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ART. 1 - ISTITUZIONE
DELLA TASSA
1. Per il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali
assimilati ai rifiuti urbani è istituita nel Comune di Baricella
una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento, con l'osservanza
delle prescrizioni e dei criteri di cui al Decreto Legislativo n.
507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la classificazione dei rifiuti
si fa riferimento alla normativa del D. P . R. n. 915 del 10.09.1982
e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 - SERVIZIO
DI NETTEZZA URBANA - ZONE DI APPLICAZIONE
1. Il servizio di nettezza urbana
è disciplinato dal presente "Regolamento per il servizio di
nettezza urbana" adottato ai sensi dell'art. 8 del D. P. R.
10 settembre 1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. n.
507/93. In tale regolamento sono stabiliti i criteri per l'assimilazione
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, i limiti delle zone del
territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito ed
attivato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione
del servizio di smaltimento dei rifiuti, la indicazione, a seconda
dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione
dei contenitori o dei criteri per determinarle.
2. Nelle
altre zone ove non é effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani
interni in regime di privativa, la tassa é dovuta a partire dal
1/1/96 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma
5, rispettose del limite del 40% della tariffa interna previsto
dall’art. 59, comma 2, del Decreto 507.
ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA
TASSA
1. La tassa è dovuta per l'occupazione
o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti e/o di aree scoperte
ove possono prodursi rifiuti, esistenti nelle zone del territorio
comunale ove il servizio é istituito ed attivato o comunque reso
in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, commi 1 e 2.
ART. 4 - DETERMINAZIONE
DELLA TASSA
1. L'applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è
estesa a tutto il territorio comunale.
2.La
tassa è dovuta in misura intera per i locali e le aree scoperte,
di cui all'art. 3, esistenti nelle zone del territorio comunale
in cui il servizio è istituito ed attivato.
3.Per l'abitazione colonica e gli
altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta
in misura intera anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta
dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’area di
pertinenza dell’abitazione o del fabbricato.
4.Gli occupanti o detentori
degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti
ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo
al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori.
5.La tassa per i soggetti di cui
al comma 4 del presente articolo è dovuta nella misura del 30% della
tariffa.
6. Ricorrendo i presupposti per
l’applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 9 e
14, é consentito il cumulo con quelli di cui al comma precedente,
nel limite massimo complessivo dell’80% della tariffa ordinaria.
ART. 5 - SOGGETTI
PASSIVI
1. La tassa è dovuta da coloro che
occupano o detengono locali e/o le aree scoperte di cui all'art.
3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare
o tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree stesse.
2. Il titolo dell'occupazione o
della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà,
dall'usufrutto, dall'uso, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto.
3. Per il pagamento della tassa
riguardante i locali di abitazione affittati ad uso foresteria o
con mobilio ad avventori occasionali, per un breve periodo che si
esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui l'occupazione
ha avuto inizio, è responsabile il proprietario dei medesimi.
4. Sono escluse dalla tassazione
le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile,
quali lastrici, solai, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici,
cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni
del garage con boxes e altre parti in comune, che possono produrre
rifiuti, agli effetti dell’art.3 del Regolamento. Resta ferma l’obbligazione
di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà
e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali
ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte
in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 6 - LOCALI ED AREE TASSABILI
1. Sono tassabili le aree scoperte
o parzialmente coperte pubbliche o private a qualsiasi uso adibite,
ove possono prodursi rifiuti urbani, che non costituiscano accessorio
o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dell’art.
16. Si considerano pertanto, tali, ai fini dell’autonoma applicazione
della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili)
che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo
al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente
in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale,
al servizio di un’attività qualsiasi, anche se diversa da quella
esercitata nell’edificio annesso.
2. Sono
altresì tassabili le aree scoperte di pertinenza di aree assoggettabili
a tassa. Sono considerate tali quelle poste a miglior servizio ed
ornamento delle aree tassabili.
3.Sono, pertanto, considerabili
aree tassabili, a titolo esemplificativo:
a) le aree adibite a campeggio;
b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo
e natura, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da
e sulla pubblica via;
c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto,
intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per
l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi,
area parcheggio, ecc.);
d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli
spazi all'aperto destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato
in modo permanente (per tutto l'anno) e temporaneo (per determinati
giorni o periodi dell'anno);
e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di
pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
f) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività
artigianali, commerciali, industriali, di servizi simili;
g) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione
di pubblici spettacoli (cinema, teatri simili);
h) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da
gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli di associazioni
private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte
destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva il
cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai
soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che
sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.
4. Si considerano, altresì, aree
tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio
dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
ART. 7 - LOCALI ED AREE INTASSABILI
1. Sono intassabili i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, ovvero
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino
in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno
qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria
o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione ( centrali termiche
e locali riservati ad impianti termologici, quali cabine elettriche,
celle frigorifere, locali di essicatura e stagionatura, senza lavorazione,
silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.).
2. Sono
esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non
sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per
effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientali di protezione civile, ovvero di accordi internazionali
riguardanti Organi di Stato esteri.
3. Non
sono soggette a tassazione le superfici dei locali o le aree scoperte
destinate esclusivamente allo svolgimento di attività agonistico
- sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione
sono riservate, di norma, ai soli praticanti.
4.Locali ed aree non utilizzati
e non predisposti all’uso a condizione che lo stato di non utilizzo
sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti
all’uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili e non
allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
5. Fabbricati danneggiati, non agibili,
in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità
é limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio
o dell’immobile;
6. Locali
e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente
per l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del
Codice Civile;
7. Soffitte,
ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente
alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
8. I locali e le aree scoperte per
i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti
interni al servizio svolto in regime di privativa comunale ove ricorrano
le fattispecie contemplate dall’art. 62, comma 5, del decreto 507;
9. Nella determinazione della superficie
tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché rifiuti
tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
La detassazione delle suddette superfici é concessa su domanda dell’interessato
ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. A tal fine
il Comune esegue gli opportuni accertamenti per verificare l’effettiva
sussistenza delle condizioni per la detassazione, come stabilite
dal "Regolamento per il servizio di nettezza urbana";
10.La detassazione delle superfici
di cui al comma 9, una volta concessa, ha effetto dal primo giorno
del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda é stata
presentata. Essa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno
di nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni per la
detassazione. Allorché queste vengano a cessare, l’interessato deve
presentare al Servizio Tributi la denuncia di cui all’art. 17, e
la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui sono venute meno le condizioni per la detassazione.
In caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia,
saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 22 del presente
regolamento;
11. Non sono soggetti alla tassa
i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, nonché
a servizi e consorzi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere
le relative spese di funzionamento e i locali e le aree per i quali
l’esclusione sia prevista da norme di leggi vigenti. Per eventuali
situazioni non contemplate in precedenti commi, si utilizzano criteri
di analogia.
12. Parti comuni del condominio
di cui all’art.1117 del codice civile.
13. Aree pertinenziali ed accessorie
di civile abitazione, anche a verde.
14. Aree a
verde di pertinenza e/o accessorie alle aree diverse da quelle del
comma precedente.
ART. 8 - RIDUZIONI DELLE SUPERFICI
TASSABILI
1. Ai fini della determinazione
dei locali e/o aree tassabili nel caso in cui per particolari caratteristiche
e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire
oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti
speciali non assimilati, nonché rifiuti tossici nocivi, la superficie
tassabile è quella interamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività,
ridotta delle seguenti quote percentuali in relazione alla categoria
di appartenenza:
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- Ambulatori dentistici, laboratori
odontotecnici e radiologici:
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riduzione del 10 per cento
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- Ambulatori veterinari:
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riduzione del 10 per cento
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- Laboratori di analisi:
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riduzione del 10 per cento
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- Aree scoperte di distributori
di carburanti:
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riduzione del 25 per cento
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- Lavanderie, tintorie non
industriali:
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riduzione del 20 per cento
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- Laboratori fotografici:
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riduzione del 10 per cento
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- Tipografie, stamperie:
|
riduzione del 45 per cento
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- Autocarrozzerie, autofficine:
|
riduzione del 60 per cento
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- Falegnamerie e Fabbri:
|
riduzione del 50 per cento
|
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- Elettrauto e radiatoristi:
|
riduzione del 50 per cento
|
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- Attività comm.li o depositi
ad essi collegati con superficie superiore a 100 mq. ove vengono
prodotti esclusivamente rifiuti assimilati agli urbani per
i quali il produttore provvede direttamente al loro smaltimento:
|
riduzione del 80 per cento
per la parte eccedente i 100
mq.
|
Per eventuali attività non considerate
nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
Le riduzioni delle superfici tassabili
sono concesse a seguito di presentazione di idonea documentazione
(Fatture e contratti di smaltimento e quant’altro previsto dalla
normativa vigente).
ART. 9 - ESENZIONI E RIDUZIONI
1. Sono esenti dalla tassa:
a) gli edifici adibiti a qualsiasi
culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso
di abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) le abitazioni occupate da persone
sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni
di accertato grave disagio economico, le persone assistite in modo
permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati.
L’esenzione sarà concessa su domande dell’avente diritto previo
accertamento e attestazione del Settore Sanità - Servizi Sociali.
c) le superfici occupate per iniziative
sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del
tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione
e di durata non superiore a 24 ore, a condizione che la superficie
non superi i 10 metri quadrati.
d) i locali degli edifici utilizzati
dagli agricoltori per le specifiche attività di impresa.
e) locali ed aree adibite a scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, che abbiano nell’ambito della
programmazione didattica progetti tesi all’educazione ambientale.
La richiesta di riduzione ed il progetto deve essere presentato
entro il 20 gennaio di ogni anno.
La tassa è ridotta del 50% nel caso
di:
a) abitazioni occupate da famiglie
formate esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni con
reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore
all'importo della pensione sociale o minima erogata dall'INPS agli
ex lavoratori dipendenti moltiplicato per il numero dei componenti
il nucleo familiare, ed esclusivamente proprietari dell’abitazione
di residenza. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo
di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve
avere nessuna proprietà immobiliare;
b) abitazioni occupate da portatori
di handicap con invalidità superiore all’80%.
ART.10 - CONDIZIONI
PER L'ESENZIONE O LA RIDUZIONE
1. L'esenzione o la riduzione di
cui all'art. 9 è concessa su domanda dell'interessato. A tal fine
il Comune esegue gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva
sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o la riduzione.
2. L'esenzione o la riduzione ha
effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui la domanda è presentata. Essa compete anche per gli anni
successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persistono
le condizioni per l'esenzione o la riduzione. Allorché queste vengano
a cessare, l'interessato deve presentare al Servizio Tributi denuncia
di cui all'art. 17, e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni
per l'esenzione o la riduzione.
3. In caso di accertamento d'ufficio
per omissione della denuncia indicata al precedente comma, saranno
applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del presente regolamento.
ART. 11 - COPERTURA DELLE ESENZIONI
E DELLE RIDUZIONI
1. Le esenzioni e le riduzioni di
cui all'art. 9 sono iscritte a partire dal bilancio preventivo relativo
all’esercizio 1996 come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura
è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
ART. 12 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa è commisurata alla superficie
occupata dei locali e delle aree tassabili espressa in metri quadrati.
2. La superficie tassabile dei locali
è misurata sul filo interno dei muri; la superficie tassabile delle
aree cui all'art. 3 è misurata sul perimetro interno delle aree
stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. I vani scala dei singoli fabbricati
sono commisurati in base alla superficie, moltiplicata per il numero
di piani.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni
di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori
vanno arrotondate a 1 metro quadrato.
ART. 13 - TARIFFA
(Art.13 - comma 7- modificato con
Delib. C.C. n. 3 del 29/1/96)
1. La tassa è applicata in base
a tariffa commisurata ad anno solare, determinata secondo l'uso
e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
2. La Giunta Comunale delibera,
non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la tariffa della tassa da
applicarsi nell'anno successivo.
3. Qualora, nel termine di cui al
comma precedente, non venga adottata la nuova tariffa, si intende
prorogata quella vigente per l'anno in corso.
4. La tassa é individuata sino al
31.12.1995, in base a tariffa annuale commisurata alla superficie
dei locali e delle aree servite ed all’uso a cui sono destinati
ed alla classificazione dei locali e delle aree attualmente vigenti.
5. La tassa é commisurata, a partire
dall’1 gennaio 1996, alla quantità e qualità medie ordinarie per
unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni
ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo
d’uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
6. Le tariffe per ogni categoria
omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura
del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie
imponibile accertata previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
7. Il Consiglio Comunale, entro
il 31/10/95, determina con efficacia dall’1.1.1996:
- le modificazioni alla classificazione
delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute
nel secondo comma dell’art. 68 del decreto 507 ed all’esigenza di
disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali
ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili
con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei
parametri di cui al secondo comma.
- ai fini della determinazione del
costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio
un importo corrispondente al 5% a titolo di spazzamento.
8. Entro il 31/10/1995 la Giunta
Comunale determina, con efficacia dall’1.1.1996:
- le nuove tariffe derivanti dall’utilizzo
dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate
in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e
delle aree in esse comprese.
9. La deliberazione con la quale
sono determinate le tariffe di cui al precedente comma 8, deve recare
l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe,
i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio
discriminanti in base alla loro classificazione economica, nonché
i dati e le circostanze che hanno determinato l’eventuale aumento
per la copertura minima obbligatoria del costo.
ART. 14 - TARIFFE PER PARTICOLARI
CONDIZIONI D'USO
1. Sono computate per il 50 per
cento le superfici riguardanti le aree scoperte operative a qualsiasi
uso adibite, a partire dal 1° gennaio 1997.
2. A partire dal 1° gennaio 1996,
la tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione
che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria
o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza
e dell'abitazione principale e con dichiarazione di non voler cedere
l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte
del Comune;
c) abitazioni tenute a disposizione
per uso limitato e discontinuo dall'utente che risieda o abbia dimora,
per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
tale destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria
o di variazione con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio
in locazione o in comodato;
d) locali ed aree scoperte, diversi
dalle abitazioni occupati in modo ricorrente superiore a complessivi
183 gg. nel corso dell’anno come da licenza o autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
Le riduzioni tariffarie stabilite
per i casi previsti dal presente comma non sono cumulabili.
3. Le riduzioni delle superfici
e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla
base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa
o di variazione, con effetto dall'anno successivo. L’ufficio tributi
é comunque tenuto a verificare se l’attività effettivamente svolta
corrisponde, per qualità la durata, a quella indicata nella licenza
o autorizzazione.
4. Il contribuente è obbligato a
denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione
della tariffa ridotta di cui al comma 3; in difetto si provvede
al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello
di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria
e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di
variazione.
ART. 15 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
O DETENZIONE
1. La tassa è corrisposta in base
a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio
l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti
in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva
ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.
5, comma 5, del presente Regolamento.
3. La cessazione, nel corso dell'anno,
dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono
del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione
debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione
della denuncia nel corso dell'anno, di cessazione, il tributo non
è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto
denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione
o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata
assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede
di recupero d'ufficio.
5. Nel cambio di conduzione od occupazione
il contribuente può indicare nella denuncia di cessazione la decorrenza,
agli effetti della cessazione della tassa, del 31 dicembre e, di
conseguenza, il soggetto subentrante può indicare nella denuncia
di occupazione o conduzione, da
presentare comunque entro il termine di cui al successivo art. 17,
la decorrenza, agli effetti dell'applicazione della tassa, del primo
gennaio dell'anno successivo, purché rimanga invariata sia la superficie
che l'utilizzazione dei locali e/o aree.
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
E DELLE AREE TASSABILI
1. Fino all'adozione della nuova
classificazione delle categorie dei locali e delle aree con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini
stabiliti dall'art. 79 - comma 2 - del D. Lgs. n. 507/93 sulla base
dei criteri di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, si applicano
le classi di utenza così come definite dall'art. 15 del precedente
regolamento di seguito riportate, esse pure per altro determinate
con riferimento ai principi di omogenea produttività di rifiuti:
Classe I - Locali delle abitazioni
private.
Classe II - Locali dei ristoranti,
delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie,
dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie,
delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle sale per
giochi.
Classe III - Locali degli esercizi
di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di
pesce.
Classe IV - Locali degli esercizi
di vendita di alimentari non previsti alla classe III, e locali
di altri esercizi commerciali e delle rivendite di giornali.
Classe V - Locali degli alberghi,
delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici.
Classe VI - Locali degli ambulatori,
dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori
di analisi chimiche, dei saloni di bellezza, delle saune, degli
studi professionali, degli uffici commerciali, delle banche, delle
assicurazioni, delle agenzie di viaggi, delle ricevitorie del totip
e del totocalcio, dei teatri e dei cinematografi.
Classe VII - Locali dei magazzini
e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali,
delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti, delle
sale di esposizione degli esercizi commerciali.
Classe VIII - Locali dei collegi,
dei convitti, degli istituti e case di riposo e assistenza, degli
istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura,
degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle
biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, delle associazioni
di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica sindacale,sportiva,
degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.
Classe IX - Aree di campeggi, di
distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi, e altre
aree scoperte ad uso privato.
Classe X - Locali degli stabilimenti
industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
2. Per le aree adibite a mercato
all'aperto valgono le tariffe individuate per gli esercizi in cui
è svolta la medesima attività.
3. Per i locali e/o le aree eventualmente
adibiti ad usi diversi da quelli individuati al comma 1 del presente
articolo, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente
all'uso.
4. Quando uno stesso locale od una
stessa area sono adibiti a più usi si applicano le corrispondenti
tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi e,
nel caso sia impossibile tale distinzione, si applica la tassa sulla
base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
5. Per le aree scoperte a qualsiasi
uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio
dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa
tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni,
fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste
dal presente regolamento.
6. La tassa é dovuta anche se i
locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti
per l’uso.
I locali per abitazione si considerano
predisposti all’utilizzazione se dotati di arredamento e allacciamento
ai servizi gas, acqua, energia elettrica.
I locali e le aree a diversa destinazione
si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamento, allacciamenti
ai servizi gas, acqua, energia elettrica, di impianti, attrezzature,
e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per
l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
ART. 17 - DENUNCE
1. I soggetti di cui all'art. 5
del presente regolamento devono presentare al Comune entro il 20
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune
e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il Servizio
Tributi.
2. La denuncia ha effetto anche
per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano
rimaste invariate, in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,
nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree,
alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare
della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione
del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di
variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli
elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo
familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile
di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile
a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa
residenza, della denominazione e relativo scopo sociale istituzionale
dell'ente, istituto, associazione, società o altre organizzazioni
nonché della loro sede principale, legale od effettiva, delle persone
che ne hanno la rappresentanza o l'amministrazione, dell'ubicazione,
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati
e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione
o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta
e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale
o negoziale.
5. Il Servizio Tributi rilascia
ricevuta della denuncia e nel caso di spedizione, si considera presentata
nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche
o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, il Servizio
Tributi invita l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto,
fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia
di cui al comma 1.
7. Non sono ritenute valide, ai
fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche prescritte
dal D. P. R. n. 223 del 30.05.1989, né le denunce comunque presentate
ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da
quelle contenute nel presente regolamento.
8. L’Ufficio Anagrafe è tenuto a
comunicare all’Ufficio Tributi le variazioni di residenza all’interno
del territorio comunale.
ART. 18 - ACCERTAMENTO
1. In caso di denuncia infedele
o incompleta, il Servizio Tributi provvede ad emettere, relativamente
all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente
per la parte di cui all'art. 15 - comma 2 - del presente regolamento,
avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il Servizio Tributi
emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia
doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono
sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la
gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi
del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei
periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della
tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale
diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione
della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali
ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1
devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può
essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
ART. 19 - RISCOSSIONE
1. Le disposizioni per la riscossione
della tassa, addizionali, accessori e sanzioni sono contenute nell'art.
72 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
ART. 20 - POTERI DEL COMUNE
1. Ai fini del controllo dei
dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento
d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle
superfici imponibili, il Servizio Tributi può rivolgere al contribuente
motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese
le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere
a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire
debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti
ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o
di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti,
dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento
da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine
concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti incaricati
muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare
almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli
immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità
o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni
del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione
del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici
aventi i caratteri previsti dall'articolo n. 2729 del codice civile.
ART. 21 - RIMBORSI
1. Nei casi di errore e di duplicazione
ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto
stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento
riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del
contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o
il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del
tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.
15 - comma 3 e 4 - del presente regolamento, è disposto entro i
trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla
denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 15, da presentare,
a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in
cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio
o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal
Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare,
a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto
l'interesse nella misura prevista dal decreto 507 a decorrere dal
semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
ART. 22 - SANZIONI
1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia
originaria di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare
dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce
l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta
al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora
la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore
e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o
di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa
dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza
tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva
indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario
e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o
dell'elenco di cui all'art. 5 - comma 6 - del presente regolamento,
si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila
da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano
l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni
sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre
infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro
il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale
o soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente
articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo
nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre
successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino
alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate dei
ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte
del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti
alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale
del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni
Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio
ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.
ART.23 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o
detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od
aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico
passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base
a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso non superiore a 183 gg.
nel corso dell’anno anche se effettuato in modo non continuativo,
ma ricorrente. Sono compresi nella suddetta tariffa giornaliera
gli esercenti la vendita su suolo pubblico mercatale a posteggio
fisso non continuativo, i chioschi su suolo pubblico e simili, semprechè
l’uso di fatto e quello su autorizzazione sia inferiore a 183 gg.
complessivi annui.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento
dei rifiuti urbani interni, attribuita alla categoria contenente
voci corrispondenti di uso maggiorata del cinquanta per cento.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo
è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente
alla T.O.S.A.P. temporanea, all'atto dell'occupazione.
4. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio,
il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per
la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
ART. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti
la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste,
gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per
la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
ART. 25 - NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente regolamento, una volta esecutivo
ai sensi della legge 8.6.90 n°. 142, é pubblicato all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo
a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce
le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega
la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi
con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
3. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria
delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.
L. n. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime
disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
ART. 26 - VIGILANZA
1. É attribuita al Ministero delle Finanze la funzione
di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.
2. La deliberazione di approvazione del presente
regolamento ovvero in ogni sua eventuale futura modifica e le deliberazioni
di approvazione delle tariffe, divenute esecutive a norma di legge,
sono inviate entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità
Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi
di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In
caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non é obbligato
ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
ART. 27 - ABROGAZIONI DI
NORME
1 Dalla data in vigore del presente regolamento
non si applicano le altre disposizioni, incompatibili con esso.
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