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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il presente
regolamento attua i principi e le disposizioni delle Leggi 8 giugno
1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241, del DPR 27 giugno 1992 n. 352,
delle direttive degli organi di governo e dello Statuto, per assicurare
la trasparenza e la pubblicità dellattività amministrativa
attraverso lesercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi ed alle informazioni in possesso dellAmministrazione.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, alle
istituzioni, limitatamente agli atti e alle attività riguardanti
i servizi gestiti.
Art. 2
Pubblicità degli atti e diritto allinformazione
1. Il Comune assicura losservanza
dei principi di pubblicità secondo le modalità previste dalle disposizioni
vigenti, anche mediante:
a) comunicazione dellinizio del procedimento amministrativo
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti, ai soggetti che per legge o regolamento
debbano intervenire nonchè ai soggetti individuati o facilmente
individuabili, cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio;
b) la divulgazione, a mezzo affissione, a mezzo stampa o altro mezzo,
di informazioni idonee ad assicurare la conoscenza di adempimenti,
scadenze e servizi.
2. Il Comune adegua
la propria organizzazione allesigenza di realizzare unefficace
ed unefficiente diffusione allesterno delle informazioni
individuando i soggetti responsabili di tale adempimento e avvalendosi
anche dellistituendo "Ufficio per le relazioni con il
pubblico". Ai fini del presente Regolamento, a tale Ufficio,
anche in collaborazione con altre strutture dellAmministrazione
da individuarsi in appositi atti di organizzazione, spettano:
a) lattività di orientamento del pubblico con lindicazione
delle strutture e degli uffici cui rivolgersi, la loro ubicazione,
le funzioni esercitate e i servizi forniti, la denominazione dei
responsabili;
b) le informazioni sui diritti dellutenza nei rapporti con
il Comune e ogni altra informazioni in ordine allattività
dellEnte nelle sue principali relazioni in campo sociale e
inter - istituzionale fra cui convegni, seminari, iniziative pubbliche;
c) le informazioni generali sulle modalità di partecipazione ai
procedimenti amministrativi, sulle fasi, sui tempi e sui responsabili
dei medesimi;
d) le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso
e sullidentificazione dei responsabili di detto procedimento;
e) le informazioni prodotti dallAmministrazione o da essa
utilizzate per i propri fini istituzionali, qualunque ne sia il
supporto materiale e sotto qualunque forma esse siano rappresentate;
a tal fine sono tenuti a disposizione dei soggetti interessati i
bilanci preventivi e i consuntivi, la raccolta dei regolamento,
le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sullorganizzazione amministrativa,
sulle funzioni, sugli obiettivi;
f) lacquisizione di informazioni, osservazioni, richieste,
reclami, proposte dallutenza al fine dellelaborazione
di proposte migliorative per lorganizzazione dellAmministrazione
e dei suoi servizi (azione di marketing sociale).
Art. 3
Oggetto delle richieste di accesso
1. Formano oggetto del
diritto daccesso i documenti di cui allart. 22 comma
2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Laccessibilità
agli atti interni è riferita comunque a quelli che concorrono come
elementi essenziali al procedimento di formazione o alla determinazione
del contenuto del provvedimento conclusivo.
Art. 4
Soggetti
1. Chiunque ha diritto
di accesso agli atti degli organi istituzionali e a quelli di carattere
generale degli organi gestionali. Per tutti gli altri atti è titolare
del diritto di accesso chiunque vi abbia un interesse personale
e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Sono altresì titolari del diritto di accesso i soggetti di cui allart.
9 della Legge 7 agosto 1990. n. 241.
Art. 5
Responsabile del procedimento di accesso
1. Responsabile del
procedimento di accesso è:
a) il responsabile del procedimento amministrativo, per i procedimenti
in corso;
b) il responsabile dellunità organizzativa competente per
materia, per i procedimenti già conclusi.
Art. 6
Accesso informale
1. Il diritto di accesso
si esercita, in via informale, mediante richiesta, anche verbale,
ai soggetti di cui allart. 5.
2. Linteressato deve indicare
con chiarezza gli estremi del documento oggetto della richiesta,
ovvero gli elementi che ne consentano lindividuazione, specificare
e, ove occorre, comprovare linteresse personale e concreto
connesso alloggetto della richiesta, far constatare la propria
identità e gli eventuali poteri rappresentativi.
3. Alla richiesta immediatamente
accoglibile si provvede mediante esibizione dei documenti, estrazione
e rilascio di copie.
Art. 7
Accesso formale
1. Qualora non sia possibile
laccoglimento immediato della richiesta di accesso, il diritto
di accesso di esercita in via formale, mediante presentazione di
domanda scritta, di cui viene rilasciata ricevuta, con motivata
richiesta indirizzata ai soggetti di cui lart. 5, nella quale
linteressato deve indicare con chiarezza gli estremi del documento
o gli elementi che ne consentono lindividuazione. Linteressato
deve inoltre specificare, e ove occorra comprovare, linteresse
connesso alloggetto della richiesta, dichiarare la propria
identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi. Trascorsi
inutilmente 30 o 45 giorni (a seconda che gli atti facciano parte
dellarchivio corrente o storico) dalla protocollazione della
richiesta questa si intende rifiutata.
2. Ove la domanda sia irregolare,
incompleta o generica i responsabili di cui lart. 5, entro
10 giorni, sono tenuti a darne motivata comunicazione al richiedente
con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo
ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla presentazione della domanda perfezionata.
3. La richiesta di accesso, pertinente
ad altre Pubbliche Amministrazioni, pervenuta erroneamente allAmministrazione
Comunale è trasmessa immediatamente dai responsabili di cui allart.
5 comma 2, alle Amministrazioni competenti previa comunicazione
al soggetto interessato.
Art. 8
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. Laccoglimento
della richiesta di accesso formale, è comunicato per iscritto, a
cura dei responsabili di cui lart. 5 del presente Regolamento,
entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. Latto di accoglimento deve
contenere lindicazione del responsabile cui rivolgersi e la
determinazione del periodo di tempo, non inferiore ai quindici giorni,
per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. Lesame
dei documenti avviene, previa prenotazione, nelle ore dufficio
indicate, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto.
Qualora sia possibile, il responsabile del procedimento potrà predisporre
la spedizione a domicilio di copia dei documenti richiesti, previo
pagamento dei costi di riproduzione e spedizione.
3. Nel caso in cui sia richiesto
laccesso ad un documento diverso da un atto pubblico, che
abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, il responsabile
del procedimento di accesso dovrà dare allo stesso notizia della
richiesta. Questultimo potrà chiedere, motivandola, ladozione
del provvedimento di diniego alla ricezione dellistanza presentata
dal richiedente.
4. Il richiedente potrà prendere
appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti
visionati, con lespresso divieto penalmente perseguibile di
alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in
cui gli stessi sono dati in visione.
5. Lesame dei documenti è gratuito.
La riproduzione di copie dei documenti amministrativi, anche in
forma cartografica, in possesso dellAmministrazione Comunale
avviene subordinatamente al rimborso dei costi correnti di riproduzione
sulla base di deliberazione della Giunta Comunale e salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo in quanto dovuto o richiesto.
Art. 9
Non accoglimento della richiesta di accesso
1. Laccesso
può essere rifiutato dai responsabili di cui lart. 5, mediante
provvedimento motivato, con specifico riferimento alla normativa
vigente o in relazione alla mancanza dei requisiti di cui lart.
4 del presente Regolamento.
Art. 10
Differimento della richiesta di accesso
1. Laccesso
può essere differito dal Sindaco previo parere dei responsabili
di cui lart. 5, mediante provvedimento motivato, quanto la
conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dellazione amministrativa e dai summenzionati
responsabili nel caso previsto dallart. 11 comma 3 lettera
n) del presente Regolamento.
2. Non è comunque ammesso laccesso
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti
di cui lart. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 11
Disciplina dei casi di esclusione
1. Sono sottratti allaccesso
i documenti che siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto
agli interessi indicati nellart. 24, 2° comma, della Legge
n. 241/90. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi
sono considerati segreti solo nellambito e nei limiti di tale
connessione.
2. In ogni caso i documenti non possono
essere sottratti allaccesso ove sia sufficiente far ricorso
al potere di differimento.
3. Sono sottratti allaccesso
i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, di persone giuridiche, organi, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale (in ordine a documenti a
contenuto tecnico per la tutela delle opere dellingegno) e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti facoltativamente e non obbligatoriamente allamministrazione
dagli stessi soggetti cui si riferiscono, e in particolare:
a) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
b) accertamenti medico legali e relativa documentazione;
c) accertamenti medico legali per il riconoscimento della dipendenza
di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo
e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;
d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza
di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto delladozione
di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile
ai fini dellattività amministrativa;
e) documentazione attinente i provvedimenti di dispensa dal servizio;
f) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla
vita privata dei dipendenti, ad eccezione dellinformazione
circa la qualifica e la struttura di appartenenza e dei collaboratori
professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto
di lavoro con lAmministrazione, nonchè di soggetti estranei
allAmministrazione, membri di organi collegiali e commissioni
presso lAmministrazione; resta salvo il diritto di accesso
del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
g) documentazione matricolare e concernente situazioni private dellimpiegato;
h) documenti relativi a gare per laggiudicazione di lavori
e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera
di riservatezza dellimpresa in ordine ai propri interessi
professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una adeguata
tutela degli interessi richiamati, laccesso è consentito mediante
estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti
la stessa impresa richiedente, lelenco delle ditte invitate
e le relative offerte economiche, lindicazione della ditta
aggiudicataria e la motivazione dellaggiudicazione;
i) documenti relativi ad atti stipulati dallAmministrazione
secondo la disciplina privatistica, ove ciò sia di pregiudizio agli
interessi indicati nellart. 24 della legge 7 agosto 1990 n.
241 e nellart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n, 352;
j) documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezione degli
atti, o della parte di essi, che riguardino listante, dei
giudizi sintetici attribuiti ai candidati, dei verbali ovvero degli
atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; laccesso
è in ogni caso differito al momento della conclusione delle operazioni
concorsuali;
k) i processi verbali delle sedute di Giunta e delle sedute segrete
di Consiglio il cui contenuto non è richiamato in atti deliberativi;
l) i procedimenti che sono in trattazione presso le Commissioni
Consiliari o in istruttoria presso gli uffici e riguardanti soggetti
sottoposti a inchiesta disciplinare o oggetto di unazione
di accertamento o investigativa preliminare, o che lo siano stati;
m) le note interne dufficio ed i documenti relativi ai rapporti
di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia
riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonchè
di tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria penale o amministrativa
la cui divulgazione potrebbe compromettere lesito del giudizio
o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto
istruttorio;
n) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti informali
di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali, ecc. nelle
materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente
Regolamento.
4. I provvedimenti relativi ai casi
di esclusione di cui ai commi precedenti sono adottati dal Responsabile
del procedimento.
Art. 12
Accesso agli atti redatti mediante strumenti informatici
1. Laccesso agli
atti redatti mediante strumenti informatici avviene con le modalità
previste dal presente regolamento, nel rispetto delle esclusioni
i di cui al precedente art. 11.
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le attività dellistituendo
ufficio Relazioni con il pubblico, sarà avviata in maniera progressiva,
per sperimentare, entro un (1) anno le soluzioni più idonee allo
svolgimento delle funzioni proprie del servizio in rapporto alla
formazione del personale addetto e alla evoluzione istituzionale
dellEnte.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento
si applicato la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e il D.P.R. 27 giugno
1992 n. 352.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività
della deliberazione consiliare con cui lo stesso viene approvato.
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