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Art. 29 Competenze e funzionamento della Giunta 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune. 2. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio nelle materie non riservate dalla legge e dallo statuto al Sindaco. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio su iniziativa del Sindaco o di Assessori da questi delegati. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili degli uffici. 3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa. |
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