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REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI
DEI REGOLAMENTI COMUNALI E/O ORDINANZE
Approvato con deliberazione di Consiglio n. 5 del 26.01.2005
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Titolo I
Principi ed elementi generali di riferimento
Articolo 1
Oggetto e finalità
1) Il presente regolamento disciplina, la determinazione e gli elementi
specificativi delle procedure d'applicazione delle sanzioni amministrative
per la violazione di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o
definite da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settore, con riferimento
e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n°
689, nonché in attuazione dell'articolo 7/bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare
piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento
e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie principali
ed accessorie, di competenza dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 2
Ambito d'applicazione e relazione con altri regolamenti
1) L'Amministrazione Comunale, nella sua potestà normativa, salvo
che sia diversamente ed esplicitamente stabilito, determina negli appositi
atti, specifiche sanzioni amministrative, nel rispetto degli elementi
generali di riferimento dati dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689
e dal presente regolamento. E' sempre fatta salva l'azione penale presso
la competente Autorità Giudiziaria, in tutti i casi di violazioni
a provvedimenti penalmente perseguibili.
2) Le disposizioni definite da Ordinanze e da Regolamenti Comunali, che
prevedevano sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e seguenti
del R. D. 3 marzo 1934, n° 383 devono intendersi abrogate e devono
essere sostituite dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
Titolo II
Soggetti
Articolo 3
Soggetti accertatori
1) Le funzioni d'accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite
da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settore, ferma restando
la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma
dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, sono altresì
esercitate, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge,
dal personale appartenente al Settore competente per materia, ai sensi
della legislazione vigente.
2) Il Sindaco, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo
sull'osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o d'ordinanze
del Sindaco e dei Responsabili di Settore, sanzionabili in via amministrativa
può altresì abilitare propri dipendenti all'esercizio delle
funzioni di cui al comma uno, con riferimento a materie specificamente
individuate nell'atto di nomina.
3) Le funzioni d'accertamento degli illeciti possono essere esercitate
per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti
dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati
che n'abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4) I soggetti di cui ai commi due e tre, devono essere muniti d'apposito
documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei
compiti loro attribuiti.
5) Resta ferma la competenza d'altri soggetti espressamente abilitati
dalle leggi vigenti all'accertamento d'illeciti amministrativi.
Articolo 4
Autorità competente a ricevere il rapporto
1) Il Responsabile di Settore competente per materia, è individuato
quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché competente a ricevere
scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore, entro 30 giorni
dalla data di contestazione o notificazione del verbale d'accertamento
della violazione.
Titolo III
Determinazione delle sanzioni amministrative
Articolo 5
Sanzioni pecuniarie
1) Per le sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti la violazione
delle disposizioni di Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del
Sindaco o dai Responsabili di Settore, per le quali non siano già
prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di Legge, si
applicano le norme di cui all'articolo 7/bis del Decreto Legislativo n°
267/2000 così come modificato dall'articolo 16 della Legge n°
3/2003, che prevede il pagamento di una somma in denaro da un minimo di
€uro 25,00 ad un massimo di €uro 500,00.
2) In ogni provvedimento, si deve sempre prevedere una sanzione amministrativa
pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, che secondo della gravità,
sarà modulata come segue:
- da €uro 25,00 a €uro 250,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 50,00
- da €uro 35,00 a €uro 300,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 70,00
- da €uro 45,00 a €uro 350,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 90,00
- da €uro 55,00 a €uro 400,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 110,00
- da €uro 65,00 a €uro 450,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 130,00
- da €uro 75,00 a €uro 500,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 150,00
- da €uro 80,00 a €uro 500,00 pagamento ammesso in misura ridotta
€uro 160,00
Articolo 6
Sanzioni accessorie - Sequestro e Confisca
1) In conformità a quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti
comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative,
qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata
a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può
essere disposta quale sanzione accessoria e per i casi previsti dalla
legge, il sequestro o la confisca amministrativa, ai sensi e per gli effetti
di cui alla legge n° 689/1981.
2) Può in ogni modo sempre essere disposta la confisca amministrativa
delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce violazione amministrativa.
3) I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, possono
procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto
di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
4) A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai
sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n° 689, può
essere disposto il dissequestro delle cose.
Articolo 7
Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla ripetitività
d'illeciti
1) Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n° 689, nella
determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro
i limiti dettati dall'articolo 5 del presente regolamento, nonché
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo
alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2) Qualora, il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione
di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze
del Sindaco o dai Responsabili di Settore, compia ulteriori illeciti connessi
tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti,
la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente,
sino al massimo stabilito dall'articolo 5.
3) L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente
comma si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni
discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'articolo
8 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
4) L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione
di violazioni, disposizioni e di regolamenti comunali o di precetti d'ordinanze
del Sindaco e dei Responsabili di Settore, con riferimento a quanto dettato
dal precedente comma 2, è effettuata nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Titolo IV
Procedura
Articolo 8
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
1) Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si
applicano i principi e le procedure della legge n° 689/1981, secondo
le specificazioni definite nei successivi articoli.
2) I soggetti, addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni
contenute in Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del Sindaco
o dai Responsabili di Settore, per la cui violazione sia prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria effettuano le attività d'accertamento
secondo la procedura e con i poteri definiti dall'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n° 689.
Articolo 9
Processo verbale d'accertamento
1) La violazione di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite
da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settore, alla quale si
correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo
verbale.
2) Il processo verbale d'accertamento deve contenere:
a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità dell'autore della violazione e/o della persona
tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della
legge 24 novembre 1981, n° 689 e degli eventuali obbligati in solido
ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente, la violazione, con
l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali
mezzi impiegati;
e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
g) l'avvenuta contestazione della violazione, oppure, i motivi della mancata
contestazione;
h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione
è stata contestata.
3) In calce al processo verbale deve essere indicato:
- l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove
ammesso.
4) Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto
nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto
a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce
al processo verbale.
5) Qualora gli estremi della violazione siano notificati per mezzo del
servizio postale, si osservano le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n° 890 (notificazioni d'atti e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione d'atti giudiziari) e successive modificazioni.
Articolo 10
Pagamento in misura ridotta
1) Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n° 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento
d'applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie,
salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati
presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima
legge.
2) Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta
non si tiene conto d'eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in
cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una
sanzione di maggiore importo editale, secondo quanto stabilito dall'articolo
8/bis della legge 24 novembre 1981, n° 689.
3) Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido
ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4) Il pagamento, comprensivo delle spese postali, di notifica e di procedimento,
è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai
regolamenti.
Articolo 11
Rapporto all'autorità competente
1) Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n° 689, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta,
i soggetti verbalizzanti di cui all'articolo 3, trasmettono al Responsabile
di Settore competente per materia:
a) l'originale del processo verbale;
b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente
ricevuti per conoscenza.
2) Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n° 689 il relativo processo verbale è immediatamente
trasmesso al Responsabile di Settore competente per materia.
Articolo 12
Ordinanza ingiunzione
1) Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
al Responsabile di Settore competente per materia, scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività
dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2) Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati
ad un'autorità non competente, sono da questi trasmessi al responsabile
del procedimento sanzionatorio. Nel caso che l'errore sia dipeso dalle
indicazioni contenute nel processo verbale d'accertamento, lo scritto
s'intende validamente presentato se pervenuto all'autorità competente
nei termini di cui al comma uno.
3) Quando non sia stato effettuato, o non sia ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 10 del presente regolamento, il Responsabile
di Settore competente per materia, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali
scritti difensivi, sente gli interessati che n'abbiano fatto richiesta
e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4) Qualora il Responsabile di Settore competente per materia ritenga fondato
l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo
di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per
spese postali, di notifica e di procedimento, all'autore della violazione
ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5) Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto
per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo editatale, questa
è applicata dal Responsabile di Settore competente per materia,
avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore
e con riferimento a quanto definito dal precedente articolo 7.
6) Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento,
l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva
delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
7) Il Responsabile di Settore competente per materia, nel caso in cui
non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione
sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che
non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata
d'archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale
all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
8) Il provvedimento d'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione,
deve essere emesso entro il termine di anni tre decorrenti dalla data
di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente
agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
Articolo 13
Pagamenti rateali della sanzione pecuniaria
1) Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni
economiche disagiate, possono richiedere al Responsabile di Settore competente
per materia il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere
presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2) Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione,
la situazione di disagio economico che è valutata dal Responsabile
di Settore competente per materia tenendo conto dell'entità della
sanzione pecuniaria.
3) La decisione del Responsabile di Settore competente per materia, è
comunicata al richiedente entro sessanta giorni nei modi e forme di legge.
4) La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è
determinata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge
24 novembre 1981, n° 689.
Titolo V
Profili operativi e disposizioni finali
Articolo 14
Delega delle attribuzioni in materia di procedimento sanzionatorio
1) Il Responsabile di Settore competente per materia, può delegare
una o più unità appartenenti al proprio Settore ed in possesso
d'adeguate capacità e conoscenze tecniche professionali, all'esercizio
dei compiti indicati ai precedenti articoli, al fine di garantire il tempestivo
e corretto svolgimento dei procedimenti sanzionatori.
Articolo 15
Profili organizzativi
1) Con provvedimenti degli Organi competenti l'Amministrazione Comunale
definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività
d'accertamento, d'irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.
Articolo 16
Disposizioni finali e di coordinamento
1) Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta
esecutività della deliberazione consigliare, e si applica in via
generale con riferimento ai regolamenti ed alle ordinanze previgenti,
e di nuova emanazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo
2.
2) In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione
di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste
ultime s'intendono disapplicate.
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