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Comune di Baricella

via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

REGOLAMENTO I.C.I.

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 100 del 21.12.1998
Modificato con deliberazioni di Consiglio:
- n. 73 del 20.12.1999
- n. 3 del 28.01.2002
- n. 100 del 23.12.2002
- n. 18 del 25.03.2003
- n. 39 del 26.04.2004

 

TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente la definizione di fabbricati ed aree è sostituito dal seguente:

"1. Gli immobili soggetti ad imposta sono così definiti:

a) - FABBRICATO: l'unità immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b)- AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO:

1)- per area costituente pertinenza di fabbricato si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato;

2)- l'area di cui al punto b1), anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

c)- FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO: in caso di area sulla quale insista un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento o ne sia iniziato l'utilizzo di fatto, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, o, se antecedente, dall'effettivo utilizzo. Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata dalla differenza tra la capacità edificatoria dell'intero lotto e quella utilizzata per la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

d)- AREA FABBRICABILE: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area deve risultare da un Piano Regolatore Generale approvato.

Non possono comunque ritenersi edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire sull'area edifici classificabili in catasto nei gruppi A-B-C-D-E.

L'edificabilità non è esclusa in presenza di vincoli temporanei anche se questi ultimi potranno influenzare il valore dell'area stessa.

Sono tuttavia da considerarsi non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dalla persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963 e soggetti al corrispondente obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

e)- TERRENO AGRICOLO: il terreno adibito all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d'impresa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 3
 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta comunale.

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. I valori determinati ai sensi del comma 1 valgono anche per gli anni successivi, qualora la Giunta comunale non ne deliberi la modifica.

Articolo 4
Alloggio non locato e 'seconda casa'

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per 'alloggio non locato', l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per 'seconda casa' l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

ART. 4 Bis
Pertinenze dell’abitazione principale

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale dimora, sia proprietario. o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza.
L’agevolazione concessa si traduce nella possibilità di applicare alle pertinenze l’aliquota per l’abitazione principale, e che l’unico ammontare di detrazione, se non trova capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale, può essere computato per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza l’autorimessa, la tettoia chiusa o aperta, il posto auto, la soffitta, la cantina in proprietà, anche se non siti nello stesso edificio o complesso immobiliare.

3. Qualora risultino distintamente iscritte in catasto più pertinenze, come sopra definite, la predetta assimilazione è consentita per una sola unità immobiliare (o un’autorimessa o un posto auto o una cantina ecc.)

4. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

TITOLO II:
VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 5
Versamenti

1. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

2. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:

a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente purché accreditati al comune prima che la violazione sia contestata;

b) i versamenti tempestivamente effettuati al Concessionario competente e da questo accreditati ad altro comune.

3. Su richiesta del contribuente, è ammesso il riversamento tra comuni dell'imposta tempestivamente versata a favore di comune diverso da quello di ubicazione dell'immobile, a condizione che la violazione non sia ancora stata contestata.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annua complessivamente dovuta per gli immobili non supera le lire 10.000.

6. In applicazione a quanto previsto dell’art. 59 comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 446/1997 si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto consiliare, possa prevedere, in aggiunta o in sostituzione al pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti con le seguenti modalità:

1) conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;

2) sistema bancario (anche tramite bancomat, carta di credito ecc.);

3) Tesoreria Comunale.

Le presenti modalità potranno essere utilizzate sia in autotassazione che a seguito di accertamento.

Art. 5 bis
Rateizzazione dei versamenti

1. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta a seguito di notifica di avviso di accertamento o di liquidazione, sia superiore ad Euro 2.000,00 il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire al contribuente che versi in comprovate difficoltà di ordine economico il pagamento in rate mensili di pari importo, in numero non superiore a 12 previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato versamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al debito residuo entro 30 gg dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad Euro 5.000 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 6
Rimborsi

1. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.

2. Il funzionario responsabile, entro180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento , totale o parziale, o di diniego.

3. E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/92 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

4. Chi ha pagato per propria colpa una somma non dovuta ha diritto agli interessi a decorrere dalla data di consegna al comune della domanda di rimborso e per semestre solare compiuto.

5. Sulle somme da rimborsare a seguito dell'attività di controllo effettuata dal Comune gli interessi vanno calcolati dalla data in cui è stato effettuato il pagamento e per semestre solare compiuto.

6. Non si fa luogo a rimborso quando l'ammontare dell'imposta da restituire a ciascun beneficiario non supera le lire 10.000.

TITOLO III:
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7
Esenzioni

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.504/1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali".

Art. 8
Agevolazioni

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa e in relazione a quanto previsto nel precedente art. 4 Bis, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta è equiparata all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2) del Decreto Legislativo n. 504/1992, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/92, la detrazione per l'abitazione principale può essere elevata fino a L. 500.000, nel rispetto degli equilibri del bilancio. La facoltà di aumentare detta detrazione può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti, in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. Al fine di favorire l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività imprenditoriali (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), gli immobili, posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati usufruiranno di una aliquota ridotta, stabilita annualmente dall'organo comunale competente, purchè:

- si tratti di fabbricato costruito in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

- si tratti di fabbricato strumentale per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purchè asseriti al fabbricato strumentale), D.

5. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione del precedente comma saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonchè di ogni altro adempimento richiesto in materia di imposta comunale sugli immobili. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

6. Con appositi provvedimenti della Giunta Comunale verranno annualmente stabilite le riduzioni delle aliquote al di sotto del limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale fabbricati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 431/98.

Art. 8 bis
Sanzioni

1.Fermo restando quanto stabilito dai D. Leg.vi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, si prevede quanto segue:
a) esenzione dalla sanzione per pagamento tardivo entro il decimo giorno dalla scadenza;
b) esenzione dalla sanzione per tardiva presentazione della denuncia entro il decimo giorno dalla scadenza;
c) riduzione a un quarto della sanzione per tardiva presentazione della denuncia entro il trentesimo giorno dalla scadenza.

2. Limitatamente agli immobili che hanno perduto i requisiti previsti dall'art. 9 del D.L 557/93 e successive modificazione (fabbricati ex rurali), qualora i contribuenti obbligati al pagamento del tributo, forniscano entro 60 gg. dalla richiesta del Comune le informazioni e di dati di cui l'Ufficio Tributi necessiti, effettuino il versamento delle somme risultanti dall'Avviso di Accertamento e non presentino ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oppura addivengano alla definizione attraversoml'accertamento con adesione), le sanzioni irrogate saranno ridotte a:
- 10% qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione;
- 7,5% qualora il contribuente abbia omesso il versamento dell'imposta
- 5% qualora il contribuente abbia presentato una dichiarazione infedele;
La medesima riduzione verrà applicata anche a coloro i quali si presentino spontaneamente presso l'Ufficio Tributi e stipulino l'accertamento con adesione oppure abbiano già provveduto ad accatastare l'immobile ex - rurale e abbiano provveduto alla relativa dichiarazione ICI.

Art. 9
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, come ad esempio un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile, superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n, 457. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici, rientranti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 31, comma 1.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. In ogni caso la riduzione prevista dal presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

TITOLO IV:
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10
Attività di liquidazione e accertamento

1. Fermo restando l'applicazione integrale del decreto legislativo n. 504/92, non si effettueranno più le liquidazioni e gli accertamenti sulla base delle dichiarazioni ma su criteri selettivi da individuare da parte della Giunta comunale.

2. Non si procederà alla richiesta di versamento qualora l'ammontare complessivo dell'avviso di liquidazione e/o accertamento risulti inferiore a L. 20.000

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

Art. 11
Autotutela

1. Il funzionario responsabile procede d'ufficio o su istanza di parte all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto e, se del caso, al Concessionario ed all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

Art. 12
Accertamento con adesione

1. E' introdotto, per quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, che rimane disciplinato dal decreto legislativo n.218 del 19 giugno 1997.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 è stabilito in 120 giorni, anziché in 90 giorni.

3. Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 12, è stabilito in 45 giorni, anziché in 15 giorni.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile. L'esito negativo del concordato, comunicato dal funzionario al contribuente prima della scadenza indicata al comma 2), determina la ripresa della decorrenza del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.

5. L'accertamento con adesione è titolo definitivo ed esecutivo: in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, alle scadenze pattuite, il comune procede alla riscossione coattiva.

6. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche a periodi pregressi di imposta.

Art. 13
Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della Legge 23.12.1996, n.662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art.59 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, una percentuale del gettito può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale che collabora alle attività di lotta all'evasione/elusione.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 
 

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