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ART. 18 Consiglieri 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. 2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; b)presentare interrogazioni interrogazioni, interpellanze, mozioni; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere dal Direttore Generale, dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonchè dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documentazioni e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. Il Sindaco o l’Assessore da esso delegato rispondono alle interrogazioni e interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione (secondo le modalità stabilite dal regolamento). 4. I consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnati, hanno inoltre facoltà di attivare il controllo dell’organo regionale o se istituito del Difensore Civico, nei casi e nelle forme di cui all’articolo 127 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 e di richiedere la convocazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 39 del medesimo decreto legislativo. |
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