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REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
Approvato con deliberazione di Consiglio n. 33 del 17.07.2006
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
1. Ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia
di interventi pubblici per le politiche abitative, il presente regolamento
comunale disciplina l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni dall'articolo
25, commi 1,2,3,4,5 (Disciplina delle assegnazioni e gestione), dall'articolo
28 (Mobilità), e dall'articolo 34 (Occupazione illegale degli alloggi)
nell'ambito dei principi previsti dalla legge regionale medesima.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "edilizia residenziale pubblica", anche individuata con
l'acronimo "Erp", gli alloggi definiti ai sensi dell'art. 20
della L.R. 24/2001;
b) per "Acer", l'ente pubblico economico denominato "Azienda
Casa Emilia-Romagna" della provincia, derivante dalla trasformazione
degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP della provincia);
c) per "gestione del patrimonio abitativo", l'effettuazione
di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi
e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni
di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al
soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;
d) per "soggetto gestore", il soggetto al quale è affidata
la gestione del patrimonio abitativo di proprietà del Comune, qualora
previsto;
e) per "legge regionale" -oppure L.R. 24/2001-, la legge regionale
Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, recante la "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo".
ART. 2
COMPETENZE DEI COMUNI
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2001, esercita, in forma
preferibilmente associata, le funzioni di promozione degli interventi
per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l'attuazione
e la gestione degli stessi.
2.Il Comune inoltre:
- può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo
con le politiche sociali e economiche, attraverso la predisposizione di
appositi strumenti di programmazione e sviluppo del patrimonio di erp;
- esercita le funzioni amministrative relative alla concessione e alla
revoca dei contributi pubblici anche in forma associata;
- predispone i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione
del patrimonio di erp.
TITOLO II
ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER I RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E GESTORI
DI ALLOGGI DI ERP
ART. 3
CONCERTAZIONE SOCIALE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/2001, informa la propria
attività al metodo della concertazione istituzionale, secondo i
principi di cui alla L.R. 3 del 1999, favorendo inoltre, l'apporto delle
parti sociali e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari alla
definizione delle politiche abitative a livello locale.
2. Il Comune può, altresì, attivare iniziative di collaborazione
e di confronto con altri Enti Locali, finalizzate a sviluppare interventi
per rispondere al fabbisogno abitativo dei cittadini, con particolare
riferimento a quelli appartenenti alle fasce sociali deboli.
3. Il Comune, per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente comma
2, può realizzare progetti di carattere sperimentale con gli altri
Comuni, con le Associazioni o Unioni Comunali, con la Provincia e con
l'Acer, finalizzate in particolare alla gestione dei casi di criticità
nella disponibilità di abitazioni in ambiti territoriali anche
afferenti a più Comuni.
ART. 4
GESTIONE DEL PATRIMONIO E RAPPORTI CON IL SOGGETTO GESTORE
1. Il Comune, per il periodo transitorio di cui all'art. 52 della L.R.
24/2001¹, può affidare ad Acer, oltre la gestione del patrimonio
abitativo richiamato dal comma 1 del citato articolo, anche la gestione
di tutto o parte del proprio patrimonio, stipulando con il medesimo apposita
convenzione in cui siano disciplinati i contenuti minimi relativi ai servizi
prestati, alle modalità e ai tempi di erogazione dei medesimi,
nonché i proventi derivanti dall'attività.
2. La convenzione di cui al precedente comma 1 definisce, in particolare:
a) le attività ed i servizi di natura tecnica ed amministrativa
affidati al soggetto gestore;
b) le attività istruttorie eventualmente affidate al soggetto gestore
con riferimento a procedimenti comportanti l'adozione di provvedimenti
autoritativi da parte del Comune;
c) gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio
abitativo, con relativa indicazione degli standard gestionali minimi;
d) i profili economici del rapporto.
3. A conclusione del periodo transitorio di cui all'art. 52, comma 1,
della L.R. 24/2001, l'affidamento e lo svolgimento di servizi e attività
riferiti all'Erp sono regolati da apposite convenzioni, in conformità
alla normativa vigente . Le convenzioni devono comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con
le modalità di realizzazione di essa;
b) gli standard minimi relativi allo svolgimento dell'attività
e il recepimento del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali
degli assegnatari e la carta dei servizi a garanzia dei diritti degli
utenti;
c) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale
vengono affidate le attività;
d) le modalità dei controlli del Comune sull'espletamento delle
attività oggetto della convenzione;
e) i profili economici.
ART. 4 -BIS
PATRIMONIO ABITATIVO REALIZZATO CON I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA
L.R. 24/2001
1. Qualora i Comuni in forma associata inoltrino domanda per la concessione
dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. 24/2001 al fine
di realizzare, recuperare o adeguare alloggi di Erp, suddetti alloggi
sono gestiti in via preferenziale a livello sovracomunale, nell'ambito
dell'Unione o Associazione di appartenenza.
TITOLO III
ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E GESTIONE DEGLI ALLOGGI
ART. 5
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
1. All'assegnazione degli alloggi il Comune provvede, ai sensi dell'art.
25 della L.R. 24/2001, mediante concorso pubblico, con cadenza biennale,
da emanarsi anche per ambiti sovracomunali.
ART. 6
NORME CONCERNENTI I BANDI DI CONCORSO
1. Il Bando di concorso è di carattere generale e deve essere indetto
dal Comune ogni due anni dall'approvazione della graduatoria definitiva
del Bando generale.
2. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale,
gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.
3. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei
familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può
emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione
ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.
4. Il Bando di concorso generale e speciale deve essere pubblicato mediante
affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio
del Comune. Contemporaneamente, copia del Bando deve essere inviata alla
Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee
forme.
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando generale
deve contenere i seguenti elementi:
a- le modalità di presentazione della domanda;
b- termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque
giorni per la presentazione della domanda;
c- i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, richiesti per l'assegnazione
dell'alloggio, come specificati dalla delibera del Consiglio Regionale
n. 327 del 12/02/2002;
d- le condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti che attribuiscono
i punteggi ai sensi del presente regolamento;
e- la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata
agli alloggi di Erp.
ART. 7
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi
allo stesso nei termini prefissati, deve indicare:
a) la cittadinanza, nonché la residenza del richiedente e/o il
luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici,
lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l'alloggio
determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) le condizioni utili ai fine dell'attribuzione dei punteggi e della
formazione della graduatoria;
e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le
comunicazioni relative al concorso.
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art.
15 della L.R. n. 24/2001, nonché in favore di se stesso e dei componenti
il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del
comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001.
ART. 8
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA
Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione
ai condizioni oggettive e soggettive che seguono:
A) CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative
alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla
condizione economica del nucleo familiare richiedente, seguenti:
A.1- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità
competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione
della domanda, dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono:
A-1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad
abitazione p
(6)
A-1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza
Pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale
istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7: p
(6)
A-1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone,
ivi residenti:
- coabitazione con persone non appartenenti al nucleo familiare p
...(2)
- coabitazione con persone appartenenti al nucleo familiare p.
..(1)
A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:
- tre persone residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard
abitativo previsto dal presente regolamento per 1 e 2 persone (mq. 58,500):
p.
.. (1)
- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura inferiore
allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1 e 2 persone
(mq. 58,500): p
(2)
- cinque persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq.
58,501 e mq. 78 (standard abitativo previsto dal presente regolamento
per 3 e 4 persone): p
. (1)
- sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra
mq. 58,501 e mq. 78 (standard abitativo previsto dal presente regolamento
per 3 e 4 persone): p
(2)
- sette persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001
e mq. 90 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 5 persone):
p.
.. (1)
- otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa
fra mq. 78,001 e mq. 90 (standard abitativo previsto dal presente regolamento
per 5 persone): p.
.. (2)
A-1.5) residenza in alloggio dichiarato "non abitabile", da
parte dell'Autorità competente: p
.(2)
A-1.6) residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali
condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali
di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità
competente: p.
.. (2)
Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni
soggettive di cui ai successivi punti B-4.1 e B-4.2.
A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato
a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione
omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio
dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato
intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano
soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali
iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994,
n. 7. Il punteggio attribuito è il seguente:
A-2.1) - in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla
data di scadenza del bando: p.
.. (6)
A-2.2) - per le scadenze successive: p.
.. (4)
Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento
di rilascio.
A-3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio
dell'alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza
contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'Ente pubblico,
oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale
istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, oppure sistemazione precaria
che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di
imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente: p.
..
(6)
Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro
e con A-1.3), A-1.4) e A-1.5).
A-4) nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del
D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni ( I.S.E.E.),
non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso. Il punteggio viene
riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente
sia esente I.R.P.E.F. , ma il nucleo familiare sia a carico o sia seguito
da un Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione:
p
(2)
A-5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore
a quattro anni dalla data di presentazione della domanda, che si trovi
in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2),
A-1.3), A-1.4), A-1.5) A-2), A-3), A-8): p
(1)
A-6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più
figli minori, che si trovi in una o più situazioni abitative di
cui ai punti A-1.1.), A-1.2). A-1.3), A-1.4), A-1.5) A-2),A-3), A-8).
La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente
con l'altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e
da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di
parentela o affinità di 1° e 2° grado: p
...(2)
A-7) richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza di
sola andata fra il comune di residenza e quello di cui al presente regolamento
in cui svolge l'attività lavorativa:
- da Km. 25 fino a Km. 40: p
...(1)
- di oltre Km. 40 fino a Km. 70: p
...(2)
- di oltre Km. 70 fino a Km. 100: p
...(3)
A-8) richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque
di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo
riferito all'anno di presentazione della domanda e all'anno in cui la
domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell'assegnazione (art. 12
del presente regolamento) incida:
A-8.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul reddito annuo
complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa
vigente in materia (reddito I.S.E.): p...
(2)
A-8.2) in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo
del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia
(reddito I.S.E.): p
(3)
A-8.3) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo
familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito
I.S.E.): p
...(4)
B) CONDIZIONI SOGGETTIVE, intendendosi per tali le condizioni riferite
ai componenti il nucleo familiare richiedente, che seguono:
B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:
p
(2)
B-2.1)Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone
di età superiore a 65 anni alla data di presentazione della domanda.
p
(2)
B-3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più
persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della
domanda:
p
...(3)
B-3.1) presenza,nel nucleo familiare, di anziani non autosufficienti riconosciuti
tali ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1994,n.5 e successive modifiche
ed integrazioni;
p
(5)
B-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più
persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera
portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi
genere che comportino:
B.4-1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore
a 2/3 ed inferiore al 100%: p
(3)
B-4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari
al 100% o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative: p
...(5)
Le condizioni B-2.1 e B-3 non sono cumulabili fra loro.
ART. 9
ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone
la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda,
i punteggi sulla base della situazione dichiarate dal nucleo richiedente
e accertate di ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente
carattere provvisorio.
2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora
riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate
nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede
a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della
vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene
esclusa dalla graduatoria.
3.Il Comune procede alla formazione e approvazione della graduatoria di
cui al comma 1 del presente articolo, secondo l'ordine di attribuzione
dei punteggi, entro il termine massimo di mesi sei dalla chiusura del
Bando. Nella graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate
inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso
da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.
4. Il Comune provvede alla pubblicazione nell'Albo pretorio della graduatoria
provvisoria per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito
da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso,
dandone informazione agli interessati.
5. I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del
punteggio assegnato, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate,
possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo
la relativa documentazione entro e non oltre il termine di formazione
della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui . all'art.
10 del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'istanza
e, qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento
della graduatoria vigente. La domanda precedentemente presentata verrà
sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento
ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.
6. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita,
adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche
dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso
per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei
punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al
Comune entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva
da parte della Commissione di cui all'art. 10 del Regolamento. La domanda
precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla
nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive
verifiche ed adempimenti.
7. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà
seguire le stesse forme previste per il bando di concorso ad eccezione
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione
all'uopo istituita dal Comune. Decorso il termine di presentazione dei
ricorsi, la commissione di cui al successivo art. 10, esaminerà
i ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni, secondo
le modalità di cui all'articolo successivo.
9. Il Comune può stabilire anche delle graduatorie speciali in
cui inserire le domande di richiedenti che si trovino in particolari o
gravi condizioni, individuate ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
Art. 10
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E L'ESAME DEI
RICORSI
1. Il Comune procede d'intesa con i Comuni dell' Associazione Terre di
Pianura alla costituzione di un'unica commissione tecnica per la formazione
della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp e per l'esame dei
ricorsi. La Commissione opera per l'intero ambito territoriale di riferimento
e viene formalmente nominata dal Sindaco/Presidente dell'Associazione.
2. La commissione tecnica di cui al comma 1, è costituita :
- da un esperto in materia giuridica/amministrativa (Presidente)
- da un esperto in materia fiscale (componente)
- da un esperto in materia di diritto di famiglia (componente)
- da un esperto in materia designato da ACER (componente)
- da un rappresentante delle OO.SS. degli inquilini, designato dalle stesse
(componente)
- da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. (componente)
In seno alla medesima dovrà essere eletto un componente con funzioni
di vice-presidente.
3.La commissione dura in carica tre anni; la commissione uscente permane
in carica sino all'insediamento dei nuovi componenti, i quali possono
essere riconfermati.
Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del
50% più uno dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza
dei votanti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
I componenti la commissione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica
durante il mandato, vengono sostituiti con nuovi componenti nominati dal
Sindaco di cui al comma 1. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente
al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Al Presidente la commissione ed ai componenti spetta un gettone di presenza
da determinarsi nell'atto di nomina.
I componenti che non intervengano consecutivamente, senza giustificato
motivo, a tre sedute, decadono dalla carica. In caso di dimissioni, il
Sindaco di cui al comma 1 provvede alla sostituzione; le dimissioni sono
acquisite al protocollo del Comune capofila (Molinella), hanno efficacia
immediata e sono irrevocabili.
La commissione per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, è
convocata dal Presidente mediante avviso recapitato almeno cinque giorni
prima della seduta; la sede delle riunioni della medesima è fissata
presso il Municipio del Comune capofila (Molinella), il quale deve altresì
provvedere a quanto necessario per il regolare funzionamento della Commissione
nonché alle funzioni di segreteria.
4.La commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati
avverso la graduatoria provvisoria di cui all'art. 9, comma 4, del presente
regolamento come pure i ricorsi di modifica requisiti assegnazione di
cui all'art. 12 del presente Regolamento e provvede alla formazione della
graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande che abbiano
conseguito il medesimo punteggio, con l'utilizzo di strumentazioni informatiche
e trasmette la stessa al Comune per la successiva stesura.
5.La graduatoria definitiva viene approvata da ogni singolo Comune con
provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all'Albo pretorio per trenta
giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla
Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
6. La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella
precedente.
ART. 11
GRADUATORIE SPECIALI
1.Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire
le domande di concorrenti con le condizioni di cui ai punti:
A-5) caso di coppia di nuova formazione,
A-6) caso di adulto con minore/i a carico,
B-2) caso di anziano ultrasessantacinquenne,
B-3) caso di anziano ultrasettantenne,
col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione
di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare
richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.
2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita
per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto B-4)
di cui all'art. 8 del presente regolamento, ai fini della destinazione
prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi
inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche,
secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384
e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi
provvedimenti di attuazione.
ART 12
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI
1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza
dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio
- di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento- nei confronti
del richiedente e del nucleo richiedente che risultano collocati in posizione
utile nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti, prescritti ai fini dell'assegnazione, e tutte le condizioni
oggettive e soggettive devono sussistere sia al momento della domanda,
sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di
Erp;
3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir
meno degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive
e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a
dare comunicazione di ciò al richiedente, il quale entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso
in opposizione al Comune.
4.Il ricorso viene esaminato dalla commissione tecnica di cui all'art.
10 del presente regolamento, e il Comune provvede a comunicare la decisione
assunta.
5.In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella
posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con
pari punteggio.
6.Il Comune o l'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 33 della L.R., procede
annualmente alla verifica della situazione reddituale e alla permanenza
dei requisiti di assegnazione.
ART. 13
ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO
1. L'alloggio è assegnato in base:
a- alla composizione del nucleo;
b- alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla
disponibilità degli alloggi.
2. Il Soggetto Gestore, a cui è stata affidato la gestione del
patrimonio abitativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento,
è tenuto a fornire al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare,
che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi
da precedenti nuclei assegnatari .
3. Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria
definitiva.
4. Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto
in base alla dimensione dell'alloggio - ossia superficie in mq - rapportata
al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie
di standard abitativo, come di seguito specificato:
a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq. sono assegnabili
ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone + n. 1 minore;
b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 58,6 mq. e 78 mq. sono
assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 78,1 mq. e 90 mq. sono
assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;
d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei
familiari composti da 6 persone ed oltre.
5. Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio,
non possono essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare
gli ospiti di cui all'art. 27, comma 3, della L.R. 24/2001, coloro che
non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27,
comma 1, della medesima L.R. 24/2001 e coloro che occupano irregolarmente
l'alloggio.
6. In deroga a quanto stabilito nel comma 5 che precede, in caso di assegnazione
a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza,
lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente
in più.
7. Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti,
assegnazioni in deroga agli standard fissati ai sensi del comma 4 del
presente articolo.
8. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una
situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare
la cui composizione è idonea alla metratura di quell'alloggio,
secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare
motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.
ART. 14
ALLOGGI SOTTRATTI O TEMPORANEAMENTE SOTTRATTI ALL'ERP
1.Gli alloggi di proprietà comunale, già esclusi dall'Erp
ai sensi della normativa previgente, vengono utilizzati per la sistemazione
provvisoria a favore dei concorrenti collocati nelle graduatorie comunali
e con accertati requisiti e punteggi utili per l'assegnazione, i quali
si trovino nelle seguenti situazioni:
a- sfratto eseguito,
b- esecuzione con tempi definiti dello sfratto,
c- presenza di altre situazioni abitative gravi, valutate caso per caso
dal Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, della L.R. 24/2001,
può sottrarre temporaneamente all'assegnazione gli alloggi non
più idonei, per vetustà, inadeguatezza tipologica o per
ubicazione, ad essere assegnati come residenza permanente, per inserirli
con priorità in programmi di recupero e riqualificazione e può,
altresì, destinare gli alloggi erp ad un diverso utilizzo, garantendone
la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.
3. Secondo quanto dispone l'art. 20, comma 7, della L.R. 24/2001, i programmi
di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia
residenziale pubblica devono garantire la realizzazione di una quantità
equivalente di nuovi alloggi erp all'interno degli ambiti oggettivi del
programma.
ART. 15
ASSEGNAZIONI IN DEROGA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
1. Il Comune prevede casi di assegnazioni, di seguito specificati, in
deroga alla graduatoria nelle situazioni di particolare emergenza abitativa.
A tale fine riserva con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni
sindacali dell'utenza, una quota di alloggi da definire annualmente in
relazione al numero di alloggi che, stante la disponibilità di
alloggi dell'anno precedente, si preveda di avere a disposizione. Si possono
identificare nell'ambito dell'Associazione un numero stabilito di alloggi
da utilizzare nei casi di situazioni di emergenza abitativa.
2. Nei casi di cui al comma 1 e specificati al comma 3, il Comune può
provvedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di
tempo non superiore a due anni.
3. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria
a favore dei nuclei familiari che rientrino nelle categorie o situazioni
di seguito specificate:
a) casi gravi ed emergenti ("casi sociali"), di volta in volta
valutati dal Comune
b) altre situazioni particolari e gravi, di seguito specificate :
ü nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio
dell'alloggio,
ü nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone
vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia;
ü nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità,
coabitazioni conflittuali, sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari
in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa, in strutture pubbliche,
ecc.);
ü nuclei numerosi con la presenza di minori;
ü nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni;
c) sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763;
d) emigrati che rientrano in un Comune della Regione Emilia-Romagna o
che siano rientrati da non più di dodici mesi dall'adozione del
provvedimento annuale di riserva di alloggi per emergenza abitativa di
cui alla L.R. 21 febbraio 1990 n. 14.
4. I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti
nelle situazioni sopra ricordate ai fini della loro sistemazione provvisoria,
sono tutti quelli stabiliti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica,
indicati nella normativa regionale in materia.
5. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio:
- alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 2;
- previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso
all'Erp, di cui alla L.R. 24/2001;
- previa verifica dell'efficacia e della validità che la sistemazione
provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato.
6. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 5, l'alloggio deve
essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.
7. Qualora nell'ambito della gestione delle graduatorie comunali non si
verifichino le condizioni generali per l'utilizzo degli alloggi esclusi
dall'Erp, di cui al precedente art. 14, comma 1, del presente regolamento,
questi, nel numero stabilito dal Comune, vengono destinati per la sistemazione
provvisoria dei nuclei familiari in emergenza abitativa di cui al comma
3 del presente articolo del Regolamento. In tal caso, l'assegnazione definitiva,
conseguente al periodo di sistemazione provvisoria, avverrà in
un alloggio di Erp.
ART. 16
INDIVIDUAZIONE, CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA
1. Il Comune informa dell'assegnazione il richiedente e, qualora sia possibile,
prevede la facoltà per il medesimo di visionare gli alloggi idonei
e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza,
fissando comunque un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dal richiedente avente
diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata. In caso di
mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono
rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati
motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.
4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente
motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato
d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il
Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione
dalla graduatoria.
5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato
non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che
si renderanno successivamente disponibili.
6. Secondo quanto pattuito nella convenzione di cui all'art. 4, l'Ente
Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione
con lettera raccomandata, qualora non sia stato possibile un reperimento
più rapido dell'avente diritto, degli assegnatari per la stipulazione
del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna
dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore, non
sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna
l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato
decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria
7. Il Comune stabilisce in sessanta giorni dalla firma del contratto,
il termine entro il quale l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio,
salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata
occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione,
e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza
è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la
risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato
mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare
deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
8. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso
all'autorità competente.
ART. 17
MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI
1. La mobilità degli assegnatari negli alloggi può essere
disposta dal Comune, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/2001, su richiesta
dell'assegnatario o d'ufficio, per sottoutilizzazione degli alloggi, per
situazioni conflittuali con altri utenti, per situazioni segnalate dai
servizi sociali o sanitari o altri casi da valutarsi di volta in volta
dal Comune..
2. La mobilità è disposta a favore di coloro che risultano
essere componenti regolari del nucleo familiare assegnatario e riguarda
l'intero nucleo che dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio.
3. Nel caso di mobilità disposta d'ufficio per esigenze di ristrutturazione,
Il Comune:
- assicura il trasferimento in altro alloggio di erp;
- presta formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori;
- presta garanzia sulla possibilità per l'assegnatario, su sua
richiesta, di rientrare nell'alloggio a conclusione dei lavori;
- provvede alle spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per
il rientro in quello originario.
4. Nell'ipotesi di mobilità d'ufficio, il Comune assicura il trasferimento
dell'assegnatario in altro alloggio di erp situato nell'ambito del territorio
comunale. In casi di rifiuto da parte dell'assegnatario, il Comune provvede
a una maggiorazione del canone.
5. Nei casi di mobilità richiesta dall'assegnatario viene istituita
un'apposita graduatoria aperta, aggiornata periodicamente ogni sei mesi,
nella quale sono collocate le domande dei richiedenti, in base a punteggi
attribuiti in presenza delle condizioni di cui al comma 6 che segue.
6. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata
sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni
di seguito indicate:
-A- Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni
di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali dei suoi occupanti,
intendendosi per inidoneo l'alloggio che rientra almeno in uno dei seguenti
parametri, in rapporto alle condizioni personali:
- conformazione dell'alloggio
- accessibilità all'alloggio (barriere architettoniche, assenza
di ascensore ecc.)
- Si elencano le condizioni personali, che rapportate all'inidoneità
dell'alloggio di cui sopra, possono comportare l'attribuzione di punteggio:
- invalidità superiore ai 2/3 suddivisa :
p. ( 9) se totale
p. (8) se non totale (dal 67% al 99%)
- Condizioni di salute:
p. (9) gravi patologie accertate dalla struttura pubblica
p. (5) malattia cronicizzata accertata dalla struttura pubblica
- Età:
p
(5) se anziani oltre 65 anni
p
(6) se anziani oltre 75 anni
p
(9) presenza minorenne (portatore di handicap, con certificazione
U.S.L.)
p
(5) presenza di minorenne
p. ..(5) presenza di familiari componenti il nucleo familiare,
di generazione e/o sesso diversi.
- Esigenze di cura e assistenza in strutture mediche : p.
(3)
- Familiari di supporto quotidiano: p.
(3)
-B- Inidoneità dell'alloggio che non sia in relazione a particolari
condizioni dei suoi occupanti:
- sottoaffollamento:
a) numero tre persone in meno rispetto allo standard abitativo di cui
al presente regolamento: p.
(6)
b) numero una o due persone in meno rispetto a tale standard:
p.
(3)
- sovraffollamento:
a) numero quattro o più persone in più rispetto allo standard
abitativo di cui al presente regolamento: p.
(6)
b) numero tre persone in più rispetto a tale standard: p.
(4)
c) numero una o due persone in più rispetto a tale standard: p.
(3)
- Disagio economico (spese accessorie superiori od equivalenti al canone
di locazione): p.
(1)
- Assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita e non intenzionati
all'acquisto: p.
(1)
A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio tra le
domande dei concorrenti aventi il medesimo punteggio.
ART. 18
MOBILITA' SOVRACOMUNALE DEGLI ASSEGNATARI
1. Il Comune può optare, nell'ambito della Associazione di appartenenza,
per una gestione della mobilità anche a livello sovracomunale,
favorendo forme di collaborazione tra i Comuni appartenenti alla Associazione
di riferimento e al fine di garantire una maggiore disponibilità
di alloggi a favore dei soggetti interessati.
2. Il Comune, nell'ipotesi di cui ai comma 1, dà preferenza alle
richieste di mobilità per l'avvicinamento al luogo di cura e assistenza
per motivi di salute e a quelle per l'avvicinamento ai familiari per necessità
di assistenza.
3. Al Comune è consentita, altresì, la stipula di eventuali
Accordi con il Comune del capoluogo, considerata la densità di
alloggi in quest'ultimo presente, o altri Comuni, per disciplinare ipotesi
speciali di mobilità.
4. Per l'individuazione delle procedure di mobilità intercomunale
degli assegnatari si applica quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett.
c), della L.R. 24/2001.
ART. 19
GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA'
1.Il Comune provvede alla raccolta e verifica delle domande, alla formazione
ed aggiornamento periodico delle graduatorie ogni sei mesi.
2.La rinuncia sottoscritta dall'assegnatario all'alloggio o alloggi proposti,
comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato non potrà
presentare nuova domanda per un anno, decorrente dalla data di esclusione.
3.Il Comune può affidare, mediante apposito accordo, la fase istruttoria
relativa alla gestione della graduatoria di mobilità di cui all'art.17,
commi 5 e 6, del presente regolamento, al Soggetto Gestore di cui all'art.
4, comma 1, del presente regolamento. In tale ipotesi il Soggetto Gestore
provvede alla attività di cui al comma 1 del presente articolo,
secondo le modalità stabilite dal Comune affidatario.
TITOLO IV
REGOLAZIONE DELLE SITUAZIONI INCIDENTI SUL RAPPORTO INQUILINO E PROPRIETARIO-GESTORE
DELL'ALLOGGIO DI ERP
ART. 20
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
1.I rapporti con i destinatari finali degli alloggi di erp sono regolati
da contratti di locazione, che possono appartenere a una delle seguenti
tipologie:
1) contratto di locazione a titolo definitivo;
2) contratto di locazione a titolo provvisorio ai sensi dell'art 15 del
presente regolamento.
2. Si farà riferimento al contratto-tipo di locazione degli alloggi
di erp che verrà predisposto dal Tavolo di concertazione, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. 24/2001.
ART. 21
OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI DI ERP
1. Ai sensi del'art. 34 della L.R. 24/2001, il Comune persegue le occupazioni
illegali degli alloggi di erp, siano esse abusive o senza titolo.
2. Nel caso delle occupazioni abusive, il Comune, attraverso un proprio
operatore, sviluppa ogni azione utile a convincere l'occupante a rilasciare
l'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli
organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente,
ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, il Comune invia
all'occupante diffida a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dalla avvenuta
conoscenza dell'occupazione e procede contestualmente ad inoltrare querela
contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del c.p.. Successivamente,
valutate le eventuali deduzioni, il Comune adotta un provvedimento di
rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei messi comunali all'occupante
3.Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, il Comune diffida
l'occupante a rilasciare l'alloggio, dandogli un termine di 30 giorni
per la presentazione di deduzioni scritte. Successivamente, valutate le
eventuali deduzioni, il Comune adotta un provvedimento di rilascio, il
quale viene notificato a mezzo dei messi comunali all'occupante.
4. Il soggetto occupante abusivamente o senza titolo un alloggio di Erp
è escluso dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, finché perdura la suddetta condizione di
occupazione illegale. Nessun punteggio può essere attribuito al
momento della presentazione della domanda e l'occupazione illegale di
alloggio Erp costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva
in sede di assegnazione. Parimenti, gli occupanti illegali di alloggio
pubblico non possono essere interessati all'utilizzo di un alloggio Erp
nell'ambito dell'emergenza abitativa di cui all'art. 12 del presente regolamento.
5. Il Soggetto Gestore di cui all'art. 4 del presente regolamento è
tenuto a segnalare al Comune i casi di occupazione senza titolo o abusiva
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 22
RINVIO AD ALTRA DISCIPLINA E REGIME TRANSITORIO
1. La disciplina relativa all'uso degli alloggi e delle parti comuni è
definita da specifico regolamento, adottato dal Comune sulla base dei
criteri stabiliti con delibera del Consiglio regionale.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, per quanto concerne
la definizione degli obblighi degli inquilini degli alloggi di Erp di
proprietà del Comune si applica la disciplina prevista dalla Legge
12/1984 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al regolamento
d'uso degli alloggi di Erp, di cui alla delibera della Giunta regionale
n. 2579 del 2/05/85.
3. Con apposito provvedimento sarà definito l'importo dei canoni
maggiorati e relative sanzioni, da applicare in caso di occupazione illegale
e di decadenza; con lo stesso provvedimento saranno definiti i casi di
sospensione della decadenza.
ART. 23
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività
della deliberazione di approvazione dello stesso.
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