Art.12
Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere
puntuale
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune
assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti
di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre
che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità ed urgenza della procedura,
i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento
su fatti rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto;
b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti
rilevanti agli stessi fini.
3. Nell’esercizio della partecipazione è ammesso
l’istituto della rappresentanza.
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