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Comune di Baricella

via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

Art. 37

Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:

a) il Commissario do governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Bologna, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;

b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;

c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad ente o istituzioni a prevalente carattere culturale;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo;

e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;

f) i consiglieri della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Baricella, nonchè i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;

g) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina;

3. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

a) i consulenti che prestano opera in favore di imprese od enti concorrenti con quello al quale si riferisce la nomina;

b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;

c) i componenti delle giunte municipali dei Comuni ricompresi nella Provincia di Bologna.

4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.

6. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curriculum, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.

7. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art. 22.

8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

 
 
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