![]() |
| |
|
Art. 34 Consulta di frazione 1. In ogni frazione è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuabile di attività. La consulta è formata da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio e che possono essere rinominati. 2. Le modalità di nomina dei consultori da parte del Consiglio comunale, inclusa l’eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell’ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||