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ART. 1
Oggetto, principi e finalità
1. Il presente regolamento
, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto
dalle disposizioni di legge, in particolare, dall’art. 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto, ed in applicazione dei
criteri generali definiti con deliberazione consiliare n. 39 del
28.05.1998, disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi
del Comune.
2. Al fine di garantire
pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini,
assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale
e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare
l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione
amministrativa razionalizzando il costo della stessa, l’amministrazione,
nell’ambito della propria autonomia, opera secondo logica di servizio
e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità,
professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite,
rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.
ART. 2
Indirizzo
politico-amministrativo e controllo
1. L’attività di
indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezioni di
valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità,
dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa
e nell’allocazione di quote del bilancio alle strutture competenti
in relazione a programmi, progetti e obiettivi.
2. L’attività di controllo consiste:
- nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati
programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse
messe a disposizione dell’ufficio;
-in una verifica
della coerenza dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa
la conformità dell’andamento dell’attività dei responsabili di settore
e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti
di indirizzo e alle direttive.
3. Le attività di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi
di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti
di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante
ispezioni e valutazioni.
ART. 3
Attività di gestione: funzioni e responsabilità
1. L’attività di
gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività
amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.
2. In attuazione
degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive
degli organi politici, l’attività di gestione, fatta salva l’applicazione
dell’art. 17, comma 68, lett. c) della legge 127/97 e dell’art.
11, comma 2, del presente regolamento, è attribuita ai responsabili
dei settori, degli uffici e dei servizi, che sono responsabili in
via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione stessa
e dei relativi risultati.
3. Le attività di
gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte,
relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni,
autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni,
atti di diritto privato, operazioni, misure e altri atti amministrativi.
ART. 4
Organizzazione del Comune
1. Lo schema organizzativo
e la dotazione organica sono deliberati dalla Giunta Comunale, su
proposta del Direttore Generale.
2. Per dotazione
organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti
suddivisi secondo il sistema di inquadramento professionale: è definita
con provvedimento della Giunta comunale, anche unitamente al piano
esecutivo di gestione.
3. La definizione
della dotazione organica risponde a criteri di economicità, in relazione
alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e dei fabbisogni
del personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio
delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti. La dotazione organica
può essere rideterminata, altresì, in seguito alla rilevazione dei
carichi di lavoro disposta con deliberazione della Giunta Comunale:
nel medesimo atto la Giunta approva la metodologia di rilevazione
dei carichi di lavoro attestandone la congruità.
4. Lo schema organizzativo
definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione
agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’Amministrazione ; individua
e descrive i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni
generali delle strutture. La massima flessibilità
e modularità dell’architettura organizzativa costituiscono la garanzia
del costante adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi
definiti e alle loro variazioni. Lo schema organizzativo
dovrà tenere conto che:
- il Comune è un sistema aperto e la sua struttura organizzativa
deve garantire il massimo grado di interazione con il contesto socio-
politico-economico -istituzionale locale, regionale, nazionale. - il Comune persegue,
anche mediante forme organizzative nuove e sperimentali, il massimo
sviluppo della partecipazione dei cittadini al governo della città - il Comune si articola
in strutture organizzative che si identificano per gli obiettivi,
gli scopi, e le finalità che le caratterizzano - le funzioni di
line operano in logica prestazionale di servizio verso gli
utenti esterni delle loro attività
- le funzioni di staff (interne) operano in logica prestazionale
di servizio verso gli utenti interni della loro attività
- è indispensabile
la massima integrazione operativa e strategica delle strutture politiche
e burocratiche
5. Nell’ambito dei
settori e dei servizi, uffici, individuati nell’organigramma, ai
responsabili di settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, lett. e)
della legge 142/90, viene riconosciuta, tra l’altro, la possibilità
di modificare l’assetto organizzativo all’interno dei settori e
dei servizi, sentito il Direttore Generale, definire ed assegnare
le responsabilità dei procedimenti e i compiti agli operatori degli
uffici e dei servizi , modificare le procedure interne, le modalità
di espletamento e gli orari del servizio del personale, ecc. ecc.
6.
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 36, comma 5-ter, può riservare a
sè la nomina di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi.
ART. 5
Struttura organizzativa. Ordinamento e funzioni dei settori e dei
servizi
La struttura organizzativa
del Comune di Baricella può essere articolata in:
Direzione Generale
Settori
Servizi
Unità operative
Uffici speciali/Progetti
2. La Direzione Generale
rappresenta l’unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa,
a cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nonché di
sovrintendere alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza.
3. Il settore rappresenta
l’unità di secondo livello della struttura organizzativa, a cui
fa capo la responsabilità di presidiare un’area di bisogno ben definita,
attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I settori
sono costituiti in modo da garantire l’esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Comune..
4. Il settore costituisce
il riferimento organizzativo principale per:
a) la pianificazione
degli interventi, la definizione e l’assegnazione dei programmi
di attività
b) l’assegnazione delle risorse (obiettivi e budget)
c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell’attività
(controllo)
d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio
ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione (qualità
dei servizi)
e) il coordinamento
e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative
interne. f) le interazioni
con la Direzione Generale e gli organi di governo dell’ente.
5. I servizi e le
unità operative rappresentano suddivisioni interne alla Direzione
e ai settori definibili con la massima flessibilità in ragione delle
esigenze di intervento e delle risorse disponibili. Non necessariamente
ogni unità operativa deve dipendere da un servizio essendo possibile
una relazione gerarchica diretta con il settore o la Direzione Generale,
a seconda delle esigenze dei programmi e degli obiettivi.
6. I settori si dividono
in servizi con funzioni strumentali - servizi di staff -
per l’esercizio delle attività di supporto dell’intera amministrazione
comunale - e servizi con funzioni finali - servizi di line
-, per l’esercizio delle attività di produzione ed erogazione dei
servizi finali alla cittadinanza.
7. In relazione alle
esigenze dell’ente è possibile prevedere una articolazione temporanea
di attività e di risorse, con una scadenza temporale definita, finalizzata
alla realizzazione di progetti speciali.
8.
La polizia municipale nell’espletamento delle funzioni di polizia
opera alle dirette dipendenze del Sindaco (oppure dell’Assessore
delegato) . Sono fatti salvi
tutti i rapporti con il Direttore Generale e con il Segretario Comunale
che attengono alle funzioni di gestione amministrativa del servizio,
ai sensi delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Al responsabile del
servizio di polizia municipale possono essere riconosciuti, ai sensi
del presente regolamento, poteri, prerogative, attribuzioni, ruolo,
compiti, obblighi, doveri di responsabile di settore.
9. I settori e servizi
in cui si articola l’organizzazione dell’ente sono indicati nell’organigramma
(all. A) e nel prospetto riguardante la dotazione organica (all.
B).
ART. 6
Uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo
1. Il Sindaco, al
fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo può istituire, nominandone direttamente i componenti,
uffici e servizi alle sue dirette dipendenze, quale l’ufficio di
gabinetto e la segreteria particolare.
2. Il Capo di Gabinetto,
nominato dal Sindaco con incarico o contratto a tempo determinato
di diritto privato, di stretta natura fiduciaria personale di durata
non superiore a quella del mandato amministrativo, sovrintende,
di norma, alle attività degli uffici e servizi istituiti presso
il Gabinetto.
3. Per le medesime
finalità di cui al comma 1, possono essere, altresì, istituiti uffici
di segreteria particolare da porre alle dirette dipendenze del Vice
Sindaco e di uno o più Assessori. I componenti di tale segreteria
sono nominati dal Sindaco su proposta del Vice Sindaco o degli Assessori.
4. La dotazione organica
di tali uffici può essere costituita da personale dipendente dell’ente,
ovvero, purchè l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45
del d. Los. n. 504/92, da collaboratori assunti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo.
In ogni caso, il contratto a tempo determinato si intende risolto
di diritto decorsi 15 giorni dalla cessazione del mandato da parte
del Sindaco per qualsiasi causa.
5. Il personale di
questi uffici o servizi è posto, a tutti gli effetti giuridici ed
amministrativi, alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori
di riferimento.
6. Ai responsabili
dell’Ufficio di gabinetto e Segreteria particolare di cui al comma
1 del presente articolo, possono essere attribuite la gestione diretta
delle spese di rappresentanza, di quelle per la partecipazione a
convegni ed iniziative simili di Sindaco ed Assessori, , nonchè
delle spese per la gestione degli uffici propri e di quelli degli
amministratori di riferimento,.
7. Con deliberazione
della Giunta possono essere individuate altre strutture di diretta
collaborazione con gli organi di governo . La responsabilità
di queste strutture, per obiettivi determinati, può essere affidata
anche a collaboratori esterni , ai sensi dell’art. 51, comma 7,
della legge 142/90.
ART. 7
Ufficio per la relazione con il pubblico
1. L’Ufficio per la relazione con
il pubblico è la struttura organizzativa dell’ente deputata prioritariamente
alla rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dei
cittadini. Le rilevazioni dell’Ufficio, riportate
in reports periodici dell’attività, costituiscono base per la formulazione
di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto
con l’utenza.
2. Oltre alle altre competenze previste
dalla legge o dalla normativa dell’amministrazione, compete all’Ufficio
di Comunicazione: -rispondere a domande e fornire informazioni
sull’attività generale dell’amministrazione; - fornire la modulistica necessaria
per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande; - informare ed orientare sulle modalità
di accesso ai servizi; - dare informazioni in ordine alle
procedure da seguire per i diversi procedimenti, ai tempi, ai responsabili
dei procedimenti e a tutto quanto attiene all’organizzazione ed
al funzionamento degli uffici e dei servizi; - consentire la presa di visione
o il rilascio di copia degli atti e dei documenti direttamente accessibili; - indirizzare il richiedente al
responsabile del procedimento per 1’accesso alle altre informazioni
e dati; - consentire 1’accesso alle banche
dati; - informare in ordine alle garanzie,
alle forme di ricorso, agli strumenti di tutela giurisdizionale
che i cittadini possono esercitare per la tutela dei propri diritti
ed interessi; - organizzare un archivio automatizzato
delle richieste di accesso. I dati contenuti nell’archivio automatizzato
verranno elaborati e dovranno essere riprodotti in una relazione
periodica sull’effettività del diritto all’informazione dell’amministrazione
comunale.
Presso l’Ufficio di comunicazione
devono essere disponibili:
a) la guida dei servizi; b) il principale materiale informativo
prodotto dall’amministrazione; c) gli atti normativi, gli atti
amministrativi e tutte le altre deliberazioni e determinazioni dell’amministrazione
d) i moduli per l’esercizio del diritto di accesso, per la presentazione
di domande, istanze e per l’avvio dei procedimenti
3.
I rapporti tra i responsabili e l’Ufficio di Comunicazione devono
essere improntati al criterio di effettiva comunicazione interna
e necessitano di uno stretto rapporto informativo e collaborativo
tra i responsabili e L’Ufficio stesso finalizzato alla migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti.
ART. 8
Convenzione sovracomunale per il servizio di direzione generale
1. Il Comune , ai sensi dell’art.
51-bis, comma 3 della legge 142/90, può stipulare, con uno
o più Comuni, le cui popolazioni complessivamente assommate raggiungano
almeno i 15.000 abitanti, una convenzione per istituire il servizio
di direzione generale. Il direttore generale dovrà provvedere anche
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. I criteri e le procedure per
la nomina e la revoca del direttore generale sono stabiliti in sede
di approvazione del testo della convenzione da parte dei rispettivi
Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Nella convenzione sono, altresì,
stabilite, in particolare, le modalità per la disciplina dei rapporti
tra il Direttore Generale e i Segretari Comunali e le modalità di
esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione stessa da parte
dei Comuni.
ART. 9
Indirizzi generali in merito alla nomina e revoca del Direttore
Generale in regime di convenzione)
1. L’incarico di Direttore Generale
può essere conferito, con contratto di diritto privato:
a) a soggetti esterni in possesso di professionalità, capacità e
attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base
dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali,
svolte nel settore pubblico o in quello privato
b) a dirigenti o responsabili dell’ente (o di altra pubblica amministrazione),
in possesso delle medesime caratteristiche di cui sopra.
2. Nell’ ipotesi di cui al comma
1, lett.b), il rapporto di impiego del dipendente si risolve di
diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto . Al
termine del contratto o alla cessazione, per qualsiasi motivo, delle
funzioni di direttore generale è fatta salva la riammissione in
servizio, nel caso in cui il posto precedentemente coperto sia vacante
, nonché in ogni ipotesi in cui successivamente il posto abbia a
rendersi vacante, previa domanda dell’interessato entro i trenta
giorni successivi al termine o alla cessazione sopraindicati.
3. Il Direttore Generale può essere
revocato in qualsiasi momento, in ragione del mancato raggiungimento
dei risultati previsti e/o del venire meno del rapporto fiduciario.
4. Il contratto può prevedere
l’obbligo per l’incaricato di non accettazione , per un periodo
di ( uno o più) anni dalla scadenza del contratto, di posti di lavoro
presso soggetti che, in forma individuale o societaria, abbiano
intrattenuto, in qualsiasi forma, rapporti contrattuali con il Comune
durante il periodo di affidamento allo stesso dell’incarico di Direttore
Generale.
ART. 10
Compiti e funzioni del Direttore Generale
1.Il Direttore Generale è preposto
alla direzione complessiva del Comune. Ad esso rispondono i dirigenti/responsabili
nell’esercizio delle loro funzioni. Partecipa alle sedute di Giunta
e Consiglio Comunale.
2. Le funzioni di Direttore Generale
sono disciplinate dall’art. 51-bis della legge 142/90, dallo
Statuto, dal presente regolamento e definite nel provvedimento di
nomina o di conferimento.
3. Il Direttore
Generale è incaricato di:
- attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite
dal Sindaco, avvalendosi direttamente dei responsabili e di tutte
le strutture dell’ente
- sovrintendere alla gestione generale dell’ente assicurando il
perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia - predisporre il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett.a), del d. lgs.
77/95 - formulare la proposta di piano esecutivo
di gestione (Peg), previsto dall’art. 11 del d.lgs. 77/95, con
il concorso del settore/servizio economico finanziario e con il
contributo delle strutture di coordinamento dell’ente (Comitato
Peg, ove istituito). Il Direttore Generale può essere,
in particolare, incaricato di:
- formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta ai fini della elaborazione
di atti di indirizzo e controllo politico amministrativo (e di tutti
gli atti di competenza degli organi collegiali e del Sindaco)
- esprimere il parere, facoltativo,
sul conferimento degli incarichi dirigenziali o di responsabilità
degli uffici o dei servizi -coordinare e sovrintendere alla
azione dei responsabili di settore (che ad esso sono subordinati
nell’esercizio delle loro funzioni) per il raggiungimento degli
obiettivi loro assegnati, verificando la congruenza dei piani di
attività dei medesimi rispetto al perseguimento degli obiettivi
e proponendo alla Giunta la variazione degli obiettivi e/o delle
risorse loro attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati - definire gli interventi e gli strumenti
necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi,
anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione - effettuare l’analisi organizzativa
delle funzioni e formulare la proposta di allocazione delle stesse
in ragione della omogeneità e complementarietà delle attribuzioni - formulare la proposta dei criteri
generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la proposta
di schema organizzativo in conformità alle direttive della Giunta -definire il piano delle assunzioni
e delle mobilità del personale, secondo le decisioni, gli obiettivi
e i programmi del bilancio preventivo e del Peg, ove adottato. - presentare proposte in materia di
orari di servizio e di apertura al pubblico per assicurare l’esercizio
costante del potere di coordinamento del Sindaco, ai sensi dell’art.
36, comma 3 della legge 142/90. - gestire, su delega del Sindaco,
le relazioni sindacali e sovrintendere e coordinare l’azione dei
responsabili con specifico riguardo alle loro relazioni sindacali,
al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento - presentare la valutazione dei risultati
ottenuti dai responsabili nel corso della gestione e proporre al
Sindaco l’adozione di misure sanzionatorie a carico degli stessi
per mancato ottenimento dei risultati . - verificare e controllare l’attività
dei responsabili , anche mediante l’esercizio delegato dal Sindaco
del potere di sostituzione, ai sensi dell’art. 27, pronunciare la
decadenza o la sospensione dal servizio dei responsabili di servizio
in presenza di sentenze o di procedimenti penali nei limiti di cui
alla legge - l’adozione di misure organizzative
idonee a consentire la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei
costi e dei rendimenti dell’attività, della gestione e delle decisioni
amministrative
- propone al Sindaco e alla Giunta, sulla base delle indicazioni
dei responsabili, la promozione, resistenza, conciliazione e transazione
nelle liti
- definire, in sinergia con la direzione delle società (a qualsiasi
titolo partecipate), aziende speciali, istituzioni, le proposte
di progetti e programmi strategici di sviluppo
- esercitare ogni altra competenza
attribuitagli dal presente regolamento, dal Sindaco e dalla Giunta.
4. Per l’esercizio delle sue competenze
il direttore generale si avvale direttamente delle dotazioni di
beni strumentali, oltrechè di tutti gli uffici e servizi del Comune.
ART. 11
Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale viene
nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli
iscritti all’albo nazionale – sezione regionale -. La nomina e la
revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge o di regolamento.
2.Il Segretario Comunale, oltre
ai compiti e alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni
altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli
dal Sindaco o dalla Giunta.
3. Al Segretario Comunale spettano
la sovrintendenza sullo svolgimento delle funzioni e il coordinamento
delle attività dei dirigenti, nell’ipotesi in cui il Direttore Generale
non sia stato nominato.
4. Nell’ipotesi in cui non risultino
stipulate le convenzioni di cui al comma 3 dell’art. 51-bis della
legge 142/90 , Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale , può
conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
5. Il provvedimento di nomina di
cui al comma precedente stabilisce la durata, i compiti, le funzioni
del Segretario-Direttore Generale, prevedendo, altresì, la possibilità
di integrare il trattamento economico del medesimo con una indennità
ad personam , modificabile anche in rapporto ai risultati
conseguiti, tenuto conto di quanto stabilito in sede di contrattazione
collettiva, od in mancanza (o ad integrazione) secondo i criteri
e le modalità definite dalla Giunta Comunale.
ART. 12
Convenzione di segreteria
1.
Il Comune di Baricella, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre
1997, n. 465 può stipulare con uno o più Comuni le cui sedi sono
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale
dell’agenzia, una convenzione per l’ufficio di segreteria.
2.
La scelta di gestione sovracomunale del servizio e la creazione
di sedi di segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito
di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni.
3. Nella convenzione
vengono stabilite:
- le
modalità di espletamento del servizio;
- il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del
Segretario;
- la durata della convenzione;
- la possibilità di recesso da parte dei Comuni e
i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 13
Vicesegretario
1.
La funzione di Vice Segretario è attribuita al dipendente di livello
apicale preposto alla Direzione del Settore Affari Generali – Istituzionali,
comprendente gli Uffici e i servizi di Segreteria Comunale.
2.
Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario
e/o Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni , oltrechè
la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.
3.
Il responsabile di cui al I° comma che svolge la funzione di Vicesegretario
conserva la direzione del settore cui è preposto.
ART. 14
Comitato di coordinamento generale
1.
E’ organo di impulso, filtro e verifica della coerenza programmatica
dell’attività complessiva della struttura operativa dell’ente rispetto
agli indirizzi politici.
2.
Il Comitato concorre con attività istruttorie, di analisi e di proposta,
alla formazione degli atti generali di indirizzo , dei piani, dei
programmi e dei progetti ed elabora , in seguito alla definizione
degli obiettivi , i piani di attuazione ai quali dovranno uniformarsi
i settori e servizi.
3
Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da uno degli Assessori, ed
è composto dal Direttore Generale , e dai responsabili dei settori.
In caso di trattazione di specifiche tematiche, può essere integrato
da esperti esterni.
4.
Il Comitato, in relazione alla trattazione di problemi e materie
di carattere specificamente settoriale, può riunirsi in seduta ridotta
con la partecipazione dei soli settori/servizi interessati.
ART.15
Conferenza dei responsabili di settore
1.
Al fine di garantire il coordinamento tecnico dell’attività direzionale,
in particolare in relazione all’attuazione di programmi di lavoro
intersettoriali, è istituita la Conferenza dei responsabili di settore.
2.
La conferenza è presieduta dal Direttore Generale ed è composta
dai responsabili di settore .
3.
La conferenza si riunisce in seduta ridotta o tematica in relazione
alla trattazione di materie di specifica competenza intersettoriale.
4.
Le modalità di funzionamento e di attuazione delle decisioni della
Conferenza sono stabilite dal Direttore Generale.
ART. 16
Servizio di controllo interno
1.
Il servizio di controllo interno è un organo tecnico e consultivo,
con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti),
la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione
delle risorse finanziarie, la funzionalità dell’organizzazione,
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Il
servizio propone progetti di razionalizzazione organizzativa e gestionale
degli uffici e dei servizi e progetti finalizzati al miglioramento
della qualità dei servizi.
2.
Alla direzione del servizio è preposto un collegio composto dal
Direttore Generale con funzioni di presidente e da due membri esterni,
scelti dal Sindaco, sentita la Giunta, tra esperti in tecniche di
organizzazione e amministrazione, monitoraggio, valutazione e controllo
di gestione, finanza e contabilità locale, gestione del personale.
3.
Il servizio opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura,
risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, può avvalersi
delle strutture e personale comunale, ha accesso agli atti e documenti
amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione
agli uffici. Riferisce periodicamente sui risultati della attività
agli organi di governo.
Il funzionamento, l’organizzazione del servizio sono disciplinati
con apposito regolamento deliberato dalla Giunta, fatta salva l’ipotesi
di convenzionamento sovracomunale prevista dal successivo comma
6.
4.
Il servizio stabilisce annualmente, anche su indicazione della Giunta,
sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, i parametri e
gli indici di riferimento del controllo sull’attività amministrativa.
5.
Il servizio opera anche come nucleo di valutazione. Gli elementi
di riferimento per la valutazione dei responsabili, con riferimento
ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle
priorità degli organi di governo, terranno conto, in particolare:
- della dimensione quantitativa dell’organizzazione gestita, in
termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali;
- della complessità dell’organizzazione gestita: standardizzabilità
delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto
di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza
con le strutture organizzative interne, relazioni con l’utenza;
- delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
- della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all’innovazione
(di servizio o di processo).
La valutazione negativa comporta, su proposta del Direttore Generale,
l’applicazione delle misure previste dal contratto collettivo nazionale
per la dirigenza del comparto.
6.
Al fine di svolgere in modo coordinato, ai sensi dell’art. 24 della
legge 142/90, le funzioni di verifica dei risultati previste dall’art.
20 del d. lgs. 29/93 e dall’art. 39 del d. lgs. 77/95, il servizio
di controllo interno/nucleo di valutazione può essere istituito
a livello sovracomunale. In questa ipotesi, la composizione, l’organizzazione,
il funzionamento del servizio sono disciplinati dalla convenzione.
ART. 17
Uffici speciali : staff tecnici di progetto
1.
La Giunta, sentito il Direttore Generale, può deliberare l’istituzione
di uffici speciali per la realizzazione di particolari programmi
e progetti anche a carattere interdisciplinare, per la progettazione
e la realizzazione di progetti innovativi o di natura sperimentale,
per lo svolgimento di studi od elaborazioni di rilevante entità
o complessità.
2.
La deliberazione istitutiva determina indirizzi, obiettivi, risultati
attesi, risorse finanziarie, strumentali e di personale, responsabilità
e durata dell’ufficio speciale.
Gli uffici cessano la propria attività alla scadenza dei termini
predeterminati con l’atto di istituzione e, in ogni caso, con l’adempimento
dei compiti affidati.
ART. 18
Competenze e funzioni generali dei responsabili di settore
1.
I responsabili di settore si differenziano tra loro in ragione della
graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita
la retribuzione di posizione organizzativa e di risultato.
La ricognizione, l’istituzione delle
posizioni organizzative «dirigenziali», nonché la graduazione delle
loro funzioni è effettuata dalla Giunta Comunale, su proposta del
Direttore.
2.
Le attribuzioni dei responsabili sono definite dalle disposizioni
legislative, statutarie ,regolamentari e dagli atti degli organi
di governo dell’ente.
3.
I responsabili, in conformità all’indirizzo politico-amministrativo
stabilito dagli organi di governo, alla cui formazione collaborano
ai sensi dell’art. 2, negoziano le risorse (Peg) ne garantiscono
la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria (art. 3), mediante
l’esercizio di autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse
umane strumentali, di servizio e l’adozione di atti, compresi quelli
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
4.
Oltre ai poteri generali di gestione del personale loro assegnati
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del presente regolamento ai dirigenti
compete, tra l’altro:
- la presidenza delle commissioni di concorso;
- la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
- la stipulazione di contratti, convenzioni o atti in sui sia interessato
l’Ente;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
- l’individuazione dei responsabili di procedimento
- l’attribuzione del trattamento accessorio al personale loro assegnato
- l’attribuzione delle mansioni superiori nei casi previsti dalla
normativa
- la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività
dei singoli e della unità organizzativa nel suo complesso
- la concessione di ferie, permessi, aspettative e stipula di contratti
di lavoro
- la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione
della sanzione, nell’ipotesi in cui la sanzione da applicarsi sia
quella del rimprovero verbale o della censura; in ogni altra ipotesi,
la segnalazione del fatto all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari
5.
Le funzioni di responsabile di settore sono attribuite con incarico
da conferirsi con il procedimento e secondo i criteri di cui all’art.
20.
ART. 19
Responsabilità e valutazione dei responsabili di settore (dirigenti)
1.
I responsabili di settore nell’esercizio delle funzioni loro assegnate
sono gerarchicamente subordinati al Direttore Generale
2. Le funzioni
e le responsabilità sono definite, in via generale, dall’art. 3
oltreché dall’art. 18 del presente regolamento. I responsabili di
settore, in particolare, rispondono:
- dell’osservanza e dell’attuazione degli indirizzi
degli organi di governo,
-dell’osservanza e dell’attuazione delle disposizioni
impartite dal Direttore Generale
-del raggiungimento degli obiettivi fissati,
-del risultato dell’attività svolta dagli uffici
cui sono preposti, dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, in relazione anche alle
decisioni di natura organizzativa e gestionale del personale, del
buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione
delle strutture organizzative cui sono preposti.
3.
I risultati dell’attività dei responsabili sono accertati dal nucleo
di valutazione ai sensi dell’art. 16.
4.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun responsabile presenta
al Direttore Generale, un report illustrativo dei risultati
raggiunti nell’anno precedente e il programma operativo per l’anno
in corso.
ART. 20
Conferimento degli incarichi di responsabile di settore (dirigente)
1. Gli incarichi di responsabilità
di direzione di settore sono conferiti dal Sindaco, sentita la Giunta
e il Direttore Generale, a dirigenti o funzionari dell’ente, dirigenti
o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di
comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati di requisiti
di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni
da svolgere e valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore
pubblico o privato o nelle libere professioni.
2. Nell’assegnazione degli incarichi
si dovrà osservare il principio di correlazione tra le caratteristiche
dei programmi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi
dei soggetti di cui al comma precedente. Potrà, inoltre, essere
osservato il criterio della rotazione.
3.
Gli incarichi di responsabilità hanno, di norma, ad oggetto:
a) la direzione di settore ( o di più settori ),
di servizi, di uffici, di programmi, di progetti speciali,
b) la progettazione, la consulenza, lo studio, la
ricerca,
c) lo svolgimento di compiti di alta specializzazione
( ivi comprese le specializzazioni che comportano l’iscrizione in
albi ),
d) lo svolgimento di compiti di funzione ispettiva,
di controllo e vigilanza
4.
Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili . La durata
dell’incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo
del Sindaco in carica al momento della loro assegnazione. n caso
di copertura del posto con contratto a tempo determinato sia esso
di diritto pubblico o privato, non potrà comunque essere di durata
superiore a tre anni.
5.
Il Sindaco, in relazione ad esigenze organizzative o produttive
(servizi), al raggiungimento di determinati risultati o alla formulazione
di specifici piani e programmi da realizzare, modifica la definizione
e specificazione degli incarichi. Il Sindaco può affidare la responsabilità
anche di più settori ad un solo responsabile di settore.
6.
Nell’ipotesi in cui venga conferito, mediante stipula di contratto
a tempo determinato incarico dirigenziale ad un funzionario dell’ente,
si applicano le disposizioni riguardanti la risoluzione del rapporto
di impiego e il diritto alla riassunzione su richiesta di cui all’art.
6, comma 5, della legge 127/97.
ART. 21
Sostituzioni dei responsabili di settore (dirigenti). Assenze
1.
In caso di assenza o impedimento prolungati di un responsabile di
settore (dirigente) incaricato di una funzione di direzione Il Sindaco,
su proposta del Direttore Generale (o Segretario Comunale), può
provvedere all’attribuzione temporanea delle funzioni ad un funzionario
ovvero al conferimento della reggenza ad altro responsabile (dirigente)
in possesso dei requisiti professionali richiesti.
2.
I responsabili (dirigenti) informano il Direttore Generale in merito
all’utilizzo delle proprie assenze retribuite, con la specificazione
delle relative sostituzioni.
3. Per motivate esigenze di servizio
il Direttore Generale, il Sindaco, o l’Assessore di riferimento
possono differire, interrompere o sospendere i periodi di ferie
dei dirigenti.
ART. 22
Revoca
1. Gli incarichi di responsabile
di settore o dirigenziali potranno essere revocati dal Sindaco in
presenza dei presupposti di cui all’art.51, comma 6, della legge
142/90.
ART. 23
Le determinazioni
1. I provvedimenti di competenza
dei responsabili (dirigenti) assumono la denominazione di determinazioni.
2. Presso ogni Settore viene effettuata
la registrazione cronologica delle determinazioni dei responsabili
(dirigenziali).
3.La proposta di determinazione
è predisposta dal responsabile del procedimento che la sottopone
al responsabile (dirigente) competente per l’approvazione.
La determinazione non comportante
impegno di spesa diviene esecutiva per effetto della sottoscrizione
da parte del responsabile (dirigente) competente.
4. Le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario,
il quale, di norma, apporrà il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria entro tre giorni dalla trasmissione dell’atto.Le modalità di espressione del visto
da parte del responsabile del servizio finanziario sono stabilite
dal regolamento di contabilità.
5. Le determinazioni comportanti
impegno di spesa divengono esecutive per effetto dell’apposizione
del visto di cui al comma 4.
6. Le determinazioni vengono pubblicate
all’albo pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi.
ART. 24
Le deliberazioni
1 Le proposte di deliberazione sono
predisposte dal responsabile del procedimento e sottoposte all’esame
del responsabile di settore, tenuto conto degli indirizzi e delle
direttive del Sindaco e dell’Assessore di riferimento.
2. Sulle proposte di deliberazione
vanno acquisiti, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/90,
i pareri di regolarità tecnica e contabile.
I pareri devono essere resi entro
due giorni dalla data in cui sono richiesti.
3. I pareri di competenza dei revisori
dei conti sulle proposte di variazioni di bilancio vengono espressi,
di norma, entro due giorni dalla richiesta.
4. L’espressione del parere previsto
da parte delle commissioni consiliari deve avvenire, di norma, entro
otto giorni dalla richiesta.
ART. 25
Rapporti dei responsabili con Il Sindaco e la Giunta.
1. Le proposte di deliberazione
di competenza del Consiglio Comunale sono presentate, prima della
loro iscrizione all’o.d.g. delle sedute al Sindaco.
2. Le proposte di deliberazione
di competenza della Giunta Comunale sono presentate all’approvazione
dell’organo previa adeguata informazione al Sindaco e/o all’Assessore
di riferimento nel caso in cui attengano progetti e programmi ad
esso affidati.
3. Prima della pubblicazione, le
determinazioni vengono inviate in copia e all’ufficio contratti/segreteria.
4. Al fine di consentire un adeguato
monitoraggio e controllo sull’attività amministrativa la Giunta
può richiedere l’allegazione all’o.d.g. delle sedute di un fascicolo
contenente elenco e copia delle determinazioni adottate dai responsabili.
5. I provvedimenti amministrativi
di competenza dei responsabili di cui alla lett. f), dell’art. 51,
comma 3, della legge 142/90 devono essere assunti previa adeguata
informazione al Sindaco e/o all’Assessore competente
ART. 26
Rapporti dei responsabili (dirigenti) con Il Consiglio Comunale
e le commissioni
1.
I responsabili (dirigenti) partecipano, su richiesta del Sindaco,
dell’Assessore di riferimento, della Giunta o del/i consigliere/i
, alle riunioni del Consiglio e delle commissioni.
2. Le modalità dei rapporti e della
partecipazione sono definiti nel regolamento per il funzionamento
degli organi collegiali.
ART. 27
Avocazione, sospensione e intervento sostitutivo
1. Gli atti di
competenza dei responsabili (dirigenti) sono definitivi.
2. Il Direttore Generale esercita
il potere di avocazione sugli atti di competenza dei responsabili
(dirigenti), per particolari motivi di necessità ed o urgenza. Il
provvedimento di avocazione può prevedere che gli atti avocati siano
comunicati al servizio di controllo interno.
3. Il Sindaco, per specifiche ragioni
di interesse pubblico, può sospendere l’esecuzione di atti di competenza
dei dirigenti.
4. In caso di inerzia o di ritardo
da parte di un responsabile il Sindaco può fissare un termine perentorio
entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.Qualora l’inerzia permanga, o in
caso di inosservanza di direttive degli organi di governo del Comune
o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico, il Sindaco può
conferire le funzioni di commissario ad acta al Direttore
Generale.
5. Il provvedimento di nomina del
commissario ad acta viene inviato, a scopo di conoscenza,
al Servizio di controllo interno, il quale, esaminati i motivi e
le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento
del responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità
.
6. Il Sindaco può esercitare i poteri
di sospensione e di intervento sostitutivo anche nei confronti degli
atti di competenza del Direttore Generale.
ART. 28
Copertura dei posti previsti nella dotazione organica di responsabile
di settore; alta specializzazione; responsabili di servizi e uffici
1. La copertura
dei posti previsti nella dotazione organica può avvenire per selezione,
concorso e per contratto a tempo determinato di diritto privato.
La decisione di procedere alla assunzione spetta alla Giunta
2.
I requisiti per l’ammissione alla selezione o al concorso sono fissati,
in relazione al posto da coprire, dall’avviso o dal bando, che
deve in ogni caso richiedere il possesso del diploma di laurea (attinente
al posto messo a concorso): per i posti di alta specializzazione
viene richiesto il requisito dell’iscrizione all’Albo (ove previsto).
3.
I requisiti richiesti per l’assunzione con contratto a tempo determinato
di diritto privato sono, di norma, costituiti dal diploma di laurea
e/o da professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni
da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore
pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività
professionali di particolare qualificazione. A tali assunzioni si
provvede con chiamata diretta intuitu personae o mediante
selezione anche tramite società esperte in selezione del personale.
L’avviso di selezione deve essere adeguatamente pubblicizzato.
La
selezione si svolge tramite una prova che può consistere in test
attitudinali o nell’accertamento di conoscenze teorico pratiche
e in un colloquio e la valutazione del curriculum del candidato.
Il relativo punteggio e i criteri per l’attribuzione sono stabiliti
dall’avviso e si compone per il 65% dall’esito della prova e per
il restante 35% dalla valutazione del curriculum. Alla graduatoria
così formata può essere conferita la validità di tre anni e può
essere utilizzata dall’Amministrazione per ulteriori assunzioni
dirigenziali a tempo determinato.
4.
Il conferimento delle funzioni di cui al presente articolo avviene
ai sensi dell’art. 20.
5.
Il contratto di lavoro a tempo determinato deve prevedere un adeguato
periodo di prova. Il contratto può essere rinnovato alla sua scadenza
con provvedimento esplicito. La durata del contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato non può, in ogni caso, avere
durata superiore a tre anni. La risoluzione del rapporto avviene
nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dal contratto individuale.
6. Il contratto può prevedere l’obbligo
per il personale a contratto di diritto privato di non accettazione
, per un periodo di uno o più) anni dalla scadenza del contratto,
di posti di lavoro presso soggetti che, in forma individuale o societaria,
abbiano intrattenuto in qualsiasi forma rapporti contrattuali con
il Comune durante il periodo di affidamento dell’incarico al dirigente.
ART. 29
Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato
al di fuori della dotazione organica. Dirigenti, alte specializzazioni,
funzionari dell’area direttiva.
1. Ai sensi dell’art. 51, comma
5-bis della legge 142/90 possono essere instaurati, al di fuori
della dotazione organica, mediante apposito contratto di diritto
privato, in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno
dell’ente, rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento
di personale: dirigenziale, di alta specializzazione, e direttivi
(Funzionari ed Istruttori Direttivi).
A tali assunzioni provvede il Sindaco
con chiamata diretta intuitu personae. Il conferimento dell’incarico
avviene ai sensi dell’art. 20.
2. I contratti di cui al comma 1,
non possono essere stipulati in misura superiore al 5% della dotazione
organica complessiva.
3. Il personale dirigenziale assunto
mediante tale contratto deve essere in possesso dei requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire ( diploma di laurea e professionalità,
capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere, valutati
sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato
o nelle libere professioni o in altre attività professionali di
particolare qualificazione ).
4. Per quanto non espressamente
previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma
3 e ss. del presente regolamento: la durata, il trattamento
economico e la risoluzione di diritto del contratto sono disciplinati
dall’art. 51, comma 5-bis e comma 6 della legge 142/90.
ART. 30
Disciplina procedure per conferimenti di incarichi e collaborazioni
esterne
1. Il presente articolo definisce e disciplina le procedure comparative
adottate dal Comune di Baricella per il conferimento degli incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento
di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto
dell'art. 7, commi 6 e 6bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali
incarichi di studio, ricerca e consulenza.
ART. 30 bis
Definizioni
1. Ai fini della disciplina recata dal presente articolo 30 bis
vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale,
che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con
continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune
di Baricella, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi
e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229
e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice
di procedura civile.
2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti
di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale
rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività
del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt.
2222 e seguenti e degli artt. 2229 eseguenti del Codice Civile,
in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il
compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata
a non ripetersi, ancorchè prolungata nel tempo, in particolare:
- Studio: gli incarichi "individuati con riferimento
ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5,
determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività
di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale,
per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è
la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno
illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";
- Ricerca: gli incarichi che "presuppongo la preventiva
definizione del programma da parte dell'amministrazione";
- Consulenza: gli incarichi che "riguardano le richieste
di pareri ad esperti".
ART. 30 TER
Pressupposti per l'attivazione degli incarichi
1. L'affidamento degli incarichi, di cui al presente articolo, può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007.
2. Le attività oggetto dei contratti di cui ai commi precedenti dovranno essere
tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure
avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il
profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali
all'interno dell'Amministrazione stessa.
3. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai dirigenti
delle singole strutture che intendono avvalersene ed è ammesso esclusivamente
in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a
rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi
e progetti specifici e determinati;
b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato, con le
modalità previste all'art. 30 quater del presente Regolamento, l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni
altamente qualificate a soggetti in possesso di particolare e comprovata
specializzazione universitaria;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto
e compenso della prestazione;
e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata
al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis
del D. Lgs. 30 marzo 2001, siccome disciplinata dall'art. 30 quinquies,
septies, octies e nonies
ART. 30 QUATER
Accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili
all'interno del Comune di Baricella 1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune di Baricella.
2. A tal fine il dirigente che intende conferire l'incarico dovrà inviare al Responsabile del Settore Personale una relazione contenente la dettagliata specificazione delle iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore, avendo cura di allegare ad essa anche lo schema del contratto di incarico. Il dirigente richiedente dovrà altresì precisare il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
3. Ricevuta la richiesta, il Responsabile Settore Personale procederà a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune inviando ai Responsabili degli uffici e dei servizi apposita richiesta di accertamento in tal senso.
ART. 30 QUINQUIES
Modalità di individuazione dei collaboratori 1. Salvo quanto previsto all'art. 30 sexies, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile del Settore Personale ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio.
ART. 30 SEXIES
Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
1. Non rientrano
nella disciplina delle norme di cui al presente art. 30, a titolo
puramente esemplificativo:
- le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura
amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi
compresi i procedimenti espropriativi; - le attività di
progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo
e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione
di dette opere;
- le attività relative
a rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti
di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione
dei beni comunali per la relativa inventariazione; - le attività
di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia
ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica
e del territorio. - le prestazioni di lavoro di natura tecnica o
artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una
comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere
garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in
quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- le prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese
nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti
ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo.
In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza
alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere
separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi
o ai programmi perseguiti con l'incarico originario; - gli incarichi
relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse
umane inerenti innovazioni normative o organizzative; - i collaboratori
esterni incaricati di svolgere attività di supporto agli organi
di direzione politica ai sensi dell'art. 90 e dall'art. 110 D.Lgs.
267/2000 e che non siano assunti con contratto a tempo determinato;
- gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio; - gli organismi
di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi
operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n. 144.; - gli incarichi relativi alla partecipazione
a commissioni interne; - tutti gli altri incarichi e prestazioni
previste da norme speciali. 2. La procedura selettiva può non essere
effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente,
previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente/Responsabile
del Servizio/Settore competente, nei seguenti casi: a. esito negativo
della precedente procedura compartiva per mancanza di domande o
per mancanza di candidati idonei; b. nel caso in cui siano documentate
ed attestate, dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente,
situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento
della procedura comparativa; c. nel caso in cui la prestazione lavorativa
richiesta richieda un compenso non superiore a € 5.000,00.= lordi.,
IVA esclusa.
ART. 30 SEPTIES
Avviso di selezione
1. L'avviso pubblico
di selezione deve contenente: a) l'indicazione dei contenuti altamente
qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un
determinato progetto, programma di attività o fase di esso; b) il
termine e le modalità per la presentazione delle domande; c) i titoli
e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; d)
i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione
della graduatoria di merito; e) le modalità di scelta dei candidati
(titoli o titoli e colloquio); f) l'indicazione delle materie o
delle modalità dell'eventuale colloquio; g) l'indicazione del giorno
dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione
del relativo avviso sul sito Web del Comune; h) il compenso complessivo
lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;
i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile. 2. L'avviso
di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante
pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito Web del
Comune di Baricella per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni
e non superiore a 30. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione
per la presentazione delle domande.
ART. 30 OCTIES
Modalità e criteri della selezione 1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolta la collaborazione o la prestazione, secondo criteri predeterminati.
2. Per la valutazione dei curricula il Responsabile può avvalersi di apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile della struttura interessata ed è dallo stesso presieduta.
3. L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.
4. Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico.
5. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
6. Una volta svolti i colloqui, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, redigono una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi.
ART. 30 NONIES
Formazione della graduatoria e stipula del contratto 1. La graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile del Personale. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.
3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto di prestazione occasionale.
ART. 30 DECIES
Regime di efficacia degli incarichi di consulenza 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.
2. Costituisce
dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Servizio dare esecuzione
all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione
sul sito del comune del nominativo e del compenso dell'incaricato,
nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati dal
presente articolo, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a
suo carico ai sensi di legge e di contratto. 3. Costituisce, altresì, dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Servizio, per gli incarichi superiori ai 5.000,00 Euro provvedere a dare comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Autonomie conformemente a quanto previsto dalla delibera della stessa Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4 del 17/02/2006
ART. 30 UNDECIES
Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi
Ai sensi dell'art.
3, comma 56, della legge n. 244/2007, viene stabilito un limite
massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi
del presente capo nella misura del 10% della spesa annua di personale
dell'anno solare precedente, così come desumibile dalle certificazioni
dovute dall'Ente in materia di spesa del personale relative all'anno
solare.
ART. 31
Comandi
1. La Giunta Comunale può disporre
o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso
o da altri Enti Pubblici, per riconosciute esigenze di servizio
o quando sia richiesta una speciale competenza.
A detti comandi si applicano le norme di legge vigenti previste
per i dipendenti degli Enti Locali e quelle vigenti per il personale
civile dello Stato.
2. Il comando può essere altresì
richiesto nei confronti di personale dipendente da Società in cui
la maggioranza assoluta sia detenuta dal Comune di Baricella.
3. E’ altresì prevista la possibilità
per l’Amministrazione Comunale di disporre il comando di propri
dipendenti presso le Società di cui al comma 2.
4. La richiesta
di personale può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire
specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti comunali.
5. Per il perseguimento
dei fini istituzionali dell’Amministrazione comunale, può essere
disposto il comando di dipendenti comunali presso enti e aziende
del settore privato. Il Comune dispone il comando per un tempo determinato,
con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti
o aziende interessate.
ART. 32
Contratti di formazione lavoro
1. Il Comune di Baricella, può avvalersi,
ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni,
di forme contrattuali flessibili di assunzione di personale previste
dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato
nell’impresa.
2. In attesa di apposita definizione
contrattuale, il Comune di Baricella, si avvale della possibilità
di stipulazione di contratti di formazione e lavoro, attraverso
la regolamentazione di cui agli articoli seguenti.
ART. 33
Procedure
1.
La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo autorizzerà i
Responsabili di Settore, all’assunzione di personale con contratti
di formazione lavoro, nei limiti della percentuale del 10% prevista
dalla L. 449/97 art. 39 comma 18.
2.
Il contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24
mesi, deve essere mirato all’acquisizione di professionalità intermedie,
prevedendo almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo delle
prestazione lavorativa.
3.
Il contratto di formazione lavoro è a tempo determinato e non potrà
in nessun caso trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.
4.
I contratto di formazione lavoro potranno essere stipulati con l’osservanza
delle seguenti clausole:
a) reclutamento
di giovani tra i 18 e i 32 anni;
b) stipulazione di contratto scritto biennale di formazione e lavoro
c) frequentare obbligatoriamente il corso di formazione/aggiornamento
e perfezionamento
d) assegnazione di una retribuzione di livello inferiore rispetto
ai dipendenti di pari qualifica e profilo professionale.
5. In attesa di una specifica definizione
normativa in materia per gli Enti Pubblici trovano applicazione
le norme civilistiche esistenti per i contratti di formazione lavoro:
art. 2 del DL 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 336/1984
e dall’art. 16 del DL 299/1994 convertito con modificazioni dalla
legge 451/1994.
ART. 34
Selezione
1. L’avviso di selezione dovrà contenere
il termine, le modalità di presentazione delle domande e la prova
selettiva che il candidato dovrà sostenere.
L’avviso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune per un periodo di 10 giorni consecutivi e inviato
ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni sindacali aziendali.
2. Allo scadere del termine l’Amministrazione
invita i candidati ad un colloquio individuale volto all’accertamento
dell’idoneità dello stesso in relazione alla specifica professionalità.
3. La selezione è operata da un
Commissario unico, identificato nel Responsabile del Settore a cui
l’assunzione si riferisce.
ART. 35
Assunzione
1. L’Amministrazione provvede alla
stipula del contratto di formazione lavoro, con il candidato ritenuto
idoneo a seguito del colloquio.
ART. 36
Responsabilità disciplinare – Ufficio competente
1. La tipologia e l’entità delle
infrazioni e delle relative sanzioni sono definite nel contratto
collettivo nazionale di lavoro.
2. Quando le sanzioni da applicare
siano rimprovero verbale e censura, il Responsabile del Settore/Comandante
Servizio PM in cui il dipendente lavora provvede direttamente all’istruttoria
del procedimento e all’irrogazione della sanzione. Qualora la censura
e il rimprovero verbale siano riferiti ai Responsabili di Settore/Comandante
Servizio PM, provvede il Direttore Generale.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
59 comma 4 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni,
l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l’irrogazione
della sanzione superiore al richiamo verbale ed alla censura, è
individuato nel Direttore Generale che si avvale per l’attività
burocratico/amministrativa dell’Ufficio Personale e Segreteria.
4. Il Direttore Generale, sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte
dal dipendente, irroga la sanzione applicabile ovvero qualora ritenga
che non vi siano gli elementi per procedere, dispone l’archiviazione
del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
ART. 37
Collegio arbitrale di disciplina
1. Ai sensi dell’art. 59 del D.
Leg.vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, contro il
provvedimento che irroga la sanzione è ammessa impugnativa da parte
del dipendente dinanzi al Collegio Arbitrale di Disciplina.
2. La costituzione del Collegio
e le modalità operative sono disciplinate nella convenzione stipulata
tra gli Enti aderenti ed approvata con deliberazione consiliare
n. 45 del 03.07.1996.
Art. 38
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto
e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme del
Contratto collettivo nazionale di lavoro, alle altre disposizioni
di legge vigenti in materia e alle norme regolamentari comunali.
Art. 39
Abrogazione di norme regolamentari
1. E’ abrogata
ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante
con il presente regolamento.
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