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Art.21 Commissioni consiliari 1. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del Consiglio. 2. Nell’ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano sull’attività svolta dagli uffici del Comune, nonché dagli enti ed aziende dipendenti. 3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. 4. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l’apporto di esperti. |
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