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Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito
I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate
dal Comune.
Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo
31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000
n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi
e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.
Le norme del presente regolamento e dei regolamenti di settore
del Comune per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano per
l'accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi
di universalità e selettività indicati dalla legge
quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre
2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui
agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25. Il presente Regolamento
integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni
economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione
economica del richiedente.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto
del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel
diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati
a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai
fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità
dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate
situazioni economiche:
- Nidi d'infanzia;
- Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali domiciliari, semiresidenziali
e residenziali agli anziani;
- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali
per anziani;
- Alloggi protetti;
- Contributi economici
L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune
a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni
di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo
stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende
dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
Articolo 3 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare
di riferimento.
Nuclei familiari estratti.
La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni
sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare
di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:
A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia
anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989
n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ("insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso Comune");
C) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare,
anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo
familiare della persona di cui sono a carico;
D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se
risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso
nucleo familiare;
E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF
di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con
il quale risulta residente.
Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato
dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione
alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi
di individuazione del nucleo familiare relativamente a:
- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno
la stessa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998
n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130, si stabiliscono
i seguenti criteri di selezione riguardo l'assunzione come unità
di riferimento e conseguente composizione del nucleo familiare mediante
estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo ai fini della valutazione dell'I.S.E.E.:
- Per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani il nucleo
familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o
dal convivente;
- Per i servizi residenziali agli anziani il nucleo familiare estratto
è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente.
Rimane fermo che al pagamento della retta fanno fronte anche i parenti
tenuti al mantenimento indicati nel regolamento di settore, chiamati
pertanto a rispondere al proprio obbligo.
Per le contribuzioni economiche così come per i servizi all'infanzia
viene considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa
nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione dell'unità
di riferimento mediante estrazione dal nucleo familiare di base.
Articolo 4 - Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.
La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica
(I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del
reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi
dei criteri indicati negli articoli seguenti.
La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) viene seguentemente ottenuta rapportando
il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con
i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti
come sotto riportata:
1 componente 1,00
2 componenti 1,57
3 componenti 2,04
4 componenti 2,46
5 componenti 2,85
I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle
seguenti condizioni:
- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare
di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o
di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in
cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o
di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento
i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì
a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico
genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i
redditi della dichiarazione sostitutiva unica.
Articolo 5 - Definizione del reddito
Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione
presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività
indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte anche in forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita
IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro
o da enti previdenziali;
b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma
associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA,
assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato
applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento
medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;
Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione,
dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al
valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Lire 10.000.000
(€ 5.164,57 o altra misura in Euro stabilita dalla legge).
Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto
di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.
Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento
ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente
a ricevere la dichiarazione, può, ai sensi dei vigenti regolamenti
di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata,
che sostituisce integralmente quella precedente.
Nel caso in cui il soggetto, richiedente un'agevolazione tariffaria
o un contributo, non sia in grado di dichiarare redditi ai fini
IRPEF, fatti salvi i redditi esenti, il Comune, prima di concedere
l'agevolazione o erogare il contributo, può verificare l'effettiva
situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi
sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti
non assistiti, può escludere dal beneficio economico le domande
che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento
familiare.
Articolo 6 - Definizione del patrimonio
Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione
del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.
- Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni
edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito
ai fini ICI .Tali importi vengono definiti con riferimento al 31
dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione
agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo
d'imposta considerato.
Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno
si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31
dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la
costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in
abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del
debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino
alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra
definito, nel limite di Lire 100.000.000 (€ 51.645,69 o altra
misura in Euro stabilita dalla legge).
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione
di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione
relativa al calcolo del reddito a fini I.S.E.E..
- Il Patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei
depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore
di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società
d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate
dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n.221 come modificato
dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione
alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello
posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta
di prestazione. Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da
ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato
i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica unica
va arrotondato per difetto al milione di lire o suoi multipli (EU
a 500 Euro o suoi multipli). Dalla somma dei valori del patrimonio
mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Lire
30.000.000 (€ 15.493,71 o altra misura in Euro stabilita dalla
legge).
Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare considerato
nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra
determinati.
Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda
Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale
presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva unica unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente.
La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva
unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione
ai sensi delle leggi vigenti.
L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle
dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di
cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto
e fornito dal Comune.
Articolo 8- Assistenza alla compilazione
Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso
i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione
delle domande.
Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni
organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle
dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti
con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.
Articolo 9- Attestazione I.S.E.E.
Effettuata l'istruttoria della domande presentate, il Comune rilascia
un attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva
unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E..
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno
a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione
della sua presentazione al Comune.
La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà
essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni
componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva
unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare
una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.
La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione
alle prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti
comunali sui servizi .
Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica
e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede
a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo
degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante,
nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.
Articolo 10 - Controlli
Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità
di controllo previste dalla normativa generale in materia di controlli.
L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli
d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per
l'effettuazione dei controlli.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998
n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130,
l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della
correzione di errori materiali di modesta entità.
Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile
del Settore competente potrà richiedere la documentazione
necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca
collaborazione.
Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta
salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente
Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare
ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
Articolo 11- Modalità applicativa
Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni
tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura,
sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe
e/o dei servizi.
L'applicazione delle norme sull'I.S.E.E. ai singoli servizi comunali
è finalizzata a determinare, salvo i necessari arrotondamenti,
rette personalizzate nei servizi a domanda individuale.
Articolo 12 - Vigenza del regolamento
Il Presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui
all'articolo 2, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi
o da specifici provvedimenti.
Articolo 13 - Norma transitoria per la conversione in Euro
I valori in Lire riportati nel presente regolamento si intendono
convertiti in Euro secondo il tasso di conversione fisso di Lire
1936,27 per 1 Euro dal 1 gennaio 2002, fatti salvi diversi importi
in Euro stabiliti da specifiche norme statali in materia.
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