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Art.22 Commissioni consiliari di controllo o di garanzia 1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. 2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione. 3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza dalla carica. |
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