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Comune di Baricella

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REGOLAMENTO
PER LE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 56 del 30.9.96
Integrato con deliberazione di Consiglio n. 81 del 18.11.97
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 15 del 28.02.2000

Art. 1

Istituzione delle Consulte di Frazione

1. Al fine di promuovere l’attiva e costruttiva partecipazione all’Amministrazione locale, il Comune di Baricella istituisce le Consulte di frazione, composte di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività.

2. La Consulta è formata da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio e che possono essere rinominati. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i Componenti Cessano la Carica.

Art. 2

Funzioni della Consulta

1. La Consulta è un organismo di partecipazione all’azione amministrativa, con funzioni di iniziativa, consultiva e di vigilanza sull’andamento dei servizi e delle attività decentrate dell’Amministrazione.

Art. 3

Delimitazione territoriale delle Consulte di Frazione

1. Il Territorio Comunale di Baricella è ripartito in n. 4 frazioni: Baricella - San Gabriele - Boschi e Passo Segni, per ciascuna di esse viene costituita una consulta.

Art. 4

Requisiti per la nomina a componente delle Consulte Frazionali

1. Sono eleggibili a membri delle Consulte frazionali i cittadini elettori del Comune di Baricella, residenti in una delle frazioni, che ne facciano richiesta.

Non possono far parte delle Consulte frazionali:

- i Consiglieri Comunali;
- i Consiglieri Prov.li e Regionali;
- i Dipendenti Comunali;
- coloro che non hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale.

1 bis. "In deroga ai principi stabiliti dal 1° comma del presente articolo, sono comunque eleggibili a membri delle consulte frazionali coloro che risiedono nel Comune di Baricella, pur non possedendo la cittadinanza italiana".

2. La funzione di Componente la Consulta di frazione è gratuita.


Art. 5

Organo competente alla nomina delle consulte di frazione

1. I Consultori vengono nominati dal Consiglio Comunale, scelti tra i candidati designati da associazioni che operano stabilmente nell’ambito delle diverse frazioni e tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda di iscrizione all’albo, tenuto presso l’Ufficio Segreteria.
Allo scopo di formulare le proposte di nomina al Consiglio Comunale viene costituita un’apposita Commissione Consigliare Paritetica presieduta dal Sindaco o suo delegato composto da un membro appartenente a ciascun gruppo Consigliare o alla Conferenza dei Capigruppo.


Art. 6

Modalita’ per la nomina delle consulte frazionali

1. Allo scopo di dare idonea pubblicità alla nomina delle Consulte frazionali, la Giunta Comunale provvederà entro 30 giorni dal proprio insediamento, ad approvare un apposito avviso contenente:

- la data, le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a Componente della Consulta da parte dei singoli cittadini da inserire nell’albo di cui all’art.5.
- la data e la modalità per la presentazione da parte di Associazioni culturali, sindacali, economiche, ricreative, sportive, per la Segnalazione di nominativi da eleggere nella Consulta. (Per ogni singola associazione dovrà essere inoltrata al sindaco apposita domanda di iscrizione all’albo contenente l’indicazione dell’attività svolta, il nominativo del Presidente, l’elenco dei Soci e allegato lo statuto dell’associazione).

Il predetto avviso verrà affisso per 30 gg. all’albo pretorio del Comune sulle principali Vie e Piazze delle frazioni.
Esaurito il termine per la presentazione della richiesta per la nomina a membro della Consulta, l’ufficio Competente provvederà al controllo inerente la regolarità di tale richiesta.
Effettuata tale verifica l’Ufficio provvederà a compilare una lista nominativa per ciascuna delle quattro frazioni.
Le liste di cui al punto quattro verranno inoltrate alla Commissione Consigliare Paritetica (art. 5) per gli adempimenti di competenza.
Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina entro trenta giorni.


Art. 7

Durata

1. Le Consulte entrano in carica all’atto della nomina da parte del Consiglio Comunale e restano in carica per tutta la durata dello stesso; espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l’affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.


Art. 8

Decadenze e dimissioni

1. I componenti delle Consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a Componente delle Consulte e per assenza ingiustificata a n.3 sedute consecutive, nonchè per dimissioni.
In tali casi il Consiglio su segnalazione del Sindaco dichiara la decadenza e procede alla nomina del nuovo componente individuandolo nell’apposito albo.


Art. 9

Presidente - Vice presidente - Segretario

1. Le Consulte sono presiedute da un Presidente eletto dai Componenti della Consulta nelle 1° Seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato.
L’elezione del Presidente viene fatta a maggioranza assoluta nella 1^ Seduta e a maggioranza semplice nella seduta successiva.

2. Il Presidente nomina all’interno dei Componenti la Consulta un Vice Presidente.

3. La Consulta, elegge, nella prima seduta, un segretario, scegliendolo tra i suoi componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Sindaco previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario stesso.


Art. 10

Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta all’anno, con appositi avvisi scritti da notificare a domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso d’urgenza almeno 24 ore prima.

2. L’elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente ed ogni componente potrà inserire proprie proposte.

3. Copia dell’ordine del giorno verrà inviata per conoscenza al Sindaco.

4. Le sedi di riunione della Consulta vengono fissate dal Consiglio Comunale all’atto della nomina dei Consultori, preso atto dei locali idonei esistente nell’ambito delle Frazioni e del Capoluogo.


Art. 11

Validita’ delle sedute

1. Le sedute della consulta sono pubbliche.

2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

4. Le proposte inserite all’ordine del giorno sono approvate con la Maggioranza dei Componenti (presenti).


Art. 12

Compiti delle Consulte Frazionali di associazioni, organismi e cittadini

1. Le consulte frazionali, composte da candidati designati da associazioni, organismi e cittadini, esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei servizi e del funzionamento degli stessi e delle istituzioni comunali, assistenziali, culturali, sportive e di ogni altro ordine relativo alle frazioni.

2. Le proposte delle consulte di frazione, vengono inoltrate al Sindaco per l'esame in Giunta Comunale entro sette giorni dal loro ricevimento e, per conoscenza, al Presidente della Commissione Consiliare Affari istituzionali e Bilancio. Qualora le proposte rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/90 vengono inoltrate nei successivi dieci giorni all'attenzione del Presidente della commissione consiliare competente, il quale provvederà alla convocazione della commissione invitando a partecipare il presidente della consulta che ha formulato la proposta.

3. Le consulte frazionali possono inoltre esprimere pareri su proprie iniziative o su richieste dell'Amministrazione Comunale sulle materie di competenza del Consiglio Comunale; qualora la richiesta di parere provenga dal Consiglio comunale, il Presidente della commissione consiliare competente deve comunicare i termini della richiesta al Presidente della Consulta di frazione interessata, che dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.


Art. 13

Conferenza dei Servizi

1. Almeno una volta l’anno tutte le Consulte si riuniscono in una Conferenza dei Servizi, per esaminare l’andamento dei servizi pubblici resi dal comune, relazionando al Consiglio Comunale quanto emerso dai lavori.

2. La Conferenza dei Servizi promuoverà, quindi, una o più iniziative volte ad illustrare i cittadini gli argomenti salienti trattati nelle riunioni collegiali.


Art. 14

Modalita’ di convocazione della Conferenza

1. La Conferenza dei Servizi viene convocata per la riunione annuale dal Sindaco o suo delegato. Qualora essi non provvedessero alla convocazione entro i termini stabiliti, la conferenza può essere convocata dai Presidenti delle Consulte.


Art.15

Spese di funzionamento delle Consulte

1. Le spese per il funzionamento delle Consulte sono a carico del Bilancio Comunale.

 
 
 
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