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Art. 28 Nomina della Giunta 1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra essi il Vice Sindaco; il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto. 2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori, non superiore a sei compreso il Vice Sindaco. 3. Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. 4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza. |
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