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Art. 27 Nomine . Potere di ordinanza 1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. 1 bis. Il Sindaco può incaricare per particolari esigenze organizzative uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandolo al Consiglio Comunale. 2. Il Sindaco: a) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell’albo gestito da apposita agenzia, di cui è dipendente; b) Revoca il Segretario comunale, con provvedimento motivato e previa deliberazione della Giunta; c) Nomina e revoca i responsabili dei settori, servizi, uffici, corpo; d) attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; e) Può nominare e revocare, previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti e previa deliberazione di Giunta, un Direttore generale. Ove non provveda alla nomina può attribuirne le funzioni al Segretario comunale; f) Può costituire alle sue strette dipendenze, secondo le modalità definite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo; g) nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei, in occasione delle consultazioni elettorali; h) esercita il potere di nomina e designazione in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e negli altri casi stabiliti dalla legge. |
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