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REGOLAMENTO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione di consiglio n. 78 del 18.11.1997

 

Art. 1

Il presente regolamento detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.

Il presente regolamento disciplina altresì la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi formati e detenuti dall’amministrazione comunale, sia da parte della collettività che dei singoli interessati, e definisce le modalità per l’esercizio del diritto d’accesso.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso degli atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’amministrazione comunale, di un atto amministrativo.

I procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione comunale disciplinati dal presente regolamento sono individuati nelle tabelle allegate.

Art. 3

Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.L’amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

L’amministrazione comunale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi e di semplificazione, al fine di:
- snellire l’attività procedimentale;

- ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti strumentali;

- ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti tra di loro analoghi;

- regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi servizi.

Art. 4

I procedimenti sono attivati su istanza di parte o d’ufficio.

Il provvedimento è attivato su istanza di parte qualora le leggi o regolamenti prevedano la presentazione di un’istanza, comunque denominata, all’amministrazione comunale e il relativo obbligo di provvedere.

Il procedimento è attivato d’ufficio in presenza di un’istanza per cui non vi è obbligo di provvedere, di segnalazioni che sollecitino l’intervento dell’amministrazione comunale, nonchè qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente e qualora l’amministrazione comunale sia tenuta ad avviare l’attività procedimentale al verificarsi di determinate circostanze o in date prestabilite.

Art. 5

L’avvio di procedimento è comunicato ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della legge 7.8.1990, n. 241. La comunicazione dell’avvio di procedimento deve contenere gli elementi previsti dall’art. 8 della medesima legge.

La comunicazione dell’avvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi un numero limitato di destinatari. Essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso all’interessato per posta o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito, in forma certa e celere.

La comunicazione di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante numero di soggetti e in tal caso viene effettuata in forma pubblica, con avviso specifico, anche nelle forme consentite dalle moderne tecnologie.

Art. 6

In sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all’attività procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all’interessato in merito alla documentazione essenziale da presentare contestualmente all’istanza o all’attivazione d’ufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i costi dell’attività amministrativa.

La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli interessati in sede di avvio del procedimento.

Art. 7

Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere accertati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione certificativa d’ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati, adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.

Per la validità delle certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della legge 15.5.1997, n. 127.

Art. 8

Le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalla legge 4.1.1968, n. 15 e sue successive modificazioni, nonchè dall’art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127.

La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione comunale competenti per il procedimento trattato non è soggetta ad autenticazione.

L’amministrazione comunale adotta ogni misura utile a favorire l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e a semplificare le procedure di autenticazione, qualora previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Per l’acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della legge 7.8.1990, n. 241 e sue successive modificazioni.

Art. 10

Ogni procedimento attivato dall’amministrazione comunale su istanza di parte o d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso, congruamente motivato.

La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Art. 11

Per ogni procedimento è individuata dal presente regolamento, nelle schede allegate, in termini precettivi, la durata complessiva entro cui il procedimento stesso deve concludersi.

La determinazione della durata di ogni singolo procedimento deve tenere conto della durata e dei tempi richiesti allo svolgimento degli adempimenti istruttori correlati a passaggi esterni all’amministrazione comunale.

La durata dei procedimenti è soggetta a revisione periodica, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonchè in ragione di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento, con aggiornamento delle tabelle di riferimento allegate al presente regolamento.

Art. 12

Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio del comune competente ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

Per i procedimenti attivati su richiesta, istanza o sollecitazione di un’altra pubblica amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento della richiesta da parte del servizio competente.

Per i procedimenti attivati su istanza di parte, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione comunale, attraverso il protocollo generale.

Art. 13

I termini finali di ogni procedimento di competenza dell’amministrazione comunale, entro i quali deve aversi la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso, sono individuati nelle tabelle allegate. Essi costituiscono il termine massimo della durata dell’attività procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi istruttori interni al comune e di quelli esterni.

Tutti i procedimenti non individuati nelle allegate tabelle devono concludersi nel limite massimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241, o nel limite massimo previsto da altre disposizioni..

Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione comunale, l’interessato può produrre istanza al responsabile del servizio interessato, il quale ha l’obbligo di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3ter della legge 11.7.1995, n. 273.

L’inosservanza dei termini procedimentali comporta accertamenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli artt. 20, commi 9 e 10, e 59 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 14

Qualora per straordinarie esigenze istruttorie relative al procedimento non sia possibile rispettarne il termine finale, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento in cui viene richiesta all’interessato la necessaria integrazione documentale.

Qualora il servizio competente debba acquisire, in relazione al procedimento, pareri o nulla osta da organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni, per la sospensione dei termini si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 16, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 15

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti sono i servizi, le unità operative in cui si articola l’amministrazione comunale, per specifica competenza di materia, come risultante nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti servizi/unità operative, la sua responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l’istruttoria per l’emanazione dell’atto finale.

Art. 16

Il responsabile del procedimento è individuato nelle allegate tabelle. In caso di vacanza del posto, la responsabilità del procedimento sarà conferita dal segretario comunale ad altro dipendente di 6° q.f.

Il responsabile del procedimento:

- valuta, ai fini istruttori, tutti gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;

- accerta d’ufficio fatti e stati inerenti allo svolgimento dell’istruttoria, nonchè compie in relazione a essa ogni altro atto utile a completarla e a sollecitarne lo sviluppo;

- propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

- cura le comunicazione, le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o regolamento in relazione al procedimento e al provvedimento finale;

- esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonchè per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;

- adotta, ove ne abbia competenza in base a disposizioni di legge, regolamentari o dello statuto, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.

3. Il responsabile del procedimento cessa dalla sua posizione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 17

Il responsabile del settore può assegnare ad altro dipendente del proprio servizio la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonchè, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale.

L’individuazione del dipendente quale responsabile del procedimento deve avvenire sulla base della titolarità dell’attività procedurale prevalente.

Art. 18

Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti di cui al precedente art. 16.

Qualora, in relazione a procedimenti coinvolgenti più servizi o con passaggi istruttori esterni presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento rilevi difficoltà tali da poter condurre al mancato rispetto dei termini, ha l’obbligo di attivare forme di sollecitazione rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì le misure opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.

Art. 19

I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ossia coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o coloro che per legge devono intervenirvi, nonchè i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili, possono intervenire nel procedimento.

Può intervenire nel procedimento anche qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, oppure portatore di interessi diffusi se costituito in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento adottato a conclusione del procedimento.

Art. 20

I soggetti di cui al precedente art. 19 hanno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;

- di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione comunale ha l’obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;

- di presentare note, osservazioni e indicazioni con dati e informazioni relativi alla migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento.

2. In accoglimento di proposte e osservazioni presentate ai soggetti intervenuti nel procedimento, l’amministrazione comunale può concludere con gli interessati accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in costituzione di questo, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 21

Al fine di rendere effettiva la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti interessati, nonchè di migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione comunale, nell’ambito dell’attività procedimentale sono adottate, dai responsabili e dagli operatori, tutte le misure necessarie a semplificare gli sviluppo dei procedimenti.

Le misure di semplificazione, utilizzabili nelle diverse fasi del procedimento, devono comunque essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 22

Ogni qualvolta il perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale comporti la valutazione di interessi pubblici differenziati correlati a un procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi:

- tra i responsabili degli uffici del comune interessati, quando l’acquisizione di pareri, nulla osta, visti e autorizzazioni coinvolge solo articolazioni dell’amministrazione comunale;

- tra i soggetti abilitati dalle varie pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta, quanto l’attività procedimentale comporta passaggi istruttori esterni.

2. Resta fermo, in ordine all’obbligatorietà dell’indizione della conferenza di servizi in determinati casi, quanto previsto dagli artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7.8.1990, n. 241.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui lo stesso viene approvato.

 
 
 
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