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Art. 35 Funzioni della consulta di frazione 1. La consulta è un organismo di partecipazione all’azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull’andamento dei servizi e delle attività decentrate dell’Amministrazione. 2. La prima convocazione della consulta è fatta dal Sindaco, per l’elezione del presidente della consulta, da farsi a maggioranza assoluta nella prima seduta od a maggioranza semplice in una successiva. 3. Il presidente della consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell’organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; egli può farsi sostituire da altro membro della consulta. 4. Almeno una volta all’anno tutte le consulte si riuniscono in una conferenza dei servizi, per esaminare l’andamento dei servizi pubblici resi dal Comune. 5. Con regolamento comunale possono essere dettate norme di attuazione per il funzionamento e l’attività delle consulte e della conferenza dei servizi. |
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