REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO DI ALLOGGI
DI PROPRIETA' COMUNALE NON SOGGETTI ALLE NORME DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA.
Approvato con deliberazione di Consiglio n. 34 del 17.07.2006
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ART. 1 - FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in locazione a canone
calmierato di alloggi di proprietà comunale non soggetti a norme
dell'edilizia residenziale pubblica.
Tale regolamento viene adottato sulla base dei seguenti presupposti normativi:
· Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riguardo all'art. 15;
· Legge 9/12/1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
· D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio
2000, n. 130, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e 4 aprile 2001, n. 242
per tutto ciò che concerne il calcolo della situazione economica
dei nuclei familiari mediante lo strumento dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.);
· Legge 8 novembre 2000 n. 328 laddove all'art. 25 prevede che
per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate "la verifica della
condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni
previste dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs.
3 maggio 2000, n. 130;
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di accesso alla graduatoria per l'assegnazione
di alloggi in locazione a canone calmierato i cittadini in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Cittadinanza
· Cittadinanza italiana;
· Cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea;
· Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea per
gli stranieri che siano muniti di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs.
N. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
b) Residenza anagrafica nel Comune di Baricella
Il presente requisito è richiesto in possesso al solo richiedente
alla data di presentazione della domanda di accesso. Qualora il nucleo
familiare sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari
è richiesta la residenza in un Comune del territorio nazionale
a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.
c) Titolarità di diritti reali su beni immobili
I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari di diritti
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i ubicato/i
sul territorio nazionale, tranne il caso in cui gli immobili di proprietà
siano gravati da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi
oppure siano stati dichiarati non abitabili dall'autorità competente;
d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi
· Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica ovvero non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore né
aver ceduto tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza,
nell'ambito dei programmi di E.R.P., in locazione semplice;
· assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con
patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio
sia stato espropriato, sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo
al risarcimento del danno;
e) Assenza di procedimenti di sfratto per morosità e di occupazione
senza titolo
f) Valore della Situazione Economica per l'accesso
· Presenza di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato
dal D.lgs n. 130/2000, non inferiore a Euro 13.000,00 e non superiore
ad Euro 30.000,00;
· Il valore del patrimonio mobiliare dello stesso nucleo familiare
non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia
prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia
di € 15.493,71.
g) Altre norme attinenti i requisiti di accesso
· Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare come
disciplinata dall'art. 24 della L.R. 24/01, qualora il nucleo familiare
richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E.
ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituzione
per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di
Baricella procederà alla determinazione di un nucleo familiare
estratto ai sensi del art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109/98 come modificato
da D.Lgs. 130/00 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E..
Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo
familiare richiedente come dichiarato in domanda.
· Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 242/2001 di modifica
alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 221/1999, l'Istituzione per l'esercizio
dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella si avvale
della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva
I.S.E.E., compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile,
sia nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione
della graduatoria, sia in sede di assegnazione degli alloggi a canone
calmierato.
I requisiti suddetti devono sussistere sia al momento della domanda sia
al momento della verifica prima dell'assegnazione dell'alloggio.
ART. 3 - MODULISTICA E CONTROLLI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e del D.P.C.M. 18/05/2001, i requisiti per l'accesso e la
situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà secondo il modello previsto dall'Istituzione per l'esercizio
dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella e secondo
il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ai sensi del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.
Lgs. 130/2000.
Verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00
e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs.
n. 130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 cosi come modificato dal
D.P.C.M. n. 242/01.
Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità
della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali
e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza
presso gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono
il patrimonio mobiliare.
Saranno oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive che risultino:
a) Palesemente inattendibili;
b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del
richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nella domanda o precedentemente
dichiarati;
c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento
del nucleo familiare medesimo o illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto
dal nucleo familiare del richiedente desumibile da informazioni diverse
da quelle dichiarate ed in possesso dell'Istituzione;
d) Presentare un valore I.S.E. inferiore al canone annuo;
e) Presentare Redditi IRPEF (e IRAP ai fini I.S.E.E.) inferiori, uguali
o superiori fino al 30% al canone annuo;
Si procederà all'esclusione delle domande per l'accesso alla graduatoria
ed in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà,
illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
c) assenza di esaustive motivazioni per giustificare la contraddittorietà,
illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità
di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova
della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione
e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare
nella misura di almeno il 30% superiore all'importo del canone di locazione
attualmente corrisposto;
d) accertamento della perdita dei requisiti inerenti la partecipazione
della domanda alla graduatoria.
ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I richiedenti in possesso dei requisiti sopra esposti al punto 3 verranno
inseriti in un'apposita graduatoria formulata secondo i criteri qui di
seguito indicati
a) Sfratto e rilascio alloggio: richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio
per finita locazione, per motivi di pubblica utilità, per dichiarazione
di "non abitabilità", per ordinanza, sentenza esecutiva
o verbale di conciliazione di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario
o amministrativo, esclusi i casi di sfratto per morosità e di occupazione
senza titolo punti 30
b) Stato di conservazione: richiedenti che risiedano da almeno sei mesi
in alloggio che sia:
· privo di impianto di riscaldamento punti 5
· privo di servizi igienici punti 10
· uno spazio impropriamente adibito ad abitazione
(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte,
caverne,
sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni,
alberghi, istituti di soccorso, ricovero, ecc.) punti 12
c) Affitto oneroso: richiedenti il cui canone annuale d'affitto, esclusi
gli oneri accessori, risulti superiore al 30% dell'Indicatore della Situazione
Economica (ISE) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98,
così come modificato dal D.lgs n. 130/2000.
Il contratto di locazione, regolarmente registrato, deve essere intestato
a uno dei richiedenti e l'appartamento in locazione non deve appartenere
ad unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 o avere
un numero di vani abitabili superiore ai tre.
Il punteggio relativo è assegnato in relazione all'incidenza percentuale
del canone annuale d'affitto sull'ISE, e più specificatamente come
segue:
· incidenza superiore al 30 % punti 15
· incidenza superiore al 35% punti 20
· incidenza superiore al 40% punti 25
d) Coabitazione: richiedenti che risiedano in uno stesso alloggio con
uno o più nuclei familiari diversi, compreso il nucleo d'origine
di uno dei richiedenti punti 20
I punteggi di cui alla lettera a) non sono cumulabili con quelli di cui
alle successive lettere b), c), d).
A parità di punteggio costituiscono fattore di precedenza la presenza,
nell'ordine di priorità, dei seguenti elementi:
· In primo luogo l'essere nuclei familiare di recente costituzione
rientranti nelle seguenti casistiche:
- Coniugi sia in regime di comunione che separazione dei beni;
- Nubendi in procinto di unirsi in matrimonio entro la data di assegnazione
dell'alloggio, conviventi more uxorio da almeno due anni;
in cui almeno uno dei componenti abbia meno di 35 anni e che la somma
dell'età anagrafica di entrambi non superi i settant'anni
· In secondo luogo la presenza nel nucleo familiare di un soggetto
con una invalidità superiore ai 2/3 (67%) certificata dall'Autorità
Sanitaria competente (A.S.L.)
· Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di valore
meno elevato.
La graduatoria che ne scaturisce ha inoltre valore relativo, in quanto
l'individuazione degli assegnatari viene obbligatoriamente effettuata
tenendo altresì conto dello standard abitativo degli alloggi disponibili
all'assegnazione in relazione alla composizione numerica dei nuclei familiari,
così come segue:
a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq. sono assegnabili
ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone + n. 1 minore;
b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 58,6 mq. e 78 mq. sono
assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 78,1 mq. e 90 mq. sono
assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;
d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei
familiari composti da 6 persone ed oltre.
ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUA DURATA
1) L'Istituzione provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone
la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda,
i punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente
e accertate d'ufficio, al fine di determinare la graduatoria di assegnazione.
A tal fine l'Istituzione può richiedere agli interessati le informazioni
o la documentazione mancante.
2) L'Istituzione, nell'esercizio di tale attività istruttoria,
qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni
dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni,
provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione
della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda
viene esclusa dalla graduatoria.
3) L'Istituzione, attraverso la Commissione di cui al successivo punto
6, procede alla formazione della graduatoria entro il termine massimo
di due mesi dalla chiusura del Bando. Nella graduatoria sono indicate
le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine
di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o
esclusi.
4) I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del
punteggio assegnato per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate
possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo
la relativa documentazione, entro l'approvazione della graduatoria.
5) La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e viene
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione
del punteggio conseguito da ciascun concorrente. Sarà data informazione
agli interessati sul punteggio e sui modi e termini per effettuare ricorso.
6) La graduatoria definitiva ha durata due anni a partire dal giorno dell'approvazione.
ART. 6 - COMMISSIONE VALUTATIVA
La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione composta
come segue:
· Dal Segretario Generale del Comune di Baricella (Presidente)
· Dal Direttore dell'Istituzione (Membro)
· Dipendente dell'Istituzione - Servizi Sociali (Membro)
Le funzioni di segreteria e verbalizzazione verranno svolte da un dipendente
dell'Istituzione.
ART. 7 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE
L'Istituzione, al momento dell'assegnazione, provvede all'accertamento
dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni
che attribuiscono il punteggio in capo al nucleo richiedente.
Qualora l'Istituzione accerti la non sussistenza di requisiti o il venir
meno degli stessi, provvede a darne comunicazione ai nuclei richiedenti.
ART. 8 - ALLOGGI DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE
Per le finalità di cui in premessa verranno utilizzati alloggi
a ciò destinati dalla Giunta e individuati tra:
a) alloggi di proprietà del Comune di Baricella esclusi dalla
normativa di Edilizia Residenziale Pubblica destinati alle finalità
del presente avviso pubblico;
b) alloggi privati nella disponibilità diretta o indiretta dell'Amministrazione
Comunale mediante convenzioni urbanistiche, rispettivamente per:
- la locazione al Comune di Baricella con facoltà di sublocazione;
- la facoltà del Comune di Baricella di individuare i conduttori
che stipuleranno contratti con i soggetti privati per locazioni a canone
calmierato;
c) alloggi privati nella disponibilità diretta o indiretta dell'Amministrazione,
acquisiti sul mercato privato nell'ambito delle attività di apposita
Agenzia per l'Affitto da costituirsi nell'ambito della vigente normativa.
ART. 9 - ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA
L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base
all'ordine della graduatoria e nel rispetto degli standard abitativi di
cui all'art. 4 è disposta con atto dirigenziale.
L'Istituzione provvede alla convocazione con lettera raccomandata a.r.,
dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva
consegna dello stesso.
L'alloggio deve essere occupato entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di assegnazione, pena la definitiva decadenza dell'assegnazione
stessa ed esclusione dalla graduatoria.
Qualora sia disponibile più di un alloggio tra quelli di standard
abitativo idoneo al nucleo familiare richiedente viene data facoltà
di scelta al concorrente utilmente posizionato in graduatoria, fissando
comunque un termine di sette giorni per la scelta dell'alloggio, trascorsi
i quali decade dal diritto di scelta. La scelta è da effettuarsi
esclusivamente sugli schemi planimetrici a disposizione del Servizio Casa
e non sono previste visite agli alloggi disponibili.
L'eventuale rinuncia all'assegnazione presentata dal nucleo richiedente
comporta la decadenza dall'assegnazione e la conseguente esclusione dalla
graduatoria.
La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'Istituzione con
proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata a.r.
all'interessato il quale può presentare deduzioni scritte e documenti
entro quindici giorni dalla data della comunicazione. Avverso tale provvedimento
l'interessato può presentare ricorso all'autorità competente.
ART. 10 - CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.
2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in riferimento all'accordo
in materia di locazioni abitative sottoscritto dal Comune di Baricella
con le Associazioni sindacali provinciali degli inquilini e dei proprietari.
ART. 11 - DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione è fissata in anni 3 più 2.
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