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Art. 31 Mozioni di sfiducia 1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. 2. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata. 3. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale e deve essere discussa in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce. 4. L’approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta. Il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perchè siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario. |
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