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Art. 11
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. Il Comune garantisce
a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle norme del presente
statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento
approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento:
a) disciplina le modalità di accesso, nella
forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è
subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso
è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento
sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori
che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa
competente ad esternarli;
c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività
dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione
di un apposito ufficio;
d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche
dati, nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni. Per le banche dati costituite da documenti
o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge
31 dicembre 1996, n. 675 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Sono pubblici i provvedimenti
finali emessi dagli organi e dai dirigenti/responsabili del Comune, anche
se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si
estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione
la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari
che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone,
gruppi o imprese.
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