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TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
1.
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista
dagli artt. 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, disciplina l'applicazione dellimposta comunale sugli
immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
2.
Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree
L'articolo 2 del decreto legislativo
n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente la definizione di fabbricati
ed aree è sostituito dal seguente:
"1. Gli immobili soggetti ad
imposta sono così definiti:
a) - FABBRICATO: l'unità
immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel Catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata
dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
b)- AREA DI PERTINENZA DEL
FABBRICATO:
1)- per area costituente
pertinenza di fabbricato si intende l'area che nel catasto dei fabbricati
risulta asservita al predetto fabbricato;
2)- l'area di cui al punto b1),
anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici
generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto
in caso di effettiva utilizzazione
edificatoria.
c)-
FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO: in caso di area sulla quale insista
un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata
ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento o
ne sia iniziato l'utilizzo di fatto, le unità immobiliari appartenenti
a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, o, se antecedente,
dall'effettivo utilizzo. Conseguentemente la superficie dell'area
sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi,
è determinata dalla differenza tra la capacità edificatoria dell'intero
lotto e quella utilizzata per la parte già costruita ed autonomamente
assoggettata ad imposizione come fabbricato.
d)- AREA FABBRICABILE: l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità
dell'area deve risultare da un Piano Regolatore Generale approvato.
Non possono comunque ritenersi
edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o
privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire
sull'area edifici classificabili in catasto nei gruppi A-B-C-D-E.
L'edificabilità non è esclusa in
presenza di vincoli temporanei anche se questi ultimi potranno influenzare
il valore dell'area stessa.
Sono
tuttavia da considerarsi non fabbricabili i terreni posseduti e
condotti dalla persone iscritte negli appositi elenchi comunali
previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963 e soggetti al corrispondente
obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
e)-
TERRENO AGRICOLO: il terreno adibito all'attività di coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse,
in regime d'impresa.
Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto
attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli
anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione
del presente regolamento.
Articolo 3
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale
in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo
ad accertamento di loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta
comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla
Giunta comunale.
2.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili
in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione
dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun
rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli
immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi
a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
4. I valori determinati ai sensi
del comma 1 valgono anche per gli anni successivi, qualora la Giunta
comunale non ne deliberi la modifica.
Articolo 4
Alloggio non locato e 'seconda casa'
1.
Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per 'alloggio non
locato', l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel
gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile
a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso
personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.
2.
Agli stessi fini, s'intende per 'seconda casa' l'unità immobiliare
classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione
della categoria A10), arredata ed idonea per essere utilizzata in
qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà
o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene
a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o
saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità
immobiliare, in possesso o in locazione.
ART. 4 Bis
Pertinenze dellabitazione principale
1.
Agli effetti dellapplicazione delle agevolazioni in materia
di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti
dellabitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto.
Lassimilazione opera a condizione
che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, dellabitazione nella quale dimora, sia
proprietario. o titolare di diritto reale di godimento, anche se
in quota parte della pertinenza.
Lagevolazione concessa si
traduce nella possibilità di applicare alle pertinenze laliquota per labitazione
principale, e che lunico ammontare di detrazione, se non trova capienza
nellimposta dovuta per abitazione principale, può essere computato per
la parte residua in diminuzione dellimposta dovuta per la pertinenza.
2.
Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza lautorimessa,
la tettoia chiusa o aperta, il posto auto, la soffitta, la cantina
in proprietà, anche se non siti nello stesso edificio o complesso
immobiliare.
3.
Qualora risultino distintamente iscritte in catasto più pertinenze,
come sopra definite, la predetta assimilazione è consentita per
una sola unità immobiliare (o unautorimessa o un posto auto
o una cantina ecc.)
4.
Resta fermo che labitazione principale e le sue pertinenze
continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni
altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi
compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
TITOLO II:
VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 5
Versamenti
1.
L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto
passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari
i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta
relativa all'immobile condiviso.
2. Si considerano validi e, pertanto,
non sanzionabili:
a) i versamenti tempestivamente
eseguiti a Concessionario non competente purché accreditati al comune
prima che la violazione sia contestata;
b) i versamenti tempestivamente
effettuati al Concessionario competente e da questo accreditati ad altro
comune.
3. Su richiesta del contribuente,
è ammesso il riversamento tra comuni dell'imposta tempestivamente versata a favore
di comune diverso da quello di ubicazione dell'immobile, a condizione che la violazione non
sia ancora stata contestata.
4. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta
pregressi.
5. I versamenti non devono essere
eseguiti quando l'imposta annua complessivamente dovuta per gli immobili non supera le lire
10.000.
6. In applicazione a quanto previsto dellart.
59 comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 446/1997 si stabilisce che
il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi
con apposito atto consiliare, possa prevedere, in aggiunta o in
sostituzione al pagamento del tributo tramite il Concessionario del
servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti con
le seguenti modalità:
1) conto corrente postale
intestato alla tesoreria del Comune;
2) sistema bancario (anche tramite
bancomat, carta di credito ecc.);
3) Tesoreria Comunale.
Le presenti modalità potranno
essere utilizzate sia in autotassazione che a seguito di accertamento.
Art. 5 bis
Rateizzazione dei versamenti 1. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta a seguito di notifica di avviso di accertamento o di liquidazione, sia superiore ad Euro 2.000,00 il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire al contribuente che versi in comprovate difficoltà di ordine economico il pagamento in rate mensili di pari importo, in numero non superiore a 12 previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato versamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al debito residuo entro 30 gg dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad Euro 5.000 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
Art. 6
Rimborsi
1.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata
dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede
la restituzione.
2.
Il funzionario responsabile, entro180 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica,
anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento
di accoglimento , totale o parziale, o di diniego.
3.
E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale
stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/92 e fino
a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente
versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.
4.
Chi ha pagato per propria colpa una somma non dovuta ha diritto
agli interessi a decorrere dalla data di consegna al comune della
domanda di rimborso e per semestre solare compiuto.
5.
Sulle somme da rimborsare a seguito dell'attività di controllo effettuata
dal Comune gli interessi vanno calcolati dalla data in cui è stato
effettuato il pagamento e per semestre solare compiuto.
6. Non si fa luogo a rimborso
quando l'ammontare dell'imposta da restituire a ciascun beneficiario
non supera le lire 10.000.
TITOLO III:
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 7
Esenzioni
1.
In applicazione della facoltà di cui all'art.59, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, si stabilisce che
l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30.12.1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale,
a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità
di locatario finanziario.
2.
Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.504/1992, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli immobili posseduti,
a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di
locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli
altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
dalle aziende sanitarie locali".
Art. 8
Agevolazioni
1.
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate
tali per espressa previsione legislativa e in relazione a quanto
previsto nel precedente art. 4 Bis, ai fini dellapplicazione
dellaliquota ridotta e della detrazione di imposta è equiparata
allabitazione principale, come intesa dallart. 8, comma
2) del Decreto Legislativo n. 504/1992, lunità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata, o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.
2.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo
n. 504/92, la detrazione per l'abitazione principale può essere
elevata fino a L. 500.000, nel rispetto degli equilibri del bilancio.
La facoltà di aumentare detta detrazione può essere esercitata anche
limitatamente a determinate categorie di soggetti, in situazioni
di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione
del Consiglio comunale.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli
immobili per i quali questo comune è
soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992,
ed hanno effetto con riferimento agli anni successivi a quello in
corso alla data di adozione del presente
regolamento.
4.
Al fine di favorire l'insediamento sul territorio comunale di nuove
attività imprenditoriali (artigianali, industriali, commerciali,
direzionali), gli immobili, posseduti dalle imprese e da loro direttamente
utilizzati usufruiranno di una aliquota ridotta, stabilita annualmente
dall'organo comunale competente, purchè:
- si tratti di fabbricato costruito
in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- si tratti di fabbricato strumentale
per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purchè asseriti
al fabbricato strumentale), D.
5.
I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione del precedente comma
saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti
per la presentazione delle denunce, nonchè di ogni altro
adempimento richiesto in materia di imposta comunale sugli immobili.
Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni
vigenti.
6.
Con appositi provvedimenti della Giunta Comunale verranno annualmente
stabilite le riduzioni delle aliquote al di sotto del limite minimo
del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale fabbricati a canone concordato ai
sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 431/98.
Art. 8 bis
Sanzioni
1.Fermo restando quanto
stabilito dai D. Leg.vi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, si prevede
quanto segue:
a) esenzione dalla sanzione
per pagamento tardivo entro il decimo giorno dalla scadenza;
b) esenzione dalla sanzione
per tardiva presentazione della denuncia entro il decimo giorno
dalla scadenza;
c) riduzione a un quarto
della sanzione per tardiva presentazione della denuncia entro il
trentesimo giorno dalla scadenza.
2. Limitatamente agli immobili che hanno perduto i requisiti previsti
dall'art. 9 del D.L 557/93 e successive modificazione (fabbricati
ex rurali), qualora i contribuenti obbligati al pagamento del tributo,
forniscano entro 60 gg. dalla richiesta del Comune le informazioni
e di dati di cui l'Ufficio Tributi necessiti, effettuino il versamento
delle somme risultanti dall'Avviso di Accertamento e non presentino
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oppura addivengano
alla definizione attraversoml'accertamento con adesione), le sanzioni
irrogate saranno ridotte a: - 10% qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione; - 7,5% qualora il contribuente abbia omesso il versamento dell'imposta
- 5% qualora il contribuente abbia presentato
una dichiarazione infedele; La medesima riduzione verrà applicata anche a coloro i quali si presentino spontaneamente presso l'Ufficio Tributi e stipulino l'accertamento con adesione oppure abbiano già provveduto ad accatastare l'immobile ex - rurale e abbiano provveduto alla relativa dichiarazione ICI.
Art. 9
Fabbricati inagibili o inabitabili
1.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto, come ad esempio un fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente e simile, superabile non con interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.
31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n, 457.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il
cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti
alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli
edifici, rientranti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie
di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 31, comma 1.
2.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente
autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata
alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3.
In ogni caso la riduzione prevista dal presente articolo ha decorrenza
dalla data in cui è accertato lo stato di inabitabilità o inagibilità
ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
TITOLO IV:
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10
Attività di liquidazione e accertamento
1.
Fermo restando l'applicazione integrale del decreto legislativo
n. 504/92, non si effettueranno più le liquidazioni e gli accertamenti
sulla base delle dichiarazioni ma su criteri selettivi da individuare
da parte della Giunta comunale.
2.
Non si procederà alla richiesta di versamento qualora l'ammontare
complessivo dell'avviso di liquidazione e/o accertamento risulti
inferiore a L. 20.000
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con
riferimento a periodi d'imposta pregressi.
Art. 11
Autotutela
1.
Il funzionario responsabile procede d'ufficio o su istanza di parte
all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti
illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al
destinatario dell'atto e, se del caso, al Concessionario ed all'organo
giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
Art. 12
Accertamento con adesione
1.
E' introdotto, per quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento
con adesione, che rimane disciplinato dal decreto legislativo n.218
del 19 giugno 1997.
2.
Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 è stabilito in 120
giorni, anziché in 90 giorni.
3.
Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 12, è stabilito in 45
giorni, anziché in 15 giorni.
4.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale
mancata comparizione dell'interessato, viene dato atto in succinto
verbale da parte del funzionario responsabile. L'esito negativo
del concordato, comunicato dal funzionario al contribuente prima
della scadenza indicata al comma 2), determina la ripresa della
decorrenza del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
5.
L'accertamento con adesione è titolo definitivo ed esecutivo: in
caso di mancato pagamento da parte del contribuente, alle scadenze
pattuite, il comune procede alla riscossione coattiva.
6.
L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio
comunale, con riferimento anche a periodi pregressi di imposta.
Art. 13
Potenziamento dell'ufficio tributi
1.
In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della Legge
23.12.1996, n.662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art.59 del
Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, una percentuale del gettito
può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione
di compensi incentivanti al personale che collabora alle attività
di lotta all'evasione/elusione.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 1999.
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