Art. 15
Difensore civico
1. L'Amministrazione
istituisce e riconosce il significato democratico della figura del
Difensore civico, al fine di:
a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti,
atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente
compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'art, 127 comma 1 del D. Leg.vo
n. 267 del 18.08.2000;
c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti
del Comune.
2. Il Difensore civico
agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
in attuazione del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio
segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati,
fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa,
di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due
votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta,
si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Difensore
civico dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo
nel quale ha avuto luogo la sua elezione.
4. Il Difensore civico
invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività
svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione,
ed ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per
riferire su aspetti particolari della sua attività.
5. Il Consiglio comunale può assicurare,
in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo in forma associata
con altri Enti ispirandosi ai fini di cui al comma 1.
6. Entro trenta giorni dalla elezione, la Giunta definisce la dotazione
dei mezzi per assicurare lo svolgimento delle funzioni del Difensore
civico.
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