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Art 33 Vice Sindaco 1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, adottata ai sensi dell’art. 15 della legge 19.3.1990 n. 55 e negli altri casi previsti dalla legge. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate, di norma, dall’Assessore più anziano per età fra i componenti la Giunta. |
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