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Art. 26 Sindaco 1. Il Sindaco entra in carica all’atto della proclamazione ed assume la pienezza delle funzioni al momento della prestazione del giuramento, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il verbale viene trasmesso al Prefetto. 2. Entro sessanta dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge. 4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il Capo dell’Amministrazione e la rappresenta verso l’esterno, è responsabile dell’amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all’esecuzione degli atti. Al Sindaco spetta anche la rappresentanza a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, ivi compreso la possibilità di rinunciare, conciliare o transigere le controversie, previa deliberazione della Giunta Comunale. Il Sindaco può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale. 5. Promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell’ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici. 6. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. 7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento
degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, modificandoli
in casi di emergenza, connessi al traffico e/o inquinamento atmosferico
o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita’ dell’utenza, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, così
come previsto dall'art. 50, comma 7, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
anche promuovendo la costituzione di apposite consulte. 8. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all' art. 54 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 9. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l’esecuzione di atti di competenza del Direttore generale e dei dirigenti. 10. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. 11. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a: a) revoca di Assessori; |
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