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Art. 1
Il presente regolamento
detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi
di competenza del Comune.
Il presente regolamento
disciplina altresì la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi
formati e detenuti dallamministrazione comunale, sia da parte
della collettività che dei singoli interessati, e definisce le modalità
per lesercizio del diritto daccesso.
Art. 2
Ai fini del presente
regolamento, costituisce procedimento il complesso degli atti e
di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati alladozione,
da parte dellamministrazione comunale, di un atto amministrativo.
I procedimenti amministrativi
di competenza dellamministrazione comunale disciplinati dal
presente regolamento sono individuati nelle tabelle allegate.
Art. 3
Lo sviluppo dei procedimenti
amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia
e di pubblicità.Lamministrazione comunale non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dellistruttoria.
Lamministrazione
comunale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati
processi valutativi e di semplificazione, al fine di:
- snellire lattività procedimentale;
- ridurre il numero
dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti strumentali;
- ridurre i termini
per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione
per procedimenti tra di loro analoghi;
- regolare uniformemente
i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi
servizi.
Art. 4
I procedimenti sono
attivati su istanza di parte o dufficio.
Il provvedimento
è attivato su istanza di parte qualora le leggi o regolamenti prevedano
la presentazione di unistanza, comunque denominata, allamministrazione
comunale e il relativo obbligo di provvedere.
Il procedimento è
attivato dufficio in presenza di unistanza per cui non
vi è obbligo di provvedere, di segnalazioni che sollecitino lintervento
dellamministrazione comunale, nonchè qualora ciò sia previsto
dalla normativa vigente e qualora lamministrazione comunale
sia tenuta ad avviare lattività procedimentale al verificarsi
di determinate circostanze o in date prestabilite.
Art. 5
Lavvio di procedimento
è comunicato ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della legge
7.8.1990, n. 241. La comunicazione dellavvio di procedimento
deve contenere gli elementi previsti dallart. 8 della medesima
legge.
La comunicazione
dellavvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi
un numero limitato di destinatari. Essa è effettuata tramite avviso
scritto, trasmesso allinteressato per posta o con altri mezzi
che ne possano comunque assicurare il recapito, in forma certa e
celere.
La comunicazione
di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante
numero di soggetti e in tal caso viene effettuata in forma pubblica,
con avviso specifico, anche nelle forme consentite dalle moderne
tecnologie.
Art. 6
In sede di avvio
del procedimento i responsabili e gli operatori addetti allattività
procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni
allinteressato in merito alla documentazione essenziale da
presentare contestualmente allistanza o allattivazione
dufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni
di operazioni e di ridurre i costi dellattività amministrativa.
La documentazione
essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata
agli interessati in sede di avvio del procedimento.
Art. 7
Qualora in relazione
al procedimento amministrativo debbano essere accertati fatti, stati
o qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire
la relativa documentazione certificativa dufficio o, qualora
ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati, adottando
in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.
Per la validità delle
certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento
a quanto previsto dallart. 2 della legge 15.5.1997, n. 127.
Art. 8
Le certificazioni
possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese nelle
forme previste dalla legge 4.1.1968, n. 15 e sue successive modificazioni,
nonchè dallart. 3 della legge 15.5.1997, n. 127.
La sottoscrizione,
in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi dellamministrazione comunale competenti per il procedimento
trattato non è soggetta ad autenticazione.
Lamministrazione
comunale adotta ogni misura utile a favorire lutilizzo delle
dichiarazioni sostitutive e a semplificare le procedure di autenticazione,
qualora previste dalla normativa vigente.
Art. 9
Per lacquisizione
di pareri e di valutazioni tecniche si fa riferimento a quanto previsto
dagli artt. 16 e 17 della legge 7.8.1990, n. 241 e sue successive
modificazioni.
Art. 10
Ogni procedimento
attivato dallamministrazione comunale su istanza di parte
o dufficio deve concludersi con un provvedimento espresso,
congruamente motivato.
La motivazione del
provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dellamministrazione,
in relazione alle risultanze dellistruttoria.
Art. 11
Per ogni procedimento
è individuata dal presente regolamento, nelle schede allegate, in
termini precettivi, la durata complessiva entro cui il procedimento
stesso deve concludersi.
La determinazione
della durata di ogni singolo procedimento deve tenere conto della
durata e dei tempi richiesti allo svolgimento degli adempimenti
istruttori correlati a passaggi esterni allamministrazione
comunale.
La durata dei procedimenti
è soggetta a revisione periodica, sulla base delle effettive esigenze
rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonchè
in ragione di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento,
con aggiornamento delle tabelle di riferimento allegate al presente
regolamento.
Art. 12
Per i procedimenti
attivati dufficio, il termine iniziale decorre dalla data
in cui il servizio del comune competente ha comunque avuto conoscenza
del fatto da cui sorge lobbligo di provvedere.
Per i procedimenti
attivati su richiesta, istanza o sollecitazione di unaltra
pubblica amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento
della richiesta da parte del servizio competente.
Per i procedimenti
attivati su istanza di parte, il termine iniziale decorre dal ricevimento
della domanda da parte dellamministrazione comunale, attraverso
il protocollo generale.
Art. 13
I termini finali
di ogni procedimento di competenza dellamministrazione comunale,
entro i quali deve aversi la conclusione con ladozione di
un provvedimento espresso, sono individuati nelle tabelle allegate.
Essi costituiscono il termine massimo della durata dellattività
procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi
istruttori interni al comune e di quelli esterni.
Tutti i procedimenti
non individuati nelle allegate tabelle devono concludersi nel limite
massimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dallart.
2, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241, o nel limite massimo previsto
da altre disposizioni..
Decorsi inutilmente
i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza
dellamministrazione comunale, linteressato può produrre
istanza al responsabile del servizio interessato, il quale ha lobbligo
di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni, nel rispetto
di quanto previsto dallart. 3ter della legge 11.7.1995, n.
273.
Linosservanza
dei termini procedimentali comporta accertamenti ai fini dellapplicazione
delle sanzioni previste a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti
dagli artt. 20, commi 9 e 10, e 59 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 14
Qualora per straordinarie
esigenze istruttorie relative al procedimento non sia possibile
rispettarne il termine finale, questultimo ricomincia a decorrere,
per una sola volta, dal momento in cui viene richiesta allinteressato
la necessaria integrazione documentale.
Qualora il servizio
competente debba acquisire, in relazione al procedimento, pareri
o nulla osta da organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni,
per la sospensione dei termini si fa riferimento a quanto previsto
dallart. 16, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241.
Art. 15
Le unità organizzative
responsabili dei procedimenti sono i servizi, le unità operative
in cui si articola lamministrazione comunale, per specifica
competenza di materia, come risultante nelle tabelle allegate al
presente regolamento.
Qualora un procedimento
comporti più fasi gestite da differenti servizi/unità operative,
la sua responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre
listruttoria per lemanazione dellatto finale.
Art. 16
Il responsabile del
procedimento è individuato nelle allegate tabelle. In caso di vacanza
del posto, la responsabilità del procedimento sarà conferita dal
segretario comunale ad altro dipendente di 6° q.f.
Il responsabile del
procedimento:
- valuta, ai fini
istruttori, tutti gli elementi necessari per lemanazione del
provvedimento;
- accerta dufficio
fatti e stati inerenti allo svolgimento dellistruttoria, nonchè
compie in relazione a essa ogni altro atto utile a completarla e
a sollecitarne lo sviluppo;
- propone lindizione
o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
- cura le comunicazione,
le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o regolamento
in relazione al procedimento e al provvedimento finale;
- esercita ogni attribuzione
prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo
dei procedimenti di competenza, nonchè per la realizzazione di soluzioni
di semplificazione amministrativa;
- adotta, ove ne
abbia competenza in base a disposizioni di legge, regolamentari
o dello statuto, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti
allorgano competente per ladozione.
3. Il responsabile
del procedimento cessa dalla sua posizione in caso di assenza o
temporaneo impedimento.
Art. 17
Il responsabile del
settore può assegnare ad altro dipendente del proprio servizio la
responsabilità dellistruttoria e di ogni altro adempimento
inerente al singolo procedimento, nonchè, eventualmente, ladozione
del provvedimento finale.
Lindividuazione
del dipendente quale responsabile del procedimento deve avvenire
sulla base della titolarità dellattività procedurale prevalente.
Art. 18
Per le fasi del procedimento
che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile
del procedimento risponde limitatamente ai compiti di cui al precedente
art. 16.
Qualora, in relazione
a procedimenti coinvolgenti più servizi o con passaggi istruttori
esterni presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile
del procedimento rilevi difficoltà tali da poter condurre al mancato
rispetto dei termini, ha lobbligo di attivare forme di sollecitazione
rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì le misure opportune
per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.
Art. 19
I soggetti destinatari
della comunicazione di avvio del procedimento, ossia coloro nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti o coloro che per legge devono intervenirvi, nonchè
i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
finale e che siano individuati o facilmente individuabili, possono
intervenire nel procedimento.
Può intervenire nel
procedimento anche qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, oppure portatore di interessi diffusi se costituito in
associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
adottato a conclusione del procedimento.
Art. 20
I soggetti di cui
al precedente art. 19 hanno diritto:
- di prendere visione
degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge
e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
- di presentare memorie
scritte e documenti, che lamministrazione comunale ha lobbligo
di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;
- di presentare note,
osservazioni e indicazioni con dati e informazioni relativi alla
migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento.
2. In accoglimento
di proposte e osservazioni presentate ai soggetti intervenuti nel
procedimento, lamministrazione comunale può concludere con
gli interessati accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero in costituzione di questo, secondo
quanto previsto dallart. 11 della legge 7.8.1990, n. 241.
Art. 21
Al fine di rendere
effettiva la partecipazione al procedimento amministrativo da parte
dei soggetti interessati, nonchè di migliorare il rapporto tra cittadini
e amministrazione comunale, nellambito dellattività
procedimentale sono adottate, dai responsabili e dagli operatori,
tutte le misure necessarie a semplificare gli sviluppo dei procedimenti.
Le misure di semplificazione,
utilizzabili nelle diverse fasi del procedimento, devono comunque
essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti
in materia.
Art. 22
Ogni qualvolta il
perseguimento degli obiettivi dellamministrazione comunale
comporti la valutazione di interessi pubblici differenziati correlati
a un procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento
indice una conferenza di servizi:
- tra
i responsabili degli uffici del comune interessati, quando lacquisizione
di pareri, nulla osta, visti e autorizzazioni coinvolge solo articolazioni
dellamministrazione comunale;
- tra i soggetti abilitati
dalle varie pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di
autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta, quanto lattività
procedimentale comporta passaggi istruttori esterni.
2. Resta fermo, in
ordine allobbligatorietà dellindizione della conferenza
di servizi in determinati casi, quanto previsto dagli artt. 14,
14bis, 14ter, 14quater della legge 7.8.1990, n. 241.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla
data di esecutività della deliberazione consiliare con cui lo stesso
viene approvato.
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