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Art. 39 Azienda speciale 1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica. 2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima. 3. L’Azienda speciale può essere trasformata in società per azioni con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. |
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