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Art. 19

Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive del Consiglio comunale può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale. L’accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

 
 
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