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CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente
Regolamento Comunale disciplina le modalità di scelta del contraente
e di stipulazione dei contratti per l'esecuzione dei lavori, l'acquisizione
di forniture e servizi integrando, per quanto di competenza, le
norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. Rappresentano particolare riferimento per il presente Regolamento,
nell'ambito della normativa vigente disciplinante la materia:
- Legge 241 del 1990;
- D.Lgs. n. 358 del 1992 e successive modificazioni, incluse le
direttive comunitarie esecutive non ancora formalmente recepite
dall'ordinamento italiano;
- DPR 573 del 1994 e successive modificazioni (che si intende applicare
anche alle forniture di servizi) nonché le leggi dallo stesso richiamate
quali, in particolare, il DPCM n. 55 del 1991;
- Art. 44 legge 724 del 1994 e successive modificazioni;
- Legge n. 109/1994 e sue modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. n. 157 del 1995 e successive modificazioni, incluse le
direttive comunitarie esecutive non ancora formalmente recepite
dall'ordinamento italiano;
- DPR 554/1999 Regolamento di attuazione della legge Merloni;
- D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico Enti Locali;
- Le norme del Codice Civile e in particolare quelle relative ai
contratti (artt. 1321 e segg., artt. 1470 e segg.);
- I Regolamenti e le direttive comunitarie direttamente applicabili
alla Pubblica Amministrazione;
- La normativa in materia di "antimafia";
- Nonché tutte le normative disciplinanti le attività degli Enti
Locali.
Art. 2 - Definizione
1. I lavori in economia di cui al presente Regolamento sono quelli
disciplinati dal DPR 554/99 come sistema di esecuzione delle opere
pubbliche, alternativo a quello dell'appalto. Detti lavori, pertanto,
si distinguono dal sistema di esecuzione di categorie di lavori
non previste nel contratto di appalto già aggiudicato.
2. I lavori che si possono effettuare in economia secondo le procedure
del presente Regolamento e nel rispetto dell'art. 88 del DPR 554/99
sono i seguenti:
a) manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza
è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle
con le forme e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della legge
109/1994;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore
a 50000 Euro, se eseguiti in amministrazione diretta; non superiori
a 200000 Euro se eseguiti mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 144 comma I del DPR 554/1999;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f)completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi
è necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. Per interventi non programmabili in materia di sicurezza si intendono
tutti quei lavori non inseriti nel programma delle opere pubbliche
e/o nell'elenco delle manutenzioni, che si renda necessario eseguire
per adempiere agli obblighi di legge relativi, nella misura in cui
esista il finanziamento nel PEG in favore del dirigente interessato
e/o detto finanziamento venga assegnato dalla Giunta, qualora l'eventuale
stanziamento esistente non sia sufficiente.
4. In particolare, per manutenzioni, si intende riferirsi al seguente
elenco, non tassativo né esaustivo, di lavori:
a) manutenzione ordinaria di edifici comunali, strade e piazze,
fognature, cimiteri, acquedotti e fontane, impianti sportivi e tecnologici,
rete di illuminazione pubblica, aree verdi e segnaletica stradale,
arredo urbano, strutture in legno;
b) sgombro neve e provvedimenti antigelo, riparazioni urgenti a
seguito frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti,
inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto è strettamente necessario
per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni, con particolare
riferimento alla Protezione Civile e agli stati di emergenza; c)
lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi,
ai Regolamenti e alle ordinanze;
d) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di immobili
comunali adibiti e non al pubblico servizio e dei relativi impianti,
infissi e manufatti;
e) forniture di opere generali, in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi;
f) noleggio di macchine, a caldo o a freddo, per lavori pubblici;
g) lavori, necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi,
dei servizi a domanda individuale.
5. Le forniture ed i servizi che possono essere effettuati in economia
secondo le procedure del presente Regolamento, sono a titolo indicativo
e non esaustivo i seguenti:
a) servizi ordinari di manutenzione dei mobili, macchine ed attrezzi,
degli immobili di proprietà comunale;
b) provviste e servizi necessari per la corretta gestione dei servizi
produttivi e dei servizi a domanda individuale;
c) acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per
l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
d) locazioni per breve tempo di immobili con attrezzature di funzionamento
eventualmente già installate per l'espletamento di corsi e concorsi
indetti dall'Amministrazione Comunale quando non siano disponibili
e/o sufficienti od idonei locali di proprietà;
e) acquisto di apparecchi di registrazione acustica visiva e del
centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni
cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio,
lavori di stampa, tipografia e litografia qualora motivate ragioni
di urgenza lo richiedano;
f) divulgazione dei bandi di gara d'appalto e di concorso a mezzo
stampa o con altri mezzi di informazione;
g) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
h) forniture di generi di cancelleria e stampati;
i) spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio;
l) acquisto o rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni
di vario genere, abbonamenti a periodici;
m) acquisto noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili
per ufficio, calcolatrici, macchine per scrivere, fotoriproduttori,
personal computer e materiali relativi di consumo, assistenza hardware
e software al CED;
n) acquisto di combustibili e lubrificanti di limitato consumo per
veicoli ed attrezzi a motore non programmabili;
o) manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio
dei mezzi di trasporto di proprietà;
p) spese per accertamenti sanitari relativo al personale comunale;
q) spese per corsi di formazione ed aggiornamento del personale;
r) spese di vestiario al personale avente diritto; acquisto di materiale
per le pulizie degli immobili comunali e pulizie straordinarie degli
stabili; s) spese per illuminazione e riscaldamento, forniture di
acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche degli immobili
di proprietà;
t) acquisto di generi vari di vettovagliamento, per i quali non
sia possibile o conveniente esperire gare pubbliche a causa di contingenti
condizioni di mercato o di particolare difficoltà di reperimento
o per la varietà dei singoli generi. La fattispecie normativa va
definita con la individuazione di categorie e di generi alle quali
va riferita;
u) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale da cucina, utensileria
varia e stoviglie;
v) acquisto e manutenzione del materiale didattico;
z) servizi di pulizia dei locali comunali;
aa) fornitura di materiali e servizi occorrenti per la sicurezza
degli impianti e la protezione del personale;
ab) servizi per i Centri Elaborazione Dati e per gli impianti tecnologici;
ac) servizi di dattilografia, trascrizione atti e servizi di intrapretariato;
ad) minute spese non altrimenti individuate.
6. Si intendono per forniture di beni tutti i contratti a titolo
oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria,
la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto
tra un prestatore e l'Amministrazione Comunale di Baricella.
7. Si intendono per servizi tutti i contratti a titolo oneroso aventi
per oggetto la fornitura di qualsiasi tipo di servizio tra un prestatore
e l'Amministrazione di Baricella.
8. Sono a titolo oneroso tutti i contratti diversi dalle donazioni,
compresi quelli interamente sovvenzionati da finanziamenti erogati
da soggetti terzi, salvo diversa previsione degli Enti finanziatori.
9. I contratti che, insieme alla prestazione di servizi e/o la fornitura
di beni, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati
contratti d'appalto di lavori e - pertanto - disciplinati dalla
specifica normativa qualora il valore totale dei lavori sia superiore
al valore totale delle forniture e/o servizi.
Art. 3 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento di affidamento è il Responsabile
del Servizio al quale il PEG ha assegnato le disponibilità
economiche necessarie al contratto. Tale Responsabile indice la
gara, sia essa trattativa diretta o gara ufficiosa o ad evidenza
pubblica ed aggiudica il contratto nonché lo sottoscrive.
Art. 4 - Procedura di aggiudicazione di contratti per i lavori,
le forniture di beni o servizi.
1. Tutte le procedure per l'aggiudicazione di contratti per i lavori,
le forniture o servizi sono rette dai principi di informatizzazione,
trasparenza, economicità e celerità.
2. La procedura di aggiudicazione dei contratti inizia con l'adozione
della determina a contrarre, che indica il fine che con il contratto
si intende perseguire, l'oggetto e il valore del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta
del contraente fra quelle ammesse dalla vigente legislazione e dal
presente Regolamento nonché le motivazioni che ne sono alla
base.
3. La scelta del contraente avviene a mezzo di trattativa privata,
eventualmente preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa,
o di asta pubblica o di licitazione privata o di appalto concorso.
Le possibili modalità di scelta del contraente sono determinate
anche in dipendenza del valore del contratto secondo quanto stabilito
nel presente Regolamento.
4. E' comunque sempre possibile il ricorso alla trattativa privata,
che dovrà essere debitamente motivato:
- per l'acquisto o la locazione (esclusivamente nel caso in cui
l'Ente sia il conduttore) di immobili;
- quando l'urgenza oggettiva non consenta di esperire la prevista
gara;
- a prescindere dal valore del contratto, in tutti i casi in cui
è consentito dalla normativa comunitaria il ricorso alla
trattativa privata (art. 7 D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni
relativamente ai contratti di servizi, art. 9 comma IV del D.Lgs.
358/1992 e successive modificazioni relativamente ai contratti di
fornitura di beni).
5. Possono essere effettuati in economia, secondo le procedure
del presente Regolamento, le forniture di servizi identificati dal
precedente art. 2. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi
fornitura o servizio che possa considerarsi a carattere unitario.
Ulteriori forniture o servizi possono essere, tuttavia, ordinati
a condizione che vengano effettuati ai medesimi prezzi dei preventivi
precedenti purché nei limiti fissati dal presente Regolamento.
6. L'esecuzione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 142
del DPR 554/1999 si effettua:
a - in amministrazione diretta;
b - per cottimi.
Quando si procede in amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti
senza l'intervento di un imprenditore che, ai sensi dell'art. 1655
del Codice Civile, si assume, in qualità di appaltatore,
l'organizzazione dei mezzi necessari ed il rischio della gestione
delle opere da realizzare.
La gestione delle opere e l'organizzazione dei mezzi per realizzare
i lavori è assunta, ai sensi dell'art. 143 del DPR 554/1999,
dal Responsabile del procedimento, che organizza ed esegue per mezzo
del personale comunale assegnato o - eventualmente - per mezzo del
personale appositamente assunto, i lavori individuati dal precedente
art. 2 del presente Regolamento.
Ai fini di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento
acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari
per la realizzazione dell'opera.
Il Responsabile del Servizio aggiudica il contratto motivando sia
le ragioni che lo hanno indotto alla trattativa privata diretta
che quelle alla base della scelta di quel determinato contraente.
Il contratto deve essere redatto nelle forme consentite dalla legge
e dal presente
Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 30.
Art. 5 - Valore del contratto
1. Il valore del contratto è determinato dall'importo complessivo
indicato come base di gara, esclusa l'I.V.A. ed eventuali accise.
2. Nel caso di contratti di durata il valore è quello complessivo
stimato per tutto il periodo di conferimento della fornitura o del
servizio anche se superiore all'anno, nel caso in cui non sia possibile
determinare la durata o sussistano dubbi sulla durata medesima,
la stima del valore del contratto si determina moltiplicando per
48 il valore mensile; nel caso di servizi assicurativi il valore
del contratto è determinato dal premio complessivo (di tutti
gli anni di vigenza del contratto) da pagare.
3. Quando si tratta di contratti che presentano un carattere di
regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso
di un periodo determinato, deve essere preso come stima di valore
del contratto il valore reale dei contratti analoghi conclusi nel
corso dell'esercizio precedente, tenuto conto delle modifiche prevedibili
in quantità o valore.
4. Per contratti omogenei che possono dar luogo a contratti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti deve essere considerato il
valore di stima della totalità dei lotti.
5. Quando i contratti prevedono espressamente delle opzioni, deve
essere preso come base di gara l'importo totale massimo compreso
il ricorso alle opzioni.
6. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato
allo scopo di applicare una determinata procedura di gara.
CAPO 2
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER I LAVORI, LE FORNITURE DI
BENI O SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE AI 5.000 EURO
ART. 6 - Applicazione
1. In applicazione dei principi di economicità, semplificazione
e speditezza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 241
del 1990, per la scelta del contraente per i contratti di valore
inferiore a 5.000 Euro si fa riferimento al Regolamento per i lavori,
le forniture ed i servizi di modesta entità da eseguire in
economia, approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 29.11.2001.
Art. 7 - Cauzione
1. Non si richiede cauzione.
2. Per tutto quanto non stabilito nel contratto e nel presente Regolamento,
si applica la disciplina definita dal Codice Civile e la normativa
vigente in materia.
Art. 8 - Procedura straordinaria per spese minute
ed urgenti
1. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi degli
uffici comunali, qualora occorra provvedere urgentemente all'acquisto
di beni o servizi od esecuzione di lavori non esattamente preventivabili
e comunque nel limite tassativo di spesa di 1. 500 Euro per ogni
singola fornitura o lavoro, è possibile procedere a mezzo
di buoni d'ordine secondo la seguente procedura:
a) ogni Responsabile che preveda di dover affrontare spese minute
ed urgenti per l'acquisto di beni o servizi non esattamente preventivabili,
approva una propria determina con la quale, sulla base e nel rispetto
delle risorse e degli obiettivi assegnati col PEG e nel limite di
spesa indicato dalla Giunta con la delibera di cui al comma successivo,
illustrate le motivazioni che sono alla base del provvedimento e
le finalità che si intendono raggiungere, individua la somma
necessaria e prenota l'impegno di spesa nei rispettivi capitoli
e articoli di PEG;
b) il contratto è poi perfezionato a mezzo di emissione di
buono d'ordine firmato dal Responsabile o dal dipendente autorizzato
che, in esecuzione della determina di cui al precedente punto, e
di cui deve essere fatta menzione nel buono, individua esattamente
il fornitore, l'oggetto della prestazione, il capitolo di imputazione
della spesa. Il buono d'ordine rappresenta l'impegno di spesa contabile;
c) per la liquidazione della spesa, da farsi secondo la normale
procedura prevista per le liquidazioni delle spese dell'Ente alla
fattura del fornitore dovrà essere allegato il buono d'ordine;
d) le matrici dei buoni d'ordine, al termine dell'esercizio finanziario
di riferimento, debbono essere trasmesse al Servizio Ragioneria
che li conserverà fino all'approvazione del conto consuntivo
del bilancio dell'esercizio interessato.
E' sempre possibile procedere ad impegno di spesa a seguito di obbligazione
con la quale è determinata la somma da pagare, è determinato
il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è
costituito vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della
disponibilità finanziaria, secondo quanto disposto dal Titolo
3° Capo 2° del T.U.E.L. 2000.
2. Fermo restando il limite invalicabile dei 1.500 Euro per ogni
singola fornitura di bene o servizio o per il lavoro, la Giunta
Comunale in sede di approvazione di PEG o con atto successivo individua
i limiti oltre i quali non è possibile la procedura di spesa
di cui al presente articolo.
CAPO 3
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER LAVORI, LE FORNITURE DI
BENI O SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO TRA 5.000 E 15.000 EURO
Art. 9 - Trattativa privata previa indagine di mercato
1. In applicazione dei principi di economicità, semplificazione
e speditezza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 241
del 1990, la scelta del contraente per i contratti di valore compreso
tra 5.000 e 15.000 Euro avviene per trattativa privata previa indagine
di mercato che porti all'acquisizione di almeno tre preventivi.
La determina a contrarre segue l'indagine di mercato e indica il
contraente individuato e le motivazioni di economicità e
convenienza che hanno determinato la scelta, oltre alle condizioni
contrattuali pattuite. La stessa determina a contrarre impegna la
spesa necessaria al contratto.
2. L'indagine di mercato può essere svolta anche telefonicamente,
i preventivi devono essere acquisiti per iscritto anche via fax
o e-mail oppure, se non è possibile diversamente, possono
essere acquisiti telefonicamente purché si possa dimostrare
che è stata inoltrata la richiesta ad almeno tre soggetti
idonei a presentare offerta. Si procede ad aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua
dal responsabile del procedimento.
Art. 10 - Cauzione
1. In relazione alla specificità del lavoro o della fornitura
di beni o della prestazioni di servizi, il responsabile del servizio
può richiedere presentazione di idonea cauzione provvisoria
di importo non superiore ad un quinto dl valore di contratto.
2. Per tutto quanto non stabilito nel contratto e nel presente
Regolamento, si applica la disciplina definita del Codice Civile
e la normativa vigente in materia.
CAPO 4
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER I LAVORI, LE FORNITURE DI
BENI O SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO FRA 15.000 E 75.000 EURO
Art. 11 - Trattativa privata previa gara ufficiosa
1. In applicazione dei principi di economicità, semplificazione
e speditezza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 241
del 1990, la scelta del contraente per i contratti di valore compreso
fra 15.000 e 75.000 Euro avviene a trattativa privata previa gara
ufficiosa.
2. La trattativa privata previa gara ufficiosa deve essere indetta
con la determinazione a contrarre che indica il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto e il valore del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, approva lo schema
di lettera di invito alla gara ufficiosa ed il capitolato, prenota
l'impegno di spesa.
3. La scelta delle ditte da invitare è effettuata dal Responsabile
del Settore competente al contratto tra quelle di provata e consolidata
capacità, o che abbiano dimostrato affidabilità in
precedenti rapporti con l'Amministrazione con criteri di rotazione.
L'elenco è riservato fino al termine utile per la presentazione
delle offerte. Il numero delle ditte da invitare non deve essere
inferiore a cinque salvo il caso in cui sul mercato non ne esistano
in tale numero (in questo caso, nella determina di aggiudicazione
ne dovrà essere data indicazione).
4. Per i lavori
di cui all'art. 24 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni
la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione per
gli importi di lavori compresi fra 15.000 e 100.000 euro.
Art. 12 - L'invito
1. Gli inviti (costituiti da lettera di invito e capitolato qualora
non sia incorporato nella stessa lettera di invito) sono inviati
per fax o e-mail e contengono tutte le informazioni e le condizioni
in modo da permettere la corretta formulazione dell'offerta. Debbono
essere esattamente definite:
a) l'oggetto del contratto è il prezzo a base di gara; i
prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e
l'importo di quelli a corpo;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative del bene o servizio
che si intende acquisire;
c) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
d) il luogo di consegna del bene e lo svolgimento del servizio;
e) i tempi richiesti per la consegna del bene o l'effettuazione
del servizio o dei lavori o somministrazioni;
f) le garanzie;
g) nei contratti di somministrazione o servizio, la durata del contratto;
h)nei contratti divisibili in lotti, la possibilità o l'impossibilità
di aggiudicare le diverse parti del contratto a diversi contraenti;
i) la possibilità di rinnovo del contratto in caso di fornitura
di beni o servizi;
l) le modalità in termini di pagamento;
m) se è ammesso e in che limite il subappalto;
n) ogni altra condizione contrattuale;
o) quali requisiti l'offerente deve possedere e come deve esattamente
dichiararne l'assorbimento (indicazione dell'esatta ragione sociale
e delle generalità dei soggetti che hanno potere di rappresentare
l'impresa, estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, stato
di non fallimento né liquidazione, rispetto della normativa
"antimafia", etc.);
p) in caso di contratti di servizi o lavori se dovrà essere
versata cauzione definitiva dal soggetto contraente al momento della
stipulazione del contratto e a che percentuale contrattuale ammonterà;
q) le modalità di redazione delle offerte, l'indirizzo al
quale dovranno essere inviate le offerte ed il termine entro il
quale dovranno pervenire (non inferiore a 10 giorni al ricevimento
dell'invito);
r) il sistema di valutazione dell'offerta, in particolare dovrà
essere indicato se si procederà all'aggiudicazione al prezzo
più basso oppure all'offerta economicamente più vantaggiosa;
in questo ultimo caso dovrà essere indicato il punteggio
massimo attribuibile al prezzo e la formula matematica che sarà
applicata al prezzo offerto per ricavarne il punteggio ed attribuire
oltre ai criteri espressi in ordine decrescente di importanza che
saranno utilizzati per la valutazione qualitativa;
s) se si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida e a quali condizioni;
t) se si procederà ad aggiudicazione per lotti diversi e
quindi - eventualmente - a soggetti diversi;
u) i termini di conclusione del procedimento;
v) il Responsabile del procedimento, il suo recapito telefonico
e di posta elettronica.
In relazione alla specificità del lavoro o della fornitura
di beni o prestazioni di servizi, il responsabile del servizio può
richiedere presentazione di idonea cauzione provvisoria di importo
non superiore al quinto del valore del contratto.
2. Le offerte debbono pervenire a mezzo posta o recapito autorizzato
o consegna a mano entro il termine perentorio indicato dall'invito
in busta chiusa riportante esternamente l'indicazione che trattasi
di offerta per la determinata gara ufficiosa (l'indicazione è
indispensabile affinché la busta non venga aperta prima della
scadenza). Qualora il termine cada in giornata festiva o di chiusura
degli uffici comunali il termine stesso è prorogato al successivo,
primo giorno utile di funzionamento degli uffici comunali.
Art. 13 - L'aggiudicazione
1. Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la gara
ufficiosa è svolta dal Responsabile del servizio interessato,
alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario
verbalizzante, scelti tra dipendenti anche di altri Settori.
2. Il contraente viene individuato in applicazione del sistema
indicato nella lettera di invito.
3. Delle operazioni di gara viene redatto il relativo verbale,
che è sottoscritto dal Responsabile e dai testimoni. Il verbale
è conservato agli atti e le sue risultanze sono recepite
nella determina di aggiudicazione con la quale il Responsabile che
ha indetto la gara aggiudica il contratto e trasforma in impegno
di spesa la prenotazione effettuata. Dell'esito della gara viene
data tempestiva informazione via fax o e-mail a tutti i soggetti
che hanno presentato offerta. Si procede ad aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua
dal responsabile del procedimento
Art. 14 - Congruità delle offerte
1. Qualora talune offerte presentino carattere anomalmente basso
rispetto alla base di gara o alle altre offerte oppure siano reputate
incongrue, il Responsabile - prima di escluderle - chiede per iscritto
le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
ritenuti pertinenti che debbono pervenire entro un breve termine
perentorio che deve essere indicato - e li verifica tenendo conto
di tutte le spiegazioni ricevute.
Art. 15 - La stipulazione del contratto
1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del servizio
che ha indetto la gara. Tutte le spese relative al contratto (bollo,
copia, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico del fornitore
od appaltatore senza diritto di rivalsa.
2. Qualora ammesso dalla vigente normativa e ricorrendone i presupposti,
di norma e salvo motivate e dimostrate ragioni di economicità
e convenienza, non è possibile il rinnovo del contratto se
il valore complessivo del contratto originario e del contratto rinnovato
supera il valore di 75.000 Euro.
3. Per tutto quanto non stabilito nel contratto o nel presente
Regolamento, si applica la disciplina definita nel Codice Civile
e la normativa vigente in materia.
4. Il Responsabile del procedimento deve esperire i controlli nelle
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge relativamente
alle autocertificazioni e dichiarazioni presentate dai soggetti
partecipanti alla gara ufficiosa.
CAPO 5
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER I LAVORI, LE FORNITURE DI
BENI O SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO TRA 75.000 E 125.000 EURO
Art. 16 - Gara ufficiosa aperta
1. In applicazione dei principi di economicità, semplificazione
e speditezza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 241
del 1990, la scelta del contraente per i contratti di valore compreso
tra 75.000 Euro e 125.000 Euro avviene per gara ufficiosa aperta.
Il Responsabile che aggiudica il contratto può utilizzare
questa procedura anche per l'aggiudicazione di contratti di valore
inferiore, qualora, in considerazione delle possibilità del
loro rinnovo, il valore complessivo del contratto originario e del
rinnovo diventi compreso tra quello indicato oppure quando sia preferibile
una maggiore partecipazione d'imprese.
2. La gara ufficiosa aperta deve essere indetta con la determinazione
a contrarre che indica il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto è il valore del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, approva lo schema di lettera di invito alla
gara ufficiosa aperta ed il capitolato, prenota l'impegno di spesa.
3. La gara ufficiosa aperta è svolta con la procedura e
disciplina prevista dal presente Regolamento per la trattativa privata
previa gara ufficiosa alle quali si rimanda in particolare artt.
12, "invito" 13 " aggiudicazione" e 14 "congruità
delle offerte con le seguenti differenze:
a) l'invito (lettera di invito e capitolato) oltre ad essere spedito
alle ditte individuate dal Responsabile deve contestualmente essere
pubblicato nelle pagine web del Comune o, in alternativa se non
disponibili, su apposita pubblicazione specialistica;
b) sono ammesse a partecipare alla gara tutte le ditte in possesso
dei requisiti previsti nell'invito che presentino offerta nei modi
e termini indicati;
c) i termini per la presentazione delle offerte non possono essere
inferiori a 15 giorni dalla pubblicazione dell'invito sulle pagine
web comunali o su apposita pubblicazione specialistica.
4. Per i lavori
di cui all'art. 24 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni
la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione per
gli importi di lavori compresi fra 100.000 e 125.000 euro.
Art. 17 - Stipulazione del contratto
1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Servizio
che ha indetto la gara. Tutte le spese relative al contratto (copia,
bollo, rogito, imposta di registro) sono a totale carico del fornitore
senza diritto di rivalsa.
2. Per tutto quanto non stabilito nel contratto e nel presente
Regolamento si applica la disciplina definita nel Codice Civile
in materia contrattuale.
3. Il Responsabile del procedimento deve esperire i controlli nelle
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge relativamente
alle autocertificazioni o dichiarazioni presentate dai soggetti
partecipanti alla gara ufficiosa aperta, nonché acquisire
d'ufficio le prescritte certificazioni "antimafia" laddove
previsto.
CAPO 6
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI O SERVIZI
DI IMPORTO COMPRESO TRA 125.000 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA (200.000
DPS = 209.825 EURO). SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER LAVORI
DI IMPORTO COMPRESO FRA 125.000 E 200.000 EURO
Art. 18 - Scelta del sistema di affidamento
1. Il sistema di affidamento dei contratti di fornitura di beni
e servizi di importo compreso tra 125.000 € e la soglia comunitaria
( 200.000 dps = 209.825 €) avviene con il criterio di cui ai
precedenti articoli 16, 17.
Nulla vieta che il responsabile del servizio, qualora lo ritenga
più opportuno vi provveda scegliendo tra asta pubblica o
licitazione privata o appalto concorso con le procedure del D.P.R.
793/94;
2. Il Responsabile del Servizio che adotta la determina a contrarre
individua il sistema di aggiudicazione scegliendo tra asta pubblica
o licitazione privata. L'utilizzo del sistema dell'appalto concorso
deve essere giustificato dalla natura specifica dei prodotti o del
servizio da offrire. In caso di asta pubblica o licitazione privata
il Responsabile che indice la gara decide se esperirla col metodo
del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e in questo caso indica nel bando che peso massimo attribuire
al prezzo e quale agli altri elementi ed esplicita in ordine decrescente
di importanza i criteri che saranno eseguiti.
3. Il sistema di affidamento dei contratti per i lavori di importo
compreso tra i 125.000 Euro e i 200.000 Euro avviene con il criterio
di cui ai precedenti artt. 16 e 17. Nulla vieta che il Responsabile
del Servizio, qualora lo ritenga opportuno, vi provveda scegliendo
tra asta pubblica o licitazione privata o appalto concorso. Per
la procedura si fa espresso richiamo alla normativa di cui alla
legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni nonché
al relativo Regolamento di attuazione.
Art. 19 - Il Bando di gara
1. Nel caso di affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi
per asta pubblica o licitazione privata o appalto concorso, il bando
di gara è redatto in conformità all'art. 5 comma I
del DPR 573. Il bando di gara è - altresì - sottoscritto
dal Responsabile che ha adottato la determina a contrarre.
2. Il bando di gara deve essere pubblicato integralmente all'Albo
Comunale e nelle pagine web del Comune (se attivate), in estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani
di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale. Sono
a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese di pubblicazione.
3. I termini minimi di pubblicazione del bando di gara e delle
lettere di invito sono fissati nella metà (arrotondata per
eccesso se non risulta un numero intero) dei termini fissati dalla
normativa comunitaria per corrispondenti procedure. Il conteggio
dei termini decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4. Il bando può limitare l'ammissibilità alla gara
alle imprese in possesso di determinati requisiti di capacità
finanziaria, economica e tecnica, fissati dalla normativa vigente
e dai principi in materia.
5. Nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private con il sistema
del prezzo più basso, il metodo da utilizzarsi è unicamente
quello del confronto di tutte le offerte presentate con il prezzo
a base di gara. Nelle aste pubbliche o nelle licitazioni private
col sistema dell'offerta economicamente più conveniente,
il punteggio da attribuirsi al prezzo offerto è determinato
sulla base di criteri e formule indicate nel bando di gara.
6. Per l'aggiudicazione di contratti di servizi, il bando di gara
può prevedere il versamento della cauzione definitiva ed
indicare la misura percentuale, comunque non superiore a un quinto,
rispetto il valore di aggiudicazione del contratto.
7. Se non diversamente previsto nel bando, si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
qualora ritenuta congrua dal Presidente di gara.
8. Per quanto non disciplinato dal bando di gara né dal
presente Regolamento o dal DPR 573 del 1994, si applicano in via
analogica le disposizioni vigenti in materia contrattuale previste
dal Codice Civile.
Art. 20 - L'aggiudicazione
1. Presidente di gara è il Responsabile del Servizio che
l'ha indetta.
2. Nei procedimenti per asta pubblica al prezzo più basso,
il Presidente procede in seduta pubblica all'ammissione delle imprese
alla gara e alla valutazione delle offerte. Nei procedimenti per
asta pubblica aggiudicata con i criteri dell'offerta economicamente
più conveniente, il Presidente di gara procede in seduta
pubblica alla ammissione delle imprese alla gara. La valutazione
delle offerte è poi fatta, anche in sedute successive, dalla
Commissione giudicatrice.
3. Nei procedimenti per licitazione privata il Presidente procede
in seduta pubblica all'ammissione delle imprese alla gara e all'invio
della lettera invito. La successiva valutazione delle offerte avviene
nelle stesse modalità previste per l'asta pubblica.
4. Di tutte le operazioni di gara viene redatto relativo verbale
a cura di un dipendente incaricato delle funzioni di segretario.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal segretario
verbalizzante e da due testimoni scelti fra i dipendenti del Comune
oppure, se nominata, dalla Commissione giudicatrice.
5. Il verbale di gara non costituisce contratto, è conservato
agli atti e le sue risultanze sono recepite nella determina di aggiudicazione
con la quale il Responsabile del servizio - Presidente di gara -
aggiudica il contratto e trasforma in impegno di spesa la prenotazione
effettuata. Dell'esito della gara viene data tempestiva informazione
via fax o e-mail con ricevuta a tutti i soggetti che hanno presentato
offerta.
Art. 21 - Congruità delle offerte
1. Qualora talune offerte presentino carattere anomalmente basso
rispetto alla base di gara o alle altre offerte, oppure siano reputate
incongrue, il Presidente di gara - prima di escluderle - chiede
per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta ritenuti pertinenti - che debbono pervenire entro un
breve termine perentorio indicato e - li verifica tenendo conto
di tutte le spiegazioni ricevute.
Art. 22 - La stipulazione del contratto
1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del servizio
che ha indetto la gara. Tutte le spese relative al contratto (copia,
bollo, rogito, imposta di registro) sono a totale carico del fornitore,
senza diritto di rivalsa.
2. Per tutto quanto non stabilito nel contratto e nel presente
Regolamento si applica la disciplina definita nel Codice Civile
in materia contrattuale.
3. Il Responsabile del procedimento deve esperire controlli nelle
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge relativamente
alle autocertificazioni o dichiarazioni presentate da soggetti partecipanti
alla gara pubblica, nonché acquisire d'ufficio le prescritte
certificazioni "antimafia" laddove è previsto.
CAPO 7
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
DI FORNITURA DI BENI O SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE LA SOGLIA COMUNITARIA
(200.000 DPS = 209.825 EURO)
Art. 23 - Contesto di riferimento
1. Il procedimento inizia con l'adozione della determina a contrarre
da parte del Responsabile del Servizio competente alla spesa.
2. L'intera procedura di affidamento è disciplinata dalla
normativa comunitaria vigente e nazionale di recepimento, con particolare
riferimento al D.Lgs. 358/1992 e successive modifiche e al D.Lgs.
157/1995 e successive modifiche nonché ai Regolamenti e direttive
comunitarie recepite oppure già esecutive sebbene non ancora
recepite dall'ordinamento italiano.
Art. 24 - La stipulazione del contratto
1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile che ha indetto
la gara. Tutte le spese relative al contratto (copia, bollo, rogito,
imposta di registro) sono a totale carico del fornitore senza diritto
di rivalsa.
2. Per tutto quanto non stabilito nel contratto né nella
normativa comunitaria di riferimento o nel presente Regolamento,
si applica la disciplina definita nel Codice Civile in materia contrattuale.
3. Il Responsabile del procedimento deve esperire i controlli nelle
modalità previste dalla vigenti disposizioni di legge relativamente
alle autocertificazioni o dichiarazioni presentate da soggetti partecipanti
alla gara pubblica nonché acquisire le prescritte certificazioni
"antimafia" come previste.
CAPO 8
NORME COMUNI
Art. 25 - Capitolati
1. Nei capitolati debbono essere indicate tutte le caratteristiche
tecniche dei lavori, beni o servizi richiesti. Debbono inoltre essere
indicate tutte le penalità che saranno applicate, fino alla
risoluzione del contratto, a seguito di determinati inadempimenti
o ritardi. Nelle trattative private, quando il capitolato risulta
particolarmente breve, può essere direttamente inserito nella
lettera invito alla gara ufficiosa o nella richiesta di preventivo
in caso di indagine di mercato.
2. Nelle aggiudicazioni all'offerta economicamente più vantaggiosa
deve essere adeguatamente valutato il possesso della certificazione
di qualità ISO 9.000 o corrispondente.
3. Debbono sempre essere valutati come nettamente preferibili prodotti
ecologici. In particolare, anche in esecuzione del D.Lgs. 22/1997
(noto come Decreto Ronchi), i capitolati debbono prevedere:
a) obbligo, nelle forniture di materiale di cancelleria (carta per
fotocopie, fax, stampati, blocchi per appunti, buste per lettere,
cartelle, carpette, etc.), di acquisto di materiali in carta riciclata
nella misura minima del 5% per percentuale rispetto all'intera fornitura;
b) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nelle
forniture di arredi per gli uffici comunali, per le scuole, per
le biblioteche, per gli impianti sportivi, etc. di acquisto di mobili,
cestini, appendiabiti, ante per mobili, tavoli, sedie, scrivanie,
etc. realizzati con materiali riciclati o nuovamente riciclati;
c) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nelle
forniture di materiale di consumo per le pulizie o nei contratti
per servizi di pulizia, dell'acquisto o dell'utilizzo di prodotti
ecologici;
d) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nelle
forniture di derrate alimentari per le mense scolastiche, di privilegiare
prodotti realizzati con metodi di coltivazione e produzione biologica;
e) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nelle
forniture di materiali per l'igiene, di acquistare asciugamani,
carta igienica, salviette etc. in carta riciclata;
f) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nella
fornitura di materiali di consumo delle mense scolastiche, di acquisto
di piatti e bicchieri in cartoncino riciclato, di tovaglioli in
carta riciclata e di sacchetti biodegradabili in amido di mais da
utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
g) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nei contratti
per servizi di pulizia di edifici comunali, biblioteche, scuole,
impianti sportivi, etc. all'effettuazione della raccolta differenziata
dei rifiuti da parte del personale dell'impresa contraente secondo
le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale;
h) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nei contratti
di servizi di manutenzione del verde, di utilizzare concimi organici,
composta e residui colturali e divieto di uso di fertilizzanti di
sintesi;
i) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa nelle
fornitura di attrezzatura per le aree verdi pubbliche, di privilegiare
l'acquisto di panchine, giochi per bambini, fioriere, recinzioni,
cestini per l'immondizia, pavimentazioni, in plastica o legno riciclato;
l) nelle aggiudicazioni di contratti di fornitura di complementi
edili, punteggio premiante per le forniture costruite utilizzando
quote di materiali inerti di recupero o che migliorano l'efficienza
energetica o che utilizzano fonti rinnovabili di energia;
m) punteggio premiante in sede di valutazione qualitativa negli
acquisti di automezzi di prediligere autoveicoli ad emissione zero
o a basse emissioni.
Art. 26 - Bandi di gara e lettere di invito
1. I bandi di gara e lettere invito debbono essere redatti secondo
le indicazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
Debbono contenere, in ogni caso, le condizioni contrattuali che
disciplineranno il rapporto (comprese le penali per inadempimenti
o ritardi od eventuali garanzie) pur potendosi in sede di stipulazione
del contratto aggiungersi nuove o diverse clausole per migliore
specificazione di quelle già indicate nel bando o nell'invito.
Art. 27 - Modalità di presentazione delle
offerte
1. L'offerta deve essere presentata secondo le modalità
e i termini contenuti nella richiesta di offerta o nell'invito o
nel bando di gara.
2. In ogni caso non sono ammesse offerte condizionate o espresse
in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o di altri concorrenti.
3. Nel caso di offerte uguali presentate da diversi offerenti risultanti
le migliori, la gara viene sospesa e agli offerenti viene richiesta
in tempi brevissimi la presentazione di un'ulteriore offerta in
ribasso o la conferma di quella presentata. Se la parità
permane si individua l'aggiudicatario per sorteggio.
4. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato
in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione
più vantaggiosa per l'Amministrazione.
5. A seguito della presentazione dell'offerta, l'offerente rimane
vincolato per 30 gg. o per il termine diverso indicato nell'invito
o nel bando di gara.
6. Nessun compenso o rimborso spetta agli offerenti per la compilazione
delle offerte o dei progetti presentati.
Art. 28 - Requisiti che il soggetto contraente
deve possedere
1. Fatta eccezione per il conferimento di incarichi professionali,
i contratti di cui ai precedenti articoli possono essere conclusi
solamente con soggetti:
a) regolarmente iscritti alla Camera di Commercio della Provincia
ove ha sede l'impresa (o corrispondente in caso di sede in un altro
paese della Comunità Europea);
b) non versanti in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata;
c) in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi
relativamente al proprio personale dipendente;
d) i cui Amministratori non abbiano subito condanne passate in giudicato
per aver compiuto reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma II, del DPR 34/2000, nel caso di
ricorso al sistema di cottimo fiduciario, esso deve essere obbligatoriamente
affidato a soggetti qualificati nel rispetto delle disposizioni
del medesimo DPR 34/2000, qualora l'importo dei lavori sia superiore
a 150.000 Euro. Ai fini della qualificazione è sufficiente
l'attestazione di qualificazione rilasciata da Società o
Organismi di Attestazione (SOA). Per le imprese che non dispongano
dell'attestazione SOA, la qualificazione è effettuata dal
Comune nel rispetto delle disposizioni degli artt. 29 e segg. del
34/2000. Per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, l'affidamento
dei lavori è subordinato alla verifica che il cottimista
possieda requisiti previsti dall'art. 28 del DPR 34/2000. Lo stesso
vale anche per gli affidamenti diretti. Il Responsabile del procedimento,
comunque, ai fini delle gare informali si rivolge proritariamente
alle imprese che siano già in possesso della qualificazione.
La verifica della qualificazione delle imprese, comunque, nelle
gare informali riguarda solo la ditta individuata come contraente
del cottimo. Le forniture e i servizi vengono aggiudicati nel rispetto
della normativa per gli appalti comunitari.
3. La stipulazione dei contratti è inoltre sempre subordinata
al rispetto della specifica normativa in materia "antimafia".
4. In caso di dichiarazioni mendaci il contratto è risolto
di pieno diritto.
Art. 29 - Commissioni giudicatrici
1. Per la scelta del contraente nelle gare dove occorre valutare
l'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile
del Servizio - Presidente di gara - può avvalersi di una
Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice è nominata (con la determina
a contrarre oppure con determina adottata scaduto il termine di
presentazione delle offerte) dal Responsabile del Servizio - Presidente
di gara - e composta dallo stesso Responsabile - Presidente di gara
- e da due esperti scelti:
a) nelle gare di importo inferiore alla Soglia Comunitaria fra dipendenti
dell'Amministrazione di Baricella in possesso delle competenze necessarie;
b) nelle gare di importo superiore alla soglia comunitaria preferibilmente
fra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso delle competenze
necessarie o, in mancanza e motivatamente, tra esperti esterni ai
quali sarà riconosciuto di norma un compenso di importo pari
al gettone di presenza dei Consiglieri per ogni incontro effettuato.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente
indicato dal dirigente - Presidente di gara - all'interno del proprio
Settore o, in mancanza, di altri.
4. La Commissione giudicatrice si ispira nel suo operato a criteri
di "par-condicio", funzionalità, efficienza a perseguimento
degli obiettivi dell'Ente. Per la legalità delle sedute è
necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione deve esprimere
dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e le considerazioni
specifiche ad essa relative. Le votazioni sono rese in forma palese
e vengono adottate a maggioranza.
5. La Commissione giudicatrice conclude i lavori entro un termine
breve esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione. E' data
facoltà alla Commissione di esprimere, eventualmente, parere
che nessuna delle offerte sia meritevole di essere prescelta, esprimendone
le debite motivazioni.
6. L'aggiudicazione è fatta unicamente dal Responsabile
del Servizio - Presidente di gara - tenendo conto delle risultanze
dei lavori della Commissione giudicatrice dalle quali può
motivatamente discostarsi.
7. Ai Commissari dipendenti l'Amministrazione giudicatrice non
è riconosciuto compenso aggiuntivo ed il tempo di svolgimento
delle attività della Commissione è considerato a tutti
gli effetti orario di lavoro.
Art. 30 - Contratti
1. I contratti sono sottoscritti dal Responsabile competente per
la spesa in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.
2. Tutti i contratti di cui al presente Regolamento debbono essere
stipulati in forma scritta pena nullità. I contratti di valore
fino a 2.600 Euro sono stipulati anche a mezzo di scambio di lettere
commerciali, quelli di valore compreso tra i 2.600 e i 9.900 Euro
a mezzo di scrittura privata non autenticata, quelli di valore tra
i 10.000 e i 75.000 Euro sono stipulati a mezzo di scrittura privata
autenticata, i contratti di valore superiore debbono essere stipulati
in forma pubblica amministrativa.
3. I contratti in forma pubblica devono essere redatti con l'osservanza
delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili,
in quanto applicabile. Essi debbono essere repertoriati per ordine
cronologico e custoditi in originale dall'Ufficiale rogante che
a richiesta provvede a rilasciare copia o copia conforme.
4. Tutti i contratti di cui al presente Regolamento debbono avere,
pena nullità, termine e durata certa o definitiva.
5. Limitatamente ai contratti di importo superiore ai 10.000 Euro
sussistendo motivazioni debitamente attestate dal Responsabile del
Servizio competente, durante lo svolgimento del contratto, sono
possibili modifiche contrattuali non sostanziali e comunque per
importi in diminuzione o in aumento non superiori di norma al 20%,
alle quali il contraente è obbligato ad assoggettarsi alle
medesime condizioni. Inoltre nei contratti di importo superiore
a 75.000 Euro, eccezionalmente e se tale indicazione era motivatamente
prevista nel bando di gara, può essere stabilita una percentuale
maggiore di possibile scostamento alla quale il contraente è
obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni. In ogni caso
è pagato al contraente il prezzo dei beni o dei servizi effettivamente
forniti a termine di contratto.
6. Se è prevista cauzione definitiva questa deve essere
resa prima della stipulazione del contratto e gli estremi della
stessa devono essere citati nel contratto. La cauzione deve essere
resa per fidejussione bancaria o assicurativa e prestata da Compagnie
assicuratrici o Istituti bancari in grado di onorare gli impegni.
Lo svincolo potrà essere effettuato solo al termine del contratto,
comprendendo in questo periodo anche quello necessario per la definizione
di eventuale contenzioso insorto.
7. In nessun caso è ammessa alcuna anticipazione da parte
dell'Amministrazione giudicatrice ogni pagamento è subordinato
all'avvenuta prestazione nei termini contrattuali.
8. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal
presente Regolamento nonché sono vietati i contratti stipulati
in violazione del presente divieto che pertanto sono nulli.
9. Si può procedere a rinnovazione dei contratti nel caso
in cui il Responsabile ritenga conveniente avvalersene oppure nei
casi e nei modi previsti dall'art. 44 legge 724/94. La stipulazione
del rinnovo del contratto avviene nella forma in cui è stato
stipulato il contratto originario.
Art. 31 - Accesso agli atti
1. E' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi
a chiunque vi abbia interesse per la tutela di azioni giuridicamente
rilevanti, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. In particolare sono visionabili - a procedura conclusa -e di
essi può essere rilasciata copia dei:
a) determina a contrarre;
b) lettere invito;
c) capitolato;
d) bando di gara;
e) elenco delle ditte invitate alla gara ufficiosa solo dopo la
scadenza del termine per presentare l'offerta;
f) elenco delle ditte ammesse e invitate alla licitazione privata
solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
g) verbali di gara;
h) determina di aggiudicazione;
i) offerte economiche e dichiarazioni e documenti presentati dai
concorrenti;
l) contratti stipulati in qualsiasi forma.
3. Le specifiche tecniche delle forniture e dei servizi o i progetti
di gestione dei servizi sono normalmente visionabili e acquisibili
in copia salvo il caso in cui rappresentino soluzioni tecniche innovative
coperte da brevetto o privativa industriale per cui potranno essere
solo visionati e non acquisiti in copia.
CAPO 9
INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 32 - Modalità di conferimento di incarichi professionali
1. Incarichi professionali per ogni tipo di prestazione professionale,
per la quale è richiesto un compenso inferiore a 40.000 Euro,
sono conferiti con trattativa privata diretta su base fiduciaria
a mezzo di adozione di provvedimento motivato. L'Amministrazione
comunque intenzionata ad esperire indagini di mercato (telefonica
o con diffusione di bando esplorativo o a mezzo inviti) finalizzata
all'acquisizione di "curricula" ed eventualmente progetti
di modalità per lo svolgimento dell'incarico stesso.
2. Per l'affidamento di incarichi professionali determinanti compensi
tra 40.000 Euro e la Soglia Comunitaria (attualmente 209.825) si
procede applicando analogicamente quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di aggiudicazione di prestazioni professionali
per le progettazioni di lavori pubblici.
3. Per l'affidamento di incarichi professionali determinanti compensi
superiori alla Soglia Comunitaria (attualmente 209.825) si procede
in applicazione dei disposti del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni
e integrazioni.
4. La valutazione dei "curricula" dovrà avvenire
con i seguenti criteri generali:
a) prezzo più basso offerto relativo alle prestazioni tecniche
* punti 12 al primo
* punti 6 al secondo
* punti 2 al terzo
b) progetti, studi etc. di natura equivalente
* punti 1 per ogni progetto, studio etc. fino al un massimo di punti
3 ( maggiorato di punti 0.30 per importi al netto superiori a 51.645,6899
Euro)
c) progetti studi etc. di natura simile
* punti 0.75 per ogni progetto, studio etc. fino ad un massimo di
punti 2.25 ( maggiorato di punti 0.20 per importi al netto superiori
a 51.645,6899 Euro )
d) progetti studi etc. di natura diversa
* punti 0.50 per ogni progetto, studio etc. fino ad un massimo di
punti 2 (maggiorato di punti 0.10 per importi al netto superiori
a 51.645,6899 Euro)
e) tempo per la predisposizione del progetto, studio etc.
* punti 5 per il minor tempo impiegato
f) valutazione dell'organizzazione, mezzo personale di cui dispone
il professionista oltre al tipo di assistenza fornita agli uffici
* massimo fino a punti 6 (punti 2 a disposizione per ogni componente
della Commissione di cui al precedente art. 29)
g) impiego di giovani praticanti all'interno dell'organizzazione
* punti 2
h) specializzazioni
* punti 1 per ogni specializzazione conseguita per un massimo di
punti 3
i) titoli di studio
* punti 0.50 per ogni titolo di studio superiore a quello occorrente
per la sottoscrizione del progetto, studio etc.
CAPO 10
NORME FINALI
Art. 33 - Abrogazione di norme
1. Il presente Regolamento Comunale abroga: il vigente Regolamento
per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare
n. 69 del 20.10.1993 e modificato con deliberazione consiliare n.
28 del 06.05.1996.
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