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Art. 10
Diritto di informazione
1. Il Comune riconosce
nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione
dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Al fine di garantire
la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici,
a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione:
a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione
e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse
complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
b) i dati relativi ai costi di gestione, dei servizi
e al loro andamento;
c) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino
in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso
(andamento demografico, qualità dell'ambiente urbano, salute);
d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere
pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;
e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione
di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni
o altri organismi privati;
f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi
e alle prestazioni resi dal Comune;
g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3. Le informazioni di
cui al comma precedente possono essere fornite ai cittadini e agli utenti
dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche
nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività
amministrativa e di comunicazione con il cittadino.
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