| NORME
PER L'ACCESSO AI POSTI Art.
1 Concorsi, selezioni, chiamate 1.
Sono stabilite norme e modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle selezioni
e delle chiamate indette dall’Amministrazione, per l’accesso ai posti vacanti
di ruolo o per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e sono
indicati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli che devono essere applicati
nella conduzione dei concorsi e/o delle selezioni e/o delle chiamate. Art.
2 Requisiti generali 1.
Possono accedere agli impieghi dell’Amministrazione i soggetti che posseggono
i seguenti requisiti generali: 1)
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 2)
età non inferiore agli anni 18. Per
la qualifica di Educatore Asilo nido, Maestra Scuola Materna: Età
non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 41. Per i candidati appartenenti
a categorie per le quale le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo
non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 46 anni di età. Il limite
di età di 41 anni è elevato: a)
di un anno per gli aspiranti coniugati; b)
di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti; c)
di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge
2 aprile 1968 n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai
quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale
appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per
le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è
di 50 anni; d)
di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre
anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di
leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958. Si prescinde
dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, per i sottufficiali dell’Esercito, Marina, o Aeronautica cessati
d’autorità o a domanda; per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati
e militari di truppa in servizio continuativo dell’Arma dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza o dei Corpi di Polizia; e)
il suddetto limite di età dei 46 anni non trova applicazione per i dipendenti
collocati a riposo ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. 3)
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta
a limiti di età; 4)
idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. 2.
Per l’ammissione a particolari profili professionali è prescritta l’abilitazione
professionale se ed in quanto prevista da particolari disposizioni di legge. 3.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3. 4.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 5.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 6.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. Art.
3 Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 1.
Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l’accesso ai
posti di: a) 7° e 8°
qualifica funzionale; b) istruttore di
vigilanza e di operatore di Polizia Municipale 2.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso
agli altri posti, i seguenti requisiti: a)
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 3.
I requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere accertati attraverso idonei
atti in lingua italiana, consistenti in dichiarazioni temporaneamente sostitutive
ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 15/68 e successive modificazioni, in sede
di presentazione della domanda di concorso e/o successivamente prima di dar corso
al rapporto presentando in originale o in copia conforme gli eventuali atti certificativi
in possesso dei requisiti rilasciati dallo Stato europeo di appartenenza. 4.
La conoscenza della lingua italiana si considera adeguata in relazione alle funzioni
assegnate al posto da ricoprire ed è accertata prima dell’espletamento delle prove
concorsuali, da una commissione composta dal Responsabile del Settore cui appartiene
il posto da ricoprire e da un docente di lingua italiana incaricato dal Responsabile
stesso. 5.
La prova si svolgerà in un solo giorno e si articolerà in uno scritto seguito
da un orale. La prova scritta consisterà in un breve componimento su argomenti
a scelta della Commissione, mentre la prova orale verterà sulla lettura di un
testo giuridico e/o letterario nonchè sulla conoscenza della grammatica e sintassi
della lingua italiana. 6.
La Commissione si esprimerà ammettendo o negando il possesso del requisito, con
apposito verbale. 7.
Il candidato sarà invitato alla prova con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno almeno 10 giorni prima della data della prova stessa. 8.
Gli atti della Commissione sono definitivi. 9.
L’adeguata conoscenza della lingua italiana viene data per accertata qualora il
candidato abbia conseguito un titolo di studio di ordine primario, secondario,
secondario superiore, universitario, rilasciato da un istituto scolastico statale
o privato ma riconosciuto dallo Stato, o abbia esercitato la propria attività
lavorativa in Italia per un periodo pari o superiore agli anni dieci. Art.
4 Modalità di accesso L’assunzione
agli impieghi avviene: a)
per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli ed esami, o per corso-concorso,
mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità
richiesta dal profilo professionale di qualifica; b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici
circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto
dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
c) mediante chiamata
numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle
categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modifiche ed integrazioni. 2.
Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità,
economicità, e la celerità dell’espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio
di sistemi automatizzati. 3.
Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
è reclutato il personale di ruolo a tempo parziale. 4.
I bandi di concorso potranno prevedere una riserva per il personale di ruolo pari
al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere
fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità
di cui all’art. 6, comma 8° del DPR 268/87. 5.
Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica
funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del
titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto anzidetto e con
una anzianità di servizio di due anni. Per
i posti a concorso fino alla 7° qualifica funzionale compresa, con riserva agli
interni, è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica
immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area
funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo
di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
6.
La riserva non opera per l’accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali
delle diverse aree funzionali. 7.
E’ fatta salva la possibilità di assunzioni in servizio con modalità diverse da
quelle indicate nel presente articolo, quando queste siano stabilite da specifiche
disposizioni di legge, contrattuali o regolamentari. 8.
In presenza dei presupposti e/o dei requisiti espressamente richiesti da particolari
disposizioni di legge e/o regolamento la mobilità generale e/o contrattuale, disposta
con i criteri e le modalità specificatamente stabilite in proposito, rappresenta
un modo particolare di copertura di posti vacanti in organico, alla stessa stregua
della mobilità interna, con mutamento di profilo professionale nell’ambito della
stessa qualifica funzionale. Art.
5 Posti da mettere a concorso 1.
Sono messi a concorso tutti i posti disponibili. Si considerano posti disponibili
quelli alla data di indizione del bando di concorso e quelli che risulteranno
tali per effetto di collocamento a riposo o di qualsiasi altro evento, nei 12
mesi successivi alla data anzidetta, eccezion fatta per i posti per i quali l’Amministrazione
abbia deliberato lo scorrimento della graduatoria o la copertura del posto mediante
mobilità. Art.
6 Bando di concorso 1.
I concorsi sono indetti con deliberazione della Giunta Comunale e sono comunicati
per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. 2.
Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione
delle domande nonchè l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle
prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto
delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima
richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e
particolari richiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli che danno luogo a
precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della
loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in
conformità alla normativa vigente nei singoli comparti e le percentuali dei posti
riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve,
altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto
dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato
all’art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 3.
Il bando di concorso deve contenere altresì il numero dei posti messi a concorso,
il trattamento economico lordo assegnato al posto, l’ammontare ed il modo di versamento
della tassa di concorso, le dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di
ammissione, eventuali documenti da produrre, con la precisazione del relativo
regime fiscale, l’indicazione della obbligatorietà o facoltà di presentazione
del curriculum. 4.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con atto motivato, la esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Art.
7 Pubblicazione del bando di concorso 1.
Il bando di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, almeno 30 giorni
prima della data ultima fissata per la presentazione delle domande.
La deliberazione di approvazione del bando di concorso
dovrà determinare la forma di pubblicazione dell’avviso contenente gli estremi
del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle
domande, che potrà essere in alternativa o in via cumulativa, scelta tra le seguenti
opzioni: - G.U. della Repubblica Italiana
- IV^ Serie speciale - Concorsi ed Esami; -
Quotidiano a tiratura nazionale prevedendo se la pubblicazione dovrà essere sull’edizione
nazionale e/o sull’edizione regionale; -
Bollettino Nazionale dei Concorsi; -
Riviste specializzate; -
Comuni della Provincia di Bologna e Ferrara, Comuni della Regione Emilia Romagna.
Il bando di concorso
dovrà inoltre essere trasmesso in copia ai Comuni della Provincia di Bologna,
alle associazioni ed Enti interessati al collocamento di particolari categorie
di cittadini, nonchè alle organizzazioni sindacali di categoria a livello provinciale. Art.
8 Proroga dei termini - Revoca del concorso 1.
La Giunta Comunale ha facoltà di prorogare, per una sola volta e con provvedimento
motivato dell’Organo competente, il termine della scadenza del bando di concorso
o riaprire i termini stessi. Può anche revocare il concorso bandito, quando l’interesse
pubblico lo richieda. 2.
Nel caso di proroga o riapertura dei termini, restano valide le domande presentate
in precedenza. 3.
Dell’avvenuta proroga o riapertura dei termini, dovrà essere data comunicazione
al pubblico con le stesse modalità della pubblicazione del bando; della revoca
dovrà essere data comunicazione a ciascun concorrente, con conseguenziale restituzione
dei documenti presentati. Art.
9 Presentazione delle domande ed ammissione
al concorso 1.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere
indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all’Amministrazione comunale, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente
al giorno seguente non festivo. Nell’eventualità che il termine ultimo coincida
con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici comunali a causa
di scioperi, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno lavorativo
di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. 2.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. 3.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite
nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di
pubblicazione del bando. 4.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di
concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati
sono tenuti a fornire. 5.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 6.
Ogni documento che il candidato ritenga utile allegare alla domanda, deve essere
redatto in carta libera, tranne quelli per i quali la legge prescrive il bollo. 7.
Il Responsabile del procedimento: a)
verifica la regolarità delle domande e della documentazione ad essa allegata;
b) propone alla Giunta
Comunale l’ammissione e l’esclusione motivata dei candidati; c)
comunica, dopo l’adozione della deliberazione di cui sopra, l’esclusione motivata
assegnando il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione
per eventuali opposizioni. Art.
10 Contenuto della domanda 1.
Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, a pena di esclusione,
il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a)
cognome, nome e residenza; b)
esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza;
c) luogo e data di nascita;
d) eventuale titolo che
dà diritto a riserva di posto o a preferenza di legge; e)
possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
(ove sia ammesso); f)
Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime; g)
eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata
l’inesistenza di condanne penali; h)
posizione nei riguardi degli obblighi militari; i)
eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e conseguenti eventuali
cause di risoluzioni del rapporto di pubblico impiego; l)
essere fisicamente idoneo all’impiego; m)
possesso del titolo di studio richiesto; n)
possesso del titolo di servizio e/o professionale eventualmente richiesto;
o) di non aver subito
provvedimenti di interdizione da pubblici uffici nonchè di destituzione da precedenti
rapporti di pubblico impiego. 2.
Gli appartenenti alle categorie protette della Legge 2.4.1968, n. 482, che concorrono
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 12 della
Legge medesima, devono dichiarare, anche l’iscrizione negli elenchi di cui all’art.
19 della Legge stessa, nonchè, in alternativa al possesso del requisito di cui
alla lettera 1) del precedente comma, tranne gli orfani e vedove ed equiparati,
di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado della
loro invalidità non è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti. 3.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita regolarizzazione
per quelle domande prive di requisiti la cui presenza è prescritta dalla legge
come obbligatoria, ovvero che non identifichino con certezza il candidato. Non
costituisce motivo di esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più
dichiarazioni, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi
implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto
della domanda, o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda
medesima. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione delle domande che
risultino incomplete di alcune dichiarazioni o della ricevuta di versamento della
tassa di concorso, assegnando un termine perentorio entro il quale il candidato
dovrà far pervenire le dichiarazioni mancanti. Se entro il termine fissato non
avviene la regolarizzazione, la domanda sarà esclusa dalla partecipazione al concorso. 4.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati:
a)
ricevuta di versamento della tassa di concorso, nella misura e secondo le modalità
indicate nel bando; b)
gli eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, o a preferenza di legge,
quando ad essi sia stato fatto riferimento nella domanda; c)
ogni altro titolo, compreso il curriculum, che il concorrente nel suo interesse
ritiene utile agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria; Tutti
i documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificato nei casi consentiti dalla legge 15/1968 e dal
relativo regolamento di attuazione DPR 130 del 25.1.1994 (ad esclusione di quello
previsto al comma 4 punto a). Il
concorrente dovrà altresì presentare un elenco in carta libera ed in duplice copia
dei documenti allegati alla domanda. 5.
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione
della presente normativa disciplinante l’espletamento del concorso medesimo. Art.
11 Svolgimento delle prove 1.
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno
15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere
effettuata con lettera raccomandata A.R. o telegramma. Il bando di concorso dovrà,
pertanto, prevedere la forma di comunicazione. 2.
Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni
festivi né, ai sensi della legge 8.3.1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche rese note con decreto del Ministero dell’Interno mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose
valdesi. 3.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione
con l’indicazione del voto riportata in ciascuna delle prove scritte. L’avviso
per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4.
Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea
ad assicurare la massima partecipazione. 5.
Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. Art.
12 Concorso per esami 1.
I concorsi per esami consistono: a)
per i profili professionali dalla 7° qualifica o superiore: in due prove scritte,
una delle quali può essere a contenuto teorico - pratico ed in una prova orale,
comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle
indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi (10 punti per
ogni Commissario). Conseguono la ammissione al colloquio (prova orale) i candidati
che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30
o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione
di almeno 21/30 o equivalente; b)
per i profili professionali della quinta e della sesta qualifica: in due prove
scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico - pratico ed in una prova orale.
Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio
verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando
e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 2.
I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l’accesso
ai profili professionali della settima qualifica o superiore, consista in una
serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche
o di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire
che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo
determinato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità
e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi
sono chiamati a svolgere. 3.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte o pratiche o teorico - pratiche e della votazione conseguita nel colloquio
(prova orale). Art.
13 Concorso per titoli ed esami
1.
Per i casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso
per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati. 2.
Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 11 e
12 della presente normativa. 3.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.
Art. 14
Titoli
1. Il punteggio riservato ai titoli, nei posti dove
è previsto il concorso per titoli ed esami e nel limite complessivo di 10/30,
viene così suddiviso: a)
titoli di studio massimo punti 4; b)
titoli di servizio massimo punti 4; c)
titoli vari massimo punti 1,50; d)
curriculum massimo punti 0,50; 2.
Nei posti di 6° q.f. ed inferiore, vengono valutati esclusivamente i titoli di
servizio, i titoli vari ed il curriculum. 3.
Nessun punteggio è attribuito al titolo di studio ed alla eventuale anzianità
di servizio richiesti come requisito essenziale per l’ammissione al concorso. 4.
Non è attribuito alcun punteggio alle idoneità conseguite in precedenti concorsi,
ed ai titoli inferiori a quello richiesto per l’ammissione ed agli eventuali altri
titoli non attinenti. Art.15
Criteri per la valutazione dei titoli di servizio 1.
E’ valutabile il servizio prestato, in posizione di ruolo e non di ruolo, presso
le Amministrazioni Pubbliche, nonchè il servizio prestato presso privati datori
di lavoro. 2.
La valutazione del servizio nel limite massimo di punti 4 viene valutato come
segue: Servizio
prestato presso le Amministrazioni Pubbliche: a)
nella stessa area di attività della medesima qualifica funzionale del posto o
in qualifica superiore per anno - punti 1,20; b)
nella stessa area di attività della qualifica funzionale immediatamente inferiore,
o di qualifica funzionale pari o superiore al posto messo a concorso, ma di diversa
area di attività per anno - punti 0,60 Servizio
prestato presso privati datori di lavoro: a)
nella stessa area di attività ed in qualifica o mansione assimilabile, o superiore,
a quella del posto messo a concorso per anno - punti 1,20 3.
Il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale alla
sua durata settimanale. 4.
Il servizio viene valutato sino alla data di rilascio del certificato o della
autocertificazione. 5.
Il punteggio annuo è frazionabile in dodicesimi su base mensile; gli spezzoni
di servizio superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 6.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri,
sono valutati con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi
civili presso enti pubblici. Ai
fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli è da considerarsi, a tutti
gli effetti, il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato,
in pendenza di lavoro. La
copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento
per l’applicazione dei commi precedenti. 7.
Non sono suscettibili di valutazione di anni di servizio eventualmente richiesti
quale requisito di ammissibilità al concorso. Art.
16 Criteri per la valutazione dei titoli 1.
I titoli di studio presentati vengono valutati in rapporto alle qualifiche e ai
profili professionali come segue: QUALIFICA
FUNZIONALE: VIII° massimo punti 4 a)
diploma di laurea attinente (non
utilizzato per l’ammissione al concorso) punti 2 b)
diploma universitario di specializzazione, post
laurea, attinente punti 1 c)
diploma di scuola superiore di
studi amministrativi punti 1 QUALIFICA
FUNZIONALE: VII° massimo punti 4 per
i posti dove si è ammessi con il "diploma di maturità" a)
diploma universitario o diploma di scuola speciale (post
maturità) attinente punti 1 b)
diploma di laurea attinente (non
utilizzato per l’ammissione al concorso) punti 2 c)
diploma universitario di specializzazione post
laurea attinente punti 1 per
i posti dove si è ammessi con il "diploma di laurea" a)
diploma di laurea attinente (non
utilizzato per l’ammissione al concorso) punti 2 b)
diploma universitario di specializzazione post
laurea, attinente punti 1 c)
diploma di scuola superiore di
studi amministrativi punti 1
Art. 17 Criteri per la valutazione dei
titoli vari
1.
In questa categoria, nel rispetto del punteggio massimo previsto in punti 1,50
rientra: -
la valutazione degli attestati di profitto, in materie attinenti (con voto o giudizio
finale); -
la valutazione delle pubblicazioni, che devono essere presentate in originale
a stampa, solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove
d’esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente
in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Qualora rechino
la firma di più autori sono prese in considerazione esclusivamente nel caso in
cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre. 2.
La determinazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di
volta in volta dalla Commissione esaminatrice, con criterio di equità ed in relazione
al profilo professionale da ricoprire, con una valutazione da un minimo di punti
0,50 ad un massimo di punti 1.50 per ogni singolo titolo, nel rispetto del punteggio
massimo consentito. Art.
18 Curriculum 1.
Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal
candidato nel corso della sua carriera lavorativa, che, a giudizio della Commissione,
siano significative per un ulteriore apprezzamento della capacità professionale
del candidato stesso. Deve
essere sottoscritto e potrà essere valutato, nel rispetto del punteggio massimo
previsto in punti 0,50, solo se in grado di produrre un valore aggiunto rispetto
ai titoli documentati. Art.
19 Detrazioni per sanzioni disciplinari 1.
Nel caso in cui il dipendente che partecipi al concorso pubblico, o ad altre procedure
di selezione per l’accesso ai posti, compresa la mobilità interna, sia stato assoggettato
a sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, si riduce il punteggio dei seguenti decimi: a)
censura: 1/10 del punteggio totale a disposizione della valutazione dei titoli;
b) riduzione dello stipendio:
2/10 del punteggio totale a disposizione della valutazione dei titoli;
c) sospensione dal lavoro:
4/10 del punteggio totale a disposizione della valutazione dei titoli. A
tale fine ci si avvale di certificazione del servizio Personale. Art.
20 Categorie riservatarie e preferenze 1.
Le riserve di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla legge 2.4.1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 2.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare
secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva. 3.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità
di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli
di preferenza sono: 1)
gli insigniti di medaglia al valore militare; 2)
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3)
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4)
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti
per fatto di guerra; 7)
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce
di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di
famiglia numerosa; 10)
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11)
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12)
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi
non risposati e le sorelle ed i fratello vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi
non risposati e le sorelle ed i fratello vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra; 15)
i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratello vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16)
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17)
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno
di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 18)
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i
mutilati civili; 20)
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma. 4.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a)
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno; b)
dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dal candidato più
giovane di età. Art.
21 Commissioni esaminatrici 1.Tutte
le commissioni esaminatrici, sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale,
dando di ciò comunicazione, nell’ipotesi di concorso, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 2.
Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto
del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1993 n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle Associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,
salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29
del sopracitato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare
sono composte dal Presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 3.
La presidenza spetta ai Responsabili di Settore/Servizio competenti per materia
in relazione al concorso o da un dirigente di altro Ente Territoriale. 4.
Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice potranno essere scolte
sono svolte da un impiegato appartenente alla 7^, 6^ o 5^ qualifica funzionale,
su designazione del Responsabile di Settore al quale si riferisce il concorso. 5.
Per le prove selettive previste dal capo terzo della presente normativa, relative
a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n, 56, e successive modifiche ed integrazioni, e per le prove di idoneità
degli appartenenti alle categorie protette di cui al successivo capo quarto, la
commissione è costituita come previsto dai precedenti commi. 6.
I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta
(o superiore) per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in
quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi
disciplinari o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso,
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla
data di pubblicazione del bando di concorso. 7.
Alle commissioni del presente articolo, possono essere aggregati membri aggiunti
per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, ove previste. 8.
E’ fatta salva la eventuale diversa composizione delle commissioni esaminatrici
in forza di specifiche disposizioni di legge. 9.
Salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 27 per la valutazione delle
prove, la Commissione delibera a maggioranza di voti palesi. Non è possibile l’astensione. 10.
Ogni commissario ha diritto a far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie
osservazioni in merito allo svolgimento del concorso. ma è tenuto a firmare il
verbale. 11.
In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale,
che trasmette immediatamente alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti. La Giunta, con propria deliberazione motivata, dichiara cessato dall’incarico
il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. Art.
22 Materie di esame e titoli richiesti
per l’accesso 1.
Le materie d’esame dei concorsi, delle prove selettive e delle prove di idoneità
per i vari profili professionali, sono approvate di volta in volta con l’atto
di indizione del bando di concorso. Art.
23 Cessazione dall’incarico di componente
di commissione esaminatrice e relativa sostituzione 1.
I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi
causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico,
salvo conferma dell’Amministrazione. La
Commissione esaminatrice rimane in carica durante tutto lo svolgimento delle prove,
a meno di morte, dimissione o incompatibilità sopravvenuta, nei cui casi deve
essere provveduto alla relativa sostituzione. In
ogni caso le operazioni concorsuali già effettuate non debbono essere ripetute. 2.
Qualora la sostituzione avvenga nel corso della valutazione delle prove scritte,
il componente di nuova nomina deve prendere cognizione delle prove già valutate
e della votazione attribuita, con dichiarazione di accettazione di quanto precedentemente
effettuato; di ciò deve essere dato atto nel verbale. Art.
24 Adempimenti della commissione durante
le prove di esame 1.
Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero
dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale ed il diario
delle prove d’esame rendendolo pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune, comunicandolo ai concorrenti ammessi a mezzo lettera raccomandata
A.R. o telegramma. I
componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono
la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed
i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i
componenti delle Commissioni di concorso. 2.
Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia particolarmente alto, la
Commissione può decidere, al fine del buon esito del concorso, di procedere ad
una preselezione dei candidati mediante il ricorso a tests selettivi. 3.
La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete
e ne è vietata la divulgazione. 4.
Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente
sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 5.
All’ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice
fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra
loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei tre pieghi contenente
i temi, e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. Successivamente
vengono aperti gli altri due pieghi e data lettura dei temi in essi contenuti. 6.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione. L’inosservanza
di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice
con motivata relazione da inoltrare all’amministrazione e per conoscenza al Dipartimento
della Funzione Pubblica. 7.
Nei giorni fissati per la prova o prove pratiche, e immediatamente prima del suo
svolgimento la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare
uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. 8.
Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare ai concorrenti le stessa
prova pratica, deve proporre un numero non inferiore a 3 prove diverse e, con
le medesime modalità previste per le prove scritte far procedere alla scelta della
prova oggetto di esame. 9.
La commissione procura e mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi ed
i materiali necessari per l’espletamento della prova. 10.
Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione previa identificazione
dei concorrenti. 11.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle
prove scritte e/o pratiche una votazione di almeno 21/30. 12.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione,
iniziando dalla lettera dell’alfabeto sorteggiata da un concorrente. 13.
La prova orale si svolge, di regola, alla presenza di tutti i concorrenti ammessi
alla prova stessa, salva diversa motivata decisione della commissione. Il Presidente
della commissione dispone l’allontanamento dei presenti dall’aula in cui si svolge
la prova per il tempo necessario all’assegnazione del voto. 14.
La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono la votazione
minima di 21/30. Art.
25 Trasparenza amministrativa nei procedimenti
concorsuali 1.
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali,
al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente,
prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie d’esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte. 2.
Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve
essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. 3.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste. Art.
26 Adempimenti dei concorrenti durante
lo svolgimento delle prove scritte 1.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che
con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice. 2.
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante
il timbro d’ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. 3.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge
non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso,
ed i dizionari. 4.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l’esclusione è disposta dei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5.
La commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha
facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri
devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata conclusione all’atto
della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione
delle prove medesime. Art.
27 Adempimenti dei concorrenti
e della commissione al termine delle prove scritte 1.
Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame due buste di eguale colore:
una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2.
La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso in
cui tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.
Le prove dei candidati
ed il relativo riconoscimento avvengono per numero esterno apposto su linguetta
adesiva. Al
termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato
di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile,
in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti
allo stesso candidato. 3.
Successivamente alla conclusione dell’ultima prova d’esame e comunque non oltre
le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero
in un’unica busta dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione
è effettuata dalla Commissione esaminatrice con l’intervento di almeno due componenti
della commissione stessa nel luogo, giorno ed ora di cui è data comunicazione
orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento
che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci unità potranno assistere alle
anzidette operazioni. Tali
buste vengono riunite in uno o più plichi, legati e sigillati con ceralacca o
striscia di carta adesiva, sui quali saranno apposte le firme dei componenti la
Commissione presenti alla chiusura del lavori. 4.
I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quanto essa
deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame. 5.
I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa
al concorso sono custoditi dal segretario della commissione. 6.
Un membro della Commissione appone su ciascuna delle due buste contenenti gli
elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, uno stesso numero progressivo
che viene ripetuto anche sui due elaborati e sulle due buste piccole che vi sono
accluse. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione
delle valutazioni dei singoli elaborati. Non si procederà alla valutazione del
secondo elaborato contenente lo stesso numero progressivo di un primo elaborato
che non abbia ottenuto la votazione minima prevista. Dopo che siano state completate
le votazioni delle coppie di elaborati dei quali il primo abbia riportato almeno
la votazione minima prevista, si procede all’apertura delle buste piccole ed alla
conseguente identificazione dell’autore delle coppie di elaborati. Art.
28 Processo verbale delle operazioni
d’esame e formazione delle graduatorie 1.
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno
un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Nella
valutazione delle singole prove d’esame, sia scritte che orali, il punteggio assegnato
ad ogni prova, è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari. 2.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità
di punti, delle preferenze previste dall’art. 19 ed è trasmessa al Responsabile
del Servizio Segreteria. 3.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base
del punteggio riportato nelle prove d’esame, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge 2 aprile 1968, n, 482 o le altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 4.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori dei concorsi, è approvata
con deliberazione della Giunta Comunale ed è immediatamente efficace. 5.
La predetta deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi. 6.
Di tale pubblicazione è data notizia agli interessati, mediante lettera Raccomandata
A.R.. Dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione decorre il termine
per le eventuali impugnative. 7.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla
data di approvazione della citata deliberazione approvativa delle graduatorie
stesse, per l’eventuale copertura oltre che dei posti messi a concorso anche di
quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello
stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all’indizione del concorso medesimo. Art.
29 Compensi alle Commissioni esaminatrici 1.
I componenti la commissione, con eccezione del presidente, del segretario e degli
esperti qualora siano dipendenti del Comune, hanno diritto ai compensi (anche
per il procedimento di mobilità interna) determinati con D.P.C.M. del 23 marzo
1995, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1995) aumentati del 20
per cento, oltre al rimborso delle spese di viaggio. 2.
I compensi così indicati potranno essere aggiornati, dalla deliberazione di indizione
del concorso, qualora non si ritengano più adeguati. Art.
30 Presentazione dei titoli preferenziali
e di riserva della nomina 1.
Il Responsabile del Servizio Segreteria, ricevuti gli atti da arte della Commissione
giudicatrice, verifica la regolarità del procedimento espletato. 2.
Il Responsabile del procedimento invita i candidati utilmente collocati in graduatoria
a presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal ricevimento
della comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti già dichiarati
nella domanda, che non siano stati allegati e solo autocertificati, dai quali
risulti che i requisiti erano posseduti alla data di scadenza del bando:
a)
documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
b) documenti comprovanti
il diritto ad usufruire della riserva, con esclusione della riserva per gli interni;
c) titoli di preferenza
o precedenza, qualora vi siano casi di candidati con parità di punteggio;
d) altri titoli dichiarati
ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 3.
Ricevuti i documenti, il Responsabile del servizio segreteria provvede a sciogliere
la riserva in senso positivo ovvero negativo, con conseguente esclusione dalla
graduatoria. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salvo giustificato
motivo, la riserva viene sciolta in senso negativo. 4.
I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n, 482,
che abbiano conseguito l’idoneità in concorsi con posti loro riservati, verranno
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell’art. 19 della
predetta legge n, 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso
gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati
sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso sia all’atto dell’eventuale immissione in servizio. 5.
I documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali di accesso all’impiego
di cui al precedente art. 2 sono presentati soltanto da coloro per i quali si
procede all’assunzione. 6.
Qualora riscontri irregolarità, il Responsabile competente rinvia motivatamente
gli atti alla Commissione di concorso. 7.
La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità
segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti,
ovvero confermandoli motivatamente e li trasmette poi definitivamente al Responsabile. 8.
Effettuati gli adempimenti di cui ai commi che precedono, il Responsabile competente
trasmette gli atti alla Giunta con il proprio parere, ai sensi delle norme vigenti. Art.
31 Disciplina del rapporto di lavoro
- Conferimento dei posti 1.
Ai candidati è comunicato l’esito del concorso e i vincitori sono invitati nel
termine di trenta giorni: -
a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti richiesti; -
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. Nello stesso termine il candidato,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere un altro rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica
o privata. In caso contrario unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Art.
32 Assunzione 1.
Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato si costituisce
solo con la sottoscrizione, anteriormente all’immissione in servizio, del contratto
individuale. 2.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono indicati: a)
tipologia del rapporto di lavoro; b)
data di inizio del rapporto di lavoro; c)
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti
alla qualifica di assunzione; e)
durata del periodo di prova; f)
sede dell’attività lavorativa; g)
termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 3.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti
collettivi ne tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di
lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 4.
L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie contrattuali.
CAPO III SELEZIONE PER ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ART.
16 DELLA L. 56/87 Art.
33 Campo di applicazione 1.
L’Amministrazione effettua le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i
profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo,
sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai
sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni con particolare riferimento al D.P.C.M. 27.12.1988 ed alla L. 160/’88,
che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti
per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla
selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalla liste delle sezioni
Circoscrizionali per l’Impiego territorialmente competenti. 2.
Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche che abbia conseguito la
licenza elementare anteriormente al 1962. 3.
Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali. Art.
34 Procedure per l’avviamento a
selezione 1.
L’offerta di lavoro è approvata con deliberazione della Giunta Comunale, immediatamente
eseguibile, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
inviata ai Comuni limitrofi ed agli Uffici Circoscrizionali per l’impiego di Minerbio,
Bologna e Ferrara. 2.
Allo scadere della pubblicazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione
inoltra direttamente alla Sezione Circoscrizionale competente per territorio la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio
dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica
di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La Sezione
circoscrizionale per l’Impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta,
salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori
nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti
indicati nella richiesta stessa. Art.
35 Svolgimento della selezione 1.
L’Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento,
convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di
avviamento, indicando giorno e luogo dello svolgimento delle stesse. 2.
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero
in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati come in allegato. 3.
La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore
a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 4.
Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o
non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina, ovvero non siano
più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei
posti, con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria
vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente
dell’esito del precedente avviamento. 5.
Le operazioni di selezione sono pubbliche e sono precedute dall’affissione di
apposito avviso all’Albo Pretorio dell’Amministrazione. 6.
Alle selezioni partecipa contestualmente anche il personale interno che concorre
alla copertura dei posti allo stesso riservata. Per tale personale la prova selettiva
avrà, per quanto necessario in relazione al numero dei concorrenti, valutazione
comparativa. Art.
36 Assunzioni 1.L’Amministrazione
procede all’assunzione dei lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell’ordine
di avviamento e di graduatoria del personale interno e di avviamento. 2.
Le assunzioni sono disposte alla stessa stregua di quanto previsto per le assunzioni
dei vincitori di concorso, avuto riguardo di quanto previsto dal D.P.C.M. 27.12.88.
CAPO IV CHIAMATE
E RISCONTRO DI IDONEITA' PER ASSUNZIONI DI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE Art.
37 Campo di applicazione 1.
Le assunzioni obbligatorie presso l’Amministrazione dei soggetti di cui all’art.
1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall’art. 19 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui alla presente normativa,
previa chiamata numerica rivolta dall’Amministrazione al competente Ufficio provinciale
del lavoro e della Massima occupazione. 2.
E’ riservata comunque all’Amministrazione la facoltà di provvedere all’accertamento
dei titoli e dei requisiti richiesti per tale assunzione. 3.
Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali
e qualifica funzionale nelle quali è prevista l’assunzione. Art.
38 Procedure per l’avviamento a selezione 1.
La richiesta di avviamento, deliberata dalla Giunta Comunale con atto immediatamente
eseguibile, contestualmente all’avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale
e all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, è inviata all’Ufficio Provinciale
del Lavoro di Bologna. Art.
39 Accertamento della idoneità 1.
L’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in analogia a quanto
previsto per le assunzioni di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n.
56, avvia i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere
le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l’ordine
di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria. 2.
Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione. 3.
In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l’ufficio del lavoro
invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 4.
Ad avvenuto accertamento dell’idoneità professionale alla copertura del posto,
l’Amministrazione provvede all’assunzione del personale interessato con una procedura
analoga a quella delle assunzioni dei vincitori di concorso e delle prove selettive,
fatta salva comunque la facoltà di procedere preventivamente ad apposita visita
medica. 5.
Il certificato medico attestante l’idoneità fisica all’impiego deve essere rilasciato
dall’autorità sanitaria competente e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione
della natura e del grado della invalidità, anche l’indicazione delle condizioni
attuali risultanti dall’esame obiettivo, nonchè la dichiarazione se il candidato,
per la natura ed il grado della invalidità, sia o meno di pregiudizio alla salute
e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. 6.
Le assunzioni appartenenti a categorie protette, nelle percentuali dei posti riservati
alle rispettive categorie sono obbligatorie per i posti dei profili professionali
ricompresi entro la quarta qualifica funzionale ed avvengono con i criteri e le
modalità di cui al presente articolo. Per
quanto riguarda i posti riservati alle stesse categorie protette in profili professionali
ricompresi nelle qualifiche funzionali superiori alla quarta le assunzioni avvengono
con il diritto di precedenza in pubblici concorsi. CAPO
V CORSO CONCORSO - DISCIPLINA Art.
40 Definizione 1.
Il corso - concorso è finalizzato alla formazione specifica dei candidati all’accesso
agli impieghi nel Comune di Baricella. 2.
Il ricorso a tale procedura è disposto dalla Giunta
Comunale con proprio atto, contestualmente all’approvazione del bando di concorso. Art.
41 Candidati da ammettere al corso 1.
Al corso viene ammesso un numero massimo di venticinque candidati. Art.
42 Fasi 1.
Il corso - concorso si articola in tre fasi: a)
selezione preliminare dei candidati da ammettere al corso; b)
effettuazione del corso c)
prove d’esame previste per il profilo professionale da ricoprire. 2.
La prima fase di cui al comma precedente non viene espletata nel caso in cui in
candidati ammessi al concorso siano in numero pari o inferiore a venticinque. Art.
43 Selezione preliminare dei candidati 1.
La selezione preliminare dei candidati da ammettere al corso è effettuata dalla
Commissione giudicatrice sulla base di appositi quesiti a risposta sintetica da
risolvere in tempo determinato. Art.
44 Valutazione dei titoli 1.
La commissione giudicatrice, prima dell’effettuazione delle prove d’esame, procede
alla valutazione dei titoli per i soli candidati ammessi al corso. Art.45
Effettuazione del corso 1.
Lo svolgimento del corso è curato dall’Amministrazione direttamente oppure mediante
affidamento di incarico a terzi. 2.
La durata, le modalità di svolgimento e le materie del corso sono stabilite dalla
Giunta Comunale contestualmente all’approvazione del bando. 3.
I docenti del corso sono nominati dal soggetto che ne cura lo svolgimento ai sensi
del comma primo del presente articolo. Art.
46 Ammissione alle prove d’esame 1.
Sono ammessi a sostenere le prove d’esame previste per il profilo professionale
da ricoprire, i candidati che abbiano frequentato il corso per almeno l’80% delle
ore previste per ciascun modulo, senza possibilità di giustificare le eventuali
assenze. Art.
47 Esami finali - Predisposizione graduatoria
di merito - Conferimento definitivo dei posti ai candidati che hanno superato
l’esame 1.
Al termine del corso si procede all’espletamento del concorso secondo le norme
previste dalla vigente normativa per l’accesso agli impieghi nel Comune di Baricella.
CAPO VI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMTINATO
Art.
48 Accesso a rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Le assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee, nei casi previsti dalla vigente normativa, si effettuano con le modalità dalla stessa previste e con le seguenti forme:
a. richiesta numerica di lavoratori all'ufficio circoscrizionale
del Lavoro e della Massima occupazione per assunzioni a tempo determinato
per posti per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, con le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori avviati devono essere sottoposti ad una o più prove
dirette ad accertare l'idoneità alle mansioni. I lavoratori avviati
dall'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione,
sono convocati telegraficamente e sono tenuti, a pena di decadenza,
a presentarsi alla prova di selezione nel giorno indicato. Il riscontro
di idoneità viene eseguito dal Responsabile del Settore/Servizio.
Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni
alle persone, alla collettività od ai beni pubblici o di pubblica
utilità, l'Ente può procedere all'assunzione diretta di lavoratori
iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego.
Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione
della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale
durata, ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci
giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica
aventi diritto di precedenza in base all'apposita graduatoria. L'accertamento
dell'idoneità del personale assunto è eseguito dal Responsabile
del Settore/servizio. Fermo restando l'ordine di avviamento, si
può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti
del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata
qualifica, categorie o profilo professionale, ovvero che sia stato
ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nello stesso
od in altro ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia
cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un
giudizio negativo motivato.
b. utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici in corso
di validità. Qualora non si disponga di una graduatoria valida,
potranno essere utilizzate le graduatorie della medesima qualifica
e profilo professionale o categoria in vigore presso altri Enti
locali territoriali, ovvero del Provveditorato agli Studi qualora
sia necessario assumere personale in possesso di professionalità
specifiche da collocare nei Plessi Scolastici.
c. formulazione di graduatorie, per i posti per i quali siano
richiesti requisiti diversi dalla scuola dell'obbligo, predisposte
a seguito di prove alle quali vengono sottoposti i candidati che
abbiano presentato un curriculum. L'avviso è pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune e trasmesso in copia ai Comuni della Provincia,
alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di categoria.
Copia dell'avviso è a disposizione dei candidati presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico. Qualora si presenti la necessità, l'Amministrazione
procede secondo una delle seguenti modalità: - selezione consistente
in una o più prove, da scegliere tra quelle previste per i concorsi,
a cui sottoporre tutti coloro che dal curriculum risultano in possesso
dei requisiti richiesti per la qualifica ed il profilo di riferimento.
Al termine della selezione viene redatta una graduatoria di merito
che può essere utilizzata esclusivamente per assunzioni a tempo
determinato, per un periodo di 18 mesi dalla approvazione; - colloquio,
a cura del Responsabile della struttura interessata all'assunzione,
a cui vengono sottoposti i candidati che, tra coloro che sono in
possesso dei requisiti richiesti per il posto da coprire, risultano,
in base al curriculum presentato, aver svolto le esperienze più
attinenti. Questa modalità viene utilizzata qualora sia richiesta
una particolare professionalità o esperienza specifica. A seguito
del colloquio viene redatta una graduatoria che ha efficacia limitata
al posto in questione, salva la possibilità per l'Amministrazione
di utilizzarla per assunzioni a tempo determinato in posti con analoghe
caratteristiche, nel termine di 18 mesi dalla approvazione. d. assunzioni
per la realizzazione dei progetti-obiettivo, con le modalità previste
dalla normativa vigente; e. mediante ricorso a contratti di formazione
e lavoro, lavoro interinale ed altre forme previste e disciplinate
dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.
2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire nei casi previsti e con le modalità vigente al momento dell'assunzione stessa, fatta salva le leggi speciali eventualmente applicabili (per esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo le sostituzioni per maternità).
3. Per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova della durata di 30 gg.. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal contratto. Decorsi i 30 gg. senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il periodo di prova si intende superato.
4. Per i rapporti a tempo determinato di durata fino a tre mesi, il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova della durata di 15 gg.. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal contratto. Decorsi i 15 gg. senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il periodo di prova si intende superato. Per assunzioni inferiori a tre mesi il periodo di prova viene quantificato di volta in volta nei contratti individuali, in relazione alla durata del contratto stesso.
5. Per risolvere
un rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso
è fissato in un giorno per ogni periodo di 15 giorni e comunque
non potrà superare i 30 giorni. La parte che risolve il rapporto
di lavoro senza rispettare tale termine è tenuta a corrispondere
all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante
per il periodo di mancato preavviso.
Art. 48 bis
Disciplina per assunzioni temporanee di educatore asilo nido e scuola
materna In deroga a quanto previsto all'articolo 48 comma 2, nell'ambito dei rapporti a tempo determinato con particolare riferimento alla durata, in ragione di garantire condizioni standard di servizio, rapporto educatore bambino, la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo si applicherà la seguente disciplina:
In caso di assunzioni a tempo determinato di personale docente delle scuole materne e degli asili nidi, nei casi di vacanza d'organico, di assenza di educatori di ruolo per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause si deroga ai limiti temporali, oggi previsti in tre mesi, e si procede nel modo seguente:
a. assunzioni annuali per la copertura di posti d'organico
vacanti e disponibili entro la data dell'inizio dell'anno scolastico.
b. assunzioni temporanee superiori a 10 giorni per la copertura
di posti d'organico non vacanti, di fatto disponibili per assenza
del titolare.
c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza
diversa dai casi precedenti. Per le assunzioni di cui alla lettera
a) e b) si utilizzano le graduatorie vigenti nell'ente. Per le supplenze
temporanee di cui alla lettera c) si provvede mediante interpello,
accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze. Le
modalità di interpello vengono definite, con provvedimento del dirigente
emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto
delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del
periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo
del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati
di riferimento dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico
modulo di domanda. Il conferimento si attua mediante la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione
in servizio Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo
di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza
soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da
giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la sostituzione
temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già
in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
del precedente contratto. Nel caso in cui ad un primo periodo di
assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo
di sospensione delle lezioni si procede alla conferma dell'incaricato
già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo
giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Nel caso di esaurimento della graduatoria il dirigente provvede
al conferimento dell'incarico utilizzando le graduatorie di altri
comuni della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe
le opportune intese con i competenti dirigenti comunali. La rinuncia
ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta
per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per
gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza,
la collocazione in coda alla relativa graduatoria.
La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la
perdita della possibilità di conseguire incarichi per il medesimo
insegnamento in tutte le scuole riferite alla relativa graduatoria.
L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire incarichi, sulla base delle graduatorie per tutte le
graduatorie di insegnamento. Il personale in servizio per incarico
inferiore a 10 giorni conferito sulla base della graduatoria ha
comunque facoltà di lasciare tale incarico per accettarne altro
attribuito per periodo superiore a 10 giorni sulla base della medesima
graduatoria. Le sanzioni sopra indicate non si applicano o vengono
revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti
a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da
far pervenire al comune.
Art. 49
Definizione e finalità
1.
La mobilità interna del personale di ruolo deve rispondere ad esigenze di servizio
finalizzate: -
alla razionalizzazione dell’impiego del personale; -
all’accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- alla riorganizzazione
e trasferimento dei servizi. 2.
Per mobilità interna del personale di ruolo si intende il trasferimento del dipendente
nell’ambito della stessa o di diverse aree di attività e settori, ed in profili
professionali anche diversi della medesima qualifica funzionale; può essere volontaria
e/o obbligatoria. Art.50
Casi ed applicabilità della mobilità interna 1.
La mobilità si attua fino alla VII q.f. compresa, in relazione alla programmazione
annuale dell’Amministrazione in materia di personale e dei servizi, compatibilmente
con la normativa vigente. 2.
I provvedimenti sono adottati dalla Giunta Comunale in riferimento ai seguenti
casi: - per copertura
di posti vacanti disponibili (mobilità volontaria); -
per soppressione/riduzione dei posti di ruolo occupati o, su proposta del Coordinatore
del Settore, per necessità di servizio (mobilità volontaria e/o obbligatoria). Art.
51 Procedimento di mobilità interna per
copertura di posti vacanti 1.
In caso di mobilità per la copertura di posti vacanti non comportante modifica
del profilo professionale, viene formata, dal servizio Personale, una graduatoria,
per soli titoli. 2.
Qualora la mobilità comporti modifica del profilo professionale, alla copertura
dei posti si provvede previa verifica dell’idoneità allo svolgimento delle nuove
mansioni e sulla base di una graduatoria, con gli stessi criteri e modalità previste
per la copertura del posto per assunzione dall’esterno, escluse le pubblicazioni
sulla Gazzetta Ufficiale. 3.
La formazione della graduatoria dovrà essere preceduta da un avviso, pubblicato
per la durata di quindici giorni all’albo pretorio e notificato a tutti i dipendenti
inquadrati nella qualifica funzionale del posto messo a concorso. I dipendenti
interessati dovranno presentare domanda di mobilità entro il termine di pubblicazione
dell’avviso, a pena di esclusione. 4.
Non sarà accettata la mobilità a domanda individuale del dipendente che deve essere
collocato a riposo d’ufficio entro un anno dalla messa in disponibilità del posto.
Art. 52
Procedimento di mobilità interna a
seguito di riduzione o soppressione dei posti d’organico o per necessità di servizio 1.
In caso di mobilità dovuta a soppressione/riduzione di posti d’organico od a necessità
di servizio, sono prese in considerazione le domande di disponibilità individuali
provenienti dal personale addetto all’unità operativa od al servizio interessato. 2.
Il servizio Personale forma una graduatoria dei richiedenti sulla base dei soli
titoli riservando precedenza ai dipendenti i cui posti sono stati soppressi o
trasformati. 3.
Il trasferimento su domanda dovrà essere preceduto da un avviso notificato a tutti
i dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale ed appartenenti all’unità
operativa od al servizio in questione, recante l’indicazione dei posti d’organico
vacanti: i dipendenti interessati dovranno presentare domanda di trasferimento
entro 10 gg. dalla notifica. 4.
Qualora non venissero manifestate disponibilità individuali, la Giunta comunale
approverà, d’ufficio, una graduatoria per soli titoli di tutto il personale avente
lo stesso profilo professionale dei posti soppressi ed utilizzata a partire all’ultimo
classificato, formata dal servizio Personale. 5.
Nel caso in cui la mobilità comporti modifica del profilo professionale l’Amministrazione
attuerà, contestualmente al procedimento di mobilità, le necessarie iniziative
di riqualificazione e di aggiornamento professionale del personale interessato.
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art.53
1.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa, si rinvia alla
legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al DPR 9 maggio 1994,
n. 487 e alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Enti
Locali. |