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Art. 23

Funzionamento del Consiglio

1.Le competenze del Consiglio Comunale sono tassativamente riconducibili alle materie elencate all’art. 42 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco e negli altri casi previsti dallo Statuto. L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di urgenza, l’avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell’adunanza.

6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

7. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell’esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

 

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