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Comune di Baricella

via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 
REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
 

ART. 1
Oggetto, principi e finalità

1. Il presente regolamento , in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge, in particolare, dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto, ed in applicazione dei criteri generali definiti con deliberazione consiliare n. 39 del 28.05.1998, disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

2. Al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, l’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.


ART. 2
Indirizzo politico-amministrativo e controllo

1. L’attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezioni di valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione di quote del bilancio alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi.

2. L’attività di controllo consiste:
- nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio;
-in una verifica della coerenza dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa la conformità dell’andamento dell’attività dei responsabili di settore e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.

3. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni.


ART. 3
Attività di gestione: funzioni e responsabilità

1. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.

2. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l’attività di gestione, fatta salva l’applicazione dell’art. 17, comma 68, lett. c) della legge 127/97 e dell’art. 11, comma 2, del presente regolamento, è attribuita ai responsabili dei settori, degli uffici e dei servizi, che sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati.

3. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto privato, operazioni, misure e altri atti amministrativi.


ART. 4
Organizzazione del Comune

1. Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dalla Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale.

2. Per dotazione organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti suddivisi secondo il sistema di inquadramento professionale: è definita con provvedimento della Giunta comunale, anche unitamente al piano esecutivo di gestione.

3. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di economicità, in relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e dei fabbisogni del personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti.
La dotazione organica può essere rideterminata, altresì, in seguito alla rilevazione dei carichi di lavoro disposta con deliberazione della Giunta Comunale: nel medesimo atto la Giunta approva la metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro attestandone la congruità.

4. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’Amministrazione ; individua e descrive i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture.
La massima flessibilità e modularità dell’architettura organizzativa costituiscono la garanzia del costante adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.
Lo schema organizzativo dovrà tenere conto che:
- il Comune è un sistema aperto e la sua struttura organizzativa deve garantire il massimo grado di interazione con il contesto socio- politico-economico -istituzionale locale, regionale, nazionale.
- il Comune persegue, anche mediante forme organizzative nuove e sperimentali, il massimo sviluppo della partecipazione dei cittadini al governo della città
- il Comune si articola in strutture organizzative che si identificano per gli obiettivi, gli scopi, e le finalità che le caratterizzano
- le funzioni di line operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti esterni delle loro attività
- le funzioni di staff (interne) operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti interni della loro attività
- è indispensabile la massima integrazione operativa e strategica delle strutture politiche e burocratiche

5. Nell’ambito dei settori e dei servizi, uffici, individuati nell’organigramma, ai responsabili di settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, lett. e) della legge 142/90, viene riconosciuta, tra l’altro, la possibilità di modificare l’assetto organizzativo all’interno dei settori e dei servizi, sentito il Direttore Generale, definire ed assegnare le responsabilità dei procedimenti e i compiti agli operatori degli uffici e dei servizi , modificare le procedure interne, le modalità di espletamento e gli orari del servizio del personale, ecc. ecc.

6. Il Sindaco, ai sensi dell’art. 36, comma 5-ter, può riservare a sè la nomina di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi.


ART. 5
Struttura organizzativa. Ordinamento e funzioni dei settori e dei servizi

La struttura organizzativa del Comune di Baricella può essere articolata in:

Direzione Generale

Settori

Servizi

Unità operative

Uffici speciali/Progetti

2. La Direzione Generale rappresenta l’unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nonché di sovrintendere alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il settore rappresenta l’unità di secondo livello della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità di presidiare un’area di bisogno ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I settori sono costituiti in modo da garantire l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune..

4. Il settore costituisce il riferimento organizzativo principale per:
a) la pianificazione degli interventi, la definizione e l’assegnazione dei programmi di attività
b) l’assegnazione delle risorse (obiettivi e budget)
c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell’attività (controllo)
d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione (qualità dei servizi)
e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative interne.
f) le interazioni con la Direzione Generale e gli organi di governo dell’ente.

5. I servizi e le unità operative rappresentano suddivisioni interne alla Direzione e ai settori definibili con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili. Non necessariamente ogni unità operativa deve dipendere da un servizio essendo possibile una relazione gerarchica diretta con il settore o la Direzione Generale, a seconda delle esigenze dei programmi e degli obiettivi.

6. I settori si dividono in servizi con funzioni strumentali - servizi di staff - per l’esercizio delle attività di supporto dell’intera amministrazione comunale - e servizi con funzioni finali - servizi di line -, per l’esercizio delle attività di produzione ed erogazione dei servizi finali alla cittadinanza.

7. In relazione alle esigenze dell’ente è possibile prevedere una articolazione temporanea di attività e di risorse, con una scadenza temporale definita, finalizzata alla realizzazione di progetti speciali.

8. La polizia municipale nell’espletamento delle funzioni di polizia opera alle dirette dipendenze del Sindaco (oppure dell’Assessore delegato) .
Sono fatti salvi tutti i rapporti con il Direttore Generale e con il Segretario Comunale che attengono alle funzioni di gestione amministrativa del servizio, ai sensi delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
Al responsabile del servizio di polizia municipale possono essere riconosciuti, ai sensi del presente regolamento, poteri, prerogative, attribuzioni, ruolo, compiti, obblighi, doveri di responsabile di settore.

9. I settori e servizi in cui si articola l’organizzazione dell’ente sono indicati nell’organigramma (all. A) e nel prospetto riguardante la dotazione organica (all. B).


ART. 6
Uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo

1. Il Sindaco, al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo può istituire, nominandone direttamente i componenti, uffici e servizi alle sue dirette dipendenze, quale l’ufficio di gabinetto e la segreteria particolare.

2. Il Capo di Gabinetto, nominato dal Sindaco con incarico o contratto a tempo determinato di diritto privato, di stretta natura fiduciaria personale di durata non superiore a quella del mandato amministrativo, sovrintende, di norma, alle attività degli uffici e servizi istituiti presso il Gabinetto.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere, altresì, istituiti uffici di segreteria particolare da porre alle dirette dipendenze del Vice Sindaco e di uno o più Assessori. I componenti di tale segreteria sono nominati dal Sindaco su proposta del Vice Sindaco o degli Assessori.

4. La dotazione organica di tali uffici può essere costituita da personale dipendente dell’ente, ovvero, purchè l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del d. Los. n. 504/92, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo. In ogni caso, il contratto a tempo determinato si intende risolto di diritto decorsi 15 giorni dalla cessazione del mandato da parte del Sindaco per qualsiasi causa.

5. Il personale di questi uffici o servizi è posto, a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori di riferimento.

6. Ai responsabili dell’Ufficio di gabinetto e Segreteria particolare di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere attribuite la gestione diretta delle spese di rappresentanza, di quelle per la partecipazione a convegni ed iniziative simili di Sindaco ed Assessori, , nonchè delle spese per la gestione degli uffici propri e di quelli degli amministratori di riferimento,.

7. Con deliberazione della Giunta possono essere individuate altre strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo .
La responsabilità di queste strutture, per obiettivi determinati, può essere affidata anche a collaboratori esterni , ai sensi dell’art. 51, comma 7, della legge 142/90.


ART. 7
Ufficio per la relazione con il pubblico

1. L’Ufficio per la relazione con il pubblico è la struttura organizzativa dell’ente deputata prioritariamente alla rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dei cittadini.
Le rilevazioni dell’Ufficio, riportate in reports periodici dell’attività, costituiscono base per la formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.

2. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o dalla normativa dell’amministrazione, compete all’Ufficio di Comunicazione:
-rispondere a domande e fornire informazioni sull’attività generale dell’amministrazione;
- fornire la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande;
- informare ed orientare sulle modalità di accesso ai servizi;
- dare informazioni in ordine alle procedure da seguire per i diversi procedimenti, ai tempi, ai responsabili dei procedimenti e a tutto quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- consentire la presa di visione o il rilascio di copia degli atti e dei documenti direttamente accessibili;
- indirizzare il richiedente al responsabile del procedimento per 1’accesso alle altre informazioni e dati;
- consentire 1’accesso alle banche dati;
- informare in ordine alle garanzie, alle forme di ricorso, agli strumenti di tutela giurisdizionale che i cittadini possono esercitare per la tutela dei propri diritti ed interessi;
- organizzare un archivio automatizzato delle richieste di accesso. I dati contenuti nell’archivio automatizzato verranno elaborati e dovranno essere riprodotti in una relazione periodica sull’effettività del diritto all’informazione dell’amministrazione comunale.

Presso l’Ufficio di comunicazione devono essere disponibili:
a) la guida dei servizi;
b) il principale materiale informativo prodotto dall’amministrazione;
c) gli atti normativi, gli atti amministrativi e tutte le altre deliberazioni e determinazioni dell’amministrazione d) i moduli per l’esercizio del diritto di accesso, per la presentazione di domande, istanze e per l’avvio dei procedimenti

3. I rapporti tra i responsabili e l’Ufficio di Comunicazione devono essere improntati al criterio di effettiva comunicazione interna e necessitano di uno stretto rapporto informativo e collaborativo tra i responsabili e L’Ufficio stesso finalizzato alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti.


ART. 8
Convenzione sovracomunale per il servizio di direzione generale

1. Il Comune , ai sensi dell’art. 51-bis, comma 3 della legge 142/90, può stipulare, con uno o più Comuni, le cui popolazioni complessivamente assommate raggiungano almeno i 15.000 abitanti, una convenzione per istituire il servizio di direzione generale. Il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. I criteri e le procedure per la nomina e la revoca del direttore generale sono stabiliti in sede di approvazione del testo della convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Nella convenzione sono, altresì, stabilite, in particolare, le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Direttore Generale e i Segretari Comunali e le modalità di esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione stessa da parte dei Comuni.


ART. 9
Indirizzi generali in merito alla nomina e revoca del Direttore Generale in regime di convenzione)

1. L’incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato:
a) a soggetti esterni in possesso di professionalità, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali, svolte nel settore pubblico o in quello privato
b) a dirigenti o responsabili dell’ente (o di altra pubblica amministrazione), in possesso delle medesime caratteristiche di cui sopra.

2. Nell’ ipotesi di cui al comma 1, lett.b), il rapporto di impiego del dipendente si risolve di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto . Al termine del contratto o alla cessazione, per qualsiasi motivo, delle funzioni di direttore generale è fatta salva la riammissione in servizio, nel caso in cui il posto precedentemente coperto sia vacante , nonché in ogni ipotesi in cui successivamente il posto abbia a rendersi vacante, previa domanda dell’interessato entro i trenta giorni successivi al termine o alla cessazione sopraindicati.

3. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento, in ragione del mancato raggiungimento dei risultati previsti e/o del venire meno del rapporto fiduciario.

4. Il contratto può prevedere l’obbligo per l’incaricato di non accettazione , per un periodo di ( uno o più) anni dalla scadenza del contratto, di posti di lavoro presso soggetti che, in forma individuale o societaria, abbiano intrattenuto, in qualsiasi forma, rapporti contrattuali con il Comune durante il periodo di affidamento allo stesso dell’incarico di Direttore Generale.


ART. 10
Compiti e funzioni del Direttore Generale

1.Il Direttore Generale è preposto alla direzione complessiva del Comune. Ad esso rispondono i dirigenti/responsabili nell’esercizio delle loro funzioni. Partecipa alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale.

2. Le funzioni di Direttore Generale sono disciplinate dall’art. 51-bis della legge 142/90, dallo Statuto, dal presente regolamento e definite nel provvedimento di nomina o di conferimento.

3. Il Direttore Generale è incaricato di:
- attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, avvalendosi direttamente dei responsabili e di tutte le strutture dell’ente
- sovrintendere alla gestione generale dell’ente assicurando il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia
- predisporre il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett.a), del d. lgs. 77/95
- formulare la proposta di piano esecutivo di gestione (Peg), previsto dall’art. 11 del d.lgs. 77/95, con il concorso del settore/servizio economico finanziario e con il contributo delle strutture di coordinamento dell’ente (Comitato Peg, ove istituito).
Il Direttore Generale può essere, in particolare, incaricato di:
- formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta ai fini della elaborazione di atti di indirizzo e controllo politico amministrativo (e di tutti gli atti di competenza degli organi collegiali e del Sindaco)
- esprimere il parere, facoltativo, sul conferimento degli incarichi dirigenziali o di responsabilità degli uffici o dei servizi
-coordinare e sovrintendere alla azione dei responsabili di settore (che ad esso sono subordinati nell’esercizio delle loro funzioni) per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, verificando la congruenza dei piani di attività dei medesimi rispetto al perseguimento degli obiettivi e proponendo alla Giunta la variazione degli obiettivi e/o delle risorse loro attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
- definire gli interventi e gli strumenti necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione
- effettuare l’analisi organizzativa delle funzioni e formulare la proposta di allocazione delle stesse in ragione della omogeneità e complementarietà delle attribuzioni
- formulare la proposta dei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la proposta di schema organizzativo in conformità alle direttive della Giunta
-definire il piano delle assunzioni e delle mobilità del personale, secondo le decisioni, gli obiettivi e i programmi del bilancio preventivo e del Peg, ove adottato.
- presentare proposte in materia di orari di servizio e di apertura al pubblico per assicurare l’esercizio costante del potere di coordinamento del Sindaco, ai sensi dell’art. 36, comma 3 della legge 142/90.
- gestire, su delega del Sindaco, le relazioni sindacali e sovrintendere e coordinare l’azione dei responsabili con specifico riguardo alle loro relazioni sindacali, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento
- presentare la valutazione dei risultati ottenuti dai responsabili nel corso della gestione e proporre al Sindaco l’adozione di misure sanzionatorie a carico degli stessi per mancato ottenimento dei risultati .
- verificare e controllare l’attività dei responsabili , anche mediante l’esercizio delegato dal Sindaco del potere di sostituzione, ai sensi dell’art. 27, pronunciare la decadenza o la sospensione dal servizio dei responsabili di servizio in presenza di sentenze o di procedimenti penali nei limiti di cui alla legge
- l’adozione di misure organizzative idonee a consentire la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei costi e dei rendimenti dell’attività, della gestione e delle decisioni amministrative
- propone al Sindaco e alla Giunta, sulla base delle indicazioni dei responsabili, la promozione, resistenza, conciliazione e transazione nelle liti
- definire, in sinergia con la direzione delle società (a qualsiasi titolo partecipate), aziende speciali, istituzioni, le proposte di progetti e programmi strategici di sviluppo
- esercitare ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento, dal Sindaco e dalla Giunta.

4. Per l’esercizio delle sue competenze il direttore generale si avvale direttamente delle dotazioni di beni strumentali, oltrechè di tutti gli uffici e servizi del Comune.


ART. 11
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all’albo nazionale – sezione regionale -. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge o di regolamento.

2.Il Segretario Comunale, oltre ai compiti e alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dalla Giunta.

3. Al Segretario Comunale spettano la sovrintendenza sullo svolgimento delle funzioni e il coordinamento delle attività dei dirigenti, nell’ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.

4. Nell’ipotesi in cui non risultino stipulate le convenzioni di cui al comma 3 dell’art. 51-bis della legge 142/90 , Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale , può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

5. Il provvedimento di nomina di cui al comma precedente stabilisce la durata, i compiti, le funzioni del Segretario-Direttore Generale, prevedendo, altresì, la possibilità di integrare il trattamento economico del medesimo con una indennità ad personam , modificabile anche in rapporto ai risultati conseguiti, tenuto conto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, od in mancanza (o ad integrazione) secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta Comunale.


ART. 12
Convenzione di segreteria

1. Il Comune di Baricella, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 può stipulare con uno o più Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’agenzia, una convenzione per l’ufficio di segreteria.

2. La scelta di gestione sovracomunale del servizio e la creazione di sedi di segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni.

3. Nella convenzione vengono stabilite:
- le modalità di espletamento del servizio;
- il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
- la durata della convenzione;
- la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie.


ART. 13
Vicesegretario

1. La funzione di Vice Segretario è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla Direzione del Settore Affari Generali – Istituzionali, comprendente gli Uffici e i servizi di Segreteria Comunale.

2. Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario e/o Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni , oltrechè la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.

3. Il responsabile di cui al I° comma che svolge la funzione di Vicesegretario conserva la direzione del settore cui è preposto.


ART. 14
Comitato di coordinamento generale

1. E’ organo di impulso, filtro e verifica della coerenza programmatica dell’attività complessiva della struttura operativa dell’ente rispetto agli indirizzi politici.

2. Il Comitato concorre con attività istruttorie, di analisi e di proposta, alla formazione degli atti generali di indirizzo , dei piani, dei programmi e dei progetti ed elabora , in seguito alla definizione degli obiettivi , i piani di attuazione ai quali dovranno uniformarsi i settori e servizi.

3 Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da uno degli Assessori, ed è composto dal Direttore Generale , e dai responsabili dei settori.
In caso di trattazione di specifiche tematiche, può essere integrato da esperti esterni.

4. Il Comitato, in relazione alla trattazione di problemi e materie di carattere specificamente settoriale, può riunirsi in seduta ridotta con la partecipazione dei soli settori/servizi interessati.


ART.15
Conferenza dei responsabili di settore

1. Al fine di garantire il coordinamento tecnico dell’attività direzionale, in particolare in relazione all’attuazione di programmi di lavoro intersettoriali, è istituita la Conferenza dei responsabili di settore.

2. La conferenza è presieduta dal Direttore Generale ed è composta dai responsabili di settore .

3. La conferenza si riunisce in seduta ridotta o tematica in relazione alla trattazione di materie di specifica competenza intersettoriale.

4. Le modalità di funzionamento e di attuazione delle decisioni della Conferenza sono stabilite dal Direttore Generale.


ART. 16
Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno è un organo tecnico e consultivo, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell’organizzazione, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Il servizio propone progetti di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli uffici e dei servizi e progetti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.

2. Alla direzione del servizio è preposto un collegio composto dal Direttore Generale con funzioni di presidente e da due membri esterni, scelti dal Sindaco, sentita la Giunta, tra esperti in tecniche di organizzazione e amministrazione, monitoraggio, valutazione e controllo di gestione, finanza e contabilità locale, gestione del personale.

3. Il servizio opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, può avvalersi delle strutture e personale comunale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici. Riferisce periodicamente sui risultati della attività agli organi di governo.
Il funzionamento, l’organizzazione del servizio sono disciplinati con apposito regolamento deliberato dalla Giunta, fatta salva l’ipotesi di convenzionamento sovracomunale prevista dal successivo comma 6.

4. Il servizio stabilisce annualmente, anche su indicazione della Giunta, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull’attività amministrativa.

5. Il servizio opera anche come nucleo di valutazione. Gli elementi di riferimento per la valutazione dei responsabili, con riferimento ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo, terranno conto, in particolare:
- della dimensione quantitativa dell’organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali;
- della complessità dell’organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l’utenza;
- delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
- della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all’innovazione (di servizio o di processo).
La valutazione negativa comporta, su proposta del Direttore Generale, l’applicazione delle misure previste dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza del comparto.

6. Al fine di svolgere in modo coordinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 142/90, le funzioni di verifica dei risultati previste dall’art. 20 del d. lgs. 29/93 e dall’art. 39 del d. lgs. 77/95, il servizio di controllo interno/nucleo di valutazione può essere istituito a livello sovracomunale. In questa ipotesi, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento del servizio sono disciplinati dalla convenzione.


ART. 17
Uffici speciali : staff tecnici di progetto

1. La Giunta, sentito il Direttore Generale, può deliberare l’istituzione di uffici speciali per la realizzazione di particolari programmi e progetti anche a carattere interdisciplinare, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o di natura sperimentale, per lo svolgimento di studi od elaborazioni di rilevante entità o complessità.

2. La deliberazione istitutiva determina indirizzi, obiettivi, risultati attesi, risorse finanziarie, strumentali e di personale, responsabilità e durata dell’ufficio speciale.
Gli uffici cessano la propria attività alla scadenza dei termini predeterminati con l’atto di istituzione e, in ogni caso, con l’adempimento dei compiti affidati.


ART. 18
Competenze e funzioni generali dei responsabili di settore

1. I responsabili di settore si differenziano tra loro in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione organizzativa e di risultato.

La ricognizione, l’istituzione delle posizioni organizzative «dirigenziali», nonché la graduazione delle loro funzioni è effettuata dalla Giunta Comunale, su proposta del Direttore.

2. Le attribuzioni dei responsabili sono definite dalle disposizioni legislative, statutarie ,regolamentari e dagli atti degli organi di governo dell’ente.

3. I responsabili, in conformità all’indirizzo politico-amministrativo stabilito dagli organi di governo, alla cui formazione collaborano ai sensi dell’art. 2, negoziano le risorse (Peg) ne garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria (art. 3), mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse umane strumentali, di servizio e l’adozione di atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

4. Oltre ai poteri generali di gestione del personale loro assegnati ai sensi dell’art. 4, comma 5, del presente regolamento ai dirigenti compete, tra l’altro:
- la presidenza delle commissioni di concorso;
- la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
- la stipulazione di contratti, convenzioni o atti in sui sia interessato l’Ente;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l’individuazione dei responsabili di procedimento
- l’attribuzione del trattamento accessorio al personale loro assegnato
- l’attribuzione delle mansioni superiori nei casi previsti dalla normativa
- la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei singoli e della unità organizzativa nel suo complesso
- la concessione di ferie, permessi, aspettative e stipula di contratti di lavoro
- la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione della sanzione, nell’ipotesi in cui la sanzione da applicarsi sia quella del rimprovero verbale o della censura; in ogni altra ipotesi, la segnalazione del fatto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari

5. Le funzioni di responsabile di settore sono attribuite con incarico da conferirsi con il procedimento e secondo i criteri di cui all’art. 20.


ART. 19
Responsabilità e valutazione dei responsabili di settore (dirigenti)

1. I responsabili di settore nell’esercizio delle funzioni loro assegnate sono gerarchicamente subordinati al Direttore Generale

2. Le funzioni e le responsabilità sono definite, in via generale, dall’art. 3 oltreché dall’art. 18 del presente regolamento. I responsabili di settore, in particolare, rispondono:
- dell’osservanza e dell’attuazione degli indirizzi degli organi di governo,
-dell’osservanza e dell’attuazione delle disposizioni impartite dal Direttore Generale
-del raggiungimento degli obiettivi fissati,
-del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in relazione anche alle decisioni di natura organizzativa e gestionale del personale, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

3. I risultati dell’attività dei responsabili sono accertati dal nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 16.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun responsabile presenta al Direttore Generale, un report illustrativo dei risultati raggiunti nell’anno precedente e il programma operativo per l’anno in corso.


ART. 20
Conferimento degli incarichi di responsabile di settore (dirigente)

1. Gli incarichi di responsabilità di direzione di settore sono conferiti dal Sindaco, sentita la Giunta e il Direttore Generale, a dirigenti o funzionari dell’ente, dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati di requisiti di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere e valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni.

2. Nell’assegnazione degli incarichi si dovrà osservare il principio di correlazione tra le caratteristiche dei programmi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma precedente. Potrà, inoltre, essere osservato il criterio della rotazione.

3. Gli incarichi di responsabilità hanno, di norma, ad oggetto:
a) la direzione di settore ( o di più settori ), di servizi, di uffici, di programmi, di progetti speciali,
b) la progettazione, la consulenza, lo studio, la ricerca,
c) lo svolgimento di compiti di alta specializzazione ( ivi comprese le specializzazioni che comportano l’iscrizione in albi ),
d) lo svolgimento di compiti di funzione ispettiva, di controllo e vigilanza

4. Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili . La durata dell’incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Sindaco in carica al momento della loro assegnazione. n caso di copertura del posto con contratto a tempo determinato sia esso di diritto pubblico o privato, non potrà comunque essere di durata superiore a tre anni.

5. Il Sindaco, in relazione ad esigenze organizzative o produttive (servizi), al raggiungimento di determinati risultati o alla formulazione di specifici piani e programmi da realizzare, modifica la definizione e specificazione degli incarichi. Il Sindaco può affidare la responsabilità anche di più settori ad un solo responsabile di settore.

6. Nell’ipotesi in cui venga conferito, mediante stipula di contratto a tempo determinato incarico dirigenziale ad un funzionario dell’ente, si applicano le disposizioni riguardanti la risoluzione del rapporto di impiego e il diritto alla riassunzione su richiesta di cui all’art. 6, comma 5, della legge 127/97.


ART. 21
Sostituzioni dei responsabili di settore (dirigenti). Assenze

1. In caso di assenza o impedimento prolungati di un responsabile di settore (dirigente) incaricato di una funzione di direzione Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale (o Segretario Comunale), può provvedere all’attribuzione temporanea delle funzioni ad un funzionario ovvero al conferimento della reggenza ad altro responsabile (dirigente) in possesso dei requisiti professionali richiesti.

2. I responsabili (dirigenti) informano il Direttore Generale in merito all’utilizzo delle proprie assenze retribuite, con la specificazione delle relative sostituzioni.

3. Per motivate esigenze di servizio il Direttore Generale, il Sindaco, o l’Assessore di riferimento possono differire, interrompere o sospendere i periodi di ferie dei dirigenti.


ART. 22
Revoca

1. Gli incarichi di responsabile di settore o dirigenziali potranno essere revocati dal Sindaco in presenza dei presupposti di cui all’art.51, comma 6, della legge 142/90.


ART. 23
Le determinazioni

1. I provvedimenti di competenza dei responsabili (dirigenti) assumono la denominazione di determinazioni.

2. Presso ogni Settore viene effettuata la registrazione cronologica delle determinazioni dei responsabili (dirigenziali).

3.La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che la sottopone al responsabile (dirigente) competente per l’approvazione. La determinazione non comportante impegno di spesa diviene esecutiva per effetto della sottoscrizione da parte del responsabile (dirigente) competente.

4. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario, il quale, di norma, apporrà il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria entro tre giorni dalla trasmissione dell’atto.Le modalità di espressione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario sono stabilite dal regolamento di contabilità.

5. Le determinazioni comportanti impegno di spesa divengono esecutive per effetto dell’apposizione del visto di cui al comma 4.

6. Le determinazioni vengono pubblicate all’albo pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi.


ART. 24
Le deliberazioni

1 Le proposte di deliberazione sono predisposte dal responsabile del procedimento e sottoposte all’esame del responsabile di settore, tenuto conto degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e dell’Assessore di riferimento.

2. Sulle proposte di deliberazione vanno acquisiti, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/90, i pareri di regolarità tecnica e contabile. I pareri devono essere resi entro due giorni dalla data in cui sono richiesti.

3. I pareri di competenza dei revisori dei conti sulle proposte di variazioni di bilancio vengono espressi, di norma, entro due giorni dalla richiesta.

4. L’espressione del parere previsto da parte delle commissioni consiliari deve avvenire, di norma, entro otto giorni dalla richiesta.


ART. 25
Rapporti dei responsabili con Il Sindaco e la Giunta.

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale sono presentate, prima della loro iscrizione all’o.d.g. delle sedute al Sindaco.

2. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale sono presentate all’approvazione dell’organo previa adeguata informazione al Sindaco e/o all’Assessore di riferimento nel caso in cui attengano progetti e programmi ad esso affidati.

3. Prima della pubblicazione, le determinazioni vengono inviate in copia e all’ufficio contratti/segreteria.

4. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio e controllo sull’attività amministrativa la Giunta può richiedere l’allegazione all’o.d.g. delle sedute di un fascicolo contenente elenco e copia delle determinazioni adottate dai responsabili.

5. I provvedimenti amministrativi di competenza dei responsabili di cui alla lett. f), dell’art. 51, comma 3, della legge 142/90 devono essere assunti previa adeguata informazione al Sindaco e/o all’Assessore competente


ART. 26
Rapporti dei responsabili (dirigenti) con Il Consiglio Comunale e le commissioni

1. I responsabili (dirigenti) partecipano, su richiesta del Sindaco, dell’Assessore di riferimento, della Giunta o del/i consigliere/i , alle riunioni del Consiglio e delle commissioni.

2. Le modalità dei rapporti e della partecipazione sono definiti nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.


ART. 27
Avocazione, sospensione e intervento sostitutivo

1. Gli atti di competenza dei responsabili (dirigenti) sono definitivi.

2. Il Direttore Generale esercita il potere di avocazione sugli atti di competenza dei responsabili (dirigenti), per particolari motivi di necessità ed o urgenza. Il provvedimento di avocazione può prevedere che gli atti avocati siano comunicati al servizio di controllo interno.

3. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere l’esecuzione di atti di competenza dei dirigenti.

4. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un responsabile il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.Qualora l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli organi di governo del Comune o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico, il Sindaco può conferire le funzioni di commissario ad acta al Direttore Generale.

5. Il provvedimento di nomina del commissario ad acta viene inviato, a scopo di conoscenza, al Servizio di controllo interno, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità .

6. Il Sindaco può esercitare i poteri di sospensione e di intervento sostitutivo anche nei confronti degli atti di competenza del Direttore Generale.


ART. 28
Copertura dei posti previsti nella dotazione organica di responsabile di settore; alta specializzazione; responsabili di servizi e uffici

1. La copertura dei posti previsti nella dotazione organica può avvenire per selezione, concorso e per contratto a tempo determinato di diritto privato. La decisione di procedere alla assunzione spetta alla Giunta

2. I requisiti per l’ammissione alla selezione o al concorso sono fissati, in relazione al posto da coprire, dall’avviso o dal bando, che deve in ogni caso richiedere il possesso del diploma di laurea (attinente al posto messo a concorso): per i posti di alta specializzazione viene richiesto il requisito dell’iscrizione all’Albo (ove previsto).

3. I requisiti richiesti per l’assunzione con contratto a tempo determinato di diritto privato sono, di norma, costituiti dal diploma di laurea e/o da professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione. A tali assunzioni si provvede con chiamata diretta intuitu personae o mediante selezione anche tramite società esperte in selezione del personale. L’avviso di selezione deve essere adeguatamente pubblicizzato.

La selezione si svolge tramite una prova che può consistere in test attitudinali o nell’accertamento di conoscenze teorico pratiche e in un colloquio e la valutazione del curriculum del candidato. Il relativo punteggio e i criteri per l’attribuzione sono stabiliti dall’avviso e si compone per il 65% dall’esito della prova e per il restante 35% dalla valutazione del curriculum. Alla graduatoria così formata può essere conferita la validità di tre anni e può essere utilizzata dall’Amministrazione per ulteriori assunzioni dirigenziali a tempo determinato.

4. Il conferimento delle funzioni di cui al presente articolo avviene ai sensi dell’art. 20.

5. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve prevedere un adeguato periodo di prova. Il contratto può essere rinnovato alla sua scadenza con provvedimento esplicito. La durata del contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato non può, in ogni caso, avere durata superiore a tre anni. La risoluzione del rapporto avviene nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dal contratto individuale.

6. Il contratto può prevedere l’obbligo per il personale a contratto di diritto privato di non accettazione , per un periodo di uno o più) anni dalla scadenza del contratto, di posti di lavoro presso soggetti che, in forma individuale o societaria, abbiano intrattenuto in qualsiasi forma rapporti contrattuali con il Comune durante il periodo di affidamento dell’incarico al dirigente.


ART. 29
Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica. Dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell’area direttiva.

1. Ai sensi dell’art. 51, comma 5-bis della legge 142/90 possono essere instaurati, al di fuori della dotazione organica, mediante apposito contratto di diritto privato, in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale: dirigenziale, di alta specializzazione, e direttivi (Funzionari ed Istruttori Direttivi).

A tali assunzioni provvede il Sindaco con chiamata diretta intuitu personae. Il conferimento dell’incarico avviene ai sensi dell’art. 20.

2. I contratti di cui al comma 1, non possono essere stipulati in misura superiore al 5% della dotazione organica complessiva.

3. Il personale dirigenziale assunto mediante tale contratto deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ( diploma di laurea e professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione ).

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 3 e ss. del presente regolamento: la durata, il trattamento economico e la risoluzione di diritto del contratto sono disciplinati dall’art. 51, comma 5-bis e comma 6 della legge 142/90.


ART. 30
Disciplina procedure per conferimenti di incarichi e collaborazioni esterne

1. Il presente articolo definisce e disciplina le procedure comparative adottate dal Comune di Baricella per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali incarichi di studio, ricerca e consulenza.


ART. 30 bis
Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente articolo 30 bis vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Baricella, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 eseguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorchè prolungata nel tempo, in particolare:
- Studio: gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";
- Ricerca: gli incarichi che "presuppongo la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione";
- Consulenza: gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti".


ART. 30 TER
Pressupposti per l'attivazione degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi, di cui al presente articolo, può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007.

2. Le attività oggetto dei contratti di cui ai commi precedenti dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa.

3. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai dirigenti delle singole strutture che intendono avvalersene ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all'art. 30 quater del presente Regolamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, siccome disciplinata dall'art. 30 quinquies, septies, octies e nonies

ART. 30 QUATER
Accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all'interno del Comune di Baricella

1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune di Baricella.

2. A tal fine il dirigente che intende conferire l'incarico dovrà inviare al Responsabile del Settore Personale una relazione contenente la dettagliata specificazione delle iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore, avendo cura di allegare ad essa anche lo schema del contratto di incarico. Il dirigente richiedente dovrà altresì precisare il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

3. Ricevuta la richiesta, il Responsabile Settore Personale procederà a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune inviando ai Responsabili degli uffici e dei servizi apposita richiesta di accertamento in tal senso.

ART. 30 QUINQUIES
Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo quanto previsto all'art. 30 sexies, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile del Settore Personale ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio.

ART. 30 SEXIES
Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Non rientrano nella disciplina delle norme di cui al presente art. 30, a titolo puramente esemplificativo:
- le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere;
- le attività relative a rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
- le attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio.
- le prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- le prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- gli incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative;
- i collaboratori esterni incaricati di svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 e dall'art. 110 D.Lgs. 267/2000 e che non siano assunti con contratto a tempo determinato;
- gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio;
- gli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.;
- gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne;
- tutti gli altri incarichi e prestazioni previste da norme speciali.

2. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente, nei seguenti casi:
a. esito negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
b. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
c. nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a € 5.000,00.= lordi., IVA esclusa.

ART. 30 SEPTIES
Avviso di selezione

1. L'avviso pubblico di selezione deve contenente:
a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito;
e) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
f) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;
g) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Comune;
h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;
i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito Web del Comune di Baricella per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

ART. 30 OCTIES
Modalità e criteri della selezione

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolta la collaborazione o la prestazione, secondo criteri predeterminati.

2. Per la valutazione dei curricula il Responsabile può avvalersi di apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile della struttura interessata ed è dallo stesso presieduta.

3. L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.

4. Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico.

5. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

6. Una volta svolti i colloqui, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, redigono una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi.

ART. 30 NONIES
Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile del Personale. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.

3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto di prestazione occasionale.

ART. 30 DECIES
Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

2. Costituisce dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Servizio dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del comune del nominativo e del compenso dell'incaricato, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati dal presente articolo, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto.

3. Costituisce, altresì, dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Servizio, per gli incarichi superiori ai 5.000,00 Euro provvedere a dare comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Autonomie conformemente a quanto previsto dalla delibera della stessa Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4 del 17/02/2006

ART. 30 UNDECIES
Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, viene stabilito un limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi del presente capo nella misura del 10% della spesa annua di personale dell'anno solare precedente, così come desumibile dalle certificazioni dovute dall'Ente in materia di spesa del personale relative all'anno solare.

ART. 31
Comandi

1. La Giunta Comunale può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri Enti Pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
A detti comandi si applicano le norme di legge vigenti previste per i dipendenti degli Enti Locali e quelle vigenti per il personale civile dello Stato.

2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da Società in cui la maggioranza assoluta sia detenuta dal Comune di Baricella.

3. E’ altresì prevista la possibilità per l’Amministrazione Comunale di disporre il comando di propri dipendenti presso le Società di cui al comma 2.

4. La richiesta di personale può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti comunali.

5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione comunale, può essere disposto il comando di dipendenti comunali presso enti e aziende del settore privato. Il Comune dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.


ART. 32
Contratti di formazione lavoro

1. Il Comune di Baricella, può avvalersi, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni, di forme contrattuali flessibili di assunzione di personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.

2. In attesa di apposita definizione contrattuale, il Comune di Baricella, si avvale della possibilità di stipulazione di contratti di formazione e lavoro, attraverso la regolamentazione di cui agli articoli seguenti.

ART. 33
Procedure

1. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo autorizzerà i Responsabili di Settore, all’assunzione di personale con contratti di formazione lavoro, nei limiti della percentuale del 10% prevista dalla L. 449/97 art. 39 comma 18.

2. Il contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, deve essere mirato all’acquisizione di professionalità intermedie, prevedendo almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo delle prestazione lavorativa.

3. Il contratto di formazione lavoro è a tempo determinato e non potrà in nessun caso trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

4. I contratto di formazione lavoro potranno essere stipulati con l’osservanza delle seguenti clausole:
a) reclutamento di giovani tra i 18 e i 32 anni;
b) stipulazione di contratto scritto biennale di formazione e lavoro

c) frequentare obbligatoriamente il corso di formazione/aggiornamento e perfezionamento

d) assegnazione di una retribuzione di livello inferiore rispetto ai dipendenti di pari qualifica e profilo professionale.

5. In attesa di una specifica definizione normativa in materia per gli Enti Pubblici trovano applicazione le norme civilistiche esistenti per i contratti di formazione lavoro: art. 2 del DL 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 336/1984 e dall’art. 16 del DL 299/1994 convertito con modificazioni dalla legge 451/1994.


ART. 34
Selezione

1. L’avviso di selezione dovrà contenere il termine, le modalità di presentazione delle domande e la prova selettiva che il candidato dovrà sostenere.
L’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per un periodo di 10 giorni consecutivi e inviato ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni sindacali aziendali.

2. Allo scadere del termine l’Amministrazione invita i candidati ad un colloquio individuale volto all’accertamento dell’idoneità dello stesso in relazione alla specifica professionalità.

3. La selezione è operata da un Commissario unico, identificato nel Responsabile del Settore a cui l’assunzione si riferisce.


ART. 35
Assunzione

1. L’Amministrazione provvede alla stipula del contratto di formazione lavoro, con il candidato ritenuto idoneo a seguito del colloquio.


ART. 36
Responsabilità disciplinare – Ufficio competente

1. La tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il Responsabile del Settore/Comandante Servizio PM in cui il dipendente lavora provvede direttamente all’istruttoria del procedimento e all’irrogazione della sanzione. Qualora la censura e il rimprovero verbale siano riferiti ai Responsabili di Settore/Comandante Servizio PM, provvede il Direttore Generale.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 comma 4 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l’irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale ed alla censura, è individuato nel Direttore Generale che si avvale per l’attività burocratico/amministrativa dell’Ufficio Personale e Segreteria.

4. Il Direttore Generale, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile ovvero qualora ritenga che non vi siano gli elementi per procedere, dispone l’archiviazione del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.


ART. 37
Collegio arbitrale di disciplina

1. Ai sensi dell’art. 59 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, contro il provvedimento che irroga la sanzione è ammessa impugnativa da parte del dipendente dinanzi al Collegio Arbitrale di Disciplina.

2. La costituzione del Collegio e le modalità operative sono disciplinate nella convenzione stipulata tra gli Enti aderenti ed approvata con deliberazione consiliare n. 45 del 03.07.1996.


Art. 38
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro, alle altre disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme regolamentari comunali.


Art. 39
Abrogazione di norme regolamentari

1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.

 
 

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