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Art. 36 Modalità di gestione 1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'art. 113 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale - fatti salvi i criteri di cui allo stesso art. 113 - sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. 3. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne. 4. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, una azienda speciale o altra forma di gestione. 5. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione: a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale; b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti; c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali; d) i rapporti con i restanti apparati comunali. 6. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte: a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi; b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale; c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali tramite istituzione; d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. 7. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo. |
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