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CAPO I Art. 1
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3, del decreto legislativo citato.
2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni. Art.2
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Baricella sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune medesimo. Art. 3
1. In applicazione dell'art.2 del D.Lgs. n.507/93 il Comune di Baricella è da considerarsi appartenente alla classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti) in base alla popolazione residente al 31.12.1992 (abitanti n.5032 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica). Art. 4
1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. Art. 5
1. Ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.507/93 il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 - comma 3, lettera c) della legge 142 del 8.6.90, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art.32 del citato D.Lgs. 507/93.
2. Nel caso di affidamento in concessione, il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare concessioni successivamente alla scadenza della concessione. Art. 6
1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento
di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui
sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni
dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle
affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nel territorio del Comune di Baricella sono descritte negli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Baricella di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazioni, alle norme del codice della strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse. Art.8
1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art.47 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata
con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività
a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può
essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per pertinenze
accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività,
poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. Le insegne di esercizio
e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in: Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività
o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente
su muro o vetrina. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di diverse attività,
è obbligatorio servirsi di un mezzo pubblicitario unitario. 3. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato
in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera
su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli
e dagli altri mezzi pubblicitari. 4. Si considera "striscione", "locandina", "stendardo" e "bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante d una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. 5. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 6. E' da considerarsi "volantino" l'elemento bidimensionale, privo di rigidezza, destinato alla diffusione diretta al pubblico di dimensioni non superiori a cm. 21 x 30. 7. E' da intendersi "vetrina" l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo e terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, all'interno, di manifesti e locandine è equiparata alla vetrina la mostra. 8. Si intende "vetrofania" la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 9. E' da intendersi "tenda" come mezzo pubblicitario il manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte in caratteri alfanumerici, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
10. Si intendono per "impianti di pubblicità o propaganda": Art. 9
1. La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio del Comune di Baricella, viene stabilita con la deliberazione della Giunta Comunale che approva il piano generale degli impianti; a tal fine si dovrà tener conto delle richieste dei soggetti interessati nonché della distribuzione sul territorio degli esercizi commerciali e delle attività economiche in genere.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 5032 unità registrate al 31.12.1992, non deve essere inferiore a mq. 60,384 corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a 86 fogli del formato di mt.0.70 x 1.00. La superficie potrà essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata per il venti per cento (20%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per il restante ottanta per cento (80%) alle affissioni di natura commerciale.
4. La superficie complessiva degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 20% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
1. L'attuale collocazione e distribuzione del territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione degli uffici comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigente e del presente Regolamento.
2. Il nuovo Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione del traffico ed ogni altro elemento utile a tale fine. Art. 11
1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente,
impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. Art.12
1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9 e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art.10, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella
quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti
da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo
dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per
un corretto rapporto, come ad esempio: spese, modalità e tempi
di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni,
rinnovo e revoca della concessione e simili. 3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocarsi su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione. Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni. Art.13
1) La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi oppure realizzata attraverso altre forme quali pubblicità fonica, esposizioni di locandine, cartoncini e simili è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
2) L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto
pagamento nei casi di:
3) Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4) Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione di cui ai precedenti commi, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolate dal vigente regolamento comunale attinente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5) Il contribuente si intende espressamente obbligato senza eccezioni e limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari. Art. 14
1) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dalla Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità
nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato
abusivo ad ogni effetto. Art. 15
1) La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli,
può essere effettuate:
2) E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata
mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità
commerciale svolta a mezzo volantinaggio su area pubblica o soggetta a
servitù di pubblico passaggio. E' consentita la pubblicità
comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite
volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in
occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose,
politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa
la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa
pubblicizzata, per uno spazio non superiore al 20% della superficie di
ogni facciata del volantino medesimo.
3) La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.
4) Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
5) La pubblicità luminosa su veicoli, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento al codice della strada approvato con D.P.R. 195/1992. Art. 16
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuta, e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.
CAPO II Art. 17
1) La legge (D.Lgs. 15.11.93 n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (Art.9) la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 - 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei successivi commi e negli altri articoli del presente capo.
2) Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3) Presupposto dell'imposta (art.5 D.Lgs. 507/93):
4) Modalità di applicazione dell'imposta (art.7 D.Lgs. 507/93):
5) Dichiarazione (art.8 D. Lgs. 507/93):
6) Pagamento dell'imposta (art. 9 D. Lgs. 507/93):
7) Attività di
accertamento (art.10 D.Lgs. 507/93): Art.18
1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono
quelle stabilite per legge. Regolamento e delibera vigenti nel periodo
di imposta considerato. Art.19
1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal codice della strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio e di manutenzione. Art.20
1. Sono assimilabili ai palloni frenanti di cui al comma 3 dell'art.16 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari, gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del D.Lgs. 507/93. Art.21
1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del
D.Lgs. 507/93, per ciascun "punto di pubblicità" si intende
ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica. CAPO III Art.22
1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Baricella costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Art.23
1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità per il pagamento, le riduzioni, le esenzioni, e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt.18,19,20,21 e 22 del D.lgs. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate sulle norme regolamentari di cui ai commi seguenti ed agli articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni (art.21 D.lgs. 507/93):
3) Pagamento del diritto (art.19 D.lgs. 507/93): Art.24
1. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge.
1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al Comune o concessionario apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendono possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione il Comune o concessionario dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la sopratassa per tardivo pagamento prevista dall'art.23 comma 2 del D.lgs. 507/93 e gli eventuali interessi.
1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.22 del D.lgs. n.507/93, le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico e accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Comune o concessionario è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non costituisce nuova o separata commissone se non ancora eseguita.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte a manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termina anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse. Art.27
1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D. lgs. 507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimando al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
CAPO IV Art.28
1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriale
deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla
metà della tariffa dell'imposta o del diritto. 4. Sono esenti i manifesti relativi ad attivitą svolta in forma istituzionale dal Comune in via esclusiva anche in forma associata con altri enti locali territoriali. Art.29
1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo
di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento
in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire
per difetto se la frazioni non è superiore a lire cinquecento o
per eccesso se è superiore.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale come stabilito dall'art.23 comma 3 del presente regolamento.
3. Il pagamento effettuato a mezzo di conto corrente postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
4. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 28.1.88 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione il suo concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. Art. 30
1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 507/93 (art.23 e 24), fatte salve le sanzioni previste dal codice della Strada. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico di soggetti indicati nell'art.6, comma 2 del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito all'installazione dello stesso.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica l'art.24 comma 2.3.4. del D.Lgs. 507/93.
3. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.17 comma 5 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
4. rate di o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole di cui al precedente comma è dovuta, indipendentemente da quella dell'imposta o del diritto il cui pagamento è pari al 20% ritardato.
5. Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovute essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Art.31
1. E' abrogato il precedente Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.P.R. 26.10.72 n.639 adottato con deliberazione del Consiglio comunale del 21.12.72 n.393 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8.6.90 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. |
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