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Art. 1
Istituzione delle Consulte di Frazione
1. Al fine di promuovere
l’attiva e costruttiva partecipazione all’Amministrazione locale,
il Comune di Baricella istituisce le Consulte di frazione, composte
di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede
individuale di attività.
2. La Consulta
è formata da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti
che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio e che
possono essere rinominati. Nel caso di scioglimento anticipato del
Consiglio Comunale i Componenti Cessano la Carica.
Art. 2
Funzioni della Consulta
1. La Consulta
è un organismo di partecipazione all’azione amministrativa, con
funzioni di iniziativa, consultiva e di vigilanza sull’andamento
dei servizi e delle attività decentrate dell’Amministrazione.
Art. 3
Delimitazione territoriale delle Consulte di Frazione
1. Il Territorio
Comunale di Baricella è ripartito in n. 4 frazioni: Baricella -
San Gabriele - Boschi e Passo Segni, per ciascuna di esse viene
costituita una consulta.
Art. 4
Requisiti per la nomina
a componente delle Consulte Frazionali
1. Sono eleggibili
a membri delle Consulte frazionali i cittadini elettori del Comune
di Baricella, residenti in una delle frazioni, che ne facciano richiesta.
Non possono far parte delle Consulte frazionali:
- i Consiglieri
Comunali;
- i Consiglieri Prov.li e Regionali;
- i Dipendenti Comunali;
- coloro che non hanno i requisiti per l’elezione a
Consigliere Comunale.
1 bis. "In deroga ai principi stabiliti dal 1°
comma del presente articolo, sono comunque eleggibili a membri delle
consulte frazionali coloro che risiedono nel Comune di Baricella, pur non
possedendo la cittadinanza italiana".
2. La funzione
di Componente la Consulta di frazione è gratuita.
Art. 5
Organo competente alla nomina delle consulte di frazione
1. I Consultori
vengono nominati dal Consiglio Comunale, scelti tra i candidati
designati da associazioni che operano stabilmente nell’ambito delle
diverse frazioni e tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda
di iscrizione all’albo, tenuto presso l’Ufficio Segreteria.
Allo scopo di formulare le proposte di nomina al Consiglio Comunale
viene costituita un’apposita Commissione Consigliare Paritetica
presieduta dal Sindaco o suo delegato composto da un membro appartenente a
ciascun gruppo Consigliare o alla Conferenza dei Capigruppo.
Art. 6
Modalita’ per la nomina delle consulte frazionali
1. Allo scopo di
dare idonea pubblicità alla nomina delle Consulte frazionali, la
Giunta Comunale provvederà entro 30 giorni dal proprio insediamento,
ad approvare un apposito avviso contenente:
- la data, le modalità, il termine ed i requisiti
per la presentazione della richiesta per la nomina a Componente
della Consulta da parte dei singoli cittadini da inserire nell’albo
di cui all’art.5.
- la data e la
modalità per la presentazione da parte di Associazioni culturali,
sindacali, economiche, ricreative, sportive, per la Segnalazione
di nominativi da eleggere nella Consulta. (Per ogni singola associazione
dovrà essere inoltrata al sindaco apposita domanda di iscrizione
all’albo contenente l’indicazione dell’attività svolta, il nominativo
del Presidente, l’elenco dei Soci e allegato lo statuto dell’associazione).
Il predetto avviso verrà affisso per 30 gg. all’albo
pretorio del Comune sulle principali Vie e Piazze delle frazioni.
Esaurito il termine per la presentazione della
richiesta per la nomina a membro della Consulta, l’ufficio Competente
provvederà al controllo inerente la regolarità di tale richiesta.
Effettuata tale verifica l’Ufficio provvederà a
compilare una lista nominativa per ciascuna delle quattro frazioni.
Le liste di cui al punto quattro verranno inoltrate
alla Commissione Consigliare Paritetica (art. 5) per gli adempimenti di
competenza.
Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina entro trenta giorni.
Art. 7
Durata
1. Le Consulte
entrano in carica all’atto della nomina da parte del Consiglio Comunale
e restano in carica per tutta la durata dello stesso; espletano
le loro funzioni fino al giorno precedente l’affissione del manifesto
di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio
stesso.
Art. 8
Decadenze e dimissioni
1. I componenti
delle Consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti
prescritti per la nomina a Componente delle Consulte e per assenza
ingiustificata a n.3 sedute consecutive, nonchè per dimissioni.
In tali casi il Consiglio su segnalazione del Sindaco dichiara la
decadenza e procede alla nomina del nuovo componente individuandolo nell’apposito
albo.
Art. 9
Presidente - Vice presidente - Segretario
1. Le Consulte
sono presiedute da un Presidente eletto dai Componenti della Consulta
nelle 1° Seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato.
L’elezione del Presidente viene fatta a maggioranza
assoluta nella 1^ Seduta e a maggioranza semplice nella seduta successiva.
2. Il Presidente
nomina all’interno dei Componenti la Consulta un Vice Presidente.
3. La Consulta,
elegge, nella prima seduta, un segretario, scegliendolo tra i suoi
componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono
trasmessi al Sindaco previa sottoscrizione da parte del Presidente
e del Segretario stesso.
Art. 10
Convocazione
1. La Consulta
è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti,
almeno una volta all’anno, con appositi avvisi scritti da notificare
a domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima della
riunione ed in caso d’urgenza almeno 24 ore prima.
2. L’elenco degli
argomenti da trattare è disposto dal Presidente ed ogni componente
potrà inserire proprie proposte.
3. Copia dell’ordine
del giorno verrà inviata per conoscenza al Sindaco.
4. Le sedi di riunione
della Consulta vengono fissate dal Consiglio Comunale all’atto della
nomina dei Consultori, preso atto dei locali idonei esistente nell’ambito
delle Frazioni e del Capoluogo.
Art. 11
Validita’ delle sedute
1. Le sedute della
consulta sono pubbliche.
2. Le sedute sono
valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. La riunione
è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice
Presidente.
4. Le proposte
inserite all’ordine del giorno sono approvate con la Maggioranza
dei Componenti (presenti).
Art. 12
Compiti delle Consulte Frazionali di associazioni,
organismi e cittadini
1. Le consulte
frazionali, composte da candidati designati da associazioni, organismi
e cittadini, esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione
dei servizi e del funzionamento degli stessi e delle istituzioni
comunali, assistenziali, culturali, sportive e di ogni altro ordine
relativo alle frazioni.
2. Le proposte
delle consulte di frazione, vengono inoltrate al Sindaco per l'esame
in Giunta Comunale entro sette giorni dal loro ricevimento e, per
conoscenza, al Presidente della Commissione Consiliare Affari istituzionali
e Bilancio. Qualora le proposte rientrino nelle competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/90 vengono inoltrate
nei successivi dieci giorni all'attenzione del Presidente della
commissione consiliare competente, il quale provvederà alla convocazione
della commissione invitando a partecipare il presidente della consulta
che ha formulato la proposta.
3. Le consulte
frazionali possono inoltre esprimere pareri su proprie iniziative
o su richieste dell'Amministrazione Comunale sulle materie di competenza
del Consiglio Comunale; qualora la richiesta di parere provenga
dal Consiglio comunale, il Presidente della commissione consiliare
competente deve comunicare i termini della richiesta al Presidente
della Consulta di frazione interessata, che dovrà rispondere entro
30 giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 13
Conferenza dei Servizi
1. Almeno una volta
l’anno tutte le Consulte si riuniscono in una Conferenza dei Servizi,
per esaminare l’andamento dei servizi pubblici resi dal comune,
relazionando al Consiglio Comunale quanto emerso dai lavori.
2. La Conferenza
dei Servizi promuoverà, quindi, una o più iniziative volte ad illustrare
i cittadini gli argomenti salienti trattati nelle riunioni collegiali.
Art. 14
Modalita’ di convocazione della Conferenza
1. La Conferenza
dei Servizi viene convocata per la riunione annuale dal Sindaco
o suo delegato. Qualora essi non provvedessero alla convocazione
entro i termini stabiliti, la conferenza può essere convocata dai
Presidenti delle Consulte.
Art.15
Spese di funzionamento delle Consulte
1. Le spese per
il funzionamento delle Consulte sono a carico del Bilancio Comunale.
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