BENVENUTI NEL SITO DEL COMUNE DI BARICELLA 
comune.baricella@cert.provincia.bo.it

 

 IL COMUNE

 Amministrazione
 Direttore Generale
 Statuto Comunale
 Gare e concorsi
 Regolamenti
 Delibere
 Scrivi al Sindaco

 

UFFICI COMUNALI

 Tributi e bilancio
 Polizia Municipale
 Servizi alla Persona
 Affari Generali
 Ufficio Tecnico

 

 SERVIZI
 AL CITTADINO

 URP
 SUAP
 Sportello Unico  per le Attivitą Produttive
 Farmacia
 Biblioteca
 Albo Pretorio

 
 

 Baricella Ambiente

 
 
 


Comune di Baricella

via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NON SOGGETTI ALLE NORME DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 34 del 17.07.2006

ART. 1 - FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in locazione a canone calmierato di alloggi di proprietà comunale non soggetti a norme dell'edilizia residenziale pubblica.

Tale regolamento viene adottato sulla base dei seguenti presupposti normativi:

· Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 15;
· Legge 9/12/1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
· D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e 4 aprile 2001, n. 242 per tutto ciò che concerne il calcolo della situazione economica dei nuclei familiari mediante lo strumento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
· Legge 8 novembre 2000 n. 328 laddove all'art. 25 prevede che per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate "la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza
· Cittadinanza italiana;
· Cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea;
· Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
b) Residenza anagrafica nel Comune di Baricella
Il presente requisito è richiesto in possesso al solo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso. Qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari è richiesta la residenza in un Comune del territorio nazionale a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.
c) Titolarità di diritti reali su beni immobili
I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i ubicato/i sul territorio nazionale, tranne il caso in cui gli immobili di proprietà siano gravati da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi oppure siano stati dichiarati non abitabili dall'autorità competente;
d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi
· Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ovvero non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore né aver ceduto tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza, nell'ambito dei programmi di E.R.P., in locazione semplice;
· assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) Assenza di procedimenti di sfratto per morosità e di occupazione senza titolo

f) Valore della Situazione Economica per l'accesso
· Presenza di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.lgs n. 130/2000, non inferiore a Euro 13.000,00 e non superiore ad Euro 30.000,00;
· Il valore del patrimonio mobiliare dello stesso nucleo familiare non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di € 15.493,71.
g) Altre norme attinenti i requisiti di accesso
· Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare come disciplinata dall'art. 24 della L.R. 24/01, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E. ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi del art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109/98 come modificato da D.Lgs. 130/00 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente come dichiarato in domanda.
· Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 242/2001 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 221/1999, l'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E.E., compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile, sia nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria, sia in sede di assegnazione degli alloggi a canone calmierato.

I requisiti suddetti devono sussistere sia al momento della domanda sia al momento della verifica prima dell'assegnazione dell'alloggio.

ART. 3 - MODULISTICA E CONTROLLI

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.C.M. 18/05/2001, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello previsto dall'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella e secondo il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

Verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 cosi come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01.

Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Saranno oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive che risultino:
a) Palesemente inattendibili;
b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nella domanda o precedentemente dichiarati;
c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo o illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Istituzione;
d) Presentare un valore I.S.E. inferiore al canone annuo;
e) Presentare Redditi IRPEF (e IRAP ai fini I.S.E.E.) inferiori, uguali o superiori fino al 30% al canone annuo;

Si procederà all'esclusione delle domande per l'accesso alla graduatoria ed in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
c) assenza di esaustive motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare nella misura di almeno il 30% superiore all'importo del canone di locazione attualmente corrisposto;
d) accertamento della perdita dei requisiti inerenti la partecipazione della domanda alla graduatoria.

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I richiedenti in possesso dei requisiti sopra esposti al punto 3 verranno inseriti in un'apposita graduatoria formulata secondo i criteri qui di seguito indicati

a) Sfratto e rilascio alloggio: richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per finita locazione, per motivi di pubblica utilità, per dichiarazione di "non abitabilità", per ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di sfratto per morosità e di occupazione senza titolo punti 30

b) Stato di conservazione: richiedenti che risiedano da almeno sei mesi in alloggio che sia:
· privo di impianto di riscaldamento punti 5
· privo di servizi igienici punti 10
· uno spazio impropriamente adibito ad abitazione
(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne,
sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni,
alberghi, istituti di soccorso, ricovero, ecc.) punti 12

c) Affitto oneroso: richiedenti il cui canone annuale d'affitto, esclusi gli oneri accessori, risulti superiore al 30% dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.lgs n. 130/2000.
Il contratto di locazione, regolarmente registrato, deve essere intestato a uno dei richiedenti e l'appartamento in locazione non deve appartenere ad unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 o avere un numero di vani abitabili superiore ai tre.
Il punteggio relativo è assegnato in relazione all'incidenza percentuale del canone annuale d'affitto sull'ISE, e più specificatamente come segue:
· incidenza superiore al 30 % punti 15
· incidenza superiore al 35% punti 20
· incidenza superiore al 40% punti 25

d) Coabitazione: richiedenti che risiedano in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari diversi, compreso il nucleo d'origine di uno dei richiedenti punti 20

I punteggi di cui alla lettera a) non sono cumulabili con quelli di cui alle successive lettere b), c), d).

A parità di punteggio costituiscono fattore di precedenza la presenza, nell'ordine di priorità, dei seguenti elementi:
· In primo luogo l'essere nuclei familiare di recente costituzione rientranti nelle seguenti casistiche:
- Coniugi sia in regime di comunione che separazione dei beni;
- Nubendi in procinto di unirsi in matrimonio entro la data di assegnazione dell'alloggio, conviventi more uxorio da almeno due anni;
in cui almeno uno dei componenti abbia meno di 35 anni e che la somma dell'età anagrafica di entrambi non superi i settant'anni
· In secondo luogo la presenza nel nucleo familiare di un soggetto con una invalidità superiore ai 2/3 (67%) certificata dall'Autorità Sanitaria competente (A.S.L.)
· Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di valore meno elevato.
La graduatoria che ne scaturisce ha inoltre valore relativo, in quanto l'individuazione degli assegnatari viene obbligatoriamente effettuata tenendo altresì conto dello standard abitativo degli alloggi disponibili all'assegnazione in relazione alla composizione numerica dei nuclei familiari, così come segue:

a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone + n. 1 minore;
b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 58,6 mq. e 78 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 78,1 mq. e 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;
d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUA DURATA

1) L'Istituzione provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e accertate d'ufficio, al fine di determinare la graduatoria di assegnazione. A tal fine l'Istituzione può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancante.
2) L'Istituzione, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
3) L'Istituzione, attraverso la Commissione di cui al successivo punto 6, procede alla formazione della graduatoria entro il termine massimo di due mesi dalla chiusura del Bando. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.
4) I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione, entro l'approvazione della graduatoria.
5) La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente. Sarà data informazione agli interessati sul punteggio e sui modi e termini per effettuare ricorso.
6) La graduatoria definitiva ha durata due anni a partire dal giorno dell'approvazione.

ART. 6 - COMMISSIONE VALUTATIVA

La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione composta come segue:
· Dal Segretario Generale del Comune di Baricella (Presidente)
· Dal Direttore dell'Istituzione (Membro)
· Dipendente dell'Istituzione - Servizi Sociali (Membro)
Le funzioni di segreteria e verbalizzazione verranno svolte da un dipendente dell'Istituzione.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'Istituzione, al momento dell'assegnazione, provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio in capo al nucleo richiedente.
Qualora l'Istituzione accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, provvede a darne comunicazione ai nuclei richiedenti.

ART. 8 - ALLOGGI DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE

Per le finalità di cui in premessa verranno utilizzati alloggi a ciò destinati dalla Giunta e individuati tra:

a) alloggi di proprietà del Comune di Baricella esclusi dalla normativa di Edilizia Residenziale Pubblica destinati alle finalità del presente avviso pubblico;
b) alloggi privati nella disponibilità diretta o indiretta dell'Amministrazione Comunale mediante convenzioni urbanistiche, rispettivamente per:
- la locazione al Comune di Baricella con facoltà di sublocazione;
- la facoltà del Comune di Baricella di individuare i conduttori che stipuleranno contratti con i soggetti privati per locazioni a canone calmierato;
c) alloggi privati nella disponibilità diretta o indiretta dell'Amministrazione, acquisiti sul mercato privato nell'ambito delle attività di apposita Agenzia per l'Affitto da costituirsi nell'ambito della vigente normativa.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base all'ordine della graduatoria e nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 4 è disposta con atto dirigenziale.
L'Istituzione provvede alla convocazione con lettera raccomandata a.r., dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dello stesso.
L'alloggio deve essere occupato entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, pena la definitiva decadenza dell'assegnazione stessa ed esclusione dalla graduatoria.
Qualora sia disponibile più di un alloggio tra quelli di standard abitativo idoneo al nucleo familiare richiedente viene data facoltà di scelta al concorrente utilmente posizionato in graduatoria, fissando comunque un termine di sette giorni per la scelta dell'alloggio, trascorsi i quali decade dal diritto di scelta. La scelta è da effettuarsi esclusivamente sugli schemi planimetrici a disposizione del Servizio Casa e non sono previste visite agli alloggi disponibili.
L'eventuale rinuncia all'assegnazione presentata dal nucleo richiedente comporta la decadenza dall'assegnazione e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'Istituzione con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata a.r. all'interessato il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data della comunicazione. Avverso tale provvedimento l'interessato può presentare ricorso all'autorità competente.

ART. 10 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in riferimento all'accordo in materia di locazioni abitative sottoscritto dal Comune di Baricella con le Associazioni sindacali provinciali degli inquilini e dei proprietari.

ART. 11 - DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è fissata in anni 3 più 2.

 

Baricella SMS iPage

Servizio gratuito iscriviti qui

 
 
 
 

Censimento Arti, Mestieri, Passioni ...

 
 
Sessantaquattro Baricellarte></a></div></TD>
        </TR>
        <TR> 
          <TD colspan= 
 
 
www.zerosei.org
 
 
 
www.terredipianura.it
 
 
torna inizio pagina