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Art.
1 Il Comune
1. Il Comune di Baricella, ente locale autonomo della Repubblica, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Il Comune di Baricella è titolare di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà ed esercita altresì le funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione.
3. E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, del presente statuto e dei regolamenti.
4. Il Comune si avvale della sua autonomia, quale diritto fondamentale della comunità, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali. 5. Il Comune di Baricella concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato, della Unione Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. 6. Il Comune di Baricella valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale nonchè il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale. |
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