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Art. 25

Prima convocazione

1. Successivamente alla proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell’Ufficio della Prima Sezione Elettorale, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni notificandoli a tutti gli eletti.

2. Il consiglio è convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti e al giudizio riguardo alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.
La prima seduta deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

3. La convocazione è disposta dal Sindaco eletto.

4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

 
 
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