|
|
Art. 19
Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei
Consiglieri
1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere
che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive
del Consiglio comunale può essere dichiarato decaduto con deliberazione
del Consiglio comunale. L’accertamento delle cause che comportano decadenza
viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente
deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate
al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga del/dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell’art. 141 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante
per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata
ai sensi dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il Consiglio,
nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio
delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha
termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.
|
|