![]() |
| |
|
Art. 30 Assessori 1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell’atto di nomina. In tale ambito: a) esercitano il potere di indirizzo attraverso l’emanazione di direttive che determinano obiettivi e criteri dell’attività dei responsabili; b) svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta. 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, con atto motivato, che è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta. 3. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione; le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione. 4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall’ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio. 5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. 6. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||