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DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Consiglio Comunale
1.
Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta,
della comunità di Baricella
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo,
sociale ed economico controllandone l'attuazione.
3. Le sue competenze sono determinate dal Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti Locali e dallo Statuto.
Art. 2
Regolamento del Consiglio
Comunale
1. Il presente
regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale,
lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo
e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme
contenute nello Statuto comunale e al Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti Locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al
Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita
al Consiglio Comunale, a cui viene sottoposta dal Presidente (Sindaco),
previo parere del segretario generale.
Art. 3
Sede delle adunanze
1. Le adunanze
consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale,
in unapposita sala aperta al pubblico.
2. Il Sindaco può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari,
che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede
comunale.
3. E vietato fumare nella sala di riunione del Consiglio Comunale.
Art. 4
Presidenza del
Consiglio Comunale Compiti del Sindaco
1. Il Consiglio
Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni
sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del
vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dall'Assessore
più anziano per età fra i componenti della Giunta.
3. Il Sindaco rappresenta lintero Consiglio Comunale, ne tutela
le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate
al medesimo dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento
e, ispirandosi a criteri di imparzialità, interviene a tutela delle
prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO
CONVOCAZIONE
Art. 5
Competenza
1. La convocazione
del consiglio è effettuata dal Sindaco, alla cui esclusiva responsabilità
competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario
di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione
del consiglio compete al vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento
del Sindaco e del vice Sindaco, la convocazione compete all'Assessore
più anziano per età fra i componenti della Giunta.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme
di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa
diffida, il prefetto.
4. La convocazione del consiglio con inserimento all'ordine del
giorno di argomenti determinati può essere richiesta al Sindaco,
a norma dellart. 18 dello Statuto da almeno un quinto dei
Consiglieri Comunali.
5. Nei caso contemplato dal comma 4 la seduta consiliare deve aver
luogo entro un termine non superiore ai venti giorni dalla data
di formalizzazione della richiesta.
Art. 6
Avviso di convocazione
1. La convocazione
del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione
della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché
l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è notificato presso il domicilio eletto
da ogni consigliere obbligatoriamente stabilito nel territorio del
comune dal personale incaricato, che ne ottiene ricevuta, almeno
cinque giorni prima dell'adunanza.
3. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso di
convocazione è ridotto a 24 ore.
4. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno
di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco
di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Copia dell'avviso di convocazione è affissa all'albo pretorio
del Comune ed inviata ai responsabili degli uffici e servizi comunali
e ai Presidenti delle Consulte di Frazione.
Art. 7
Ordine del giorno
1. Lelenco
degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce
lordine del giorno che deve riportare in maniera concisa,
ma tale da consentire una precisa comprensione, ciò che sarà sottoposto
allesame del Consiglio.
2. Gli oggetti, fatte salve disposizione specifiche dello Statuto
e degli altri regolamenti, sono ordinati di norma secondo il seguente
schema:
a) Proposte di deliberazioni;
b) Risposte ad interpellanze,
interrogazioni;
c) Comunicazioni
del Sindaco.
Art. 8
Deposito degli
atti
1. Gli atti relativi
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso
la segreteria comunale entro la mattinata del giorno lavorativo
utile precedente la seduta del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate dai pareri
prescritti dalla legge.
Art. 9
Numero Legale
1. Il Consiglio Comunale
non può deliberare se non sono presenti almeno 6 consiglieri.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano
una presenza qualificata.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non
si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza
stessa.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano
nel numero necessario a rendere legale ladunanza, ma non nel
numero dei votanti.
Art. 10
Seduta in prima
convocazione
1. Il Sindaco accertato
il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa unora da quella indicata nellavviso di convocazione
senza che siano intervenuti i consiglieri prescritti allart.
9 comma 1, il Sindaco dichiara deserta ladunanza, rinviando
gli oggetti posti allordine del giorno ad una adunanza di
seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale
è steso un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli intervenuti,
facendo menzione delle assenze giustificate.
4. In caso di seduta in prima convocazione dichiarata deserta è
facoltà del Sindaco convocare il Consiglio in seduta di seconda
convocazione con avviso da notificare ai consiglieri ventiquattro
ore prima.
Art. 11
Seduta in seconda
convocazione
1. La seduta di
seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto allordine
del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero
legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi
scritti. Quando lavviso di convocazione indichi anche il giorno
della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso
per la seduta in seconda convocazione è consegnato ai soli consiglieri
non intervenuti alla precedente seduta.
3. Anche nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni sono
valide purchè intervengano almeno 6 consiglieri.
4. Trascorsa unora da quella fissata per linizio della
seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto
per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Art. 12
Pubblicità delle
sedute
1. Le sedute del
Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque
può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala
consiliare riservata al pubblico.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare
rilevanza politico sociale, il consiglio può essere convocato in
seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con
diritto di parola.
3. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario
tutelare la riservatezza delle persone.
4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Sindaco, che
ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Ove nel corso di una
seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3,
il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento
sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti
da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
5. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al segretario
generale il personale addetto alla vigilanza, vincolato al segreto
d'ufficio.
Art. 13
Partecipazione
ai lavori
1. I componenti
della giunta comunale in qualità di Assessori esterni, prendono
parte alle sedute del consiglio senza dritto di voto e senza concorrere
alla determinazione del quorum necessario per la validità della
seduta e delle deliberazioni.
2. Nel corso della seduta il Sindaco, può invitare a prendere posto
in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
a) Responsabili degli
uffici o dei servizi comunali;
b) amministratori
di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei
quali il Comune è rappresentato;
c) consulenti e professionisti
incaricati di progettazioni e studi;
d) amministratori,
rappresentanti o esperti di altri enti o società.
Art. 14
Ordine dei lavori
1. Il Consiglio
Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del
giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione
del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno
si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione
con votazione a maggioranza dei Consiglieri presenti, senza discussione.
2. Un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere ritirato
o rinviato ad altra seduta, su proposta del Sindaco
3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti
all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) proposte volte
a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare
gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
b) comunicazioni urgenti del Presidente,
concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta
notizia.
4. Gli argomenti
eventualmente non esauriti nel corso di unadunanza sono iscritti
con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art.15
Verifica del numero
legale
1. La seduta del
Consiglio si apre con lappello nominale dei Consiglieri fatto
dal Segretario Generale, per accertare lesistenza del numero
legale.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è più obbligato a verificare
lesistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto
da un Consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta
iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Sindaco può sospenderla
fino ad un massimo di trenta minuti per consentire lacquisizione
del numero legale.
Art. 16
Designazione degli
scrutatori
1. Allinizio
della seduta il Sindaco designa tre consiglieri incaricandoli delle
funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata,
con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Lassistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni
a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità
delle schede e nel conteggio dei voti.
Art. 17
Discussione
1. L'illustrazione
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata dal
Sindaco o dallAssessore competente per materia o dal Consigliere
incaricato.
2. Introdotto largomento, per la durata complessiva di trenta
minuti, sullo stesso possono intervenire gli Assessori con diritto
di replica se o in quanto necessario.
3. Gli interventi di ciascun consigliere, di norma non potranno
eccedere la durata di venti minuti e comunque gli interventi di
ciascun gruppo non potranno eccedere la durata di 30 minuti.
4. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso
argomento, salva autorizzazione del Sindaco Presidente. A nessuno
è permesso di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regolamento
da parte del Sindaco. Il discorso deve riguardare unicamente le
materie in esame.
5. Gli interventi devono essere svolti, di norma, in lingua italiana.
6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che
ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Sindaco
dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun
gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri
dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro
posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di
cinque minuti.
Art. 18
Mozione d'ordine
1. In qualsiasi fase
della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare
una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della
mozione è di cinque minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad
ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una
deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo
Statuto e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione
d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi.
Sul contenuto della mozione decide il Sindaco, sentito il segretario
generale.
Art. 19
Questioni pregiudiziale
e sospensiva
1. Prima dell'inizio
della discussione su una proposta di deliberazione o prima della
votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione
pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata
che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che
la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione
pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla
discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce.
Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente,
un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque
minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
Art. 20
Presentazione di
ordini del giorno ed emendamenti
1. Prima
della votazione possono essere presentati, da ciascun Consigliere,
ordini del giorno ed emendamenti concernenti largomento e
non richiedenti la procedura di iscrizione allordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno ed emendamenti debbono essere, di norma,
redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti
allargomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine
a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il
Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso non possono essere votati emendamenti e ordini del
giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino
quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo
di regolarità tecnica e contabile.
Art. 21
Fatto personale
1. Costituiscono
fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione
al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di
opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa
i motivi. Il Sindaco decide al riguardo. Se il consigliere persiste
dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il consiglio, senza
discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti. Possono
rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il
limite di tempo di cinque minuti.
VOTAZIONI
Art. 22
Modalità generali
1. L'espressione
del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.
Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto
dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento
dei risultati sono effettuati dal Sindaco, assistito dal segretario
e da tre scrutatori almeno uno dei quali appartenente a gruppo di
minoranza da lui designati all'occorrenza.
3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta
votazione; le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima
dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento,
a seconda del momento in cui sono state sollevate; le proposte di
emendamento ammesse sono votate prima dellatto a cui si riferiscono.
4. Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli
o voci, il Consiglio su proposta anche di un solo consigliere procede
alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' sempre
ammessa la votazione per parti separate. Qualora si sia proceduto
alla votazione per articoli, capitoli o voci separate, la proposta
viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità
nel testo approvato per parti.
5. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola
fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami
alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relative alle
modalità della votazione in corso.
Art. 23
Votazione palese
1. Nelle votazioni
in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere
la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli,
contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario
generale, il Sindaco proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta
anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo
svolgimento.
Art. 24
Appello nominale
1. Alla votazione
per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta
dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si è pronunciato il
consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal segretario generale. I consiglieri
rispondono ad alta voce; il loro voto è annotato a verbale. Il risultato
è proclamato dal Sindaco.
Art. 25
Votazione segreta
1. La votazione
mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede.
Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la
segretezza del voto.
2. Nei casi in cui la legge o lo Statuto stabiliscono che tra gli
eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri
votano o una proposta complessiva di nomi che tenga conto di tale
criterio di suddivisione, o un numero limitato di nominativi; in
quest'ultimo caso sono eletti coloro che, nei rispettivi schieramenti,
riportano il maggior numero dei voti.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a
dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
4. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo
dei voti provvede il segretario, coadiuvato da tre scrutatori scelti
dal Sindaco prima delle operazioni di voto. In caso di irregolarità,
o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei
votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata
ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono
comunicati al consiglio dal Sindaco.
Art. 26
Esito della votazione
1. Eccettuati
i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano
richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato,
ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza
dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione
infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto allordine
del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella
stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o
dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione,
non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione,
può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
DISCIPLINA DELLE
ADUNANZE
Art. 27
Comportamento dei
consiglieri
1. I consiglieri
comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti
viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro
assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al
Sindaco. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco
ed al consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al Sindaco
è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al
rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei
all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti.
Ove ciò si verifichi, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere
e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio
diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure
nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico
amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi
riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e
all'onorabilità degli interlocutori o di terzi. Non sono consentite
imputazioni di mala intenzione.
6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume
atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite
nel presente articolo, il Sindaco lo richiama all'ordine. Dopo un
secondo richiamo rimasto senza esito, il Sindaco interdice la parola
al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere
contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione,
decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla,
infliggendo al consigliere una nota di biasimo.
Art. 28
Comportamento del
pubblico
1. Il pubblico
che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula
ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da
ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse
dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca
con le funzioni del consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi
lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei
consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare
spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'opera della
polizia municipale.
4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento
ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Sindaco,
dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula
fino al termine dell'adunanza.
Art. 29
Scioglimento dell'adunanza
1. Quando nella
sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco,
si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento
dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco,
sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta
l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato
per completare l'esame degli argomenti residui.
DELIBERAZIONI E VERBALI
Art. 30
Deliberazioni
1. La volontà
del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si
manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano
l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il
voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al Responsabile
preposto.
3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini
stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto
della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura
parziale o integrale.
4. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza
dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata esecutività
ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione
separata, espressa in forma palese.
5. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere
discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione
o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando
siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.
Art. 31
Segreteria
1. Il Segretario
Generale, partecipa alle adunanze del Consiglio.
2. Coadiuva il Sindaco nell'interpretazione del regolamento consiliare,
nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento
dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Cura la verbalizzazione delle sedute. Esercita tutte le altre
funzioni previste dalla legge.
Art. 32
Verbale dell'adunanza
1. Il verbale
dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni
adottate, la volontà espressa dal consiglio.
2. Per ogni argomento il verbale riporta i sunti principali della
discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione,
i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti
favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari
ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata
della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione.
Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da
ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta
riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari
riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono di norma
integralmente riportati su nastro magnetico ed eccezionalmente inseriti
a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun
consigliere, quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta.
Le dichiarazioni di voto vengono inserite o allegate integralmente
nel verbale.
4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse
tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando
il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso
dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale è firmato dal Sindaco e dal segretario generale.
6. I verbali della seduta precedente, si intendono tacitamente approvati
qualora entro la data della seduta immediatamente successiva non
pervengano richieste di rettifica.
Art. 33
Controllo delle
deliberazioni
1. Le deliberazioni
consiliari soggette a controllo preventivo di legittimità sono inviate
all'esame del Comitato Regionale di Controllo, entro i termini stabiliti
dalla legge, a cura della segreteria generale.
2. L'invio al Co.Re.Co. di eventuali chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio è effettuato:
a) dal Sindaco, qualora
non sia necessario apportare formali modifiche o integrazioni all'atto
originario;
b) tramite nuova
deliberazione consiliare, qualora sia necessario apportare formali
modifiche o integrazioni all'atto originario.
3. Le decisioni di
annullamento totale o parziale adottate dall'organo di controllo
sono comunicate al consiglio dal Sindaco.
CONSIGLIERI COMUNALI
DECADENZA E DIRITTI
Art. 34
Decadenza
1. Fatti salvi i
casi previsti dalla legge, il Consigliere che non interviene a quattro
sedute consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio.
2. Sono considerate cause giustificative della mancata partecipazione
alle sedute consiliari, quelle riconducibili a malattia del Consigliere,
a motivi familiari, per preannunciate ferie, impegni lavorativi,
professionali, istituzionali, partitici e sindacali.
3. Il Sindaco a seguito dellavvenuto accertamento delle assenze
maturate dal parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento.
5. Scaduto il termine, il Consiglio esamina ed infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del Consigliere interessato.
Art. 35
Diritto d'iniziativa
1. I consiglieri
comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza
del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento
i consiglieri possono, in particolare:
a) richiedere la
convocazione del consiglio;
b) modificare le
proposte sottoposte all'esame del consiglio;
c) presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni;
d) presentare la
mozione di sfiducia;
e) accedere agli
atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento
del loro mandato.
Art. 36
Richiesta di convocazione
1. Su richiesta
sottoscritta da almeno un quinto (quattro) dei consiglieri, il Sindaco
è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a
venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata
al protocollo del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta
registrazione a protocollo.
Art. 37
Interrogazioni
1. L'interrogazione
consiste nella semplice domanda fatta per sapere: se una determinata
circostanza sia vera; se alcuna informazione su tale fatto sia pervenuta
al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la
Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati
documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione
su determinati oggetti; o comunque per sollecitare informazioni
o spiegazioni sullattività dellAmministrazione Comunale.
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono
ricevere anche risposta scritta.
3. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o lAssessore
Preposto allargomento, entro trenta giorni e/o se possibile
alla prima seduta utile del Consiglio dopo la presentazione.
4. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata
di dieci minuti.
5. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia
soddisfatto o meno; lintervento di replica non può eccedere
la durata di cinque minuti.
6. Gli altri consiglieri non possono intervenire sull'argomento
oggetto della risposta all' interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
Art. 38
Interpellanze
1. L'interpellanza
consiste nella domanda rivolta al Sindaco, per iscritto circa i
motivi e gli intendimenti dellazione della Giunta su questione
che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative
della Giunta stessa.
2. Alle interpellanze risponde il Sindaco o lAssessore Preposto
allargomento, entro trenta giorni e/o se possibile alla prima
seduta utile del Consiglio dopo la presentazione.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza.
4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; uno dei firmatari
può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono
prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di dieci minuti.
6. Il Sindaco può a sua discrezione disporre che distinte interpellanze
che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte
contemporaneamente.
Art. 39
Mozioni
1. La mozione
è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare
il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o alladozione
di iniziative di propria competenza.
2. La mozione è presentata in forma scritta da almeno due consiglieri
o da un gruppo consiliare ed è iscritta allordine del giorno
del Consiglio per la prima seduta utile e comunque non oltre venti
giorni dalla data di presentazione, compatibilmente con il periodo
feriale del Consiglio.
3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta
a votazione.
4. La mozione può sempre essere ritirata.
Art. 40
Informazione ed
accesso
1. I consiglieri
hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli Enti
ed aziende dipendenti, le informazioni e la documentazione in loro
possesso.
2. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti, documentazioni
e informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo
scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri
sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge,
alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti
da norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai
consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione
degli atti tramite lUfficio Relazioni con il Pubblico o il
settore preposto allargomento.
GRUPPI CONSILIARI
Art. 41
Costituzione dei
gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti
nella medesima lista, formano di regola un Gruppo Consiliare. Ciascun
gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri. E' consentita
la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo
consigliere, purché unico eletto di una lista. I consiglieri di
più liste possano dar vita ad un unico gruppo consiliare.
2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta
di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso
del mandato.
3. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco, entro
dieci giorni dall'insediamento del consiglio o dalla loro formazione,
i nominativi dei componenti.
4. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo
consiliare, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando
se intendano associarsi ad un gruppo consiliare già costituito,
ovvero dare vita ad un nuovo gruppo, ma in questo caso dovranno
utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.
Art. 42
Capigruppo
1. I gruppi consiliari
provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla comunicazione
al Sindaco dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale
comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo
più anziano.
Art. 43
Prerogative dei
gruppi
1. Ai gruppi consiliari
sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature, i servizi e le
risorse finanziarie idonee a consentire il regolare svolgimento
delle loro funzioni.
2. La dotazione dei mezzi di cui al comma 1 è effettuata tenendo
conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari
presenti in ogni gruppo e della consistenza numerica di ciascuno
di essi; tale dotazione sarà determinata con la delibera di approvazione
del bilancio preventivo annuale.
3. Ai Gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di un locale,
nel palazzo comunale, con arredi e strumentazione informatica, essenziali
al funzionamento dei gruppi stessi. Nella suddetta sede è installato
un apparecchio telefonico abilitato all'esterno e riservato ai gruppi.
4. Le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie (nell'ambito
del budget stabilito in bilancio) sono stabilite dal Sindaco, sentita
la conferenza dei capigruppo.
5. Le eventuali risorse finanziarie complessive verranno assegnate
per il 50% in parti uguali a ciascun gruppo e il restante 50% calcolato
in base alla consistenza numerica del gruppo.
6. Le tipologie di spese per il funzionamento dei gruppi imputabili
al budget amministrativo in dotazione sono, a titolo esemplificativo,
le seguenti:
- spese di corrispondenza,
di riproduzione documenti;
- spese telefoniche;
- spese di aggiornamento
(libri, riviste)
- spese per iniziative
politico-istituzionali, connesse alle finalità dellEnte,
quali organizzazione di riunioni, convegni, incontri con esperti.
7. Gli impegni di
spesa e gli atti di gestione finanziaria per l'utilizzo delle risorse
finanziarie sono assunte dal Responsabile del Settore competente.
Il fondo in dotazione può essere impiegato per spese di modica entità
per sopperire ad eventuali carenze nella strumentazione fornita
dall'Ente. Detta strumentazione resta comunque di proprietà dell'Ente.
8. Alle spese occorrenti al funzionamento dei gruppi provvede, dietro
formale richiesta, il responsabile del settore interessato.
9. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio è comunicato
ai capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni di competenza
della Giunta Comunale.
10. I gruppi consiliari possono emettere comunicati stampa informativi
della propria attività anche attraverso lorgano di stampa
dell'amministrazione comunale.
Art. 44
Conferenza dei
capigruppo
1. La conferenza
dei capigruppo, è costituita dal Sindaco e dai capigruppo nominati
dai rispettivi gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti
possono essere sostituiti da un altro consigliere, anche indicato
informalmente.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco o quando ne faccia richiesta
un capogruppo. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente
alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime, ove il Sindaco
ne ravvisi la necessità.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
4. La conferenza ha carattere consultivo, fatte salve le sedute
dedicate alla determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 42, comma 2.
5. Il Sindaco può sottoporre all'esame della conferenza, questioni
di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere
politico istituzionale.
COMMISSIONI
CONSILIARI
Art.45
Individuazione
1.
Sono individuate come indispensabili ad un più adeguato miglioramento
del Consiglio
Comunale le seguenti
Commissioni Consiliari permanenti:
PRIMA COMMISSIONE
CONSILIARE - Affari Generali - Amministrativi - Finanziari
SECONDA COMMISSIONE
CONSILIARE - Servizi Sociali - Sanitari - Assistenziali -
Scolastici - Sportivi - Culturali
TERZA COMMISSIONE
CONSILIARE - Assetto ed utilizzo del territorio - Ambiente - Opere
pubbliche
Art. 46
Composizione
1.
La composizione di dette Commissioni è improntata al rispetto di
criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando,
comunque, la presenza delle minoranze. Il numero dei membri ed i
criteri di assegnazione di membri sono stabiliti con la deliberazione
del Consiglio Comunale all'istituzione di ciascuna Commissione.
2. Pur senza prendere parte ad eventuali votazioni, il Sindaco o
l'Assessore delegato, gli Assessori, tutti i Consiglieri Comunali
possono partecipare alle sedute delle Commissioni.
3. Ciascuna Commissione al suo interno nominerà un Presidente ed
un Vice Presidente.
4. Il Presidente presiede la Commissione, assicura il buon andamento
dei lavori, predispone l'ordine del giorno e la relativa documentazione
inviandola ai componenti la Commissione, pone e precisa i termini
delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola,
modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla
e proclama i risultati, fa osservare il regolamento.
5. In caso di impedimento del Presidente i compiti di cui al precedente
comma sono svolti dal Vice Presidente.
Art.47
Funzioni
1.
Le Commissioni Consiliari permanenti, quali organismi interni del
Consiglio Comunale, hannofunzioni referenti ed istruttorie relative
ad atti deliberativi di competenza del Consiglio.
2. Le stesse possono inoltre esprimere pareri o svolgere attività
preparatorie, istruttorie o redigenti su indirizzi e orientamenti
da sottoporre ai Consiglio Comunale e sugli atti rientranti nella
competenza del Consiglio Comunale.
3. Gli uffici sono tenuti a mettere a disposizione delle Commissioni
permanenti ogni atto e documento che supporta la materia di competenza
delle Commissioni.
4. Ciascun membro della Commissione può proporre alla discussione
della stessa, argomenti rientranti nelle funzioni descritte nei
commi 1) e 2) del presente articolo.
Art. 48
Riunioni e validità
l. Le sedute si tengono di regola
presso la Residenza Municipale nel giorno e nell'ora fissata, conapposito
invito, dal Presidente di ciascuna Commissione.
2. La convocazione dovrà essere recapitata a ciascun componente
almeno tre giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
3. La seduta si intende valida a tutti gli effetti se ad essa intervengono
almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le Commissioni possono prevedere sedute allargate a1lo scopo
di permettere audizioni di organismi, rappresentanti di enti, associazioni,
organizzazioni, curatori di interessi diffusi costituiti in associazionismo,
comitati e singoli rappresentanti su questioni specifiche dell'area
politica di competenza e di interesse collettivo. 5. In caso di impedimento, ciascun membro delle Commissioni, può essere sostituito da altro Consigliere appartenente al medesimo Gruppo Consiliare. 6. I Consiglieri presenti alle sedute delle Commissioni ricevono un gettone di presenza pari a quello stabilito per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, come previsto dalla legge.
Art.49
Termini per l'esercizio
delle funzioni
1.
Relativamente alle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
42 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, fatte
salve le modifiche regolamentari rese obbligatorie da modificazioni
legislative, il Sindaco trasmette al Presidente della Commissione
interessata le proposte di delibera almeno 14 giorni prima della
discussione in Consiglio Comunale.
2. La Commissione esprime un parere sulle proposte entro il 3 giorno
lavorativo utile precedente la seduta del Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui la Commissione non esprima il parere nei termini
predetti, la proposta potrà essere comunque discussa in Consiglio
Comunale.
4. Per quanto riguarda le proposte di delibera non rientranti nel
comma 1 del presente articolo, ilSindaco d'intesa col Presidente
della Commissione, decide l'assegnazione alla Commissione.
5. Su tali proposte non è obbligatorio il parere della Commissione
e, nel caso di assegnazione, la Commissione
deve esprimersi nel tempo intercorrente tra la convocazione del
Consiglio Comunale e la seduta.
Art.50
Durata
1.
Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica per lo stesso
periodo del Consiglio Comunale che le ha nominate. Durante il corso
del mandato può, comunque, procedersi a surroga per causa di dimissioni
volontarie, o a sostituzione dei componenti sulla base di motivata
comunicazione da parte del capogruppo consiliare di riferimento.
2. Il componente, che si assenta senza giustificato motivo o a più
di tre riunione consecutive, cessa dalla carica.
NORME FINALI
Art. 51
Approvazione del
regolamento
1. Il presente
regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta
dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento
modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne
l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale
del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione
di un nuovo regolamento sostitutivo.
Art. 52
Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti
disposizioni in materia.
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