negli articoli precedenti, le attività di cui al comma 1, esercitate senza l'autorizzazione comportano una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 400.000 ART. 27 1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti: Corpo di Polizia Municipale, Ufficio Tecnico
"SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO" ART. 28 1. Per le violazioni alle norme si applicano le disposizioni previste nel Capo 1, Sezione 1 e 2 della Legge n°689 del 24/11/1981. ART. 29 1. Alla repressione dei
fatti costituenti violazione delle presenti norme provvede il Corpo di
Polizia Municipale. ART. 30 1. Le norme regolamentari ed urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.
Tabelle di riferimento per le piante oggetto di salvaguardia Piante con diametro superiore a 10 cm Piante con diametro superiore a 15 cm Acero campestre Acer campestre L. Piante con diametro superiore a 20 cm Pioppo bianco Populus alba
Pioppo ibrido Populus x euramericana ALLEGATO C Lista delle specie per nuovi impianti o sostituzioni G R U P P O " 1 " PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE ALBERI Acer campestre L. Acero campestre * I salici arborei sono sconsigliati in piccole aree cortilive o in giardini pubblici a causa della loro fragilità ** L'impianto ornamentale dell'olmo rischia l'insuccesso a causa della grafiosi ARBUSTI
G R U P P O " 2 " PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO ALBERI .Celtis australis L. Bagolaro * I platani sono sconsigliati in piccole aree cortilive a causa delle infestazioni che questo albero subisce da parte del tingice (Corythucha ciliata S) ** Le foglie e le bacche del tasso sono molto velenose ARBUSTI Sono ammesse solo specie caducifoglie.
PIANTE ORNAMENTALI ALBERI Sono ammessi tutti gli alberi non elencati nei precedenti Gruppi. Le Conifere vengono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi messi a dimora.
Sono ammessi tutti gli arbusti non elencati nei precedenti Gruppi. I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.
PIANTE SCONSIGLIATE ALBERI Acer negundo L. Acero bianco
Amorpha fruticosa L. Falso indaco Famiglia delle Agavacee **** Non esistono gli articoli 13 - 14 - 15 |
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