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Art. 32

Dimissioni - Impedimento permanente - Rimozione - Decadenza

Sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. All’accertamento delle cause di impedimento permanente provvedono congiuntamente il Segretario Comunale e il Vice Sindaco, che ne danno comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate in una seduta consiliare oppure al di fuori di essa per il tramite del Segretario comunale. In quest’ultimo caso il Consiglio deve essere convocato per la presentazione delle dimissioni entro dieci giorni dalla loro formulazione.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

 
 
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