Art. 14
Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al Comune.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione
o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni
e ai ricorsi promossi dall'elettore.
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