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Comune di Baricella

via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Approvato con deliberazione di Giunta n. 368 del 24.10.1995

Modificato con deliberazioni di Giunta:
- n. 74 del 22.02.1996
- n. 388 del 08.10.1996
- n. 240 del 05.08.1997
- n. 184 del 21.07.1998
- n. 170 del 19.11.2001
- n. 24 del 20.03.2008

 

  CAPO I

NORME PER L'ACCESSO AI POSTI

 

 

Art. 1
Concorsi, selezioni, chiamate

1. Sono stabilite norme e modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle selezioni e delle chiamate indette dall’Amministrazione, per l’accesso ai posti vacanti di ruolo o per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e sono indicati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli che devono essere applicati nella conduzione dei concorsi e/o delle selezioni e/o delle chiamate.

Art. 2
Requisiti generali

1. Possono accedere agli impieghi dell’Amministrazione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18.

Per la qualifica di Educatore Asilo nido, Maestra Scuola Materna:

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 41. Per i candidati appartenenti a categorie per le quale le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 46 anni di età. Il limite di età di 41 anni è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968 n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per i sottufficiali dell’Esercito, Marina, o Aeronautica cessati d’autorità o a domanda; per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza o dei Corpi di Polizia;
e) il suddetto limite di età dei 46 anni non trova applicazione per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3) la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
4) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali è prescritta l’abilitazione professionale se ed in quanto prevista da particolari disposizioni di legge.

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3.

4. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

6. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

Art. 3
Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea

1. Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l’accesso ai posti di:

a) 7° e 8° qualifica funzionale;
b) istruttore di vigilanza e di operatore di Polizia Municipale

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso agli altri posti, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. I requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere accertati attraverso idonei atti in lingua italiana, consistenti in dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 15/68 e successive modificazioni, in sede di presentazione della domanda di concorso e/o successivamente prima di dar corso al rapporto presentando in originale o in copia conforme gli eventuali atti certificativi in possesso dei requisiti rilasciati dallo Stato europeo di appartenenza.

4. La conoscenza della lingua italiana si considera adeguata in relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire ed è accertata prima dell’espletamento delle prove concorsuali, da una commissione composta dal Responsabile del Settore cui appartiene il posto da ricoprire e da un docente di lingua italiana incaricato dal Responsabile stesso.

5. La prova si svolgerà in un solo giorno e si articolerà in uno scritto seguito da un orale. La prova scritta consisterà in un breve componimento su argomenti a scelta della Commissione, mentre la prova orale verterà sulla lettura di un testo giuridico e/o letterario nonchè sulla conoscenza della grammatica e sintassi della lingua italiana.

6. La Commissione si esprimerà ammettendo o negando il possesso del requisito, con apposito verbale.

7. Il candidato sarà invitato alla prova con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 10 giorni prima della data della prova stessa.

8. Gli atti della Commissione sono definitivi.

9. L’adeguata conoscenza della lingua italiana viene data per accertata qualora il candidato abbia conseguito un titolo di studio di ordine primario, secondario, secondario superiore, universitario, rilasciato da un istituto scolastico statale o privato ma riconosciuto dallo Stato, o abbia esercitato la propria attività lavorativa in Italia per un periodo pari o superiore agli anni dieci.

Art. 4
Modalità di accesso

L’assunzione agli impieghi avviene:

a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli ed esami, o per corso-concorso, mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, economicità, e la celerità dell’espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato il personale di ruolo a tempo parziale.

4. I bandi di concorso potranno prevedere una riserva per il personale di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all’art. 6, comma 8° del DPR 268/87.

5. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni.
Per i posti a concorso fino alla 7° qualifica funzionale compresa, con riserva agli interni, è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

6. La riserva non opera per l’accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali.

7. E’ fatta salva la possibilità di assunzioni in servizio con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo, quando queste siano stabilite da specifiche disposizioni di legge, contrattuali o regolamentari.

8. In presenza dei presupposti e/o dei requisiti espressamente richiesti da particolari disposizioni di legge e/o regolamento la mobilità generale e/o contrattuale, disposta con i criteri e le modalità specificatamente stabilite in proposito, rappresenta un modo particolare di copertura di posti vacanti in organico, alla stessa stregua della mobilità interna, con mutamento di profilo professionale nell’ambito della stessa qualifica funzionale.

CAPO II

CONCORSI

Art. 5
Posti da mettere a concorso

1. Sono messi a concorso tutti i posti disponibili. Si considerano posti disponibili quelli alla data di indizione del bando di concorso e quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo o di qualsiasi altro evento, nei 12 mesi successivi alla data anzidetta, eccezion fatta per i posti per i quali l’Amministrazione abbia deliberato lo scorrimento della graduatoria o la copertura del posto mediante mobilità.

Art. 6
Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con deliberazione della Giunta Comunale e sono comunicati per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonchè l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alla normativa vigente nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato all’art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

3. Il bando di concorso deve contenere altresì il numero dei posti messi a concorso, il trattamento economico lordo assegnato al posto, l’ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso, le dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di ammissione, eventuali documenti da produrre, con la precisazione del relativo regime fiscale, l’indicazione della obbligatorietà o facoltà di presentazione del curriculum.

4. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con atto motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7
Pubblicazione del bando di concorso

1. Il bando di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, almeno 30 giorni prima della data ultima fissata per la presentazione delle domande.
La deliberazione di approvazione del bando di concorso dovrà determinare la forma di pubblicazione dell’avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che potrà essere in alternativa o in via cumulativa, scelta tra le seguenti opzioni:
- G.U. della Repubblica Italiana - IV^ Serie speciale - Concorsi ed Esami;
- Quotidiano a tiratura nazionale prevedendo se la pubblicazione dovrà essere sull’edizione nazionale e/o sull’edizione regionale;
- Bollettino Nazionale dei Concorsi;
- Riviste specializzate;
- Comuni della Provincia di Bologna e Ferrara, Comuni della Regione Emilia Romagna.
Il bando di concorso dovrà inoltre essere trasmesso in copia ai Comuni della Provincia di Bologna, alle associazioni ed Enti interessati al collocamento di particolari categorie di cittadini, nonchè alle organizzazioni sindacali di categoria a livello provinciale.

Art. 8
Proroga dei termini - Revoca del concorso

1. La Giunta Comunale ha facoltà di prorogare, per una sola volta e con provvedimento motivato dell’Organo competente, il termine della scadenza del bando di concorso o riaprire i termini stessi. Può anche revocare il concorso bandito, quando l’interesse pubblico lo richieda.

2. Nel caso di proroga o riapertura dei termini, restano valide le domande presentate in precedenza.

3. Dell’avvenuta proroga o riapertura dei termini, dovrà essere data comunicazione al pubblico con le stesse modalità della pubblicazione del bando; della revoca dovrà essere data comunicazione a ciascun concorrente, con conseguenziale restituzione dei documenti presentati.

Art. 9
Presentazione delle domande ed ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Amministrazione comunale, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo. Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici comunali a causa di scioperi, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno lavorativo di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando.

4. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

5. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. Ogni documento che il candidato ritenga utile allegare alla domanda, deve essere redatto in carta libera, tranne quelli per i quali la legge prescrive il bollo.

7. Il Responsabile del procedimento:

a) verifica la regolarità delle domande e della documentazione ad essa allegata;
b) propone alla Giunta Comunale l’ammissione e l’esclusione motivata dei candidati;
c) comunica, dopo l’adozione della deliberazione di cui sopra, l’esclusione motivata assegnando il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione per eventuali opposizioni.

Art. 10
Contenuto della domanda

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, a pena di esclusione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome, nome e residenza;
b) esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza;
c) luogo e data di nascita;
d) eventuale titolo che dà diritto a riserva di posto o a preferenza di legge;
e) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (ove sia ammesso);
f) Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali;
h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e conseguenti eventuali cause di risoluzioni del rapporto di pubblico impiego;
l) essere fisicamente idoneo all’impiego;
m) possesso del titolo di studio richiesto;
n) possesso del titolo di servizio e/o professionale eventualmente richiesto;
o) di non aver subito provvedimenti di interdizione da pubblici uffici nonchè di destituzione da precedenti rapporti di pubblico impiego.

2. Gli appartenenti alle categorie protette della Legge 2.4.1968, n. 482, che concorrono ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 12 della Legge medesima, devono dichiarare, anche l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 19 della Legge stessa, nonchè, in alternativa al possesso del requisito di cui alla lettera 1) del precedente comma, tranne gli orfani e vedove ed equiparati, di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado della loro invalidità non è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita regolarizzazione per quelle domande prive di requisiti la cui presenza è prescritta dalla legge come obbligatoria, ovvero che non identifichino con certezza il candidato. Non costituisce motivo di esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più dichiarazioni, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda, o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione delle domande che risultino incomplete di alcune dichiarazioni o della ricevuta di versamento della tassa di concorso, assegnando un termine perentorio entro il quale il candidato dovrà far pervenire le dichiarazioni mancanti. Se entro il termine fissato non avviene la regolarizzazione, la domanda sarà esclusa dalla partecipazione al concorso.

4. Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati:

a) ricevuta di versamento della tassa di concorso, nella misura e secondo le modalità indicate nel bando;
b) gli eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, o a preferenza di legge, quando ad essi sia stato fatto riferimento nella domanda;
c) ogni altro titolo, compreso il curriculum, che il concorrente nel suo interesse ritiene utile agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
Tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, oppure autocertificato nei casi consentiti dalla legge 15/1968 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 130 del 25.1.1994 (ad esclusione di quello previsto al comma 4 punto a).
Il concorrente dovrà altresì presentare un elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti allegati alla domanda.

5. La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione della presente normativa disciplinante l’espletamento del concorso medesimo.

Art. 11
Svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere effettuata con lettera raccomandata A.R. o telegramma. Il bando di concorso dovrà, pertanto, prevedere la forma di comunicazione.

2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8.3.1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportata in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 12
Concorso per esami

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali dalla 7° qualifica o superiore: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico - pratico ed in una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi (10 punti per ogni Commissario). Conseguono la ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e della sesta qualifica: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico - pratico ed in una prova orale. Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l’accesso ai profili professionali della settima qualifica o superiore, consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo determinato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico - pratiche e della votazione conseguita nel colloquio (prova orale).

Art. 13
Concorso per titoli ed esami

1. Per i casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della presente normativa.

3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.

Art. 14
Titoli

1. Il punteggio riservato ai titoli, nei posti dove è previsto il concorso per titoli ed esami e nel limite complessivo di 10/30, viene così suddiviso:

a) titoli di studio massimo punti 4;
b) titoli di servizio massimo punti 4;
c) titoli vari massimo punti 1,50;
d) curriculum massimo punti 0,50;

2. Nei posti di 6° q.f. ed inferiore, vengono valutati esclusivamente i titoli di servizio, i titoli vari ed il curriculum.

3. Nessun punteggio è attribuito al titolo di studio ed alla eventuale anzianità di servizio richiesti come requisito essenziale per l’ammissione al concorso.

4. Non è attribuito alcun punteggio alle idoneità conseguite in precedenti concorsi, ed ai titoli inferiori a quello richiesto per l’ammissione ed agli eventuali altri titoli non attinenti.

Art.15
Criteri per la valutazione dei titoli di servizio

1. E’ valutabile il servizio prestato, in posizione di ruolo e non di ruolo, presso le Amministrazioni Pubbliche, nonchè il servizio prestato presso privati datori di lavoro.

2. La valutazione del servizio nel limite massimo di punti 4 viene valutato come segue:

Servizio prestato presso le Amministrazioni Pubbliche:

a) nella stessa area di attività della medesima qualifica funzionale del posto o in qualifica superiore per anno - punti 1,20;
b) nella stessa area di attività della qualifica funzionale immediatamente inferiore, o di qualifica funzionale pari o superiore al posto messo a concorso, ma di diversa area di attività per anno - punti 0,60

Servizio prestato presso privati datori di lavoro:

a) nella stessa area di attività ed in qualifica o mansione assimilabile, o superiore, a quella del posto messo a concorso per anno - punti 1,20

3. Il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale alla sua durata settimanale.

4. Il servizio viene valutato sino alla data di rilascio del certificato o della autocertificazione.

5. Il punteggio annuo è frazionabile in dodicesimi su base mensile; gli spezzoni di servizio superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

6. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, sono valutati con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli è da considerarsi, a tutti gli effetti, il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di lavoro.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento per l’applicazione dei commi precedenti.

7. Non sono suscettibili di valutazione di anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito di ammissibilità al concorso.

Art. 16
Criteri per la valutazione dei titoli

1. I titoli di studio presentati vengono valutati in rapporto alle qualifiche e ai profili professionali come segue:

QUALIFICA FUNZIONALE: VIII° massimo punti 4

a) diploma di laurea attinente
(non utilizzato per l’ammissione al concorso) punti 2
b) diploma universitario di specializzazione,
post laurea, attinente punti 1
c) diploma di scuola superiore
di studi amministrativi punti 1

QUALIFICA FUNZIONALE: VII° massimo punti 4

per i posti dove si è ammessi con il "diploma di maturità"

a) diploma universitario o diploma di scuola speciale
(post maturità) attinente punti 1
b) diploma di laurea attinente
(non utilizzato per l’ammissione al concorso) punti 2
c) diploma universitario di specializzazione
post laurea attinente punti 1

per i posti dove si è ammessi con il "diploma di laurea"

a) diploma di laurea attinente
(non utilizzato per l’ammissione al concorso) punti 2
b) diploma universitario di specializzazione
post laurea, attinente punti 1
c) diploma di scuola superiore
di studi amministrativi punti 1


Art. 17

Criteri per la valutazione dei titoli vari

1. In questa categoria, nel rispetto del punteggio massimo previsto in punti 1,50 rientra:

- la valutazione degli attestati di profitto, in materie attinenti (con voto o giudizio finale);
- la valutazione delle pubblicazioni, che devono essere presentate in originale a stampa, solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d’esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Qualora rechino la firma di più autori sono prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.

2. La determinazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla Commissione esaminatrice, con criterio di equità ed in relazione al profilo professionale da ricoprire, con una valutazione da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 1.50 per ogni singolo titolo, nel rispetto del punteggio massimo consentito.

Art. 18
Curriculum

1. Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua carriera lavorativa, che, a giudizio della Commissione, siano significative per un ulteriore apprezzamento della capacità professionale del candidato stesso.
Deve essere sottoscritto e potrà essere valutato, nel rispetto del punteggio massimo previsto in punti 0,50, solo se in grado di produrre un valore aggiunto rispetto ai titoli documentati.

Art. 19
Detrazioni per sanzioni disciplinari

1. Nel caso in cui il dipendente che partecipi al concorso pubblico, o ad altre procedure di selezione per l’accesso ai posti, compresa la mobilità interna, sia stato assoggettato a sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, si riduce il punteggio dei seguenti decimi:

a) censura: 1/10 del punteggio totale a disposizione della valutazione dei titoli;
b) riduzione dello stipendio: 2/10 del punteggio totale a disposizione della valutazione dei titoli;
c) sospensione dal lavoro: 4/10 del punteggio totale a disposizione della valutazione dei titoli.

A tale fine ci si avvale di certificazione del servizio Personale.

Art. 20
Categorie riservatarie e preferenze

1. Le riserve di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2.4.1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratello vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratello vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratello vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dal candidato più giovane di età.

Art. 21
Commissioni esaminatrici

1.Tutte le commissioni esaminatrici, sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale, dando di ciò comunicazione, nell’ipotesi di concorso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopracitato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare sono composte dal Presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.

3. La presidenza spetta ai Responsabili di Settore/Servizio competenti per materia in relazione al concorso o da un dirigente di altro Ente Territoriale.

4. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice potranno essere scolte sono svolte da un impiegato appartenente alla 7^, 6^ o 5^ qualifica funzionale, su designazione del Responsabile di Settore al quale si riferisce il concorso.

5. Per le prove selettive previste dal capo terzo della presente normativa, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n, 56, e successive modifiche ed integrazioni, e per le prove di idoneità degli appartenenti alle categorie protette di cui al successivo capo quarto, la commissione è costituita come previsto dai precedenti commi.

6. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta (o superiore) per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

7. Alle commissioni del presente articolo, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, ove previste.

8. E’ fatta salva la eventuale diversa composizione delle commissioni esaminatrici in forza di specifiche disposizioni di legge.

9. Salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 27 per la valutazione delle prove, la Commissione delibera a maggioranza di voti palesi. Non è possibile l’astensione.

10. Ogni commissario ha diritto a far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso. ma è tenuto a firmare il verbale.

11. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. La Giunta, con propria deliberazione motivata, dichiara cessato dall’incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

Art. 22
Materie di esame e titoli richiesti per l’accesso

1. Le materie d’esame dei concorsi, delle prove selettive e delle prove di idoneità per i vari profili professionali, sono approvate di volta in volta con l’atto di indizione del bando di concorso.

Art. 23
Cessazione dall’incarico di componente di commissione esaminatrice e relativa sostituzione

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’Amministrazione.
La Commissione esaminatrice rimane in carica durante tutto lo svolgimento delle prove, a meno di morte, dimissione o incompatibilità sopravvenuta, nei cui casi deve essere provveduto alla relativa sostituzione.
In ogni caso le operazioni concorsuali già effettuate non debbono essere ripetute.

2. Qualora la sostituzione avvenga nel corso della valutazione delle prove scritte, il componente di nuova nomina deve prendere cognizione delle prove già valutate e della votazione attribuita, con dichiarazione di accettazione di quanto precedentemente effettuato; di ciò deve essere dato atto nel verbale.

Art. 24
Adempimenti della commissione durante le prove di esame

1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale ed il diario delle prove d’esame rendendolo pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, comunicandolo ai concorrenti ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma.
I componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle Commissioni di concorso.

2. Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia particolarmente alto, la Commissione può decidere, al fine del buon esito del concorso, di procedere ad una preselezione dei candidati mediante il ricorso a tests selettivi.

3. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

4. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

5. All’ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei tre pieghi contenente i temi, e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. Successivamente vengono aperti gli altri due pieghi e data lettura dei temi in essi contenuti.

6. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione.
L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all’amministrazione e per conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Nei giorni fissati per la prova o prove pratiche, e immediatamente prima del suo svolgimento la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.

8. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare ai concorrenti le stessa prova pratica, deve proporre un numero non inferiore a 3 prove diverse e, con le medesime modalità previste per le prove scritte far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

9. La commissione procura e mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi ed i materiali necessari per l’espletamento della prova.

10. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione previa identificazione dei concorrenti.

11. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche una votazione di almeno 21/30.

12. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione, iniziando dalla lettera dell’alfabeto sorteggiata da un concorrente.

13. La prova orale si svolge, di regola, alla presenza di tutti i concorrenti ammessi alla prova stessa, salva diversa motivata decisione della commissione. Il Presidente della commissione dispone l’allontanamento dei presenti dall’aula in cui si svolge la prova per il tempo necessario all’assegnazione del voto.

14. La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono la votazione minima di 21/30.

Art. 25
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente, prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d’esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

Art. 26
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento
delle prove scritte

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta dei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata conclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 27
Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

1. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso in cui tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.
Le prove dei candidati ed il relativo riconoscimento avvengono per numero esterno apposto su linguetta adesiva.
Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

3. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova d’esame e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, giorno ed ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci unità potranno assistere alle anzidette operazioni.
Tali buste vengono riunite in uno o più plichi, legati e sigillati con ceralacca o striscia di carta adesiva, sui quali saranno apposte le firme dei componenti la Commissione presenti alla chiusura del lavori.

4. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quanto essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.

5. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi dal segretario della commissione.

6. Un membro della Commissione appone su ciascuna delle due buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, uno stesso numero progressivo che viene ripetuto anche sui due elaborati e sulle due buste piccole che vi sono accluse. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati. Non si procederà alla valutazione del secondo elaborato contenente lo stesso numero progressivo di un primo elaborato che non abbia ottenuto la votazione minima prevista. Dopo che siano state completate le votazioni delle coppie di elaborati dei quali il primo abbia riportato almeno la votazione minima prevista, si procede all’apertura delle buste piccole ed alla conseguente identificazione dell’autore delle coppie di elaborati.

Art. 28
Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Nella valutazione delle singole prove d’esame, sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni prova, è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 19 ed è trasmessa al Responsabile del Servizio Segreteria.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n, 482 o le altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori dei concorsi, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale ed è immediatamente efficace.

5. La predetta deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

6. Di tale pubblicazione è data notizia agli interessati, mediante lettera Raccomandata A.R.. Dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di approvazione della citata deliberazione approvativa delle graduatorie stesse, per l’eventuale copertura oltre che dei posti messi a concorso anche di quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.

Art. 29
Compensi alle Commissioni esaminatrici

1. I componenti la commissione, con eccezione del presidente, del segretario e degli esperti qualora siano dipendenti del Comune, hanno diritto ai compensi (anche per il procedimento di mobilità interna) determinati con D.P.C.M. del 23 marzo 1995, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1995) aumentati del 20 per cento, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

2. I compensi così indicati potranno essere aggiornati, dalla deliberazione di indizione del concorso, qualora non si ritengano più adeguati.

Art. 30
Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina

1. Il Responsabile del Servizio Segreteria, ricevuti gli atti da arte della Commissione giudicatrice, verifica la regolarità del procedimento espletato.

2. Il Responsabile del procedimento invita i candidati utilmente collocati in graduatoria a presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti già dichiarati nella domanda, che non siano stati allegati e solo autocertificati, dai quali risulti che i requisiti erano posseduti alla data di scadenza del bando:

a) documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
b) documenti comprovanti il diritto ad usufruire della riserva, con esclusione della riserva per gli interni;
c) titoli di preferenza o precedenza, qualora vi siano casi di candidati con parità di punteggio;
d) altri titoli dichiarati ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

3. Ricevuti i documenti, il Responsabile del servizio segreteria provvede a sciogliere la riserva in senso positivo ovvero negativo, con conseguente esclusione dalla graduatoria. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salvo giustificato motivo, la riserva viene sciolta in senso negativo.

4. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n, 482, che abbiano conseguito l’idoneità in concorsi con posti loro riservati, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge n, 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’eventuale immissione in servizio.

5. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali di accesso all’impiego di cui al precedente art. 2 sono presentati soltanto da coloro per i quali si procede all’assunzione.

6. Qualora riscontri irregolarità, il Responsabile competente rinvia motivatamente gli atti alla Commissione di concorso.

7. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero confermandoli motivatamente e li trasmette poi definitivamente al Responsabile.

8. Effettuati gli adempimenti di cui ai commi che precedono, il Responsabile competente trasmette gli atti alla Giunta con il proprio parere, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 31
Disciplina del rapporto di lavoro - Conferimento dei posti

1. Ai candidati è comunicato l’esito del concorso e i vincitori sono invitati nel termine di trenta giorni:

- a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti;
- a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. Nello stesso termine il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata. In caso contrario unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

Art. 32
Assunzione

1. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all’immissione in servizio, del contratto individuale.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede dell’attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi ne tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie contrattuali.

CAPO III

SELEZIONE PER ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L. 56/87

Art. 33
Campo di applicazione

1. L’Amministrazione effettua le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento al D.P.C.M. 27.12.1988 ed alla L. 160/’88, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalla liste delle sezioni Circoscrizionali per l’Impiego territorialmente competenti.

2. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche che abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

3. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali.

Art. 34
Procedure per l’avviamento a selezione

1. L’offerta di lavoro è approvata con deliberazione della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, inviata ai Comuni limitrofi ed agli Uffici Circoscrizionali per l’impiego di Minerbio, Bologna e Ferrara.

2. Allo scadere della pubblicazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione inoltra direttamente alla Sezione Circoscrizionale competente per territorio la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La Sezione circoscrizionale per l’Impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

Art. 35
Svolgimento della selezione

1. L’Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di avviamento, indicando giorno e luogo dello svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati come in allegato.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina, ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti, con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente dell’esito del precedente avviamento.

5. Le operazioni di selezione sono pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio dell’Amministrazione.

6. Alle selezioni partecipa contestualmente anche il personale interno che concorre alla copertura dei posti allo stesso riservata. Per tale personale la prova selettiva avrà, per quanto necessario in relazione al numero dei concorrenti, valutazione comparativa.

Art. 36
Assunzioni

1.L’Amministrazione procede all’assunzione dei lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria del personale interno e di avviamento.

2. Le assunzioni sono disposte alla stessa stregua di quanto previsto per le assunzioni dei vincitori di concorso, avuto riguardo di quanto previsto dal D.P.C.M. 27.12.88.

CAPO IV

CHIAMATE E RISCONTRO DI IDONEITA' PER ASSUNZIONI DI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE

Art. 37
Campo di applicazione

1. Le assunzioni obbligatorie presso l’Amministrazione dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall’art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui alla presente normativa, previa chiamata numerica rivolta dall’Amministrazione al competente Ufficio provinciale del lavoro e della Massima occupazione.

2. E’ riservata comunque all’Amministrazione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti richiesti per tale assunzione.

3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali e qualifica funzionale nelle quali è prevista l’assunzione.

Art. 38
Procedure per l’avviamento a selezione

1. La richiesta di avviamento, deliberata dalla Giunta Comunale con atto immediatamente eseguibile, contestualmente all’avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, è inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Bologna.

Art. 39
Accertamento della idoneità

1. L’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, avvia i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.

2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.

3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l’ufficio del lavoro invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

4. Ad avvenuto accertamento dell’idoneità professionale alla copertura del posto, l’Amministrazione provvede all’assunzione del personale interessato con una procedura analoga a quella delle assunzioni dei vincitori di concorso e delle prove selettive, fatta salva comunque la facoltà di procedere preventivamente ad apposita visita medica.

5. Il certificato medico attestante l’idoneità fisica all’impiego deve essere rilasciato dall’autorità sanitaria competente e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, anche l’indicazione delle condizioni attuali risultanti dall’esame obiettivo, nonchè la dichiarazione se il candidato, per la natura ed il grado della invalidità, sia o meno di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

6. Le assunzioni appartenenti a categorie protette, nelle percentuali dei posti riservati alle rispettive categorie sono obbligatorie per i posti dei profili professionali ricompresi entro la quarta qualifica funzionale ed avvengono con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.
Per quanto riguarda i posti riservati alle stesse categorie protette in profili professionali ricompresi nelle qualifiche funzionali superiori alla quarta le assunzioni avvengono con il diritto di precedenza in pubblici concorsi.

CAPO V

CORSO CONCORSO - DISCIPLINA

Art. 40
Definizione

1. Il corso - concorso è finalizzato alla formazione specifica dei candidati all’accesso agli impieghi nel Comune di Baricella.

2. Il ricorso a tale procedura è disposto dalla Giunta Comunale con proprio atto, contestualmente all’approvazione del bando di concorso.

Art. 41
Candidati da ammettere al corso

1. Al corso viene ammesso un numero massimo di venticinque candidati.

Art. 42

Fasi

1. Il corso - concorso si articola in tre fasi:

a) selezione preliminare dei candidati da ammettere al corso;
b) effettuazione del corso
c) prove d’esame previste per il profilo professionale da ricoprire.

2. La prima fase di cui al comma precedente non viene espletata nel caso in cui in candidati ammessi al concorso siano in numero pari o inferiore a venticinque.

Art. 43
Selezione preliminare dei candidati

1. La selezione preliminare dei candidati da ammettere al corso è effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di appositi quesiti a risposta sintetica da risolvere in tempo determinato.

Art. 44
Valutazione dei titoli

1. La commissione giudicatrice, prima dell’effettuazione delle prove d’esame, procede alla valutazione dei titoli per i soli candidati ammessi al corso.

Art.45
Effettuazione del corso

1. Lo svolgimento del corso è curato dall’Amministrazione direttamente oppure mediante affidamento di incarico a terzi.

2. La durata, le modalità di svolgimento e le materie del corso sono stabilite dalla Giunta Comunale contestualmente all’approvazione del bando.

3. I docenti del corso sono nominati dal soggetto che ne cura lo svolgimento ai sensi del comma primo del presente articolo.

Art. 46
Ammissione alle prove d’esame

1. Sono ammessi a sostenere le prove d’esame previste per il profilo professionale da ricoprire, i candidati che abbiano frequentato il corso per almeno l’80% delle ore previste per ciascun modulo, senza possibilità di giustificare le eventuali assenze.

Art. 47
Esami finali - Predisposizione graduatoria di merito -
Conferimento definitivo dei posti ai candidati che hanno superato l’esame

1. Al termine del corso si procede all’espletamento del concorso secondo le norme previste dalla vigente normativa per l’accesso agli impieghi nel Comune di Baricella.

CAPO VI


ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMTINATO

 

Art. 48
Accesso a rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee, nei casi previsti dalla vigente normativa, si effettuano con le modalità dalla stessa previste e con le seguenti forme:
a. richiesta numerica di lavoratori all'ufficio circoscrizionale del Lavoro e della Massima occupazione per assunzioni a tempo determinato per posti per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori avviati devono essere sottoposti ad una o più prove dirette ad accertare l'idoneità alle mansioni. I lavoratori avviati dall'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione, sono convocati telegraficamente e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alla prova di selezione nel giorno indicato. Il riscontro di idoneità viene eseguito dal Responsabile del Settore/Servizio. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività od ai beni pubblici o di pubblica utilità, l'Ente può procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata, ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi diritto di precedenza in base all'apposita graduatoria. L'accertamento dell'idoneità del personale assunto è eseguito dal Responsabile del Settore/servizio. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categorie o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nello stesso od in altro ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato.
b. utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità. Qualora non si disponga di una graduatoria valida, potranno essere utilizzate le graduatorie della medesima qualifica e profilo professionale o categoria in vigore presso altri Enti locali territoriali, ovvero del Provveditorato agli Studi qualora sia necessario assumere personale in possesso di professionalità specifiche da collocare nei Plessi Scolastici.
c. formulazione di graduatorie, per i posti per i quali siano richiesti requisiti diversi dalla scuola dell'obbligo, predisposte a seguito di prove alle quali vengono sottoposti i candidati che abbiano presentato un curriculum. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso in copia ai Comuni della Provincia, alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di categoria. Copia dell'avviso è a disposizione dei candidati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Qualora si presenti la necessità, l'Amministrazione procede secondo una delle seguenti modalità: - selezione consistente in una o più prove, da scegliere tra quelle previste per i concorsi, a cui sottoporre tutti coloro che dal curriculum risultano in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica ed il profilo di riferimento. Al termine della selezione viene redatta una graduatoria di merito che può essere utilizzata esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, per un periodo di 18 mesi dalla approvazione; - colloquio, a cura del Responsabile della struttura interessata all'assunzione, a cui vengono sottoposti i candidati che, tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per il posto da coprire, risultano, in base al curriculum presentato, aver svolto le esperienze più attinenti. Questa modalità viene utilizzata qualora sia richiesta una particolare professionalità o esperienza specifica. A seguito del colloquio viene redatta una graduatoria che ha efficacia limitata al posto in questione, salva la possibilità per l'Amministrazione di utilizzarla per assunzioni a tempo determinato in posti con analoghe caratteristiche, nel termine di 18 mesi dalla approvazione. d. assunzioni per la realizzazione dei progetti-obiettivo, con le modalità previste dalla normativa vigente; e. mediante ricorso a contratti di formazione e lavoro, lavoro interinale ed altre forme previste e disciplinate dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire nei casi previsti e con le modalità vigente al momento dell'assunzione stessa, fatta salva le leggi speciali eventualmente applicabili (per esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo le sostituzioni per maternità).

3. Per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova della durata di 30 gg.. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal contratto. Decorsi i 30 gg. senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il periodo di prova si intende superato.

4. Per i rapporti a tempo determinato di durata fino a tre mesi, il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova della durata di 15 gg.. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal contratto. Decorsi i 15 gg. senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il periodo di prova si intende superato. Per assunzioni inferiori a tre mesi il periodo di prova viene quantificato di volta in volta nei contratti individuali, in relazione alla durata del contratto stesso.

5. Per risolvere un rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di 15 giorni e comunque non potrà superare i 30 giorni. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare tale termine è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

Art. 48 bis
Disciplina per assunzioni temporanee di educatore asilo nido e scuola materna

In deroga a quanto previsto all'articolo 48 comma 2, nell'ambito dei rapporti a tempo determinato con particolare riferimento alla durata, in ragione di garantire condizioni standard di servizio, rapporto educatore bambino, la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo si applicherà la seguente disciplina: In caso di assunzioni a tempo determinato di personale docente delle scuole materne e degli asili nidi, nei casi di vacanza d'organico, di assenza di educatori di ruolo per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause si deroga ai limiti temporali, oggi previsti in tre mesi, e si procede nel modo seguente:
a. assunzioni annuali per la copertura di posti d'organico vacanti e disponibili entro la data dell'inizio dell'anno scolastico.
b. assunzioni temporanee superiori a 10 giorni per la copertura di posti d'organico non vacanti, di fatto disponibili per assenza del titolare.
c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti. Per le assunzioni di cui alla lettera a) e b) si utilizzano le graduatorie vigenti nell'ente.
Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c) si provvede mediante interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze. Le modalità di interpello vengono definite, con provvedimento del dirigente emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
Il conferimento si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio
Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la sostituzione temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma dell'incaricato già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Nel caso di esaurimento della graduatoria il dirigente provvede al conferimento dell'incarico utilizzando le graduatorie di altri comuni della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti comunali. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria.
La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire incarichi per il medesimo insegnamento in tutte le scuole riferite alla relativa graduatoria. L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire incarichi, sulla base delle graduatorie per tutte le graduatorie di insegnamento. Il personale in servizio per incarico inferiore a 10 giorni conferito sulla base della graduatoria ha comunque facoltà di lasciare tale incarico per accettarne altro attribuito per periodo superiore a 10 giorni sulla base della medesima graduatoria. Le sanzioni sopra indicate non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire al comune.

Art. 49
Definizione e finalità

1. La mobilità interna del personale di ruolo deve rispondere ad esigenze di servizio finalizzate:

- alla razionalizzazione dell’impiego del personale;
- all’accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- alla riorganizzazione e trasferimento dei servizi.

2. Per mobilità interna del personale di ruolo si intende il trasferimento del dipendente nell’ambito della stessa o di diverse aree di attività e settori, ed in profili professionali anche diversi della medesima qualifica funzionale; può essere volontaria e/o obbligatoria.

Art.50
Casi ed applicabilità della mobilità interna

1. La mobilità si attua fino alla VII q.f. compresa, in relazione alla programmazione annuale dell’Amministrazione in materia di personale e dei servizi, compatibilmente con la normativa vigente.

2. I provvedimenti sono adottati dalla Giunta Comunale in riferimento ai seguenti casi:

- per copertura di posti vacanti disponibili (mobilità volontaria);
- per soppressione/riduzione dei posti di ruolo occupati o, su proposta del Coordinatore del Settore, per necessità di servizio (mobilità volontaria e/o obbligatoria).

Art. 51
Procedimento di mobilità interna per copertura di posti vacanti

1. In caso di mobilità per la copertura di posti vacanti non comportante modifica del profilo professionale, viene formata, dal servizio Personale, una graduatoria, per soli titoli.

2. Qualora la mobilità comporti modifica del profilo professionale, alla copertura dei posti si provvede previa verifica dell’idoneità allo svolgimento delle nuove mansioni e sulla base di una graduatoria, con gli stessi criteri e modalità previste per la copertura del posto per assunzione dall’esterno, escluse le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.

3. La formazione della graduatoria dovrà essere preceduta da un avviso, pubblicato per la durata di quindici giorni all’albo pretorio e notificato a tutti i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale del posto messo a concorso. I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di mobilità entro il termine di pubblicazione dell’avviso, a pena di esclusione.

4. Non sarà accettata la mobilità a domanda individuale del dipendente che deve essere collocato a riposo d’ufficio entro un anno dalla messa in disponibilità del posto.

Art. 52
Procedimento di mobilità interna
a seguito di riduzione o soppressione dei posti d’organico o per necessità di servizio

1. In caso di mobilità dovuta a soppressione/riduzione di posti d’organico od a necessità di servizio, sono prese in considerazione le domande di disponibilità individuali provenienti dal personale addetto all’unità operativa od al servizio interessato.

2. Il servizio Personale forma una graduatoria dei richiedenti sulla base dei soli titoli riservando precedenza ai dipendenti i cui posti sono stati soppressi o trasformati.

3. Il trasferimento su domanda dovrà essere preceduto da un avviso notificato a tutti i dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale ed appartenenti all’unità operativa od al servizio in questione, recante l’indicazione dei posti d’organico vacanti: i dipendenti interessati dovranno presentare domanda di trasferimento entro 10 gg. dalla notifica.

4. Qualora non venissero manifestate disponibilità individuali, la Giunta comunale approverà, d’ufficio, una graduatoria per soli titoli di tutto il personale avente lo stesso profilo professionale dei posti soppressi ed utilizzata a partire all’ultimo classificato, formata dal servizio Personale.

5. Nel caso in cui la mobilità comporti modifica del profilo professionale l’Amministrazione attuerà, contestualmente al procedimento di mobilità, le necessarie iniziative di riqualificazione e di aggiornamento professionale del personale interessato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.53

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa, si rinvia alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al DPR 9 maggio 1994, n. 487 e alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Enti Locali.

 
 

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