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Comune di Baricella

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40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 94 del 25.03.2002

 

ART. 1
Oggetto del regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano, ai sensi della Legge 14.2.1963 n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142, nonchè dalla Legge 4.1.1990 n.1, dalle Leggi Regionali di attuazione n.32/92 e n.12/93, le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.

L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.

L'attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi : taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.

L'attività di estetista definita dall'art. 1 della Legge 4.1.90 n.1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 713/86. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.



ART. 2
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, o allestiti presso Enti, istituti, ospedali, alberghi, hotels, nel rispetto delle norme igieniche prescritte a tutela della salute pubblica.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto al pianerottolo delle scale e debbono essere in regola con le norme previste dalla Legge n.13/89.

Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, siano destinati in modo esclusivo all'attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Il richiedente deve consentire i controlli disposti dalle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente, purché esercitata fuori dal normale orario di lavoro.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare l'attività di estetista, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi.

E' sempre concessa l'autorizzazione a svolgere negli esercizi di parrucchiere per uomo e donna, e di barbiere, prestazioni di manicure o pedicure estetico semplice, ad opera di collaboratori familiari del titolare o di dipendenti.


ART. 3
FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria nel rispetto dei limiti dimensionali e con requisiti previsti dalla Legge n. 443/85. Possono essere svolte da imprese o società di natura diversa da quelle previste dalla citata Legge n.443/85.

Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di un'unica autorizzazione per più tipi di attività da svolgersi congiuntamente nel medesimo esercizio, a condizione che ciascuna attività sia svolta in distinti locali e nel rispetto dei criteri e requisiti di cui ai successivi artt. 6 - 7 - 8.

Alle stesse condizioni, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Ad una stessa impresa societaria anche non artigiana, possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.

Nel caso di società, è possibile l'esercizio congiunto di più attività mediante rilascio di unica autorizzazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente 2° comma e purchè i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività. In tal caso, ogni socio svolgerà esclusivamente l'attività per la quale è professionalmente qualificato.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede o mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 - 2° comma - della Legge 8.8.85 n.443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali di profumeria con esclusione di abbinamento a qualsiasi altra attività imprenditoriale o commerciale e comunque dovranno essere esercitate da personale qualificato.


ART. 4
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata, su domanda dell'interessato, Dal Responsabile del Settore interessato, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all'art. 2 della Legge 14.6.63 n.161, come sostituito dall'art. 2 della Legge 23.12.70 n. 1142, e agli artt. 3 - 4 e 8 della Legge 4.1.90 n. 1, con riferimento a quanto previsto dalla legge-quadro per l'artigianato n. 443/85.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi, è compiuto da competenti organi di vigilanza sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I locali relativi all'autorizzazione di cui trattasi, dovranno ottenere preventivamente, il relativo certificato previsto all'art. 221 del T.U. dell Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/34.


ART. 5
COMMISSIONE COMUNALE

La Commissione Comunale istituita dall'art. 3 della Legge 23.12.70 n.1142, nonché dall'art. 13 della Legge n. 1/90, è così composta :

- Il Sindaco o duo delegato, che la presiede;

- Tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Associazioni Provinciali dell'Artigianato più rappresentative;
- Tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;

- Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio o suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

- Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato, artigiano della categoria.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato Attività Produttive.

La Commissione dura in carica CINQUE anni e rimane comunque in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito :
a - alla predisposizione del Regolamento Comunale e sue modifiche;

b - alle domande di autorizzazione riguardante l'apertura di nuovi esercizi, l'esercizio congiunto di attività, il trasferimento e la sospensione temporanea di attività degli esercizi esistenti;
c - ai provvedimenti di decadenza e revoca delle autorizzazioni.

Essa esprime altresì il proprio parere in ordine ad ogni altra questione riguardante il settore su cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno attivarne la consultazione.

Ai sensi della lettera d) dell'art. 2 della Legge 14.2.63 n.161, come sostituita dall'art. 2 della Legge 23.12.70 n. 1142, nonchè dalla Legge 4.1.90 n. 1, la Commissione formula proposte circa i criteri di determinazione delle distanze minime fra esercizi, che vengono deliberati dal Consiglio Comunale.

Le sue riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti ad essa assegnati, le sue determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



ART. 6
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime determinate sulla base dei criteri indicati dal presente Regolamento.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette, il territorio Comunale è ripartito nelle seguenti zone :

ZONA A - CAPOLUOGO

ZONA B - SAN GABRIELE

E' inoltre ammessa la presenza di un esercizio nella frazione di Boschi e di un esercizio nella frazione di Passo Segni.



ART. 7
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME

Le distanze minime che devono intercorrere tra due esercizi dello stesso tipo, sono determinate tenendo conto :
1 - della superficie della zona;
2 - della popolazione in essa residente;
3 - del numero ottimale di popolazione per ogni esercizio.

Nella zona A, il numero dei residenti è aumentato di una percentuale pari al 2% della popolazione residente nel restante territorio Comunale, al fine di considerare la media presunta di popolazione fluttuante che gravita sulla zona del centro.


ART. 8
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME

La distanza minima di cui al precedente art. 7 è calcolata sulla base della seguente formula, con approssimazione del risultato alla decina immediatamente inferiore

D = distanza minima (in mt lineari)
S = superficie della zona (in mq)
Q = numero ottimale di residenti per ogni esercizio
P = popolazione residente

ART. 9
VARIAZIONI DEL MINIMO

Le variazioni in più o in meno della popolazione residente all'interno delle singole zone, pari o superiore al 10% del totale rilevato alla data di approvazione del presente Regolamento (tabella A), possono dar luogo al ricalcolo delle distanze minime, sulla base degli stessi criteri precedentemente indicati.

La variazione del minimo è approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo, sentita la Commissione di cui all'art. 5.


ART. 10
MISURAZIONE DELLE DISTANZE

La situazione delle distanze intercorrenti fra due esercizi dello stesso tipo, anche appartenenti a zone territoriali diverse, deve essere effettuata fra i punti più vicini degli ingressi per il pubblico, principali o secondari, seguendo il percorso pedonale più breve e con attraversamento della strada ad angolo retto.

In relazione ad attività che si svolgono all'interno di convivenze, quando le prestazioni sono svolte esclusivamente nei confronti delle stesse convivenze, e all'interno di Centri Commerciali, di centri integrati e di grandi infrastrutture di servizio (aeroporto, stazioni, fiere, ipermercati), dove sorga la necessità contingente di inserire un servizio di barbiere, parrucchiere e/o estetista si potrà concedere una nuova autorizzazione in deroga alle presenti disposizioni regolamentari, fatto salvo il diritto di prelazione al trasferimento in queste localizzazioni da parte di esercizi esistenti.

La prelazione dovrà essere esercitata presentando domanda al Comune entro 90 giorni dalla notifica di apposita informazione, concernente l'esistenza di tale possibilità, a tutti gli esercenti operanti nel Comune.

In presenza di più domande di prelazione saranno applicate, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali:
1) condizioni di sfratto esecutivo documentato;
2) maggiore vicinanza dell'esercizio esistente rispetto al nuovo insediamento;
3) ordine cronologico di presentazione delle domande.
La stessa norma trova applicazione nel caso di trasferimenti nelle localizzazioni di cui sopra.


ART. 11
TRASFERIMENTI

a) Trasferimento in zona: il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona del territorio Comunale è sempre ammesso, quando l'esercizio trasferito non vada a collocarsi a meno di ml. 20 da altro esercizio preesistente dello stesso tipo.
b) Trasferimento fuori zona: il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra del territorio comunale è ammesso nel rispetto delle distanze minime da altri esercizi preesistenti, stabilite con il presente regolamento (pag. 30), in rapporto alle singole tipologie di esercizio.


ART. 12
TRASFERIMENTI PER SFRATTI ESECUTIVI

In presenza di sfratto esecutivo il trasferimento di un esercizio, è consentito in deroga alla distanza minima prevista, purché tale trasferimento non avvenga a muro di un altro esercizio della medesima attività, anche in zona diversa da quella di insediamento.


ART. 13
TRASFERIMENTI TEMPORANEI

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Sindaco, su parere della Commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio in deroga alle previste distanze minime e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

ART. 14
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:

1. Esercizi di barbiere che occupano fino a 2 unità operative (compreso il titolare): mq. 30
per ogni unità operativa in più: mq. 6

2. Esercizi di parrucchiere per uomo e donna che occupano fino a 2 unità operative (compreso il titolare): mq. 30
per ogni unità operativa in più: mq. 6

3. Attività di estetica esercitata in locali autonomi fino a 2 unità operative (compreso il titolare): mq. 30
per ogni unità operativa in più: mq. 6

4. Attività di estetica esercitata presso altro esercizio mq. 8

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere. In caso di trasferimento temporaneo o in caso di sfratto esecutivo, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale e l'U.S.L. competente, può autorizzare il trasferimento dell'esercizio anche in deroga alle superfici minime indicate ai punti 1-2-3 del presente articolo.


ART. 15 - ORARI DEGLI ESERCIZI

L'orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento, è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.


ART. 16
REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI, ATTREZZATURE,
PROCEDIMENTI, PERSONALE ADDETTO

I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento, devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla norme e dai regolamenti in vigore.

In particolare:

1) Tutti gli esercizi oggetto del presente regolamento devono essere dotati di almeno un servizio igienico, con antibagno conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche di vano per il deposito materiali.

2) Per i laboratori di estetica dotati di attrezzatura di particolare complessità sono richiesti i seguenti requiiti:
- n. 2 servizi igienici dotati di antibagno di cui uno per il personale;
- più box, ciascuno di superficie non inferiore a mq. 6;
- un locale doccia con antispogliatoio ogni 4 box;
- una separata sala di ricevimento-attesa;
- un adeguato ripostiglio.
Le attività di estetica sono considerate complesse qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) presenza di almeno 5 operatori;
b) presenza di almeno 5 attrezzature del seguente tipo comunque rappresentate:
1. lettino solarium UVA;
2. idromassaggio;
3. ionoforesi,
4. apparecchi per la ginnastica passiva;
5. apparecchi per elettrostimolazione muscolare;
6. apparecchi per pressoterapia;
7. apparecchi per massaggio subacqueo;
8. apparecchi per massaggio d'acqua,
9. sauna - bagno turco;

3) Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno m.2, devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentano la pulizia e la disinfezione.

4) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale similare, ad acqua corrente e potabile, calda e fredda; tali lavandini devono essere provvisti di un adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto.

5) Gli esercizi, nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti.

6) L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

7) In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune per il prescritto nulla-osta sanitario.


ART. 17
CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

Tutti i locali ove si svolgono le attività di cui al presente regolamento devono essere conformi ai requisitiigienici, edilizi e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Su specifica richiesta del Comune il Servizio di igiene e sanità Pubblica dell'Azienda USL provvede alla verifica dei locali, delle attrezzature e degli strumenti destinati allo svolgimento delle attività, nonché alla valutazione dei protocolli di sanificazione utilizzati.

Le stesse verifiche verranno effettuate dal Servizio di Igiene e sanità Pubblica anche in sede di vigilanza.

L'inizio dell'attività prevede inoltre l'effettuazione di un colloquio volto a verificare le competenze igienico sanitarie per la conduzione della stessa da effettuarsi presso il Servizio di igiene e Sanità Pubblica.

ART. 18
OBBLIGHI DEL TITOLARE

Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- tutti i locali, anche quelli di servizio, devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente;

- i rasoi devono essere del tipo monouso; gli altri strumenti e attrezzature del mestiere, che vengono a contatto con le superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano del tipo monouso, dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere lavati accuratamente con acqua e detergente, risciacquati con abbondante acqua corrente e sottoposti successivamente a procedure di sterilizzazione o disinfezione con mezzi fisici, quali il calore o mezzi chimici, quali i disinfettanti, che devono essere lasciati, a contatto con gli strumenti per un tempo adeguato al tipo di sostanza scelta (VEDERE CIRCOLARE USL - ALLEGATO A pag. 31);

- successivamente al trattamento di detersione e sterilizzazione e/o disinfezione, gli strumenti devono essere adeguatamente conservati nelle massime condizioni di pulizia, utilizzando anche apparecchi U.V.;

- nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata, le attrezzature occorrenti all'attività devono essere disinfettate a mezzo del calore;

- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e disinfettarsi;

- gli attrezzi che servono per i capelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati, dopo ogni servizio;

- tutte le attrezzature, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenute con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettate;

- i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide ed abbondanti aereazioni dell'ambiente;

- tinture ed altri prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 1/10/1986, n.713.

- piccole ferite prodotte dalla rasatura della barba possono essere disinfettate anche con stick emostatici solo se monouso;

- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

- teli, asciugamani, mantelline, ecc. vanno sostituiti per ogni cliente;

- i trattamenti di depilazione mediante diatermocoagulazione devono essere eseguiti con aghi monouso o in alternativa aghi personali da sterilizzare ogni volta. Il manipolo deve essere lavato e disinfettato dopo ogni uso.


Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffusive. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.

Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare abiti destinati esclusivamente al lavoro e qualora l'operazione eseguita lo richieda, i guanti monouso.

ART. 19
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande pervenute al Comune per l'ottenimento delle varie autorizzazioni - nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni - sono vagliate ed istruite dal competente ufficio Comunale, nell'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescritte modalità procedurali.

Esse sono quindi sottoposte, suddivise per zone ed in stretto ordine cronologico di arrivo, alla Commissione Comunale per il parere di competenza, salvo quelle relative ai subingressi, per le quali il Responsabile del Settore interessato, decide direttamente sulla base dell'istruttoria d'ufficio.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al nulla-osta sanitario da parte del competente Servizio di Igiene Pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.

Ove, in sede di sopralluogo igienico-sanitario, si accerti la necessità di determinati lavori di adattamento dei locali, il Sindaco fissa un congruo termine per la loro esecuzione, scaduto il quale, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione viene negata.

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento può essere iniziato solo al momento in cui l'interessato sia entrato in possesso dell'autorizzazione amministrativa e non oltre i tre mesi successivi al rilascio della stessa.


ART. 20
SUBINGRESSO PER CESSIONE D'AZIENDE

Nel caso di subingresso per cessione d'azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura della'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto sanitario.


ART. 21
SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A., che intendessero proseguire l'attività, devono presentare regolare domanda di subingresso al Comune. Essi possono, peraltro, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione per un periodo di due anni, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata. Scaduto il biennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.


ART. 22
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il Sindaco, per comprovati motivi di necessità può, su richiesta dell'interessato e sentita la Commissione Comunale, prorogare il previsto termine di tre mesi per l'attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.

Alle stesse condizioni e modalità, il Sindaco può consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino al massimo di un anno.



ART. 23
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:

- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 21;

- per perdita da parte del titolare, dei requisiti soggettivi richiesti;

- per mancata attivazione dell'esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione ove, previa diffida, l'interessato non provveda entro cinque giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;

- per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni ove, previa diffida, l'interessato non provveda entro cinque giorni a riaprire l'esercizio, ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa.

2) L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico - sanitari dei locali;

- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;

- per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.

In ogni caso, la revoca dell'autorizzazione è preceduta da formale diffida.

ART. 24
OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:

- l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, di cui al precedente art. 4;

- la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;

- il cartello, debitamente vidimato dal Comune, contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, scelti fra quelli determinati dal Sindaco con propria ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis, ultimo comma, della Legge n. 161/63 inserito dall'art. 3 della Legge 1142/70.



ART. 25
VIGILANZA E SANZIONI

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere a tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti, sono accertate e punite sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. e successive modificazioni.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Indipendentemente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente il Sindaco, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 giorni, fino a un massimo di 90.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata e di attività illecita il Sindaco, oltre la sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.



ART. 26
ABROGAZIONI

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti all'Autorità Comunale.



ART. 27
NORME TRANSITORIE E FINALI

Con riguardo ai requisiti igienico-ambientali di cui al precedente art. 16, i titolari degli esercizi in attività devono operare per l'adeguamento dei locali alle disposizioni ivi contenute, in tutti i casi in cui non sussistono impedimenti di carattere tecnico-normativo alla realizzazione dei lavori. Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno 5 mq. al minimo previsto, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

I titolari di autorizzazione dell'esercizio di attività di barbiere, in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano conseguito la qualifica professionale di parrucchiere per uomo e donna, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 23/12/1970 n. 1142, possono ottenere corrispondente conversione dell'autorizzazione, alla sola condizione che inoltrino domanda, corredata della suddetta qualificazione professionale, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso questo termine senza che sia intervenuta domanda di conversione della licenza per l'esercizio della nuova attività, questa sarà soggetta alla disciplina delle nuove autorizzazioni.

Le determinazioni sulla domanda di conversione delle autorizzazioni sono assunte previo parere della competente Commissione consultiva Comunale.

Le attività di abbronzatura e sauna sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono essere regolarizzate entro un anno successivo all'approvazione del presente Regolamento. A tal fine, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché alla presentazione, da parte del titolare e del direttore dell'azienda, della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui all'art. 3 della Legge 4/01/1990 n. 1.

I soggetti già titolari di attività di abbronzatura e sauna in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 1/90, i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale previsti dall'art. 8 comma 7 della legge stessa, istituiti dall'Amministrazione Provinciale dopo la scadenza del biennio di regolarizzazione sopra citata, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sino al conseguimento della qualifica di estetista, quando risulti al Comune l'iscrizione o l'ammissione al corso abilitante.

POPOLAZIONE RESIDENTE (P)
ZONA A = 3.174 + 63 (2% popolazione fluttuante art.7) = 3.237
ZONA B = 1.455

SUPERFICIE ABITATA (S)
ZONA A = 565.365

ZONA B = 212.347

QUOTA OTTIMALE ABITANTI PER ESERCIZIO (Q)
Parrucchieri e barbieri - ZONA A e B = 1.000
Estetiste - ZONA A e B = 3.500

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE RIFERITE ALLE SINGOLE ZONE

D = distanza minima (in mt lineari)
S = superficie abitata (in mq)
Q = numero ottimale di residenti per ogni esercizio
P = popolazione residente

ZONA A (Capoluogo)


Parrucchieri e Barbieri

Estetiste

ZONA B (San Gabriele)


Parrucchieri e Barbieri

Estetiste


ALLEGATO A

RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO PER BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI

Il rischio di trasmissione di malattie infettive rilevanti (Epatite E, Epatite C, AIDS) attraverso sangue e strumenti taglienti contaminati, è dimostrato anche per quantitativi minimi di sangue.
Di tali malattie, nella popolazione generale, esistono numerosi portatori asintomatici che non è possibile individuare dall'aspetto o con domande mirate (molti di essi sono inconsapevoli).
Pertanto, poiché nelle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è relativamente frequente che si verifichino anche microlesioni della cute (facilitate dalla presenza di irregolarità, angiomi, nei foruncoli per piccoli incidenti, ecc...) per limitare al massimo il rischio di contrarre tali infezioni da parte degli addetti del settore o da parte di altri clienti, si ritiene doveroso adottare misure di sterilizzazione o almeno di disinfezione dello strumentario riconosciute efficaci anche contro i virus più resistenti (in particolare quelli dell'epatite B e C), poiché la contaminazione può avvenire anche in assenza di tracce visibili di sangue.

CONSIGLI PRELIMINARI

Si raccomanda, ogni qualvolta sia possibile, l'utilizzo di materiale monouso (rasoi, lime, ecc.).

Per quanto riguarda i rasoi elettrici, il loro impiego può essere considerato sicuro dal punto di vista della trasmissione di infezioni solo se completamente smontabili, in modo da permettere la sterilizzazione e/o la disinfezione delle lame e dei supporti.

I cosiddetti "sterilizzatori a raggi U.V." non hanno efficacia nell'inattivare gran parte dei virus, per cui possono essere utilizzati solo per conservare, prima dell'uso, materiale già sottoposto a trattamento di sterilizzazione e/o disinfezione.

Al momento dell'acquisto, scegliere attrezzature a composizione omogenea per quanto riguarda il materiale: ad esempio, non acquistare forbici in acciaio con l'impugnatura di plastica perché tali materiali hanno caratteristiche di resistenza diversa al calore ed ai disinfettanti chimici.
Prima della sterilizzazione e della disinfezione procedere ad un'adeguata detersione delle attrezzature perché residui di materiale organico ostacolano la sterilizzazione e la disinfezione.

STERILIZZAZIONE CON IL CALORE
Stufetta a secco

Gli strumenti in materiale resistente al calore possono essere sterilizzati con temperature di 160°C per 2 ore
oppure 170° per 1 ora
oppure 180° per 30 minuti.

DISINFEZIONE

Per gli strumenti non resistenti al calore è efficace la disinfezione con sostanze chimiche.

Soluzioni a base di cloro

Le attrezzature vanno immerse per almeno 10 minuti in soluzioni da rinnovare quotidianamente.

Per esempio si possono utilizzare:

MILTON

diluire 1 tappo misurino in ogni litro di acqua o una compressa ogni 5 litri.

AMUCHINA
diluire al 5%.

(Non si ritiene opportuno consigliare l'impiego della candeggina in quanto caustica).

Per l'immersione e il prelievo degli oggetti utilizzare pinze.

Dopo il prelievo dalla soluzione risciacquare con abbondante acqua corrente.

Svantaggi: tali prodotti sono ossidanti per i metalli.


Polifenoli

I prodotti a base di polifenoli hanno il vantaggio di non danneggiare l'acciaio; sono però più difficili da reperire in commercio.

Per esempio:

FENPLUS - Strumenti

Gli oggetti devono essere immersi per 15 minuti in soluzione al 3,2% che si ottiene con il tappo misurino per litro di acqua o in flacone monodose per litro di acqua.


MELIPUR
La soluzione all' 1,5% si ottiene con 15 ml. in ogni litro di acqua.

Lasciare gli oggetti per 60 minuti.

Anche con questi prodotti è raccomandato uso di pinze (e guanti) per l'immersione e il prelievo degli oggetti.

Far seguire al trattamento un abbondantissimo risciacquo con acqua corrente.

IL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA


 
 
www.zerosei.org
 
 
 
 
 
 
 

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www.terredipianura.it
 
 
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